Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2026, n. 26442 - Dipendente della ditta subappaltatrice precipita in una botola aperta all'interno del cantiere: il ricorso straordinario non consente una rivalutazione delle prove
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. RAMACCI Luca - Presidente
Dott. BADAS Silvia - Consigliere
Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere
Dott. CALABRETTA Maria Sabina - Relatore
Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a P il (Omissis)
avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO il Sostituto Procuratore generale si riporta alla requisitoria scritta depositata, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'Avv. Antonio Fiorella ha chiesto l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge.
Fatto
A.A. propone ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Sez. 4, n. 37243, pronunciata all'esito della pubblica udienza del 22 ottobre 2025 (depositata il successivo 14 novembre) che dichiarava inammissibile il ricorso ordinario proposto nell'interesse dello A.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in data 28 novembre 2024, contenente statuizione di condanna a carico del medesimo alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di lesioni personali gravi riportate da un lavoratore di una ditta subappaltatrice (Pulisystem Srl) della società Exa Srl (società della quale A.A. era amministratore delegato) all'esito di un sinistro verificatosi durante l'esecuzione di lavori di pulizia presso un cantiere della Exa. Dalla lettura degli atti, emerge che l'addebito di responsabilità contestato al ricorrente era quello di aver colposamente omesso di prevenire il concretizzarsi del rischio legato ad una botola aperta e di predisporre tutte le misure precauzionali per impedire l'evento, ovvero la caduta del lavoratore all'interno della botola e la sua precipitazione al piano interrato da un'altezza di circa 3,40 metri (fatto avvenuto il 16 novembre 2017). Il ricorso, dopo aver svolto una premessa (benché articolata come motivo 1 in ordine ai contenuti del ricorso ordinario dei quali si adduce l'errata percezione ad opera della Corte nella sentenza impugnata, e richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di applicabilità del ricorso straordinario, da fondarsi su errore "percettivi" e non "valutativi", ed evidenziato che l'errore può concernere l'atto processuale e, quindi, anche il ricorso, nel caso in cui venga omesso l'esame di un motivo di ricorso, e l'errore risulti decisivo ed evidente, articola quattro motivi, ampiamente argomentati in ricorso e qui richiamati sinteticamente nei limiti necessari per la motivazione, come consentito dall'art. 173 disp att.
1. Il primo motivo di ricorso deduce che la Corte di cassazione sia incorsa in errore con riferimento all'incarico di lavoro ricevuto dalla vittima secondo il contratto di facchinaggio sottoscritto tra la Exa Srl e la Pulisystem Srl (della quale il B.B. era dipendente), nonché in ordine alla tempistica del sinistro.
2. Il secondo motivo deduce che la Corte sia incorsa in errore di fatto quanto alla ricostruzione delle posizioni di garanzia nella specie rilevanti, laddove ha affermato fosse pacifico che l'imputato rivestisse la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere e fosse l'unica figura di responsabile della sicurezza dei lavoratori, nonostante la contraria deduzione svolta sul punto nel ricorso ordinario, e senza considerare la presenza di tale C.C. (soggetto indicato in ricorso come responsabile della gestione dei dipendenti della ditta Pulisystem Srl), cosi incorrendo in errore percettivo atteso il contenuto del ricorso ordinario che richiamava le opposte risultanze del POS redatto dalla EXA Srl e il contenuto della annotazione della questura di Milano del 16 novembre 2017. Analogamente, la Corte avrebbe imputato allo A.A. di non aver fatto verificare quotidianamente lo stato dei presidi di sicurezza, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso ordinario in ordine alla adozione del PSC, alle disposizioni impartite per il relativo aggiornamento e per la sua attuazione, ulteriormente evidenziando come fosse del tutto generico il riferimento svolto in sentenza dalla Cote al punto 9 della motivazione in ordine alla pretesa interferenza tra le attività delle diverse imprese operanti nel cantiere.
3. Il terzo motivo, analogamente, deduce che la Corte abbia completamente ignorato un ulteriore motivo di ricorso della difesa, ovvero la testimonianza del teste H.H., teste oculare e responsabile logistico della EXA Srl, che aveva riferito che le assi a copertura della botola fossero fissate al momento del sinistro e che fosse stata la persona offesa a rimuoverle, prova questa decisiva della quale la Corte non fa menzione.
4. Il quarto motivo deduce errore di fatto, decisivo anche con riferimento al tempo del fatto contestato al ricorrente, atteso che in essa si afferma che il lavoratore era stato addetto a mansioni di pulizia del cantiere, mentre era stato contrattualmente assunto per il compimento di una prestazione diversa, ovvero "lavori di facchinaggio all'esterno dell'edificio", errando quindi sia nella indicazione del luogo di svolgimento della prestazione (all'interno del cantiere anziché all'esterno, luogo quindi esterno al perimetro di applicazione delle norme antinfortunistiche) sia nella indicazione della prestazione (pulizia anziché facchinaggio), laddove la difesa del ricorrente aveva evidenziato l'estemporaneità dell'intervento di un terzo soggetto che aveva esortato il B.B. ad entrare all'interno dell'edificio a pulire in attesa che i lavori di facchinaggio iniziassero all'esterno dell'edificio non appena fosse arrivato il camion che portava il materiale da scaricare, con ogni conseguenza anche in ordine alla ritenuta omessa quotidianità dei controlli.
Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria contenente motivi nuovi di ricorso straordinario.
All'udienza, la Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, il difensore ha insistito per l'accoglimento.
Diritto
1.1 II ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti. La premessa necessaria all'esame dei singoli motivi non può che essere costituita dalla preliminare osservazione che, come peraltro evidenziato dal ricorrente, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). Posta tale premessa, si osserva quanto segue.
1.1 e 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso straordinario sono inammissibili deducendosi con essi non un errore di fatto, bensì un errore valutativo della Corte di cassazione, riferibile a tutti gli aspetti toccati nella articolazione dei motivi il cambiamento delle mansioni, le circostanze temporali del sinistro e la qualifica dell'imputato di delegato alla sicurezza del cantiere. Tali due aspetti, infatti, sono stati oggetto di espresso riferimento motivatorio ad opera della Corte (sebbene non condiviso dal ricorrente), che ha ritenuto non decisiva la circostanza del cambiamento di mansioni (pagina 7 della sentenza della Corte) e che ha assegnato al ricorrente la qualità di responsabile della sicurezza ritenendo che lo stesso (come si legge sempre a pagina 7 della sentenza impugnata) "...nell'occorso rivestisse la qualifica di delegato alla sicurezza del cantiere, rivestendo pertanto una specifica posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori operanti all'interno dello stesso cantiere, ivi compresi quelle dipendenti delle ditte subappaltatrici come il B.B., indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, alle quali era stato comunque destinato da parte dei responsabili della Pulisystem, ditta subappaltatrice pacificamente operante nel luogo di lavoro in questione.". A fronte di tale argomento motivatorio, il motivo di ricorso straordinario in esame censura solo formalmente un errore di fatto, sostanziandosi, in realtà, in una censura relativa alla motivazione svolta dalla Corte attraverso la valutazione delle evidenze probatorie relative ai fatti accertati (cfr. secondo capoverso pagina 7, laddove la Corte afferma "In punto di fatto, è stato accertato che tale foro si presentava, al solaio, coperto da alcune tavole di legno non fissate al pavimento e, al piano inferiore, scoperto. L'operaio caduto era un dipendente della Pulisystem e, come riferito dal responsabile della gestione dipendenti di tale ditta, quel giorno il B.B. era stato addetto a mansioni di pulizia del cantiere dalle ore 6,00 alle ore 12,00.").
3. Il terzo motivo di ricorso, parimenti, articola censura solo formalmente dedotta con riferimento ad un errore percettivo della Corte, piuttosto proponendo un errore dalla stessa compiuto totalmente connotato dalla diversa natura valutativa circa l'inammissibilità del motivo di ricorso ordinario al paragrafo 3 della sentenza impugnata, infatti, la Corte sottopone a valutazione la circostanza del fissaggio delle tavole poste a copertura della botola, espressamente affermando che "...secondo quanto processualmente accertato, le protezioni in precedenza approntate non erano presenti al momento del sinistro, in quanto rimosse nel corso dell'avanzamento dei lavori.". Tale argomento motivatorio, si fonda su un dato fattuale, rispetto al quale la Corte, in risposta al motivo di ricorso ordinario, ha espressamente ritenuto che la relativa censura attenesse al fatto e non fosse, pertanto, passibile di nuova valutazione nel giudizio di cassazione (primo periodo di pagina 8 della sentenza della Corte di cassazione oggetto del ricorso). Il dato probatorio, pertanto, è stato recepito dalla Corte e non vi è spazio per la deduzione di un errore di fatto, sul punto, della Corte che, piuttosto, ha escluso che lo stesso potesse essere oggetto di nuova valutazione in sede di legittimità.
4. Analogamente, il quarto motivo di ricorso svolge una censura del tutto relativa alla valutazione che la Corte ha svolto con riferimento, da una lato, alla qualità rivestita dall'imputato di responsabile della sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito del cantiere (primo periodo del paragrafo 4 della sentenza della Corte), dall'altro alla valutazione di genericità del motivo di ricorso ordinario (sempre paragrafo 4, secondo capoverso) in relazione a taluni profili specificatamente indicati (articolazione della dedotta fitta rete organizzativa sul piano della sicurezza, indicazione degli specifici compiti assegnati ai preposti).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta, altresì, l'inammissibilità dei motivi dedotti come nuovi dal ricorrente con memoria, trasmessa nelle more dell'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
7. La possibile ostensione di dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dispone, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.
