Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2026, n. 26684 - Ustioni del lavoratore esperto durante le operazioni di scarico della caldaia. Se manca la valutazione del rischio specifico e adeguate procedure di sicurezza il datore di lavoro ne risponde


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. RANALDI Alessandro - Relatore

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a V il Omissis

avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lucia Odello che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato Fabio Re Ferré del foro di Milano, anche in sostituzione dell'avvocato Pierluigi Varischi del foro di Milano, in difesa dell'imputato, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
 

Fatto


1. Con sentenza del 12.9.2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la declaratoria di responsabilità di A.A., quale datore di lavoro, in ordine al delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere colposamente cagionato lesioni gravi al dipendente B.B. il quale, durante le operazioni di scarico dell'acqua di una caldaia "Mingazzini", subiva ustioni causate dal contatto con liquido ad alta temperatura fuoriuscito dal boccaporto presente sul fondo della caldaia (fatto del 22.5.2019).

All'imputato è stato addebitato di non avere messo in atto misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre il rischio di ustione mediante elaborazione di una specifica procedura relativa all'operazione di scarico in questione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ricostruzione del nesso di causa tra omissioni ed evento infortunistico.

Premette che lo scarico dell'acqua contenuta nel serbatorio della caldaia prevedeva due fasi: 1) l'apertura del c.d. "passo d'uomo superiore" (portello superiore di una caldaia), onde permettere il deflusso/scarico dell'acqua, per poi aprire la saracinesca di apertura dello scarico di fondo per consentirne la fuoriuscita e il destino verso il pozzetto di raccolta; 2) l'apertura del c.d. "passo d'uomo inferiore". L'infortunio si era verificato in quanto il lavoratore, anziché aprile il passo d'uomo superiore, onde permettere la depressurizzazione del serbatoio, era erroneamente intervenuto sul passo d'uomo inferiore, determinando una istantanea fuga di acqua bollente residua.

Deduce che i giudicanti abbiano squalificato la specifica esperienza del lavoratore, con oltre 35 anni di servizio presso l'azienda e abilitato per la conduzione di generatori a vapore. La piena conoscenza delle operazioni e modalità di intervento costituisce un dato riconosciuto anche in sentenza. La Corte di merito ha aggirato le doglianze sollevate dalla difesa in appello, valorizzando unicamente l'evento infortunistico, rendendo il percorso argomentativo manifestamente illogico, considerato il comprovato adempimento del datore di lavoro all'onere informativo e formativo nei confronti del lavoratore esperto.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della prevedibilità dei rischi legati all'attività di scarico della caldaia.

Deduce che il manuale d'uso e manutenzione della ditta produttrice della caldaia, cui il DVR (documento di valutazione dei rischi) rimandava, indicava una specifica procedura di ispezione interna del serbatoio. La sentenza impugnata ritiene apoditticamente prevedibile un evento una volta che lo stesso risulta ormai noto e, di conseguenza, costruisce la regola cautelare (procedimentalizzazione della lavorazione) che avrebbe potuto prevederlo. In tal modo si agevola la creazione ex post di regole cautelari che comporterebbero la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, camuffando, sotto il velo della colpa, situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva. Nella specie, l'accesso al reparto caldaie era riservato esclusivamente a personale qualificato. Non è sostenibile che il datore di lavoro debba ragionevolmente prevedere in concreto una doppia circostanza come quella verificatasi nel caso in esame (omesso svuotamento mediante apertura del boccaporto superiore e "leggerezza" dell'infortunato che aveva dato per scontata l'operazione del collega sulla precedente apertura del passo d'uomo superiore). La motivazione è illogica là dove il giudicante ammette simultaneamente come fosse necessaria una procedura che regolarizzasse l'operazione di scarico (peraltro documentalmente presente), per poi concludere come conosciuta e accertata la sequenza di interventi da eseguirsi nella fase medesima.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove è stata ritenuta esigibile una ipotetica condotta alternativa, costituita dall'installazione di uno strumento da collocarsi in prossimità del boccaporto inferiore.

Deduce come la sentenza si sia limitata a indicare, come strumento aggiuntivo e generico, un congegno da collocare sul boccaporto inferiore, senza considerare come l'operazione di verifica visiva dovesse eseguirsi dal passo d'uomo superiore, mediante la semplice salita di pochi gradini. Anche l'installazione di uno strumento visivo sotto il serbatoio (specola di vetro) non avrebbe eliso la necessità di salire quei pochi gradini per procedere all'apertura del boccaporto superiore, onde permettere la depressurizzazione interna e completare lo scarico dell'acqua. Sotto tale profilo la motivazione è illogica e carente sul piano del giudizio controfattuale.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. I motivi dedotti si risolvono in larga parte nella sollecitazione a una diversa ricostruzione del fatto e a una differente valutazione del compendio istruttorio, operazioni non consentite in sede di legittimità a fronte di una "doppia conforme" sorretta da motivazione logica e coerente.

Le sentenze di merito si saldano, infatti, in un univoco apparato argomentativo che individua la condotta colposa nell'omessa previsione, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico rischio connesso alle operazioni di scarico della caldaia, nonché nell'assenza di procedure operative idonee a governare tale fase lavorativa.

3. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la ricostruzione del nesso causale, valorizzando l'elevata esperienza del lavoratore e l'asserito adempimento degli obblighi informativi e formativi.

La censura non coglie nel segno.

I giudici di merito hanno individuato la causa dell'evento non già in un errore imprevedibile del lavoratore, ma nella carenza a monte dell'organizzazione della sicurezza, evidenziando come il DVR non contemplasse il rischio di ustione connesso allo scarico della caldaia e non dettasse una procedura specifica idonea a prevenire errori operativi.

In tale prospettiva, la valorizzazione dell'esperienza del lavoratore non elide il nesso causale, posto che proprio la mancata valutazione del rischio di ustione, connesso all'attività che qui rileva, poteva esporre anche un operatore esperto al pericolo di compiere sequenze non corrette, in assenza di prescrizioni cogenti e coordinate finalizzate alla gestione del rischio specifico.

La doglianza, nella parte in cui insiste su una diversa lettura delle emergenze istruttorie, introduce profili di merito preclusi in questa sede.

4. Con il secondo motivo, si deduce l'assenza di prevedibilità del rischio e si censura la costruzione ex post della regola cautelare.

Anche tale motivo è infondato.

Le sentenze di merito hanno accertato in fatto che il DVR si limitava a un generico rinvio al manuale d'uso della caldaia, il quale, tuttavia, non prendeva in considerazione il rischio da ustione derivante dalla specifica modalità di scarico in concreto praticata.

È stato altresì evidenziato che la conformazione dell'impianto non rispettava le indicazioni del costruttore, poiché i pozzetti di raccolta non erano collocati alla base della caldaia ma in un reparto adiacente, in una posizione che ne impediva l'ispezione.

In tale contesto, è stato logicamente considerato come la prevedibilità del rischio discendesse dalla stessa natura dell'operazione (gestione di liquidi ad alta temperatura) e dalle modalità organizzative adottate, che non consentivano un controllo diretto del livello dell'acqua né disciplinavano il coordinamento tra lavoratori operanti in tempi diversi sulla medesima macchina.

Non si tratta, dunque, di un'indebita costruzione retrospettiva della regola cautelare, bensì della rilevazione di una lacuna originaria del sistema prevenzionistico aziendale.

5. Con il terzo motivo, si contesta il giudizio controfattuale, con riferimento alla indicata condotta alternativa.

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.

Le decisioni di merito non si fondano esclusivamente sull'omessa installazione di uno specifico dispositivo in prossimità del boccaporto inferiore, ma, in modo più ampio, sulla mancanza di un'organizzazione del lavoro che consentisse all'operatore di verificare agevolmente e in sicurezza le condizioni della caldaia prima di procedere alle operazioni di scarico.

In tale prospettiva, assume rilievo decisivo l'assenza di pozzetti ispezionabili nello stesso locale della caldaia e, soprattutto, la mancata previsione nel DVR di procedure che imponessero una sequenza operativa vincolata e il necessario coordinamento tra gli addetti.

La censura, concentrandosi su un singolo presidio tecnico, non incide sulla ratio decidendi, che individua la colpa nella più ampia carenza di valutazione del rischio e di regolazione dell'attività lavorativa.

6. In conclusione, le censure non scalfiscono la tenuta logica della motivazione delle sentenze di merito, che hanno coerentemente individuato la violazione degli obblighi prevenzionistici nella mancata previsione e gestione del rischio specifico connesso allo scarico della caldaia, nonché nell'assenza di procedure operative idonee a prevenire errori esecutivi, anche in presenza di lavoratori esperti.

7. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati sensibili della persona offesa.

Così è deciso in Roma, il 22 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026.