Cassazione Penale, Sez. 6, 02 luglio 2026, n. 24714 - Ispezioni nei cantieri e segreto d'ufficio: confermata la condanna del maresciallo che avverte l'imprenditore dell'imminente controllo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Presidente
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere
Dott. RICCIO Stefania - Relatore
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Arturo Cola, difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzione dell'avv. Sergio Cola, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva.
Fatto
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato quella del 30 gennaio 2023, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha disposto la condanna di A.A. alla pena di mesi 8 di reclusione in relazione al reato di rivelazione di segreti di ufficio ascritto al capo 2), con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e sospensione condizionale della pena, assolvendolo dai reati di induzione indebita, rivelazione di segreti di ufficio e depistaggio, rispettivamente ascritti sub capi 1), 3) e 4).
L'imputato, maresciallo Capo del Comando Stazione di S, è stato ritenuto responsabile del reato contestato per avere, nella indicata qualità, rivelato all'imprenditore B.B. che il Comando Stazione di appartenenza avrebbe proceduto a controllare i cantieri edili di zona, consigliando allo stesso di tenere lontani i lavoratori irregolari della sua azienda in occasione delle programmate verifiche.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, affidato a quattro motivi, sunteggiati di seguito nei limiti funzionali alle esigenze della motivazione.
2.1 Con il primo si deduce erronea applicazione dell'art. 326 cod. pen.
Il ricorrente ha acquisito la notizia segreta, di pertinenza di altro Ufficio, in modo del tutto casuale, dall'ispettore dell'ASL C.C. (come risulta dalla intercettazione ambientale progr. 1457 del 16 settembre 2019 in cui, conversando con l'imprenditore B.B., lo avvertiva: "ho sentito per vie traverse, deve venire l'ASL domani").
Essendo il reato di rivelazione di segreto configurato come reato proprio esclusivo, è imprescindibile che il soggetto che rivela la notizia sia titolare del segreto, ossia che questo inerisca alle funzioni ovvero al servizio che egli ricopre. Diversamente, non sarebbe prospettabile la violazione dei relativi doveri, o comunque l'abuso della qualità, che sostanziano la fattispecie incriminatrice.
Ove si tratti di extraneus, è necessario che egli abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione.
Di contro, il ricorrente non era titolare del segreto e di una sua attività di istigazione o induzione a rivelarlo, posta in essere nei confronti del propalante, non è prova alcuna.
Non sono giuridicamente corrette le argomentazioni svolte dalla Corte di appello secondo cui non rileverebbero le modalità casuali di apprendimento della notizia, essendo la fattispecie di cui all'art. 326 cod. pen. un reato di pericolo posto a protezione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, complessivamente considerato, e non del singolo ufficio cui appartiene il propalante.
2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen.
In via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 253, comma 2, e 271, comma 3, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 15 Cost., in riferimento alla interpretazione giurisprudenziale - assurta al rango di diritto vivente - sancita dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776-01, secondo cui le conversazioni intercettate costituiscono corpo del reato allorché esse integrino ex se la fattispecie criminosa.
La questione è rilevante perché la prova a carico del ricorrente è costituita in esclusiva dalla intercettazione della conversazione in cui egli rivelava all'imprenditore la notizia coperta da segreto e l'inutilizzabilità di essa discende dal disposto dell'art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sez. U Cavallo, posto che l'attività captativa era stata autorizzata per reati non connessi a quello per cui si procede, che non rientra nell'elenco di quelli per cui l'attività captativa è consentita, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen.
L'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite Floris - con cui la Corte di appello ha inteso superare tale patologica inutilizzabilità - confonde il risultato della intercettazione con il supporto magnetico che documenta la commissione del reato. Risulta così indebitamente ampliata la nozione di corpo del reato che l'art. 253, comma 2, cod. proc. pen. aggancia esclusivamente a "cose", e dunque ad entità che hanno consistenza materiale.
Non rileverebbero i seguenti argomenti spesi nella sentenza Floris, perché non idonei a scardinare il dato letterale dell'art. 253, comma 2, cit.:
a) il disposto degli artt. 254 e 254-bis cod. proc. pen. (in tema di sequestro di corrispondenza e di dati informatici), con cui il legislatore ha manifestato interesse ad acquisire il dato immateriale (conversazione) mediante il sequestro del relativo contenitore (missiva o supporto materiale), e ciò in quanto tali disposizioni disciplinano il sequestro e non la nozione di corpo del reato;
b) il disposto dell'art. 235 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che i documenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga, poiché le intercettazioni sono una forma del tutto peculiare di documentazione dell'attività investigativa e non un documento precostituito rispetto al processo.
Corpo del reato può essere un documento formatosi al di fuori del procedimento, non invece un documento che si sia formato all'interno di esso a seguito di attività di indagine, a meno che il reato non sia stato commesso nell'esercizio dell'attività investigativa.
Conclusivamente, nel bilanciamento dei valori in conflitto, non può trovare deroga il principio di riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost., in forza del quale le interferenze nella sfera comunicativa devono trovare fondamento in un atto motivato dell'autorità giudiziaria.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 168 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso la richiesta di sospensione del procedimento per consentire al ricorrente la messa alla prova, avanzata con i motivi nuovi tempestivamente depositati in uno al programma inoltrato all'UEPE.
La possibilità di accedere al procedimento speciale è sorta solo all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria relativa ai reati ostativi di cui agli artt. 319-quater cod. pen. e 375 cod. pen.
La contestazione di ipotesi di reato poi rivelatesi infondate non può ricadere in pregiudizio dell'imputato, al quale deve essere consentito di definire la sua posizione processuale con tale rito, che è stato richiesto nella prima finestra procedurale utile.
Sul punto la Corte di appello ha omesso ogni motivazione.
2.4. Con il quarto motivo si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche illogicamente motivato sulla base del duplice rilievo che il ricorrente avrebbe "svilito la divisa" e dimostrato assenza di scrupoli, ciò che costituirebbe manifestazione di peculiare intensità del dolo.
La Corte di appello avrebbe dovuto valutare, a tali fini, la confessione resa dal A.A. e tenere conto della assenza di pregiudizi penali.
3. Con successiva memoria, la difesa ha sollevato ulteriore questione di legittimità costituzionale vertente sulla messa alla prova.
4. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Va premesso che, ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Pmt, Rv. 285085-02).
La difesa ha poi invocato, a supporto delle proprie ragioni, il principio affermato da questa Corte, secondo cui la sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus" postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (in termini Sez. 6, n. 11498 del 22/01/2025, Innocenti, Rv. 287805-01).
Il principio tiene conto della peculiare struttura del reato, il quale si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia, "ma prevedendo la punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena, in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso. E comunque, tale partecipazione può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe" (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, dep. 1982, Emiliani, Rv. 151619-01).
3. Tanto premesso, le censure formulate al riguardo sono essenzialmente declinate in fatto, sostenendo la difesa che il ricorrente non fosse titolare del segreto e che ne avesse avuto contezza in modo casuale, laddove i Giudici di merito hanno esaustivamente spiegato come l'attività ispettiva programmata presso i cantieri edili - di cui il maresciallo capo A.A. avrebbe avuto contezza dall'ispettore C.C. - non era esclusiva dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
E ciò è tanto vero che, nel frangente, venne posta in essere un'attività congiunta dagli ispettori della Azienda Sanitaria Locale e dai Carabinieri della locale Stazione.
Attraverso il dedotto vizio, il ricorrente sollecita una alternativa lettura delle emergenze istruttorie, come noto, non consentita, specie in relazione ad una c.d. doppia conforme, in cui le pronunce dei gradi di merito si integrano a formare un corpo argomentativo unitario.
È, per conseguenza, assorbita, alla luce della operata ricostruzione fattuale, la questione relativa al non corretto riferimento che i Giudici di merito avrebbero operato ad un interesse complessivo della Pubblica Amministrazione per cui, anche chi avesse appreso casualmente la notizia, sarebbe tenuto a non divulgarla.
4. Il secondo motivo pone il tema della utilizzabilità della intercettazione contenente la prova del reato di rivelazione ascritto all'imputato in procedimento diverso dal quale l'attività captativa è stata disposta.
La nozione di "procedimento diverso" che viene in rilievo è quella enucleata nella sentenza delle Sezioni Unite Cavallo, secondo la quale il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01)"; dunque, una nozione incentrata su un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, essendo decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede, sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico.
Nel caso in esame, la diversità del procedimento in cui è stata disposta la intercettazione, alla cui acquisizione la difesa si oppone, non è controversa tra le parti.
Opererebbero dunque, i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., limiti che, tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto di poter superare, in quanto la conversazione intercettata sarebbe corpo del reato di rivelazione di segreto.
5. Tanto premesso, il ricorrente censura l'interpretazione affermata dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776-01, a mente della quale, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, ed è in quanto tale utilizzabile nel processo penale solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa.
In realtà, le Sezioni Unite, con la menzionata decisione, hanno richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 1991, e sancito che, in tale evenienza, la acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, senza che possano trovare applicazione le limitazioni probatorie previste dall'art. 270 cod. proc. pen.
Secondo tale interpretazione, alla nozione di corpo di reato - benchè l'art. 253 cod. proc. pen. sia riferita a "cose" ed evochi un quid di materiale - deve essere attribuita anche una "implicazione immateriale, sicché le "conversazioni", vale a dire i segni espressivi di comunicazioni tra soggetti, possono costituire corpo di reato, allorché la stessa espressione linguistica impiegata sia lesiva di un precetto penale e, imprimendosi, contestualmente alla commissione, sul supporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato".
La difesa oppone che una tale interpretazione confonde il risultato dell'intercettazione con la documentazione del fatto costituente reato, ossia il contenuto con il suo contenitore.
In realtà, le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in materia di intercettazioni di comunicazioni, ci si muova in un'ottica di necessario bilanciamento di due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale (sent. n. 34 del 1973).
La Corte di appello, in applicazione di tali principi, ha evidenziato come il diritto vivente sia conforme al parametro costituzionale perché l'inviolabilità affermata dall'art. 15, comma 1, Cost. non è assoluta, ma può subire limitazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, Cost., per la necessità di disvelare i reati.
La soluzione indicata realizza, dunque, un adeguato punto di equilibrio tra i detti valori costituzionali e si fonda su argomentazioni dalle quali non sembra sia il caso di discostarsi.
Si è poi osservato che l'oggetto del sequestro viene a connaturarsi anche in altri ambiti di profili di immaterialità.
Difatti:
- il legislatore, negli artt. 254 e 254-bis cod. proc. pen. (in tema di sequestro di corrispondenza e di dati informatici), realizza l'acquisizione del dato immateriale (conversazione) mediante il sequestro del relativo contenitore (missiva o supporto materiale);
- il disposto dell'art. 235 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che i documenti costituenti corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Di qui la conclusione che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, e, in quanto tale, deve essere acquisita agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale.
D'altra parte, proprio nell'ambito della disciplina delle intercettazioni, il disposto dell'art. 271, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta "salvo che costituisca corpo del reato".
La distinzione tra la conversazione costituente corpo del reato e la documentazione del reato stesso, affermata dalle Sezioni Unite Floris - alla quale la difesa si limita a contrapporre generiche notazioni di dissenso critico -è stata tenuta ferma dalla giurisprudenza successiva, la quale ha puntualizzato che, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto. (Fattispecie relativa a corruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., rilevando che essa costituiva solo la prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo) (Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, B.B.pia, Rv. 281536-01).
Nello stesso filone si segnala altro arresto che, in applicazione della medesima costruzione, con riguardo a reato di favoreggiamento personale aggravato, ha ritenuto sussistere la natura di corpo del reato e la conseguente utilizzabilità delle conversazioni in cui l'imputato aveva rivelato informazioni relative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversa dall'interessato ma ad esso collegata, ritenendo che tale conversazione integrasse la consumazione del reato di favoreggiamento personale, in ragione della sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (Sez. 3, n. 38822 del 16/06/2016, Salierno, Rv. 267802-01).
Da ultimo, va segnalato, nella vicenda al vaglio, il valore probante della conversazione in questione per potere fungere da corpo del reato nel senso anzidetto. La frase pronunciata dal A.A. plasticamente realizza la rivelazione.
In ogni caso, deve precisarsi che la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive (Sez. 6, n. 30566 del 25/06/2025, Cariello, Rv. 288631-01).
6. Il terzo motivo è inammissibile. L'assoluzione dai reati ostativi non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova in quanto non gli era preclusa la possibilità di formulare una richiesta ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. in forma subordinata alla assoluzione dai reati ostativi.
La difesa ha un onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione, al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre per un procedimento idealmente teso ad evitare - e non a seguire - gli esiti del dibattimento.
L'assoluzione da alcuni dei reati in addebito è, invero, evenienza del tutto prevedibile e non dovrebbe incidere sulle cadenze procedimentali dei riti speciali, che hanno una componente deflattivo/premiale, sicché la loro adozione si giustifica se ed in quanto siano alternativi al dibattimento.
È stato già affermato al riguardo il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui, in tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di rimettere in termini il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento (v. Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, dep. 2021, Allotta, Rv. 280514-01, in cui, in motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversità del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).
Anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, si è affermato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene (Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331-01).
7. Da ultimo sul punto, va detto che la ulteriore questione di legittimità costituzionale qui prospettata dalla difesa, vertente proprio sull'istituto della messa alla prova, non era ammissibile, essendo stata formulata solo con i motivi nuovi, proposti tardivamente il 23 marzo 2026 per l'udienza del 1 aprile 2026.
Inoltre, è orientamento consolidato di questa Corte che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01; v. anche Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01 per la quale l''inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi).
8. Venendo alle ulteriori doglianze, il diniego di un trattamento sanzionatorio più favorevole è stato motivato in termini adeguati, esenti da profili di illogicità manifesta.
Ciò in ragione: a) dello "svilimento della divisa" conseguito alla condotta di rivelazione, non genericamente affermato, ma correlato alla rivelazione di un segreto inerente alla delicata materia della sicurezza sul lavoro, ossia ad un ambito lavorativo di sicura rilevanza sociale; b) della assenza di scrupoli da parte di un soggetto che riveste un ruolo istituzionale, disvelata da un tale contegno, come fattore significativo della intensità del dolo.
A fronte di questi elementi, è stata valutata come recessiva anche l'ammissione di responsabilità; il che significa che, per implicito, e a fortiori, resta irrilevante la incensuratezza del ricorrente.
9. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma il 1 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2026.
