Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Lav., 26 giugno 2026, n. 502 - Aggravamento dei postumi dell'infortunio: la rendita INAIL decorre dalla data di consolidamento della maggiore menomazione



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Reggio Calabria

SEZIONE LAVORO


La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. dott.ssa Barbara Fatale - Presidente rel.

2. dott.ssa Marialuisa Crucitti - Consigliere

3. dott. Eugenio Scopelliti - Consigliere

ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA
 


nella causa in grado di appello iscritta al numero 583 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente

TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Cod. Fisc. (...)), in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. F.L.F., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar C.I. da C. dell'(...), recante i numeri (...) del repertorio e (...) della raccolta

appellante

e

I.C.

appellato non costituito

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi. Infortunio sul lavoro

 

FattoDiritto


1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.

2 La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:

"… il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver subito un infortunio sul lavoro il 5.08.2019 dal quale aveva riportato postumi invalidanti che erano stati erroneamente valutati pari al 13%, conveniva in giudizio l'INAIL per contestare tale valutazione. Concludeva chiedendo la condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge commisurati, sin dalla data dell'infortunio, ad un grado di inabilità permanente pari al 25% o nella misura che dovesse risultare in corso di causa.

2. Nella resistenza dell'Inail, secondo cui corretta si appalesa la percentuale di inabilità riconosciuta al ricorrente ancora oggi permanente, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di consulenza medico legale
".

2.1 Il Tribunale "… -Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'Inail a corrispondere al ricorrente la rendita per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro nella misura del 16%, al netto dell'importo già liquidatogli per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al soddisfo.

-Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna l'Inail a rifondere al ricorrente la restante metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in Euro 1.950,00 oltre accessori di legge. Pone definitivamente a carico dell'Inail le spese di consulenza".

2.2 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:

"3. Vanno condivise le logiche valutazioni - congruamente motivate e non contestate nei termini concessi - del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui il deficit funzionale indotto dalla caduta ha determinato "esiti permanenti di frattura sottotrocanterica trattata con intervento chirurgico di osteosintesi femore dx con importante ripercussione funzionale" che si traducono in un danno biologico in misura che, dalla data del 16.12.2020, può essere valutata pari al 16%.

4. Ne consegue la condanna dell'Istituto assicuratore convenuto a determinare in tale misura la rendita già accordata al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge.

5. Le spese di lite si compensano per metà tra le parti ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 1124 del 1965, in considerazione dell'entità della maggiorazione accordata al ricorrente rispetto alla percentuale rivendicata in ricorso. Le spese di consulenza, invece, vengono poste a carico dell'Inail.
".

3 La sentenza è gravata d'appello dall'Inail, con atto depositato il 30 novembre 2023.

Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, I.C. non si è costituito in giudizio.

La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine dell'11 giugno 2026, fissato con ordinanza del 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide come di seguito esposto.

4 Con il proposto gravame, l'Inail lamenta l'erroneità della sentenza limitatamente al capo in cui dispone la condanna dell'istituto a corrispondere interessi legali sulla rendita nella misura del 16% dalla data dell'infortunio, così implicitamente assegnando una errata decorrenza dell'aggravamento riscontrato dallo stesso CTU solo dal 16.12.2020 e in contrasto con il disposto degli artt. 74 comma 2 e 215 comma 1 del T.U. 1124 del 1965 che fissano la decorrenza delle prestazioni per menomazione permanente dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e, in ogni caso, dalla data del riscontrato aggravamento (art.85 TU).

5 L'appello è fondato perché, per come si evince dalla lettura della relazione peritale espletata in primo grado, l'esperto nominato dal Tribunale, dopo avere accertato la sussistenza di esiti di carattere permanente derivati dall'infortunio sul lavoro subito dal sig. I. in virtù dell'infortunio sul lavoro del 05/08/2019, ha quantificato il conseguente grado della menomazione dell'integrità psico-fisica nel 16%, con decorrenza dal 16/12/2020, ossia da epoca successiva all'evento occorsogli.

Ne discende che, in parziale riforma della sentenza gravata, la decorrenza della rendita e degli interessi legali va fissata al 16 dicembre 2020.

L'esito complessivo del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.

 

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Inail, con ricorso depositato il 30 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, giudice del lavoro, n. 1091/2023, resa in data 3 giugno 2023, così provvede:

1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, indica nel 16 dicembre 2020 la data di decorrenza della rendita e degli interessi legali sui ratei pregressi;

2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;

3. conferma nel resto.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2026.