Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2026, n. 26679 - Infortunio del manutentore durante le operazione di lucidatura con il tornio: il datore non risponde del rischio derivante da una prassi contra legem non conosciuta né conoscibile
Nota a cura di Barbera Giuseppe e Romano Attilio, in NT+ Lavoro, 21.07.2026, "DVR e prassi elusive: cosa deve davvero prevedere il datore di lavoro"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di A.A., nato a T il Omissis, avverso la sentenza del 29 ottobre 2025 del Tribunale di Torino;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. Andrea Cianci, del foro di Torino, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso;
Fatto
1. Con sentenza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Torino ha assolto A.A. dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., contestato in relazione ad un infortunio occorso ad un suo dipendente, perché il fatto non costituisce reato.
1.1. Più in particolare, a A.A., nella qualità di datore di lavoro, era contestata l'omessa o comunque inadeguata valutazione, nel documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi, per brevità, DVR), dei rischi connessi all'utilizzo del tornio e all'attività di lucidatura dei perni svolta dai manutentori, con particolare riguardo ai rischi di abrasioni, contusioni, lussazioni, schiacciamenti, tagli e amputazioni delle dita delle mani, nonché la mancata indicazione dell'apparecchiatura da utilizzare, delle procedure da seguire, delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale necessari.
1.2. La sentenza impugnata ha ricostruito l'infortunio occorso a B.B. il 31 agosto 2023, mentre questi, dipendente della società A.A. Srl con mansioni di manutentore e tecnico robot, stava procedendo alla lucidatura di un perno con il tornio, utilizzando carta abrasiva e indossando guanti da lavoro.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, verosimilmente a causa dell'impigliamento della carta o del guanto nel pezzo in rotazione, la mano del lavoratore rimaneva agganciata al macchinario, cagionando la subamputazione di più dita.
Il Tribunale ha dato atto che il tornio era munito di marcatura CE, di protezioni funzionanti e corredato da istruzioni, e ha ritenuto che, sebbene l'attività di levigatura del perno fosse stata svolta anche da altri lavoratori, non risultasse provato che tale pratica fosse conosciuta dal datore di lavoro o dai soggetti collocati al di sopra del responsabile della manutenzione, individuato in C.C.
Con la sentenza impugnata il giudice del merito ha inoltre ritenuto che i rischi connessi all'utilizzo del tornio fossero stati presi in considerazione nel documento aziendale, ancorché nell'ambito della descrizione delle mansioni e non mediante una scheda specificamente dedicata al macchinario, e che l'indicazione dei guanti quale dispositivo di protezione non fosse contraddittoria, dovendo essa intendersi riferita alla manipolazione di pezzi taglienti o caldi e non alla lavorazione con organi in movimento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale, ai sensi dell'art. 608, comma 2, cod. proc. pen., formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato la mera indicazione dei rischi alla loro effettiva valutazione.
Il motivo investe, in particolare, l'interpretazione degli artt. 17, comma 1, lett. a), 28, commi 1 e 2, lett. b) e d), e 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, assumendo che il documento di valutazione dei rischi si limitasse a menzionare genericamente (p. 159) il tornio e i pericoli di contatto con l'utensile, senza contenere una reale analisi delle specifiche modalità operative e senza individuare misure prevenzionistiche e procedure adeguate.
Secondo il Pubblico ministero ricorrente, il riferimento, contenuto nel DVR, alla recinzione o al riparo della zona di lavoro della macchina utensile robot con interblocchi elettrici e varchi di accesso non sarebbe pertinente al tornio concretamente utilizzato, sicché la sentenza avrebbe valorizzato come misura di sicurezza un presidio non riferibile al macchinario oggetto del processo.
Il ricorrente aggiunge che tanto il DVR quanto le istruzioni operative affisse nei pressi del tornio avrebbero imposto l'utilizzo dei guanti quale dispositivo di protezione per i rischi meccanici, mentre il manuale del tornio prevedeva espressamente di non lavorare indossando guanti; da tale contrasto deriverebbe, secondo il ricorrente, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso l'esistenza di indicazioni contrastanti sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Il motivo di ricorso richiama altresì le dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe riferito di avere utilizzato i guanti proprio perché l'istruzione affissa sul macchinario prevedeva l'obbligo di utilizzare i DPI.
2.2. Con il secondo motivo il Pubblico ministero deduce, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, 28 e 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, censurando la sentenza nella parte in cui ha ricondotto l'attività di lucidatura del perno ad una prassi elusiva non conosciuta dal datore di lavoro.
Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe confuso il tema della mancata valutazione del rischio con quello della prassi elusiva, giacché una prassi può dirsi elusiva soltanto se si pone in contrasto con una regola datoriale, scritta o orale, mentre nel caso in esame sarebbero mancate proprio la valutazione del rischio e le procedure operative da seguire.
Il motivo evidenzia, inoltre, che le deposizioni dei testi D.D., C.C., E.E., F.F. e G.G. dimostrerebbero come l'attività di lucidatura del perno non fosse episodica né confinata al solo reparto manutenzione, ma interessasse lavoratori appartenenti a più reparti, tra cui manutenzione, attrezzeria e altro settore produttivo.
Il ricorrente sottolinea che, secondo il teste C.C., la lucidatura veniva svolta quando la fornitura dei perni ritardava e il pezzo usato doveva essere riportato a funzionalità, sicché l'esigenza di procedere alla lavorazione derivava da una carenza organizzativa prevedibile e, come tale, da considerare nella valutazione dei rischi.
La motivazione sarebbe altresì illogica nella parte in cui ha escluso la colpevole ignoranza della prassi da parte del datore di lavoro, nonostante la pluralità dei lavoratori coinvolti, l'esistenza di pezzi di carta abrasiva rinvenuti presso il tornio e il mancato svolgimento di audit interni dopo l'infortunio.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Tenuto conto della tipologia dei motivi proposti, al loro scrutinio è utile premettere che tra le decisioni inappellabili per il pubblico ministero sono incluse le sentenze di assoluzione per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., se pronunciate, come nel caso in esame, dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che con l'art. 2, comma 1, lett. p), ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, avverso tali sentenze è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. anche per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 - 01); non trovano infatti applicazione le limitazioni previste dall'art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado (c.d. ricorso per saltum).
2. Per una migliore comprensione dei motivi di ricorso, il Collegio reputa utile, inoltre, evidenziare che i fatti sono stati così ricostruiti in sentenza.
Il 31 agosto 2023, B.B., dipendente della A.A. Srl con mansioni di manutentore e tecnico robot, stava terminando un intervento su un macchinario destinato alla saldatura di boccole su un pezzo di lamiera.
Il lavoratore si era accorto che il perno utilizzato per consentire la giunzione delle boccole con il pezzo in lamiera non consentiva più il corretto inserimento delle boccole.
Decise quindi di eseguire la lucidatura del perno utilizzando il tornio, al fine di ridurne il diametro o rifinirne la superficie.
La lavorazione venne eseguita indossando guanti da lavoro, inserendo il perno nel mandrino del tornio, azionando il macchinario e utilizzando carta abrasiva tenuta con entrambe le mani mentre il pezzo ruotava.
Durante la lavorazione la mano del lavoratore rimase agganciata, verosimilmente perché la carta abrasiva si impigliò nel guanto, il quale fu a sua volta trascinato dalla rotazione del pezzo o del mandrino, determinando l'impigliamento della mano nell'organo in movimento e, quindi, provocando le lesioni di cui all'imputazione.
L'incidente si verificò, pertanto, perché B.B., nel tentativo di lucidare il perno, operò con le mani in prossimità del tornio in funzione, indossando dei guanti da lavoro.
2.1. Ciò posto, il secondo motivo, che per ragioni di ordine logico - giuridico va esaminato in via preliminare, è infondato.
Il Pubblico ministero ricorrente, riportando ampi stralci delle dichiarazioni testimoniali (pp. 10 - 16 ricorso), ha evidenziato che "la frequenza della prassi anzidetta, il numero di lavoratori e di reparti coinvolti, il mancato esperimento di un audit interno anche dopo l'infortunio del lavoratore, erano tutti elementi che dovevano portare il giudicante a ritenere l'ignoranza del datore di lavoro colpevole".
Innanzitutto, osserva il Collegio che si contesta all'imputato di non aver indicato e valutato nel DVR i rischi connessi all'utilizzo del tornio per la lucidatura dei perni (né quindi di aver previsto le misure di prevenzione e protezione necessarie a contenerli).
A fronte di tale contestazione, il Tribunale ha accertato in fatto che in azienda veniva effettuata la levigatura del perno al tornio, ovvero di un macchinario tecnicamente funzionante e dotato di protezioni.
L'operazione al tornio, estranea alle mansioni dei manutentori, era ritenuta pericolosa, non formalmente disciplinata ma praticata, almeno occasionalmente, da più lavoratori.
Il Tribunale ha evidenziato infatti che, come emerso dall'esame della prova orale, il perno era considerato come pezzo di consumo soggetto ad usura, che avrebbe dovuto essere sostituito e non riparato (p. 10).
Solo nei casi in cui non fossero immediatamente disponibili perni per operare la sostituzione - e dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata la continuità delle forniture, nel periodo di interesse (p. 10 sentenza impugnata) - si ricorreva all'operazione di lucidatura o rettifica per ripristinarne la funzionalità.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'attività di levigatura del perno, non prevista e non portata a conoscenza dei soggetti responsabili della sicurezza e del datore di lavoro, integrasse una prassi impropria, solo saltuariamente effettuata (pp. 5, 6 e 10).
Deve quindi essere riaffermato il principio, espresso in più occasioni da questa Sezione, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 13532 dell'8/04/2025, B., non mass.; Sez. 4, n. 45398 del 25/09/2024, Trinchese, Rv. 287360 - 01; Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797 - 02).
A sua volta, la colpevole ignoranza, cui si connette la violazione del dovere di vigilanza, non rimanda ad una responsabilità di posizione sganciata dal fatto, ma alla mancata percezione di un assetto lavorativo concretamente instauratosi e conoscibile con l'ordinaria diligenza richiesta al garante: il datore non può andare esente da responsabilità evocando l'apparente completezza del modello organizzativo quando il segmento operativo riveli una stabile divergenza tra le prescrizioni in materia di sicurezza e la lavorazione quotidiana.
Se, infatti, le lavorazioni si svolgevano ordinariamente in difformità alle prescrizioni esistenti, non si è in presenza di una prassi, sia pur avallata dai preposti, ma di un modello lavorativo "di fatto", incompatibile con il semplice richiamo alla correttezza della documentazione afferente alla sicurezza.
Da un lato, infatti, il datore deve impedire l'instaurarsi di prassi contra legem conosciute o conoscibili, che siano foriere di pericolo, anche quando esse si consolidino col consenso del preposto.
Dall'altro, l'eventuale presenza del preposto non vale, di per sé, a interrompere il nesso causale, quando la verificazione del sinistro derivi da scelte organizzative di fondo o comunque dalla tolleranza di modalità di lavoro non conformi alle prescrizioni.
Spetta quindi al giudice di merito verificare se, in ragione delle evidenze disponibili, possa o meno ritenersi provata la conoscenza da parte del datore (ovvero la colpevole ignoranza), della prassi contra legem instauratasi.
In via esemplificativa, a tal fine potranno assumere rilievo indici quali le dimensioni dell'impresa e dei locali, il numero di lavoratori, la diffusione della prassi o l'accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro.
Ciò posto, la motivazione del provvedimento impugnato appare, sotto tale profilo, immune dai vizi dedotti: pur non avendo affrontato esplicitamente il tema dell'ignoranza (colpevole) della prassi instauratasi, il Tribunale ha comunque escluso in fatto la presenza di elementi sintomatici di una organizzazione del lavoro inadeguata o comunque del sistematico ricorso all'attività pericolosa - da ritenersi vietata (p. 4 sentenza impugnata) - e di cui non si era mai discusso nelle riunioni periodiche in materia di sicurezza e che mai era stata segnalata dai preposti.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la regolarità delle forniture dei pezzi di ricambio, che avrebbero dovuto essere utilizzati dai dipendenti in luogo della levigatura, così escludendo, anche per questo profilo, di poter individuare un indice che avrebbe dovuto allertare il datore circa la presenza di una prassi contra legem.
Si tratta di apprezzamento in fatto sorretto da argomentazione non manifestamente illogica, che fa corretta applicazione dei ricordati principi della giurisprudenza di legittimità, non sindacabile in questa sede mediante una diversa lettura del compendio probatorio, come quella proposta in ricorso (con argomenti in fatto: p. 10), in cui si ipotizza una diffusione capillare della prassi, al punto da far ritenere che l'attività si svolgesse secondo modalità stabilmente difformi da quelle prescritte.
2.2. Quanto detto finora consente di rilevare l'infondatezza anche del primo motivo di ricorso.
Risulta accertato che l'attività di levigatura del perno non fosse prevista dal mansionario, e che tale pericolosa attività, svolta ricorrendo all'uso del tornio, solo saltuariamente (ed in maniera non nota né conoscibile) si sovrapponeva alla procedura corretta, che consisteva invece nella sostituzione del perno.
A prescindere, quindi, dall'esistenza di un macchinario più adeguato alla levigatura dei perni, tali considerazioni consentono di escludere a monte che vi sia stata una lacuna nel DVR.
Ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento di cui al predetto art. 28 sono obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Quest'ultimo, eventualmente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha quindi l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109 - 01; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253 - 01).
Quanto al contenuto, il documento deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati (Sez. 3, n. 12940 del 12/01/2021, Carpentieri, Rv. 281238 - 01).
È inevitabile, quindi, che i fattori di pericolo presenti in azienda, da individuare e valutare sul piano della prevenzione, siano quelli propri del processo produttivo, ovvero di ciascuna lavorazione e dell'ambiente di lavoro, non quelli nascenti dall'instaurarsi di una prassi contra legem non conosciuta né, per quanto visto, conoscibile.
In altre parole, se è vero che i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che l'art. 28, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiama non possono andare a discapito della completezza e dell'idoneità del DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, è pur vero che l'analisi va condotta (oltre che in relazione ai fattori di pericolo presenti all'interno dell'azienda) in relazione ai rischi riconducibili alle operazioni effettivamente demandate ai lavoratori, ovvero, come pure è stato affermato, alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro (Sez. 4, n. 16217 del 24/03/2026, F., Rv. 289934 - 01; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253 - 01).
3. Poiché il ricorso non è stato proposto da una parte privata, al suo rigetto non conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa, a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026.
