Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2026, n. 24859 - Caduta in una buca durante i lavori in quota: la formazione del lavoratore non basta, il principio di affidamento opera solo se il datore ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
"E' errato l'assunto del Tribunale, secondo il quale, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto puntualmente agli obblighi formativi sul medesimo gravanti in favore dei propri dipendenti ed abbia messo a disposizione la strumentazione idonea ed adeguata a svolgere le mansioni loro affidate, deve poter legittimamente fare affidamento sull'altrettanto puntuale e rigorosa osservanza da parte del lavoratore delle conoscenze acquisite. Invero, nella materia antinfortunistica, il principio di affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore, che è garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica, per cui opera solo a patto che il garante del rischio abbia adottato tutte le cautele atte a scongiurare eventi lesivi in danno dei lavoratori, cautele che non si esauriscono nella sola formazione, dovendo, altresì, valutare preventivamente i rischi relativi alle singole e specifiche lavorazioni e predisporre le misure idonee a prevenirli."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
nel procedimento a carico di:
A.A. nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di Lecco
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Fatto
1. Con sentenza del 27/01/2026, il Tribunale di Lecco assolveva A.A. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. All'imputato è stata elevata contestazione in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 590, commi 1, 2 - in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 - e 3 cod. pen., perché, nella qualità di amministratore unico della società Impresa Valgussa Srl, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionava lesioni personali gravi, consistite in politrauma e frattura zigomo, da cui derivava una malattia superiore a quaranta giorni, a B.B., dipendente della ditta. In particolare, dovendosi effettuare lavori temporanei in quota con rischio di caduta nel vuoto, ometteva di adottare idonei sistemi di protezione collettiva, nella specie un robusto parapetto a protezione di un luogo prospiciente il vuoto, con la conseguenza che il B.B., che doveva effettuare lavori all'interno di una buca delle dimensioni di circa m. 8x11 e profondità di circa m. 6,5, a causa della mancanza del suddetto parapetto installato su un pianerottolo intermedio, al quale si accedeva da una scala utilizzata per l'accesso al fondo della buca, cadeva all'interno della buca, riportando le lesioni di cui sopra.
La sentenza di assoluzione evidenziava che i) il giorno dell'infortunio era stato rimosso il ponteggio collocato all'interno della predetta buca, perché alcuni lavoratori, tra cui il B.B., dovevano effettuare la pulizia del fondo della buca stessa, dove si erano depositati i detriti e le macerie delle lavorazioni effettuate per costruire le pareti; ii) per accedere alla buca i lavoratori avevano collocato due scale, una più corta, che permetteva di accedere al piano intermedio di calpestio ed una più lunga, che da quest'ultimo consentiva di raggiungere il fondo della buca; iii) al momento dell'infortunio il B.B. stava per scendere all'interno della buca insieme ad un altro lavoratore; iiii) aveva raggiunto il pianerottolo intermedio, utilizzando la scala più corta e, ponendo poi in essere una manovra incauta ed assolutamente non necessaria, non aveva utilizzato la seconda scala per accedere al fondo della buca, ma aveva inopinatamente percorso il pianerottolo intermedio, da cui era poi accidentalmente scivolato, cadendo sul fondo della buca.
Il giudice di primo grado valutava non solo non necessaria, ma gravemente incauta, la scelta dei lavoratori di utilizzare due scale, pur essendo dotati di una scala che aveva una lunghezza sufficiente per raggiungere il fondo della buca; che da tale sistema di discesa si era originato il rischio specifico di caduta dal piano intermedio privo di protezione, in considerazione della rimozione del ponteggio, avvenuta poco prima; che, invero, se i lavoratori avessero usato la scala più lunga, il rischio di caduta dal piano intermedio non si sarebbe neppure concretizzato, perché sarebbe stato impossibile accedervi, tenuto conto che non vi era alcuna necessità collegata alla lavorazione in corso; che, peraltro, tutti i lavoratori avevano ricevuto adeguata formazione specifica, anche con riferimento al rischio di caduta dall'alto.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 40, comma 2 e 590 cod. pen., nonché motivazione manifestamente illogica o mancante. Rappresenta che il comportamento del B.B. non può considerarsi "abnorme", atteso che sia l'utilizzo di un sistema a due scale, al fine di accedere all'interno della buca, sia i passi lungo il pianerottolo intermedio non si collocano affatto in un ambito estraneo alle mansioni affidate ai lavoratori, né consistono in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, dunque, prevedibili, imprudenti scelte dei lavoratori nell'esecuzione del lavoro loro affidato; che, inoltre, proprio perché il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia, ha anche il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e la persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo di fronte ad un comportamento "abnorme", eccezionale del lavoratore, comunque, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi così come del tutto imprevedibile o opinabile; che, invero, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva l'obbligo di prevenire eventuali condotte imprudenti o negligenti del lavoratore, al fine di prevenire eventuali prassi scorrette, relative alle modalità con cui i lavoratori avrebbero cercato di raggiungere il fondo della buca; che la condotta tenuta dal lavoratore infortunato non era esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, essendosi l'evento lesivo verificato nel corso delle ordinarie mansioni cui l'operaio era addetto, anche in considerazione del fatto che l'uso di sistema a doppia scala, lungi dal costituire un'ipotesi eccezionale ed imprevedibile, era ex ante una evenienza ictu oculi pienamente compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione lavorativa; che, del resto, non risultano precise direttive sul punto, che i lavoratori abbiano disatteso; che, in ogni caso, la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione antinfortunistica addebitata al datore di lavoro, non esclude la responsabilità di quest'ultimo; che, in conclusione, nel caso di specie, se vi fosse stato il parapetto anche al piano intermedio, la caduta sarebbe stata evitata, in quanto il B.B. sarebbe stato trattenuto anche in ipotesi di un suo improvviso mancamento.
Sotto il profilo del vizio di motivazione, si evidenzia che essa è mancante nella parte in cui il Tribunale reputa la condotta del lavoratore avulsa da qualsivoglia esigenza lavorativa, senza in alcun modo chiarire le ragioni di una siffatta affermazione, così come in relazione allo scivolamento definito accidentale; è, invece, illogica, laddove afferma che l'infortunio non si sarebbe verificato, se i lavoratori avessero usato la scala lunga, atteso che comunque vi sarebbe stata la possibilità di accedere al piano intermedio e nella parte in cui insiste nel sostenere che la rimozione del parapetto era dovuta alla circostanza per cui al piano intermedio non dovevano essere più svolte lavorazioni, sol che si consideri che anche al piano superiore non necessitavano lavori ulteriori, ma il parapetto non era stato smontato.
3. In data 22/05/2026 è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse di A.A., con cui si evidenzia il comportamento imprevedibile ed "abnorme" tenuto dal lavoratore, nonché l'operatività del principio di affidamento del datore di lavoro a che il lavoratore - una volta formato e dotato dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa - osservi le regole cautelari.
3.1. In data 10/06/2026, è pervenuta nota di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui si insiste affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti.
Diritto
1. Il ricorso è fondato, contenendo il provvedimento impugnato, come si vedrà, gravi vizi motivazionali.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01). Ed invero, avendo la novella citata vietato l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l'impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Ne consegue che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., dunque, sia doglianze in tema di violazione di legge, che relative al difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.
1.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, è errato l'assunto del Tribunale, secondo il quale, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto puntualmente agli obblighi formativi sul medesimo gravanti in favore dei propri dipendenti ed abbia messo a disposizione la strumentazione idonea ed adeguata a svolgere le mansioni loro affidate, deve poter legittimamente fare affidamento sull'altrettanto puntuale e rigorosa osservanza da parte del lavoratore delle conoscenze acquisite. Invero, nella materia antinfortunistica, il principio di affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore, che è garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica, per cui opera solo a patto che il garante del rischio abbia adottato tutte le cautele atte a scongiurare eventi lesivi in danno dei lavoratori, cautele che non si esauriscono nella sola formazione, dovendo, altresì, valutare preventivamente i rischi relativi alle singole e specifiche lavorazioni e predisporre le misure idonee a prevenirli.
In altri termini, vero è che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, che se adeguatamente formati, sono titolari di stringenti obblighi finalizzati ad impedire la verificazione del sinistro (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073 - 01), ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, rispetto alla specifica lavorazione che doveva essere effettuata - come ha evidenziato il ricorrente - non è stato accertato se il datore di lavoro avesse fornito specifiche direttive, né se si fosse assicurato del loro rispetto da parte dei lavoratori.
Del resto, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 - 01; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313 - 01; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991 -01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). È stato, altresì, chiarito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore sia idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914 - 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603 - 01). Peraltro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 - 01). Del resto, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 - 01; Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497 - 01).
Nel caso di specie, il comportamento del lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, atteso che la condotta è inerente proprio all'attività lavorativa demandatagli. In altri termini, la discesa nella buca per effettuarne la pulizia rientrava nell'area del rischio che il titolare della posizione di garanzia doveva governare, adottando le dovute cautele.
2. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di primo grado in diversa persona fisica, trattandosi di sentenza non appellabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco, diversa persona fisica. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2026.
