Cassazione Penale, Sez. 2, 03 luglio 2026, n. 25093 - Sicurezza sul lavoro e sfruttamento: la parte civile ha diritto ad essere avvisata del mutamento di rito



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE


Composta da

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere

Dott. BORIO Mariapaola - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. LEOPIZZI Alessandro - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti nell'interesse delle parti civili

1. A.A., nato in Omissis il Omissis

2. B.B., nato in Omissis il Omissis

3. C.C., nato in Omissis il Omissis

4. D.D., nato in Omissis il Omissis

5. E.E., nato in Omissis il Omissis

6. F.F., nato in Omissis il Omissis

nel procedimento a carico di

A.A., nato a P il Omissis

avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;

letta la memoria di replica del difensore delle parti civili ricorrenti, avv. Filippo Paolo Finocchiaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni dei difensori di A.A., avv. Serena Cantale Aeo e avv. Francesco Branca, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 13 settembre 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, la pena inflitta ad A.A. in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 603-bis, 81 e 629 cod. pen. e 55, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e 4 e 38, L. 20 maggio 1970, n. 300, confermando nel resto e rigettando la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili, "stante l'assenza in udienza delle stesse e della difesa, a nulla rilevando il deposito fuori udienza (e prima della stessa) di comparsa conclusionale o nota spese".

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le suddette parti civili, eccependo la violazione dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe notificato a tutte le parti costituite la nuova fissazione dell'udienza camerale.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
 

Diritto


1. I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), emerge che il decreto di fissazione per l'udienza del 2 dicembre 2025 (contenente l'avviso che - salvo richiesta di trattazione orale - l'appello sarebbe stato definito in sede camerale non partecipata) è stato ritualmente notificato anche alle parti civili. In relazione a tale udienza, le difese di queste ultime (avv. Filippo Paolo Finocchiaro per F.F., D.D. e E.E.; avv. Germana Graceffo per A.A., B.B., C.C. e C.C.) hanno depositato, il 14 novembre 2025, le rispettive comparse conclusionali e nota spese per la suddetta udienza non partecipata del 2 dicembre 2025.

In precedenza (il 4 novembre 2025), il difensore dell'imputato aveva provveduto al deposito dell'istanza di concordato, con allegata richiesta di trattazione orale e del consenso prestato dalla Procura generale.

Non risulta tra gli atti trasmessi il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione in presenza. In ogni caso, l'udienza di discussione si è svolta con tale modalità.

Ciò che qui più rileva, neppure risulta effettuata alle parti civili odierne ricorrenti la comunicazione ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., del suddetto mutamento di rito.

3. Il principio di diritto che esclude, anche nel giudizio di appello, la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 28829801; Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirgnotta, Rv. 284725-01) non poteva, dunque, operare, in difetto di compiuta vocatio in ius di tutte le parti con riferimento all'udienza a trattazione orale.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla statuizione di rigetto della richiesta di rifusione delle spese delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel processo di appello dalle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

La regolazione delle spese per l'odierno grado è rimessa all'esito definitivo del procedimento.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2026.