Corte di appello di Catanzaro, Sez. Lav., 22 dicembre 2025 - Lavoratrice in nero. Errore nel calcolo dei premi INAIL: la retribuzione imponibile non coincide con il premio assicurativo dovuto
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere relatore
dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 145 del ruolo generale affari 2024, vertente
TRA INAIL (avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini)
ricorrente in revocazione appellante
E
DIESEL SUD (avv. Cosmo Maria Gagliardi)
resistente in revocazione appellata
E
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (avv. Gaetano Gallì)
convenuto in revocazione - appellata
Oggetto: revocazione per errore di fatto. Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a verbale di accertamento e a cartella esattoriale. Omissioni contributive.
Conclusioni: come dai rispetti atti di causa.
Fatto
1. Con due distinti ricorsi al tribunale di Cosenza, successivamente riuniti, la società Diesel Sud s.r.l. ha proposto opposizione, prima, al verbale del 30.3.2016 di accertamento delle omissioni contributive contestatele dall'Inail per il periodo dal 2010 al 2014 e, poi, alla cartella esattoriale avente ad oggetto la conseguente pretesa creditoria dell'Istituto.
2. Il tribunale ha accolto i due ricorsi e ha annullato tanto il verbale, tanto la cartella esattoriale. In particolare, per quanto ancora interessa, ha disatteso la pretesa creditoria dell'Istituto ritenendo che non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico relativamente: a) ai presupposti della riclassificazione, a fini assicurativi, delle lavorazioni svolte dalla società opponente; b) al rapporto di lavoro subordinato con la socia C.E..
3. Questa Corte d'appello, adita dall'Istituto assicuratore, ha riformato parzialmente la decisione perché: a) ha giudicato corretto il diverso inquadramento dell'attività aziendale, disposto dall'Inail in sede ispettiva, e ha quindi riconosciuto fondata, nei limiti della prescrizione, la sua pretesa contributiva; b) ha negato il rapporto di lavoro subordinato della suddetta socia.
4. Ha perciò quantificato il credito dell'Inail sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ma ha epurato l'ammontare del relativo conteggio dei debiti contributivi maturati negli anni 2010 e 2011, perché prescritti, nonchè degli importi che nel verbale ispettivo vengono indicati come evasione contributiva per la posizione di C.E. .
Ha ritenuto che tali importi, relativi a quella posizione per gli anni dal 2012 al 2014, siano stati quantificati dal consulente in complessivi 41.281euro (risultanti euro 9.558, euro 15.740, euro 15.983, rispettivamente anni 2012, 2013 e 2014 . È perciò pervenuta a commisurare in 3.110,28 (44.400,28 meno 41.281) euro il credito residuo dell'Inail.
Ha compensato tra le parti le spese del grado "la parziale reciproca soccombenza, il tenore della decisione e la peculiarità delle questioni trattate".
5. L'Istituto propone ricorso per revocazione denunciato l'errore di fatto in cui la Corte è incorsa là dove ha ritenuto che, nel "verbale ispettivo", l'importo complessivo di 41.281 euro sia quello della evasione contributiva ascrivibile alla posizione dell'anzidetta lavoratrice per il suddetto triennio. Denuncia che, invece, gli importi sommati in sentenza (euro 9.558, euro 15.740, euro 15.983), sono quelli che il verbale ispettivo riporta nel "riepilogo retribuzione Inail": ossia costituiscono la massa salariale della lavoratrice da assoggettare a contribuzione, e non già quelli delle "omissioni contributive" riferibili alla sua posizione. Chiede pertanto la revoca della sentenza sul punto o, in subordine, la sua correzione.
6. L'Agenzia delle entrate riscossione ha aderito alle domande dell'Istituto ricorrente in revocazione. La Società appellata ne ha invece eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza.
7. La Corte ha espletato consulenza contabile per quantificare l'importo dei premi rivendicati dall'Inail in relazione alla posizione di C.E. per gli anni 2012, 2013 e 2014, sulla base della retribuzione che, a tal fine, risulta nel verbale di accertamento opposto. All'esito, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate da tutte le parti, decide con la presente sentenza.
Diritto
8. Il ricorso per revocazione, contrariamente a quanto eccepisce in via preliminare la società resistente, è ammissibile a dispetto della concomitante pendenza in Cassazione dell'impugnazione dell'impugnazione promossa dallo stesso Istituto ricorrente e e dalla medesima società. Le due impugnazioni, infatti, conservano la loro autonomia e possono, dunque, essere promosse e svolgersi parallelamente 1.
9. Nel merito, va riconosciuto l'errore revocatorio commesso da questa Corte che, diversamente da quanto altresì eccepisce in via preliminare la società resistente, è stato specificamente indicato dall'Istituto ricorrente con chiaro riferimento ai dati del procedimento di calcolo operato nella sentenza revocanda che denuncia sbagliati alla stregua delle risultanze, contabili e documentali, che nella medesima sentenza sono richiamate ai fini di quel calcolo 2.
9.1. Nel rifarsi, ai fini della quantificazione del debito contributivo che ha escluso a carico della società con riguardo alla sola posizione della lavoratrice C.E., la Corte ha ritenuto di poter desumere il relativo importo dal
verbale ispettivo, ma in effetti, come denuncia l'Inail, l'importo che a questo scopo ha individuato non è quello della quota del premio dovuto per l'anzidetta lavoratrice, bensì l'intera sua retribuzione così come quantificata dai verbalizzanti.
9.2. Per avvedersene è sufficiente la lettura del "riepilogo retribuzioni Inail" contenuto nel verbale da cui la Corte ha desunto i dati del calcolo che ha esposto con specifico riferimento alla "evasione contributiva per la posizione di C.E." e che invece sono per come si è appena detto, quelli delle "retribuzioni" assoggettate a contribuzione.
9.3. La constatazione dell'evidente refuso ha imposto di individuare quale sia l'ammontare di quella evasione, ossia dei premi che l'Inail ha contestato alla società di non aver pagato per la ridetta lavoratrice; premi che questa Corte ha invece ritenuto non dovuti e che ha quindi espunto dal conteggio elaborato dall'ausiliare di prime cure e recepito nella sentenza d'appello.
9.4. L'interpellata consulente contabile ha quantificato in 208,53 euro il debito dei premi assicurativi vantati dall'Inail per quella posizione, sulla base delle risultanze del verbale ispettivo oggetto d'opposizione, Le sue conclusioni al riguardo, non incontrano la contestazione delle parti poichè a bene vedere, i loro rilievi si appuntano su aspetti estranei al quesito che le è stato formulato in coerenza e nei limiti dell'errore revocatorio da emendare.
9.5. Più precisamente:
a) che la società appellata muove al consulente, di aver limitato l'indagine alle sole tre annualità dichiarate non prescritte (dal 2012 al 2014) e di non aver sottratto le "sanzioni e gli interessi" trascura che ciò è avvenuto in corrispondenza della sentenza revocanda, la quale ha preso a base di calcolo l'importo risultante "dal conteggio del Ctu", già epurato dal periodo prescritto (anni 2010 e 2011) e ha espunto i soli importo della "evasione contributiva per la posizione di C.E." relativa a quelle tre residue annualità. La correzione consentita in sede revocatoria non può perciò spingersi oltre il perimetro delineato da tali statuizioni e deve incentrarsi solo sull'errore di fatto denunciato dall'Istituto ricorrente. 3
b) anche quest'ultimo non censura la risposta formulata dall'ausiliare in ordine alla quantificazione della "evasione contributiva per la posizione di C.E. (ossia lo si ribadisce, l'ammontare dei premi rivendicati dall'Inail e giudicati non dovuti) che forma l'esclusivo oggetto dell'errore revocatorio denunciato dal medesimo Istituto.
10. In definitiva, emendato dall'errore di fatto commesso da questa Corte, l'importo da dichiararsi dovuto dall'Inail da parte della società appellata è pari a (44.400,28 euro meno 208,53 euro, uguale) 44.141,75 euro. E in questi termini, pertanto, deve essere riformulata la decisione impugnata, confermandola nel resto.
11. La conferma si estende anche alla regolamentazione delle spese, perché la correzione operata non incide sulle motivazioni che, nella sentenza revocanda, ne hanno giustificato la compensazione.
12. Le spese del giudizio di revocazione, che si compensano nei confronti dell'Agenzia esattrice perchè estranea alla materia del contendere 4, seguono, tra le altre parti, la soccombenza e si pongono dunque a carico della società resistente. Nella liquidazione si tiene conto del valore del differenziale contributivo accordato al ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 13.2.2024 dall'Inail, per la revocazione della sentenza di questa Corte di appello n. 101/23 pubblicata in data 14.8.2023, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, revocata la gravata sentenza d'appello nella sola parte in cui indica la somma che la società Diesel sud srl è tenuta a pagare all'Inail, dichiara che la somma dovuta è pari a 44.141,75 euro;
2. Condanna la medesima società a rifondere all'Inail le spese del giudizio per revocazione che liquida in cinquemila euro oltre rimborsi e accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
1 Cass. 23445/2005 "Il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 68, legge n. 353 del 1990 ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi allo scopo un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale è stata proposta la revocazione. Ne consegue che, in mancanza di tale provvedimento, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma cod. proc. civ. . Conf. Cass. SU 9776/2020 e Cass. 7432/2023.
2 Cass. 4868/2017 "Gli errori di conteggio aritmetico i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa non sono deducibili con il ricorso per Cassazione, essendo per gli stessi prevista l'impugnativa ai sensi dell'art. 395, n. 4 cpc..."
3 Cass. 8828/2017 "L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali..."
4 Cass. 19985/2024 "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.
