Cassazione Penale, Sez. 1, 09 luglio 2026, n. 25798 - Disobbedienza militare: legittimo l'ordine del superiore se attinente al servizio e alla disciplina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta da
Dott. APRILE Stefano - Presidente
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere
Dott. MAGI Raffaello - Relatore
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere
Dott. GRIECO Teresa - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A.A. nato a N il (Omissis)
avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
sentita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Militare F. Ufilugelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita la difesa nella persona dell'avv. Michela Scafetta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 01.10.2025 e depositata in data 16.10.2025, la Corte Militare di Appello ha confermato la sentenza di condanna - alla pena di mesi tre di reclusione militare, oggetto di sospensione - emessa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale Militare di Roma (in data 10.12.2024) nei confronti di A.A., Capitano dell'Esercito Italiano, ritenuto responsabile del reato di disobbedienza aggravata e continuata.
2. La contestazione evidenzia che: a) in premessa il Colonello B.B. in ragione delle sue attribuzioni di comando aveva previsto la necessità di interessare la sua persona per tutte le pratiche tecnico/amministrative/logistiche prima che queste venissero comunicate dai singoli comandanti di unità ad enti esterni al SPT BN; b) una prima violazione si verificava da parte del Capitano A.A. in data 7 novembre 2022; c) l'ordine veniva ribadito da parte del B.B. con due mails dei giorni 8 e 9 novembre 2022 ma nuovamente disatteso dal Cap. A.A. in data 11 novembre 2022; d) ed ancora l'ordine veniva disatteso nelle successive date del 17 novembre, 29 novembre e 1 dicembre 2022 da parte del A.A.
3. Il Tribunale di primo grado ricostruiva le competenze di comando nell'ambito del Regional Command West in Kosovo - missione NATO - all'epoca dei fatti. Il teste Colonello C.C. (comandante del Regional Command West) ha spiegato che alle sue dipendenze vi erano tre unità, una delle quali era il Battaglione di Supporto Logistico comandato dal Colonello B.B. (con ben dodici unità). Il Capitano A.A. in tale ambito comandava la Compagnia trasmissioni, unità posta alle dirette dipendenze del Col. B.B.
La competenza in tema di comunicazioni era dunque del A.A., ma sempre nell'ambito del Battaglione di Supporto Logistico comandato dal B.B.
Come sostituto del responsabile ComSec (sicurezza delle comunicazioni) il Col. A.A. poteva interloquire, in tale ambito, con il colonello C.C. in via diretta, come spiegato dallo stesso C.C..
Quanto alla necessità di previa interlocuzione con il Col. B.B. per ogni questione tecnico/amministrativa/logistica che dovesse essere portata all'esterno del Battaglione il Tribunale ha ribadito come l'ordine del B.B. era non solo funzionale al servizio ma era stato formulato prima in via generale e poi in modo specifico al A.A. in più occasioni (con mails del 8,9 e 30 novembre 2022).
Ciò nonostante il A.A. in più occasioni, secondo il Tribunale, ebbe a violare l'ordine ricevuto e ribadito. Ordine che consisteva non in una semplice comunicazione per conoscenza ma in una previa interlocuzione - per esigenze di coordinamento della azione complessiva - circa la necessità o meno di interloquire con unità operative "esterne" al battaglione.
Da ciò il Tribunale deduce la rilevanza penale delle condotte del A.A., posto che vengono analizzati i contenuti specifici delle comunicazioni trasmesse all'esterno dal A.A. nelle varie occasioni di cui alla imputazione (pag.19 e ss.) e si conclude per la loro inerenza a pratiche di tipo amministrativo e logistico (trasmissione di beni o servizi, indicazioni di priorità etc.) , che non potevano essere gestite con diretta comunicazione "esterna" da parte del A.A.
4. In sede di valutazione dei motivi introdotti in secondo grado, la Corte Militare di Appello osserva, in via preliminare, che la sequenza dei fatti appare
pacifica, nel senso che il A.A. non ha ottemperato ad un ordine ricevuto e reiterato dal Colonnello B.B.
4.1 La linea argomentativa della difesa, secondo cui l'ordine impartito dal Col. B.B. sarebbe stato illegittimo - in ragione della asserita diversità tra la linea gerarchica del Capitano A.A., quale Comandante della Compagnia C4 nonché quale membro nominato dell'organizzazione di sicurezza (ambito COMSEC) e delegato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - si poneva in netto contrasto con quanto emerso dalle dichiarazioni rese da testi ritenuti attendibili e autorevoli.
La Corte Militare richiama, in particolare, la deposizione del Col. C.C., Comandante del Regional Command West in Kosovo - massima autorità militare in sede - ove veniva affermato: "normalmente in una unità militare il comandante dell'unità militare è responsabile di tutte le comunicazioni che vengono effettuate al di fuori, in quanto è lui che ne risponde in prima persona. Per cui qualsiasi tipo di comunicazione deve, tranne se non diversamente autorizzato, deve passare dal comandante..."; nonché la deposizione del T. Col. Francesco P., il quale affermava: "...il Comandante è l'autorità preposta all'impiego operativo dei fondi, quindi è quello che per ultimo da l'okay per la segnalazione, l'esigenza e l'avvio della procedura".
4.2 Per contro, la deposizione del Capitano E.E., richiamata dalla difesa
- secondo cui le mail inviate dall'imputato non rientravano nella sfera di competenza del Col. B.B., neppure sotto il profilo tecnico-amministrativo e logistico - veniva ritenuta, da un lato, irrilevante, in quanto riferita a una situazione fattuale diversa da quella oggetto del giudizio; dall'altro, il teste E.E. veniva qualificato come portatore di convincimenti erronei.
Per quanto concerne il rilievo difensivo inerente all'asserita confusione del Tribunale Militare in ordine al periodo di licenza fruito dal Col. B.B., la Corte Militare di Appello rileva, in senso contrario, come il giudice di primo grado avesse correttamente individuato tale arco temporale, collocandolo - in conformità a quanto emergente dalla deposizione del medesimo - nei giorni compresi tra il 16 e il 26 novembre 2022.
4.3 Al fine di condividere la valutazione espressa dal Tribunale Militare circa la legittimità degli ordini impartiti dal superiore gerarchico all'imputato - e, conseguentemente, la rilevanza penale della violazione del dovere di obbedienza
- la Corte richiama le fondamentali disposizioni di diritto penale militare, segnatamente l'art. 1349 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) e, in particolare, l'art. 729 del D.P.R. n. 90/2010.
Alla luce del quadro normativo richiamato, la Corte Militare di Appello osserva come, nel caso di specie, non solo non si versasse nell'ipotesi di un ordine la cui esecuzione integrasse manifestamente reato, ma come lo stesso fosse stato altresì confermato.
Ne conseguiva che l'imputato, omettendo in più occasioni di ottemperarvi, si era arbitrariamente arrogato un potere di sindacato sulla legittimità degli ordini ricevuti, che costituisce una prerogativa non riconosciuta dall'ordinamento, se non nel caso di manifesta criminosità dell'ordine medesimo.
Quanto alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte perviene alla conclusione che la pretesa convinzione dell'imputato di poter legittimamente disattendere gli ordini ricevuti non fosse idonea ad escluderne la colpevolezza.
Al riguardo, il giudice di seconde cure richiama l'art. 39 cod. pen.mil.pace, secondo cui "il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", tenuto conto, peraltro, della pronuncia di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 61 del 20 febbraio 1995, nella parte in cui esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile.
Orbene, la Corte ritiene che, nel caso di specie, l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato non potesse qualificarsi come inevitabile, alla luce del quadro normativo di riferimento, segnatamente delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010. Inoltre, anche a voler aderire alla tesi difensiva secondo cui, in materia COMSEC e di sicurezza sul lavoro, l'imputato non versasse in un rapporto di diretta dipendenza gerarchica dal Col. B.B., non potrebbe comunque affermarsi che egli fosse legittimato a sottrarsi all'adempimento degli obblighi impartiti, ai sensi dell'art. 729, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 90/2010.
La Corte Militare di Appello conclude, pertanto, nel senso che il Capitano A.A. fosse gravato da uno specifico obbligo giuridico di ottemperare agli ordini impartiti dal Col. B.B. e che, ove avesse ritenuto che quest'ultimo non fosse, per le materie in questione, il proprio diretto superiore gerarchico, avrebbe dovuto comunque eseguire l'ordine ricevuto, provvedendo senza indugio a informare il superiore diretto, Col. C.C..
5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - A.A.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
5.1 Al primo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge regolatrice.
La difesa, in particolare, lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 1349 del D.Lgs. n. 66/2010, in forza delle quali il diritto-dovere del militare di non ottemperare all'ordine impartito dal superiore gerarchico è circoscritto ai soli casi in cui l'ordine sia diretto contro le istituzioni dello Stato ovvero la cui esecuzione integri manifestamente reato.
Secondo la prospettazione difensiva, le attività rientranti nella sfera COMSEC si connoterebbero per un elevato grado di delicatezza e riservatezza, tale da escluderne la divulgazione al di fuori della cerchia degli ufficiali appositamente autorizzati.
Ne conseguirebbe che, qualora il Cap. A.A. avesse trasmesso tali informazioni al Col. B.B. - soggetto non appartenente alla predetta cerchia - egli avrebbe integrato una condotta penalmente rilevante, segnatamente riconducibile alla violazione o compromissione del segreto militare in estero.
Alla luce di ciò, non sarebbe condivisibile l'argomentazione della Corte Militare di Appello secondo cui sull'imputato gravasse, in ogni caso, l'obbligo di ottemperare agli ordini impartiti dal Ten. Col. B.B., atteso che ciò avrebbe comportato una violazione dei doveri connessi alle funzioni rientranti nella sfera COMSEC.
5.2 Al secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. la mancata assunzione di una prova decisiva.
In particolare, la difesa si duole della mancata assunzione - sebbene oggetto di specifica richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale - della documentazione ritenuta rilevante ai fini decisori, segnatamente la Direttiva Operativa Nazionale, PCM ONS 3/2019, il Decreto del Consiglio dei ministri n. 5 del 6.11.2015, il Regolamento Interno di Sicurezza COMSEC e il testo integrale dei decreti legislativi n. 81/08 e 165/2020. Secondo la prospettazione difensiva, la consultazione delle disposizioni regolamentari contemplate nella Direttiva Operativa Nazionale e nel Regolamento DPCM 5/2015 avrebbe consentito ai giudici del merito di accertare che le attività erroneamente qualificate nell'imputazione come pratiche tecnico-amministrative-logistiche del GSA erano, in realtà, rientranti nell'ambito di applicazione COMSEC, per cui si prevede una totale autonomia, con mezzi e procedure ad hoc.
Pertanto, l'asserzione della Corte Militare di Appello, secondo cui la richiesta prova documentale rivestirebbe carattere superfluo sul presupposto che la responsabilità dell'odierno ricorrente fosse già stata dimostrata mediante le dichiarazioni di soggetti autorevoli e qualificati, non risulterebbe condivisibile, alla luce della ritenuta lacunosità e contraddittorietà delle stesse dichiarazioni.
5.3 Al terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione.
Ad avviso della difesa, in particolare, la motivazione della sentenza
impugnata sarebbe altresì manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui stabilisce che l'odierno ricorrente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avrebbe posto in essere cinque episodi di disobbedienza, commessi in violazione dell'ordine, che il Ten. Col. B.B. gli aveva impartito, di interessarlo delle pratiche di carattere tecnico-logistico ed amministrativo prima che le stesse venissero comunicate ad unità ed enti esterni.
Invero, secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che l'ordine impartito dal Ten. Col. B.B. all'odierno ricorrente dovesse ritenersi illegittimo, in quanto il medesimo non era titolare di alcun potere di ordinare al Cap. A.A. di coordinarsi, pre-coordinarsi o interfacciarsi con lui in relazione a questioni afferenti all'organizzazione della sicurezza in ambito COMSEC.
In ordine alla testimonianza resa dal Ten. Col. B.B. - cui la Corte Militare di Appello ha attribuito valore dirimente - la difesa deduce l'omessa, ovvero comunque inadeguata, motivazione con riferimento alla circostanza che il teste apparisse del tutto ignaro delle nomine e delle deleghe conferite all'imputato, le quali lo esoneravano dall'obbligo di procedere a forme di coordinamento, pre-coordinamento o interlocuzione con il medesimo, al fine di prevenire possibili violazioni della normativa in materia di tutela del segreto nazionale in estero.
Difatti, come confermato dalla testimonianza resa in dibattimento dal Col. C.C., il Capitano A.A. era alle dirette dipendenze del Ten. Col. B.B. esclusivamente nella sua veste di incaricato Comandante della Compagnia C4. Con riferimento al ruolo di sostituto Ufficiale COMSES, invece, l'odierno ricorrente era alle dirette dipendenze del Mar. I. e del Col. C.C..
La sentenza oggetto dell'odierno ricorso risulterebbe altresì affetta da carenza di motivazione, avendo omesso di considerare - secondo quanto emerso in dibattimento - che l'imputato rivestiva la responsabilità diretta delle due infrastrutture di Area 40 e del Centro Nodale Interforze di Monte Golesh e ricopriva altresì una nomina quale dirigente alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto alla quale il Cap. A.A. non era alle dirette dipendenze del Ten. Col. B.B., bensì del Col. C.C..
La difesa evidenzia, altresì, come anche le testimonianze rese dal Capitano S. e dal Capitano E.E. confermerebbero che l'intera sfera COMSEC non fosse sottoposta alla dipendenza gerarchica del Comandante del GSA.
In particolare, la difesa dell'odierno ricorrente lamenta la carenza di un'adeguata motivazione in ordine ai plurimi rilievi emersi dalla deposizione del Capitano E.E., rispetto ai quali la Corte Militare di Appello si sarebbe limitata ad affermare, in maniera apodittica e generica, che la testimonianza risultasse "inquinata" da quanto riferitogli dall'imputato, senza fornire alcuna puntuale e specifica argomentazione a sostegno di tale valutazione.
La difesa si duole, altresì, della carenza di motivazione in ordine alle argomentazioni e deduzioni difensive concernenti le singole e-mail richiamate nel capo di imputazione. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, ciascuna comunicazione - segnatamente quelle del 7 novembre 2022, dell'11 novembre 2022, nonché del 17 e 29 novembre e del 1 dicembre 2022 - non integrerebbe né la violazione di un ordine né quella di alcuna disposizione gerarchica.
Infine, la difesa deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza oggetto dell'odierno ricorso nella parte in cui si afferma che l'istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di accertare l'effettiva impartizione, da parte del Col. B.B., di un ordine strutturato nei termini indicati nel capo di imputazione, nonostante tale circostanza non abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in dibattimento.
Diritto
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente ripropositivo di questioni congruamente scrutinate nelle due decisioni di merito.
In particolare, va premesso che nella interpretazione della disposizione incriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord. n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra 'ordine e il servizio e si afferma che... oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non è il prestigio del superiore in sé e per sé considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore....
Ora, la istruttoria svolta nel giudizio di primo grado - e rievocata dalla Corte Militare di Appello - ha da un lato evidenziato che per quanto concerne il piano tecnico-amministrativo l'ordine impartito dal Col. B.B. era inerente al servizio ed era pienamente legittimo in ragione della necessità di razionalizzare e programmare il soddisfacimento dei bisogni di ciascuna unità operativa (tra cui quella comandata dal ricorrente A.A.), dall'altro precisato che le speciali competenze in tema di sicurezza della rete di comunicazione (ComSec) non determinavano alcun disallineamento della unità del A.A. rispetto alle altre 11 unità poste alle dipendenze funzionali del col. B.B.
Sotto il profilo dei rapporti con l'esterno la linea di comando era pertanto quella ordinaria (con B.B. sovraordinato), mentre il A.A. poteva e doveva agire in modo indipendente (coordinandosi direttamente con il Comandante C.C. e con il Mar. I.) soltanto per questioni che riguardavano la sicurezza della rete di comunicazione a lui affidata.
Pertanto, la critica difensiva finisce con l'omettere il confronto con quelle parti della decisione di primo grado (rievocate nella decisione impugnata) che hanno analizzato in modo specifico l'oggetto delle mails contestate dal B.B. al A.A., arrivando a concludere che gli argomenti oggetto di trattazione non rientravano in ambito ComSec ma nell'ordinario contenitore degli approvvigionamenti di beni e servizi. Viene dunque riproposta una petizione di principio che risulta smentita dal percorso argomentativo delle due decisioni di merito.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Il diniego di acquisizione della Direttiva Operativa Nazionale che regolamenta le funzioni dei delegati ComSec è stato correttamente motivato in sede di merito proprio in ragione del fatto che la conoscenza dei contenuti di simile articolato nulla avrebbe potuto aggiungere alla istruttoria dibattimentale nel caso concreto. Ciò in ragione del fatto che i contenuti delle comunicazioni oggetto di rimprovero non erano inerenti, per come si è ricordato in precedenza, a profili di sicurezza e segretezza delle comunicazioni ma ad aspetti che rientravano nelle generali attribuzioni logistiche del Battaglione.
4. Il terzo motivo è infondato.
Le linee argomentative della decisione impugnata vanno ricostruite in modo unitario e convergente, trattandosi di doppia conforme. La critica difensiva tende a svalutare i contenuti documentali riportati nella decisione di primo grado dai quali si è dedotto, con totale grado di certezza, sia il contenuto dell'ordine iniziale che la sua reiterazione. Non può pertanto imputarsi alcuna incompletezza ai contenuti della decisione impugnata, posto che la sequenza dei fatti è stata già apprezzata in modo inequivoco nella decisione di primo grado, il che consentiva alla Corte di secondo grado di soffermarsi, in modo del tutto congruo, sui soli aspetti in diritto.
Al rigetto - nel suo complesso - del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma, 16 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2026.
