Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2026, n. 27409 - Lesioni gravissime causate dalla macchina impastatrice: la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale in presenza di gravi violazioni prevenzionistiche


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. VIGNALE Lucia -Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Relatore

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a S il (Omissis)

avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

lette le conclusioni della parte civile B.B., assistita dall'avv.to Carlo Riela che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese.

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza pronunciata in data 13 giugno 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Trapani, ha rideterminato la pena nei confronti di A.A. in anni due di reclusione in relazione al reato di lesioni colpose gravissime ascrittole con inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

In particolare, ad A.A., nella sua qualità di datrice di lavoro e titolare della ditta individuale " La Busiata " esercente l'attività di pastificio, erano contestati profili di colpa specifica concernenti l'inosservanza degli artt. 18, lett. g) e d), 28, comma 2, lett. a), b), d), f), 36 e 37, comma 1 e 2 lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 per avere predisposto il DVR senza la indicazione specifica delle procedure di sicurezza nella utilizzazione e nella pulizia della macchina impastatrice cui era addetta la lavoratrice infortunata; per avere omesso di valutare i rischi specifici con riferimento alla utilizzazione di una macchina che era dotata di un sistema di sicurezza (blocco automatico) privo di idonea manutenzione e collaudo; per avere addetto alla utilizzazione della impastatrice una dipendente priva di adeguata formazione, informazione e addestramento sui rischi specifici connessi all'impiego e alla pulizia della macchina, senza sottoporla ad una preliminare visita sanitaria, nonché di dotarla di dispositivi di sicurezza individuale. In ragione di tali profili di colpa, in data 25 giugno 2018, mentre la lavoratrice B.B. era intenta alla pulizia della impastatrice, con il braccio inserito all'interno della macchina al fine di rimuovere i residui della lavorazione, il corpo rotante del dispositivo si era attivato procurandole lesioni gravissime all'avambraccio, così da determinare l'intervento dei vigili del fuoco e la parziale amputazione dell'arto.

2. La Corte di Appello riconosceva la posizione di garanzia in capo all'imputata e ravvisava l'inosservanza delle regole cautelari sopra indicate essendo risultato provato, all'esito dell'esame testimoniale e degli esiti tecnici della verifica di funzionalità del macchinario, che la lavoratrice aveva certamente utilizzato una non corretta procedura di lavoro per provvedere alla pulizia dei residui della lavorazione infilando l'avambraccio all'interno della macchina impastatrice, ma che tale manovra era frutto di una inadeguata formazione della dipendente, assunta con un contratto di apprendistato, che non aveva frequentato corsi di formazione, ma aveva sempre operato seguendo le procedure apprese dal datore di lavoro. Secondo la Corte l'A.A. aveva predisposto un DVR lacunoso in relazione alla individuazione delle procedure di lavoro con particolare riferimento alla fase della pulizia del dispositivo e rilevava altresì una non corretta manutenzione della macchina impastatrice in quanto non era entrato in funzione il sistema di blocco automatico che, in presenza del rilevamento elettrico collegato all'apertura della macchina, avrebbe dovuto operare quando il coperchio veniva sollevato e rimossa la griglia protettiva, così da impedire l'attivazione o comunque la prosecuzione del moto delle pale rotanti. Sintomo questo di una inidoneità tecnica della impastatrice cui la lavoratrice era stata addetta ovvero di una manipolazione del macchinario in grado di operare anche a coperchio sollevato. A tale proposito richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'eventuale condotta imprudente del lavoratore non era idonea a interrompere il rapporto di causalità materiale in presenza di una situazione di patente, grave e variegata inosservanza da parte del datore di lavoro di regole cautelari concernenti la sicurezza sul lavoro che concernevano la fase della programmazione e della valutazione dei rischi, la formazione della dipendente che veniva adibita a mansioni pericolose in assenza di specifico addestramento e addetta a un macchinario che presentava condizioni di concreto pericolo in assenza altresì di una adeguata vigilanza.

La gravità del reato e delle sue conseguenza e la riconosciuta inosservanza da parte della ricorrente di plurime disposizioni prevenzionistiche giustificavano - secondo la Corte - la esclusione del riconoscimento all'imputata del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. La pena veniva peraltro ridotta ad anni due con il beneficio della sospensione condizionale, in quanto il primo giudice l'aveva determinata nella misura massima di tre anni di reclusione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di A.A., la quale ha articolato tre motivi di ricorso.

3.1 Con una prima articolazione lamenta vizio motivazionale, per carenza, contraddittorietà e motivazione illogica, in relazione all'affermazione di responsabilità. Assume, in particolare, che dall'istruttoria dibattimentale non erano risultati accertati i profili di colpa addebitati alla ricorrente e se gli stessi avessero rivestito rilevanza causale ai fini della determinazione dell'evento, atteso che era probabile che la lavoratrice avesse volontariamente azionato il comando che attivava la macchina; assume che la formazione teorica era stata assicurata dal datore di lavoro trattandosi di lavoratrice apprendista e che secondo il consulente tecnico non era possibile che la macchina si fosse attivata senza un comando dato dall'operatrice, nè la macchina aveva bisogno di una specifica manutenzione. La motivazione risultava apparente e fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa.

3.2. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova di responsabilità dell'imputata, atteso che le dichiarazioni della persona offesa risultavano incoerenti e contraddittorie. Quanto al difetto di funzionamento della macchina impastatrice la ricorrente assume che le prospettazioni difensive risultavano riscontrate dalle considerazioni del consulente tecnico, che aveva escluso che la macchina si potesse essere attivata autonomamente e con quanto riferito dai Vigili del Fuoco che avevano trovato la griglia chiusa e assicurata alla macchina, così da doversi escludere la prospettata manomissione della impastatrice nella prospettiva di consentire un ciclo produttivo senza soluzione di continuità. Richiama sul punto la giurisprudenza d legittimità che richiede che le dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile siano esaminate con particolare prudenza e che le stesse possano fondare il giudizio di responsabilità solo se valutate unitamente agli ulteriori elementi acquisiti nel corso del giudizio.

Con una terza articolazione assume vizio motivazionale con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
 

Diritto


1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454).

2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno ritenuto tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

La ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione e di un preteso malgoverno dell'art. 192 cod. proc. pen. da parte del giudice di merito.

3. Inoltre, i motivi di ricorso sono inammissibili anche perchè meramente avversativi e articolati interamente in fatto. La motivazione della sentenza impugnata, integrata con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, esamina il percorso valutativo dell'intero compendio probatorio, e non solo degli elementi dichiarativi indicati nel motivo di ricorso, da cui i giudici di merito hanno enucleato i profili di colpa contestati in imputazione, concernenti l'omessa formazione e addestramento della dipendente nell'utilizzazione della macchina impastatrice cui era assegnata, la mancata predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che contenesse la descrizione, e indicasse i rischi, di una procedura di lavoro atta a eliminare i residui dell'impasto senza agire a mani nude o con il braccio inserito nel dispositivo e la sostanziale mancanza di sistemi di sicurezza automatici - in quanto quello presente non era stato in grado di interrompere il ciclo produttivo nonostante la lavoratrice avesse sollevato il coperchio, e la griglia protettiva, per accedere ai corpi rotanti.

A fronte di una ricostruzione fattuale della vicenda infortunistica che, sulla base degli elementi acquisiti, ha posto in luce una pluralità di inosservanze della datrice di lavoro alla disciplina concernente il rapporto di lavoro sin dal momento della sua costituzione (atteso che la dipendente assegnata alla impastatrice risultava essere una mera apprendista al momento del fatto), in particolare l'inadeguatezza del luogo in cui la prestazione lavorativa veniva volta, l'assenza di sottoposizione della lavoratrice a una visita sanitaria, la predisposizione di un DVR del tutto inadeguato, l'avere adibito la dipendente a un macchinario pericoloso in assenza di alcuna formazione, l'avergli impartito direttive sulla pulizia della macchina e ordini di servizio lacunosi e pericolosi e la mancanza di una effettiva vigilanza sul lavoro, la ricorrente contrappone, nel secondo motivo di ricorso, un difetto di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, omettendo del tutto di confrontarsi con la serie degli elementi oggettivi che erano stati posti a fondamento della affermazione di responsabilità nella doppia pronuncia conforme.

Ma pure a volere riconoscere l'imprudenza della lavoratrice, peraltro mediata, come detto, da direttive manifestamente inadeguate se non temerarie del datore di lavoro, vale il principio secondo il quale l'interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore, neppure si prospetta quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, le quali si pongano in diretta relazione eziologica con l'evento infortunistico. Invero le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi, in quanto destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; n. 7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; n. 22044 del 2/05/2012, Goracci non massimata; 7/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; n. 21511 del 15/04/2010, Di Vita, n.m.). Prive di confronto risultano pertanto anche le argomentazioni anche in punto di causalità della colpa, avendo i giudici distrettuali fornito contezza delle ragioni per cui le specifiche regole cautelari indicate in imputazione attenevano all'area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare (organizzazione del lavoro, predisposizione DVR coerente, addestramento, formazione e vigilanza sulla prestazione lavorativa) e come dall'inosservanza di tale cautele avesse trovato concretizzazione il rischio che le norme violate erano tese a prevenire.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso concernente la misura del trattamento sanzionatorio, il quale non si confronta affatto con gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata. Deve ribadirsi il principio assolutamente risalente e ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, n. 41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Non è peraltro onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art. 133 cod. pen. ma, nell'applicazione di una pena in misura discosta dal minimo edittale è ritenuto sufficiente evidenziare eventuali elementi di criticità che giustificano l'innalzamento della soglia di punibilità, come peraltro è stato fatto nella specie i con motivazione coerente e priva di illogicità evidente, in ragione della gravità delle conseguenze lesive (amputazione parziale di un arto) e della gravità della colpa fondata sulla inosservanza a plurime disposizioni della disciplina antinfortunistica.

Va rilevato, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01), in quanto il beneficio in questione, a seguito della intervenuta modifica normativa dell'art. 62-bis cod. pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua e priva di difetti logici ed espressione dell'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito che, congruamente motivato, non è suscettibile di ulteriore sindacato dinanzi al giudice di legittimità.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma, a titolo di indennità, in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinare come in dispositivo. L'imputata va altresì condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità che, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55, si determinano come indicato in dispositivo.

6. Va ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa in presenza di reato di lesioni colpose e quindi di dati sanitari in relazione ai quali va assicurato il rispetto della riservatezza in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile B.B. che determina in Euro tremila, oltre accessori come per legge. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026.