Tribunale Pavia, Sez. Lav., 26 giugno 2026, n. 561 - La rottura colposa di una porta aziendale non giustifica il licenziamento se non determina una concreta compromissione della sicurezza dei lavoratori



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA

PRIMA SEZIONE


La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta al n. 181/2025 R.G. promossa da

A.M., C.F. (...), con il patrocinio degli avv.ti MAURO ARDITO, PIERANDREA DI LECCE, IACOPO ARDITO e MARIA LAURA CORNALBA

RICORRENTE

contro

S.G. SRL, C.F. (...), con il patrocinio degli avv.ti STEFANO DIAFERIO e FABRIZIO BIONDI

RESISTENTE

 

FattoDiritto

 


1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.

I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di causa impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto, anche dimostrati dall'attività istruttoria orale, saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni delle parti. A.M. è stato assunto da S.G. s.r.l. il 2 agosto 2024, con contratto a termine sino al 2 marzo 2025, mansioni di panificatore, inquadramento al livello D2 del CCNL Turismo e Agenzie di Viaggio ANPIT, retribuzione oraria di Euro 6,66225 (doc. 2 allegato al ricorso e doc. 2 di parte resistente).

Il 25 settembre 2024 la datrice di lavoro rivolse al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: "- in data odierna 25/09/2024 alle ore 11:00, la sua collega B.F. chiamava, con voce spaventata, il Responsabile, sig. L.M.M., per comunicargli che il vetro della porta situata sul retro dello spogliatoio si era rotto non appena Lei era uscito dalla stessa porta dopo la fine del suo turno di lavoro. Il Sig. L.M.M. si è immediatamente recato nel luogo dell'accaduto e si è precipitato subito fuori l'unità locale per fermarla e chiederle spiegazioni in merito. La sua risposta è stata che il vetro è esploso da solo non appena ha chiuso la porta per uscire. Il suo responsabile le faceva notare che al contrario di quanto da Lei dichiarato, non solo al momento dell'accaduto era presente la sua collega F.B., ma si vedeva che il vetro era stato preso a calci proprio da un'impronta del piede rimasta sullo stesso.

A seguito di un confronto verbale acceso con il suo responsabile, il quale La invitava a non prenderlo in giro sostenendo che si trattava di un'esplosione, lei ha lasciato l'unità lavorativa.

Fermo restando quanto sopra quale parte integrante ed essenziale della presente, da intendersi qui integralmente ritrascritto, Le si contesta formalmente quanto segue:

- di aver commesso un atto che poteva compromettere la sicurezza del personale impiegato in azienda oltre che aver arrecato un grave danneggiamento a strutture aziendali/impianti/materiali aziendali;

Inoltre, in base all'articolo 325 del CCNL, l'Azienda si riserva di quantificare il danno effettivamente arrecato, che sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione Mensile di fatto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto a qualsiasi titolo forse a Lei spettante".

Il lavoratore presentò giustificazioni (doc. 5 di parte ricorrente e doc. 5 di parte resistente) nel termine assegnato, evidenziando che "il vetro della porta in questione era già da tempo lesionato" e così riferendo la propria versione dei fatti: "Nella giornata del 25/09/2024, terminato il mio turno di lavoro alle ore 11:00, uscivo assieme al collega di lavoro Sig. A., la porta faceva fatica ad aprirsi e nel spingere il maniglione antipanico è esploso il vetro; sul posto era presente il mio collega sig A., la collega B.F. evidentemente ha sentito il rumore della caduta del vetro ma non era presente;

è assolutamente falsa la vostra accusa che io abbia preso a calci il vetro.

Al mio responsabile signor L.M.M. ho semplicemente spiegato quanto era accaduto;

sono rientro nuovamente in azienda alle 14,00 per effettuare il corso HCCP e uscivo alle 15,30 al termine del corso".

Con lettera di licenziamento per giusta causa del 15 ottobre 2024 S.G. ha comunicato al ricorrente che: "La scrivente Società ha preso atto delle giustificazioni da Lei fornite ma, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene quanto in queste riportato come non veritiero e, in ogni caso, insufficiente a giustificare la condotta da Lei tenuta, che ha cagionato non solo un grave danneggiamento alla struttura aziendale (e un conseguente pregiudizio economico in danno della Società), ma altresì una grave compromissione della sicurezza dei Suoi colleghi e del Suo responsabile ivi presenti.

Tale comportamento ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra datore e prestatore di lavoro.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, pertanto, con la presente le comunichiamo formalmente la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra lei e la nostra società, con effetto e decorrenza immediati e senza preavviso".

Dopo l'impugnazione stragiudiziale, con contestuale offerta della prestazione lavorativa (docc. 7 e 8 di parte ricorrente, nonché docc. 7 e 8 di parte resistente), A.M. ha introdotto il giudizio che ci occupa, domandando la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione dovuta sino alla scadenza del contratto.

S.G. si è costituita sostenendo la legittimità del proprio operato e rassegnando le conclusioni sopra riportate.

2. Il perimetro della contestazione disciplinare e la dinamica dell'accaduto.

È opportuno in primo luogo chiarire che la contestazione disciplinare e la motivazione del licenziamento riguardano esclusivamente la rottura del vetro della porta, sia dal punto di vista del danneggiamento ai beni aziendali sia dal punto di vista della compromissione della sicurezza del luogo di lavoro; il licenziamento non è, invece, motivato per una pretesa insubordinazione al datore di lavoro, in quanto la lettera di contestazione disciplinare fa un mero cenno al "confronto verbale acceso" con il responsabile aziendale (senza, peraltro, alcuna censura specifica) e all'allontanamento repentino dal lavoro, ma la contestazione formale è limitata al danneggiamento ("Le si contesta formalmente quanto segue: di aver commesso un atto che poteva compromettere la sicurezza del personale impiegato in azienda oltre che aver arrecato un grave danneggiamento a strutture aziendali/impianti/materiali aziendali") e soprattutto nella lettera di licenziamento è del tutto omesso qualsiasi riferimento a un'eventuale insubordinazione e la compromissione del vincolo fiduciario è interamente imputata alla rottura della porta. Così ricostruito il perimetro dei fatti rilevanti per la decisione, deve ritenersi dimostrato che il ricorrente ha spinto sulla porta con un piede, pensando di facilitarne così l'apertura, ma procurando invece la rottura del vetro stesso.

Va premesso che v'è una non trascurabile discrasia tra quanto esposto nella contestazione disciplinare e quanto riferito dalla testimone B.F. (dipendente della resistente anche al momento della deposizione) in merito al fatto che quest'ultima ha o meno direttamente assistito all'episodio di cui si tratta. Invero, da quanto esposto nella contestazione, anche se si afferma che la sig.ra F. "al momento dell'accaduto era presente", si deduce chiaramente che la stessa non aveva visto le modalità della rottura del vetro, che infatti non sono descritte: è semplicemente esposto un collegamento temporale tra la rottura del vetro e l'uscita dalla porta del ricorrente ("il vetro della porta situata sul retro dello spogliatoio si era rotto non appena Lei era uscito dalla stessa porta dopo la fine del suo turno di lavoro"). Anche alla pag. 2 della comparsa di parte resistente (v. in particolare punto 5) si richiama una ricostruzione ex post dell'accaduto da parte della dipendente F. e non una diretta visione da parte della medesima.

Vi sono, pertanto, dubbi in merito all'attendibilità della deposizione testimoniale, durante la quale la signora F. ha riferito di aver direttamente osservato quanto posto in essere da A.M.. Peraltro, anche la deposizione in sé non pare del tutto coerente: la testimone afferma di aver "sentito un forte rumore", non determinato dalla rottura del vetro, ma dalla "spinta con il piede contro la porta, nella parte di vetro"; poiché, però, mai la testimone riferisce di calci, bensì solo di due "spinte" dei piedi del ricorrente, è difficile comprendere come queste spinte possano aver causato il "forte rumore" che ha attirato l'attenzione della testimone.

In ogni caso, come s'è visto, la testimone non parla mai di calci e riferisce che l'uso dei piedi era determinato dal fatto che il ricorrente non riusciva ad aprire la porta prima della rottura del vetro.

Risulta, pertanto, smentita quella "violenza distruttiva dovuta a colpi che hanno divelto non solo la parte metallica di sicurezza interna al vetro ma anche lo stipite del telaio stesso della porta" (pag. 3 comparsa di costituzione di parte resistente) e rimangono smentiti anche i "calci" citati nella lettera di contestazione disciplinare.

Il testimone A.M., che non risulta legato ad alcuna delle parti e pertanto appare attendibile, ha confermato l'esistenza di problemi di apertura della porta e ha riferito del tentativo, fatto dal ricorrente e dallo stesso testimone, di sbloccarla. Ha parlato di spinte solo sul maniglione antipanico e non con i piedi, ma ha anche dichiarato che "A. era proprio attaccato alla porta" e pertanto è ben possibile che egli non abbia potuto vedere che mentre il collega spingeva sul maniglione cercava anche di fare forza con i piedi.

Le altre due deposizioni assunte, dei dipendenti della resistente P.B. e M.L.M., poco aiutano nella ricostruzione dei fatti, in quanto i testimoni non vi hanno direttamente assistito. La circostanza che i testimoni abbiano negato l'esistenza di problemi di apertura della porta non può valere a escludere che il ricorrente abbia, invece, faticato ad aprirla, magari per propria inesperienza nel maneggiarla, visto che era stato da poco assunto; si è già evidenziato che non solo il testimone M. ha riferito delle difficoltà di apertura, ma anche la testimone F. ha dichiarato che A.M. non riusciva ad aprire la porta. Deve altresì osservarsi, in merito alle prove sulla dinamica dei fatti, che le fotografie allegate alla comparsa di parte resistente sono del tutto compatibili con una pressione del piede e non con calci che, giova ribadirlo, sono stati del tutto esclusi anche dalla testimone F..

Infine, non è emersa alcuna ragione di alterazione emotiva del ricorrente che possa averlo indotto a prendere a calci la porta, mentre è certamente più plausibile che egli abbia tentato di forzare l'apertura spingendo con il piede; del resto, la datrice di lavoro non ha svolto un'istruttoria accurata prima del licenziamento, omettendo di sentire il dipendente A.M. che il ricorrente aveva espressamente citato nelle proprie giustificazioni.

Tenendo conto della dinamica dei fatti sin qui descritta ed emersa dall'istruttoria, deve ritenersi che il comportamento del lavoratore non sia di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.

Certamente l'uso dei piedi per spingere una porta di vetro è assolutamente inopportuno, ma si tratta di un comportamento che avrebbe ben potuto essere punito con una sanzione conservativa, oltre che con la richiesta di risarcimento del danno, mentre deve escludersi che rientri nell'art. 324 del CCNL invocato da parte resistente (pag. 372 del doc. 9 depositato da tale parte) o possa comunque compromettere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nei riguardi del dipendente.

Quanto alla norma contrattuale, secondo cui è possibile il licenziamento nei confronti del dipendente che "commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza o l'incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali", si osserva in primo luogo che la rottura del vetro non ha compromesso la sicurezza o l'incolumità di alcuno; è stata, infatti, smentita dall'istruttoria l'affermazione contenuta a pag. 5 della comparsa di parte resistente (e peraltro non presente nella lettera di contestazione) secondo cui "il ricorrente ha abbandonato scientemente lo spogliatoio senza segnalare l'accaduto e quindi mettendo in pericolo il resto del personale" in quanto, come s'è visto, è emerso che sono subito accorsi B.F. e M.L.M. e che il ricorrente era presente al loro arrivo. Peraltro, l'evidenza della rottura era tale che non si era creato alcun pericolo occulto. Neppure può parlarsi di un "grave danneggiamento", visto il presumibile costo della sostituzione del vetro, peraltro inserito in una porta piuttosto vetusta (come si vede dalle fotografie); va anche precisato che non ha trovato riscontro la tesi di parte resistente secondo cui il lavoratore avrebbe danneggiato anche il telaio della porta.

Non pare superfluo osservare, in ordine alla gravità del fatto, che lo stesso M.L.M. ha precisato: "Escludo che il signor M. si fosse offerto di pagare il vetro: se l'avesse detto, non saremmo qua perché io cerco sempre di accomodare le cose e sono sempre dalla parte dei miei ragazzi; invece ero lì che perdevo tempo e non ricavavo una soluzione. ... Il diverbio con il signor M. è stato abbastanza lungo perché io ero davvero arrabbiato e volevo risolvere questa situazione che mi dava davvero fastidio, perché avrebbe potuto e dovuto essere evitata".

Queste affermazioni confermano che il fatto in sé del danneggiamento non fu grave, ma che la reazione della datrice di lavoro fu quella, estrema, del licenziamento, a causa del contrasto con il superiore, senza però che siano state svolte specifiche contestazioni d'insubordinazione.

Non solo deve escludersi che il comportamento posto in essere dal lavoratore possa rientrare in quello descritto nella norma contrattuale indicata, ma deve anche escludersi che sia tale da minare irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nel dipendente.

Si tratta, infatti, di un comportamento colposo e non doloso, per il quale il rimedio era agevole e che non poteva fare, di per sé, ritenere il lavoratore inaffidabile.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte e dei princìpi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie il licenziamento di cui si tratta deve ritenersi illegittimo. Invero la Suprema Corte ha osservato che: "Ai fini del licenziamento per giusta causa, rileva soltanto la mancanza del lavoratore tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, dovendosi valutare il comportamento del prestatore nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva, e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente. (Nella specie, relativa a licenziamento per grave danneggiamento dei beni aziendali, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la sanzione espulsiva, in quanto il prestatore, immune da anteriori rilievi disciplinari, si era trovato, al momento della condotta, in difetto di autocontrollo per stato depressivo, accertato da consulenza medico-legale)" (Cass. n. 2720/2012).

3. Il risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento

Posto che, come s'è accennato, il rapporto di lavoro era a tempo determinato, con scadenza sino al 2 marzo 2025, il risarcimento del danno dovuto dalla resistente al ricorrente può essere determinato, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine (v. Cass. n. 11692/2005 e Cass. n. 24335/2013).

A.M. ha ammesso di aver percepito l'intera retribuzione di settembre 2024 e ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento di Euro 8.729,17, di cui Euro 7.434, 30 per le cinque mensilità da ottobre a febbraio 2025, Euro 652,64 per TFR e Euro 734,23 per ferie e festività soppresse non godute già maturate e maturande fino al termine del rapporto.

S.G. ha contestato i conteggi sostenendo che: la retribuzione globale di fatto del lavoratore fosse pari a Euro 1.008,49; una parte del TFR (Euro 69,53) fosse già stata versata; che il ricorrente non abbia dimostrato l'entità delle ferie e dei permessi da monetizzare, mancando di depositare le norme del CCNL applicabili in proposito. Le deduzioni di parte resistente risultano condivisibili, alla luce della busta-paga depositata da parte ricorrente (pag. 1 del doc. 3), che indica una retribuzione mensile lorda di Euro 930,92, ossia una retribuzione maggiorata del rateo di tredicesima di Euro 1.008,49 (Euro 930,92 x 13/12). Anche il pagamento della quota di Euro 69,53 deve ritenersi dimostrato e non contestato (v. pag. 2 del citato doc. 3 di parte ricorrente); infine è corretto il rilevo di parte resistente sul fatto che il ricorrente non abbia dimostrato né spiegato nel dettaglio il proprio affermato credito per ferie e festività soppresse, peraltro in parte liquidate con la busta-paga di fine rapporto.

Deve aggiungersi che parte ricorrente non ha svolto repliche rispetto alle osservazioni della controparte ora in esame e durante l'udienza di discussione ha dichiarato di poter aderire ai conteggi di parte resistente al fine di evitare il ricorso a una c.t.u. contabile.

Ne deriva che il risarcimento dovuto al ricorrente deve così essere determinato: Euro 5.042,45 (Euro 1.008,49 x 5) + Euro 378,69 (Euro 896,44/2 - Euro 69,53) = Euro 5.421,14.

Non deve, invece, essere accolta la domanda di parte resistente di ridurre il dovuto tenendo conto di quanto percepito dal lavoratore dopo il licenziamento per eventuali nuove occupazioni: Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: "In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c." (Cass. n. 1636/2020, conforme a numerose altre). Nel caso che ci occupa parte resistente ha indicato come meramente eventuale la possibilità che il ricorrente abbia trovato una diversa occupazione e ha dedotto istanze istruttorie del tutto generiche ed esplorative, senza dedurre (né, tanto meno, dimostrare) di aver inutilmente fatto richiesta di acquisire informazioni presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Non va dimenticato che: "In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative" (Cass. n. 2499/2017).

4. Le spese di lite

La totale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente, che vengono liquidate, come da dispositivo, in conformità al tariffario professionale. Va precisato che non sussistono motivi per una compensazione neppure parziale delle spese (nonostante la misura della condanna sia leggermente inferiore alla domanda) visto il comportamento processuale di parte resistente di totale chiusura a ipotesi conciliative, nonostante la disponibilità di parte ricorrente (v. verbale dell'udienza dell'11 giugno 2025).

 

P.Q.M.


la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 da A.M., così decide:

1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per il quale è causa;

2) condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di Euro 5.421,14 a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione e interessi dalla maturazione del diritto al saldo;

3) condanna la resistente a pagare le spese di lite del ricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari;

4) fissa il termine di sessanta giorni da oggi per il deposito della sentenza con la motivazione.

Così deciso in Pavia, il 11 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2026.