Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2026, n. 24409 - Omicidio colposo per caduta del carico: la Cassazione annulla agli effetti civili l'assoluzione per erronea delimitazione della posizione di garanzia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consgiliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consgiliere
Dott. OGGERO Maria Eugenia - Consgiliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili
B.B., nato a O il (Omissis)
C.C., nata a O il (Omissis)
D.D., nato a O il (Omissis)
E.E., nata a O il (Omissis)
F.F., nato a O il (Omissis)
G.G., nato a O il (Omissis)
nel procedimento a carico di
A.A. nato a Buddusò' il 05/09/1961
UnipolSai Assicurazioni s.p.a
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dai difensori dell'imputato;
letta la memoria di replica depositata dal difensore delle parti civili.
Udito il Procuratore generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore delle parti civili, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria, conclusioni scritte e nota spese già depositate.
Udito l'Avvocato Scalise Gaetano Antonio del Foro di Roma, in difesa di A.A. e del responsabile civile Unipol Sai Assicurazioni Spa, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Udito l'Avvocato Monteverde Ernesto del Foro di Genova, in difesa di A.A., il quale ha chiesto che il ricorso delle parti civili venga dichiarato inammissibile o rigettato.
Fatto
1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Sassari il 14 ottobre 2021 nei confronti di A.A., imputato del delitto di omicidio colposo.
Secondo la contestazione, l'imputato, nella qualità di amministratore della Srl Nuova Logistica H.H., per negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione dell'art. 71, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aveva messo a disposizione un semirimorchio privo di sistemi di ancoraggio per la fissazione del carico, così come previsti dalle Linee Guida 2014 per il trasporto su strada, cagionando la morte traumatica dell'autista I.I.; quest'ultimo, il 28 novembre 2016 a P, all'atto dell'apertura di una sponda laterale; era stato travolto da tirafondi in ferro scivolati dal pianale del semirimorchio, che la vittima aveva agganciato al porto di O con la motrice della ditta Lodde Snc per la quale lavorava .
Il giudice di primo grado escludeva che il mezzo messo a disposizione dal A.A. fosse strutturalmente inidoneo al trasporto dei tirafondi, imputando l'evento alla non corretta collocazione del carico - profilo non specificatamente contestato all'imputato - e a un rilevante concorso di colpa della persona offesa, che aveva visivamente ispezionato il carico dall'alto, aveva percepito la resistenza anomala della leva della sponda eppure aveva forzato l'apertura collocandosi entro il raggio di caduta.
La Corte distrettuale, dopo aver disposto una perizia d'ufficio e acquisito i video realizzati nell'immediatezza dei fatti da parte dello J.J. e della Polizia Giudiziaria, ha accolto le conclusioni dell'elaborato peritale in ordine all'idoneità del semirimorchio al trasporto dei tirafondi, confermando così le valutazioni di primo grado sul punto.
Ciò premesso, la Corte ha confermato l'assoluzione attraverso tre distinte argomentazioni sintetizzate nelle pagine conclusive della decisione.
Con la prima, ha ritenuto che il riconoscimento di profili di colpa in capo al M.M. per non aver esaminato attentamente la sistemazione del carico prima dell'apertura della sponda non configurasse un ribaltamento dei ruoli tra vittima e imputato, bensì la mera applicazione delle prescrizioni che le Linee Guida 2014 attribuiscono al conducente.
Con la seconda, ha osservato che dall'assenza di cinghie idonee al momento dell'infortunio non potesse automaticamente desumersi che il mezzo ne fosse sprovvisto sin dall'inizio del viaggio, a fronte della produzione difensiva di fatture
attestanti l'acquisto di oltre seicento cinghie con uncino "LoadLock" e della deposizione del responsabile dei mezzi K.K., il quale aveva dichiarato di non essere stato contattato né informato di alcuna problematica dal primo autista L.L. che si era occupato del trasporto del rimorchio fino ad O.
Con la terza argomentazione, ha ritenuto che la responsabilità penale attribuita al A.A. per la posizione di garanzia rivestita quale datore di lavoro del L.L. non potesse essere estesa mediante contenuti non costituenti il logico sviluppo della condotta colposa contestata, posto che solo entro la specifica cornice enunciata nel capo d'imputazione si era svolto il contraddittorio delle parti e l'imputato aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le parti civili E.E., vedova del de cuius, i figli G.G. e F.F., i fratelli C.C. e D.D. e il padre B.B., affidando il loro ricorso ai seguenti motivi.
2.1. Denunciano, in relazione a ciascuno dei tre profili sopra indicati, la violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante tanto dal testo del provvedimento impugnato quanto dagli atti del processo specificamente indicati.
Sotto un primo profilo, i ricorrenti sottolineano come sia lo stesso apparato motivazionale della Corte a rendere palese il vizio lamentato.
La diffusa trattazione con cui il Collegio ha condiviso i nuovi rilievi evidenziati dal perito e dalle stesse parti civili, comprovanti negligenze, imperizie e gravi omissioni° si trova in insanabile contrasto logico con le conclusioni raggiunte.
L'illogicità è manifesta, aggiungono, giacché nasce non da una soggettiva divergenza valutativa rispetto al ragionamento del giudice di merito, ma dal raffronto obiettivo tra il materiale probatorio acquisito solo in secondo grado - rimasto mal valutato in alcuni passaggi essenziali - e la motivazione conclusiva, fondata su elementi diversi da quelli reali e trascurante dati normativi e fattuali decisivi al fine del giudizio.
Deducono inoltre l'erroneità del ragionamento con cui la Corte ha ritenuto che la circostanza pacifica dell'assenza di cinghie al momento dell'evento non potesse far presumere che il mezzo ne fosse privo sin dall'inizio del viaggio.
Osservano che è inverosimile che le cinghie siano state rimosse durante la traversata marittima da Civitavecchia a Olbia, atteso che nessuno avrebbe potuto compiere simili manomissioni nella stiva della nave; che il M.M., semplice autista incaricato di agganciare ad O il pianale di proprietà del A.A. e di condurlo a Ploaghe senza ulteriori tappe di carico o scarico, non avrebbe mai potuto alterare il carico; e che la produzione delle fatture di acquisto delle cinghie non provava la loro effettiva presenza sul mezzo nel momento cruciale, a tanto non supplendo neppure la deposizione del responsabile dei mezzi K.K., il quale si era limitato a dichiarare di non essere stato contattato dall'autista L.L..
Lamentano altresì che la posizione di garanzia del A.A. non si esauriva con l'imbarco del pianale sul traghetto, permanendo egli, per l'intera esecuzione del trasporto, nella sua qualità di spedizioniere, vettore e caricatore, nonché di proprietario del pianale stesso.
2.2. Sotto un connesso profilo, i ricorrenti contestano la lettura restrittiva del capo d'imputazione operata dalla Corte.
Il testo dell'imputazione non si limitava - sostengono - a contestare al A.A. la posizione di garanzia derivante dal rapporto di lavoro con il L.L., ma si riferiva esplicitamente al fatto di aver messo a disposizione un autoarticolato privo dei sistemi di ancoraggio previsti dalle Linee Guida 2014, con ciò coinvolgendo tutte le qualità rivestite dall'imputato in quanto vettore, caricatore, spedizioniere e proprietario del pianale.
A riprova di ciò, evidenziano che la Corte medesima aveva formulato al perito, nell'ambito del medesimo giudizio, uno specifico quesito sulle modalità idonee per la fissazione del carico; quesito che non avrebbe avuto senso alcuno se il tema fosse stato estraneo alla cornice del capo d'imputazione.
L'argomento del difetto di contestazione non può pertanto essere utilmente speso quando l'imputato ha avuto, nel corso dell'intero processo, piena possibilità di interloquire su tutti i profili di responsabilità evidenziati dalla Corte territoriale, salvo poi escluderli in sede decisoria.
Richiamano sul punto il principio - ormai assolutamente prevalente-secondo cui la diversa qualificazione giuridica non determina violazione del contraddittorio quando l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'imputazione nel corso dell'iter processuale e la diversa opzione ermeneutica non integri una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da ingenerare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Aggiungono che la condotta del M.M. - il quale aveva aperto la sponda confidando nel rispetto della normativa e nella corretta tenuta del carico, senza possibilità di verificarne dall'esterno le deficienze - non può in alcun modo qualificarsi come abnorme o eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante era chiamato a governare, con conseguente impossibilità di riconoscere nell'azione della persona offesa un fattore interruttivo del nesso causale.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La difesa delle parti civili ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento.
I difensori del ricorrente e del responsabile civile, richiamando anche la memoria depositata, hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. In via preliminare, viene in esame il profilo che si colloca al fondamento dell'intera impugnazione e che la difesa dell'imputato assume a fondamento dell'eccezione di inammissibilità, concernente il dedotto superamento del perimetro segnato dal capo d'imputazione, in asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, ha chiarito che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01).
II principio è stato successivamente sviluppato nel senso che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280950 - 01; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Rv. 260161 - 01).
2.1. Tanto premesso, viene in rilievo un vizio della sentenza impugnata, puntualmente denunciato con il ricorso delle parti civili.
Sul piano testuale, il capo d'imputazione delimita il rimprovero nel perimetro della caduta di parte del materiale trasportato sul pianale messo a disposizione dall'imputato, dopo l'apertura di una sponda del semirimorchio.
Il nucleo della contestazione non è dunque la sola assenza dei punti di ancoraggio sul pianale, ma la fissazione del carico, cioè la mancata adozione di modalità idonee a impedire la caduta del materiale all'atto dell'apertura della sponda.
Sul piano dell'istruttoria, la conduzione del giudizio di secondo grado conferma che il tema così individuato fu sottoposto al contraddittorio.
La Corte di appello, disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ha rivolto al perito d'ufficio anche il quesito di precisare "quali sarebbero state le modalità idonee per la fissazione del carico" (pagg. 66 e 67).
La formulazione dello specifico quesito ha introdotto nel contraddittorio tecnico il tema delle corrette modalità di assicurazione del carico, eccedente la mera questione dell'esistenza dei punti di ancoraggio.
Ne consegue che l'imputato ha potuto interloquire su ogni aspetto della fissazione del carico, sicché difetta quel pregiudizio difensivo che solo legittima la denuncia di violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
L'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa dell'imputato, correlata alla pretesa modificazione del fatto è pertanto infondata.
3. Quanto ai motivi articolati sotto il profilo del vizio motivazionale, i ricorrenti hanno specificamente denunciato la contraddittorietà tra l'apparato argomentativo dedicato dalla decisione gravata alle risultanze peritali e l'esito assolutorio, identificando i passaggi censurati, così come esposti nelle pagine conclusive della sentenza (pagg. 81-83, sub 12A, 12B e 12C), posti a raffronto con i dati tecnici recepiti nelle pagine precedenti.
La censura, che lamenta una frattura intema al ragionamento e non si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto, merita accoglimento.
La sentenza impugnata si compone di due segmenti distinti.
3.1. Nel primo segmento, la sentenza recepisce le conclusioni dell'accertamento peritale e i riscontri documentali.
In particolare, dà atto dell'assenza delle cinghie e dei cricchetti tenditori, essendo stata utilizzata soltanto una fune esterna tra le due sponde contrapposte (pag. 73). Inoltre, sottolinea l'aspetto più importante individuato nella disposizione del carico, richiamando le conclusioni del perito, ad avviso del quale "l'infortunio è stato causato dallo scorrimento del pallet con i tirafondi (caduto dapprima contro la sponda e poi addosso al fu Sig. M.M.) posto sopra ad un altro pallet con tirafondi. Data la forma cilindrica degli stessi tirafondi e non essendo il carico stato fissato mediante delle cinghie, era probabile che ci fosse un moto relativo, causato anche dal movimento del semirimorchio durante il viaggio" (pag. 79).
Inoltre, la stessa sentenza richiama le modalità idonee alla fissazione del carico, come descritte da(°perito (pag. 73-74), evidenziando che "durante il trasporto, tutte le unità di carico devono essere fissate per impedirne lo scivolamento, il ribaltamento, il rotolamento, lo spostamento incontrollato o deformazioni sostanziali e rotazioni in qualsiasi direzione. A tal fine, devono essere utilizzati metodi quali immobilizzazione, bloccaggio, ancoraggio, anche in combinazione tra loro. Queste misure mirano a proteggere i soggetti impegnati nelle operazioni di carico, scarico e guida del veicolo, nonché gli altri utenti della strada, i pedoni, il veicolo e il carico stesso".
3.2, Nel secondo segmento, racchiuso nelle pagine conclusive, la decisione perviene nondimeno alla conferma del proscioglimento, sulla scorta di tre argomenti che i ricorrenti hanno specificamente censurato.
3.2.1. Con il primo (pag. 82), la decisione sottolinea i profili di colpa ravvisati a carico della vittima, alla quale - nella sua veste di conducente - erano attribuite "responsabilità/azioni" secondo le Linee Guida 2014; ciononostante, ne omette l'approfondimento perché ritenuto irrilevante ai fini della decisione.
Al riguardo, il rilievo articolato dai ricorrenti, nella parte in cui denuncia l'omesso confronto della decisione con i principi elaborati in tema di condotta abnorme, si appalesa fondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione che la condotta colposa del lavoratore non vale a interrompere il nesso eziologico con l'omissione del garante quando essa non attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia; il carattere interruttivo va riconosciuto non già al comportamento "eccezionale", bensì soltanto a quello eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094, in motivazione, a pag. 15).
Si è altresì affermato che gli obblighi gravanti sul datore di lavoro sono strumentali alla tutela non solo dei dipendenti ma anche dei terzi coinvolti nel ciclo produttivo, sussistendo la colpa ogni qual volta il legame causale tra violazione ed evento sia integro e, la persona offesa non rivesta, nel luogo e nel moment dell'infortunio, carattere di anormalità tale da recidere il decorso eziologico (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275077; Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Rv. 281174).
Alla luce della ricostruzione in fatto e dei principi di riferimento, corretto appare il rilievo secondo cui l'apertura della sponda nel corso delle ordinarie operazioni di scarico non può considerarsi eccentrica rispetto alle mansioni del conducente del mezzo, riconducibile al rischio che i garanti del carico sono chiamati a presidiare.
La sua qualificazione come fattore idoneo a interrompere il nesso causale postulava, dunque, un confronto argomentato con i richiamati arresti, che la decisione gravata ha eluso, limitandosi a relegare il tema fra le valutazioni di merito ininfluenti.
L'omissione si traduce in una motivazione manifestamente illogica su elemento decisivo.
3.2.2. Con il secondo argomento (pag. 82), la decisione, premesso che grava sul vettore l'onere di mettere a disposizione le cinghie, afferma che dall'assenza di queste al momento del sinistro non può automaticamente desumersi che il mezzo ne fosse sprovvisto fin dall'inizio del viaggio, valorizzando le fatture d'acquisto di seicento cinghie e la deposizione del responsabile dei mezzi.
I ricorrenti deducono che l'inferenza è in contrasto con il dato cristallizzato dagli atti.
La censura è fondata.
La motivazione muove da un dato che essa stessa riconosce come pacifico - l'assenza materiale di cinghie idonee sul semirimorchio al momento dell'evento, accertata dal perito e ricavabile dai filmati - per inferirne, attraverso un percorso meramente ipotetico, che il mezzo ne fosse invece dotato all'inizio del viaggio. L'inferenza si fonda sulla congettura, sfornita di riscontro, di una successiva rimozione della dotazione lungo il tragitto.
Sotto altro profilo, la decisione non si confronta con il rilievo, anch'esso dedotto, secondo cui l'acquisto dei presidi non equivale alla loro presenza sul mezzo né al loro impiego. Ne consegue che l'argomentazione non sorregge l'approdo e, anzi, accentua il contrasto con il dato tecnico oggettivamente riscontrato.
3.2.3. Con il terzo argomento, la decisione perimetra l'addebito alla sola posizione di garanzia derivante dal rapporto di lavoro con il dipendente che effettuò il carico, escludendone l'estensione alle ulteriori qualità dell'imputato.
I ricorrenti lamentano che tale delimitazione contraddice il quadro normativo recepito dalla stessa sentenza.
Anche sotto questo profilo la doglianza è fondata.
Come si è osservato, al A.A. è contestato il fatto che il carico non fosse fissato secondo le prescrizioni di legge, profilo che chiama in causa l'imputato non solo quale datore di lavoro del primo conducente, ma altresì nelle vesti, ricavabili dalla normativa di settore, di legale rappresentante della società proprietaria del mezzo (semirimorchio) e vettore.
La stessa decisione gravata, invero, recependo le conclusioni peritali, dà atto che il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, individua fra gli operatori del trasporto il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, e che la sicurezza del carico non grava interamente sul solo conducente (pag. 79).
La delimitazione della posizione di garanzia al solo rapporto di lavoro con il dipendente si pone, pertanto, in contraddizione con il parametro normativo che la stessa decisione assume a riferimento.
4. Per tali ragioni la sentenza della Corte di appello deve essere annullata agli effetti civili. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio deve essere disposto di fronte al giudice civile competente in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701; Sez. U, n. 22065 del 28.01.2021, Cremonini, Rv. 281228) cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2026.
