Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2026, n. 25525 - Infortunio durante la conduzione di una ralla portuale: il datore risponde della mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore

Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a M il (Omissis)

avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'Appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Firenze, in data 2 ottobre 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di L di condanna di A.A., in qualità di legale rappresentante della ditta Seatrag Autostrade del Mare e datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno del lavoratore dipendente B.B. commesso in L il 14 luglio 2018.

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro all'interno del porto di L, descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. B.B., dipendente dell'Agenzia per il lavoro in porto Alp", nell'occasione temporaneamente fornito alla ditta "Seatrag Autostrade del Mare", mentre si trovava alla guida di una ralla (trattore portuale per rimorchi), aveva perso il controllo del mezzo ed aveva improvvisamente scartato a sinistra, andando a sbattere contro un semirimorchio trainato da una ralla proveniente in senso contrario: sbalzato fuori dal mezzo, B.B. era stato travolto dall'altra ralla che gli aveva schiacciato un braccio causandogli lesioni gravi.

Dall'istruttoria era emerso che la ralla condotta da B.B. era dotata di una cintura di sicurezza risultata non funzionante.

Nei confronti dell'imputato, quale amministratore e legale rappresentante della ditta Seatrag, specializzata nelle operazioni di imbarco e sbarco delle navi cargo nel porto di L, sono stati individuati quali profili di colpa la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nonché la violazione dell'arti. 71, comma 4, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per aver omesso di curare la manutenzione delle cinture di sicurezza del mezzo condotto dalla persona offesa.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità.

La Corte, secondo il ricorrente, avrebbe preteso dal datore di lavoro una presenza costante in azienda, in contrasto con i principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità. Soprattutto non avrebbe considerato che la persona offesa aveva contravvenuto all'obbligo di astenersi dall'uso di sostanze durante l'esercizio dell'attività lavorativa e in tal modo aveva tenuto una condotta abnorme: l'assunzione delle sostanze stupefacenti lo aveva posto in una condizione di "minus intellettivo" che non gli aveva consentito di seguire la procedura predisposta dal datore di lavoro, secondo la quale i lavoratori dovevano indicare tempestivamente eventuali carenze delle attrezzature fornite; A.A., dunque, aveva fatto affidamento sul comportamento corretto del lavoratore che avrebbe dovuto porsi nelle condizioni di comprendere e discernere le istruzioni impartitegli.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Con motivazione illogica e contraddittoria la Corte aveva escluso che il comportamento della vittima, pur definito incauto, fosse stato abnorme.

La giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte non si sarebbe conformata, attribuisce rilievo ai comportamenti abnormi del lavoratore sia nel senso di escludere il nesso di causalità, sia nel senso di escludere la colpa in capo al datore di lavoro.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile B.B. ha depositato due memorie, lodata 6 maggio 2026 e in data 12 maggio 2026, con cui ha chiesto dichiarare inammissibile o in subordine rigettare il ricorso.
 

Diritto


1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. I due motivi di ricorso attengono alla mancata considerazione da parte della Corte della condotta del lavoratore, tale da escludere, in tesi difensiva, la responsabilità in merito all'infortunio e possono, perciò, essere trattati unitariamente.

2.1. Occorre innanzitutto rilevare come la censura che il ricorrente sottopone al vaglio della Corte di cassazione sia differente rispetto a quella dedotta con i motivi di impugnazione.

2.1.1. Invero nel motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, l'imputato aveva affermato che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva alla persona offesa: quest'ultima, avendo assunto nei giorni precedenti sostanza stupefacente, si era trovata in stato di alterazione e, effettuando una sterzata improvvisa e inspiegabile, aveva dimostrato di non essere stata in grado di condurre il mezzo.

A tale motivo, la Corte ha replicato:

- che dalla istruttoria non era emerso alcun segno apprezzabile di alterazione delle condizioni psicofisiche del conducente, il quale, nelle ore precedenti al sinistro, aveva, al contrario, eseguito con lo stesso veicolo manovre delicate;

- che la pur accertata positività ai cannabinoidi era circostanza di per sé neutra, sia alla luce delle caratteristiche di tale sostanza caratterizzata da emivita di diversi giorni, sia in ragione della assenza di evidenze di un qualsivoglia stato di alterazione della vittima.

Irrisolto il dubbio se la causa del sinistro fosse dipesa da un guasto elettronico del mezzo, ovvero da un errore umano dell'infortunato, la Corte ha, comunque, ritenuto che le lesioni riportate dalla vittima fossero state determinate dalla mancata manutenzione delle cinture di sicurezza, la cui funzione precipua è proprio quella di ridurre il rischio di lesioni insito nella conduzione di veicoli.

Se il datore di lavoro avesse ottemperato al dovere, ex art. 71 D.Lgs. 81/2008, di mettere a disposizione del dipendente un mezzo dotato di tutte le misure di sicurezza funzionanti, il lavoratore non avrebbe riportato lesioni, in quanto non sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo e non sarebbe stato investito dal veicolo proveniente dal senso di marcia contrario. L'accertato malfunzionamento del dispositivo installato sul veicolo guidato dalla persona offesa ha reso causalmente irrilevante - secondo la Corte territoriale -l'eventuale condotta imprudente del lavoratore nella conduzione del mezzo.

2.1.2. In sede di ricorso per cassazione il ricorrente, invece, muovendo sempre dalla affermazione, smentita nella sentenza impugnata, che la vittima fosse in stato di alterazione per l'assunzione di cannabinoidi, assume che, in ragione di tale stato, egli non avrebbe ottemperato all'obbligo di informare il preposto del non corretto funzionamento della cintura.

2.2. Così prospettato il motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo la censura oggetto del ricorso è differente rispetto a quella prospettata in sede di appello, sicché deve trovare applicazione il principi per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322).

In secondo luogo la censura muove da un dato di fatto smentito dalla sentenza impugnata. Alla affermazione della Corte per cui l'istruttoria aveva chiarito che la vittima non era in stato di alterazione, il ricorrente non contrappone alcun argomento, limitandosi a reiterare l'assunto per cui B.B. aveva assunto cannabinoidi e, dunque, era alterato.

Infine la censura è, comunque, manifestamente infondata.

Innanzitutto si rileva che, a norma del dettato dell'art. 71 comma 4-lett. a) n. 2 D.Lgs. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione". L'addebito colposo mosso al datore di lavoro è correlato alla violazione di tale specifica disposizione: è pacifico che la ralla fosse sprovvista di dispositivi di protezione individuale (sub specie di cinture di sicurezza) funzionanti. L'assunto secondo cui la persona offesa avrebbe dovuto accertarsi del mancato funzionamento della cintura e segnalarlo al datore di lavoro non esime da responsabilità il ricorrente, atteso che la posizione di garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori ricade sul datore di lavoro, e non sui singoli dipendenti. Deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Rv. 272222).

In ogni caso, in presenza di un incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore (Sez. 4, n. 23729 del 19/04/2005, Rv. 231736 - 01; nello stesso senso Sez. 4, n. 3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Rv. 230770 - 01; Sez. 4 n. 16890 del 14/03/2012, Rv. 252544 - 01).

3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che appare congruo liquidare, in ragione dell'attività svolta in complessivi Euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Deve essere disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sensibili della persona offesa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile B.B., nel presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000, oltre accessori come per legge.

Oscuramento dati della p.o.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2026.