Tipologia: CCNL
Data firma: 17 novembre 1999
Validità: 01.05.1999 - 30.04.2003
Parti: Assofotolabo-Confindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fotolaboratori c/terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Parte I - Norme generali
Art. 1 - Sistema di informazioni.
• Osservatorio nazionale.
• Regolamento - Osservatorio.
Art. 2 - Campo di applicazione.
Art. 3 - Decorrenza e durata.
Art. 4 - Nomenclatura.
Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore.
Art. 6 - Norme complementari.
Art. 7 - Normativa legale contrattuale.
Art. 8 - Distribuzione del contratto.
Art. 9 - Controversie.
Art. 10 - Diritti sindacali.
Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 12 - Permessi e aspettativa per cariche sindacali.
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 16 - Formazione e aggiornamento professionale.
Parte II - Norme comuni
Art. 17 - Assunzioni e documenti.
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 18 - Visita medica.
Art. 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 22 - Contratti di solidarietà.
Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 24 - Mutamento di mansioni.
Art. 25 - Passaggio di qualifica.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Art. 27 - Riduzioni di orario ed ex festività.
Art. 28 - Flessibilità - Orario multiperiodale.
Art. 29 - Turni.
Art. 30 - Orario di lavoro notturno.
Art. 31 - Coefficienti di calcolo.
Art. 32 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo.
Art. 33 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34 - Interruzioni di lavoro - Recuperi.
Art. 35 - Ferie.
Art. 36 - Permessi e aspettativa.
Art. 37 - Assenze.
Art. 38 - Tutela della maternità.
Art. 39 - Servizio militare.
Art. 40 - Diritto allo studio.
Art. 41 - Minimi contrattuali.
Art. 42 - Aumenti retributivi.
Art. 43 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità.
Art. 44 - Premi di risultato.
Art. 45 - Regolamento aziendale.
Art. 46 - Disciplina del lavoro.
Art. 47 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Indennità in caso di morte.
Parte III

A) Operai
Art. 51 - Periodo di prova.
Art. 52 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni.
Art. 53 - Congedo matrimoniale.
Art. 54 - Gratifica natalizia.
Art. 55 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 56 - Malattia e infortunio.
Art. 70 - Professionalità.
Art. 71 - Supplementare o straordinario.
Art. 57 - Preavviso.
B) Impiegati

Art. 58 - Periodo di prova.
Art. 59 - Congedo matrimoniale.
Art. 60 - Tredicesima mensilità.
Art. 61 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma applicativa per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina.
Art. 62 - Indennità di cassa.
Art. 63 - Trasferta.
Art. 64 - Indennità di disagiata sede.
Art. 65 - Trasferimenti.
Art. 66 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 67 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 68 - Norme particolari per i Quadri.
Parte IV - Organizzazione del lavoro
Art. 69 - Mobilità interna.
Art. 70 - Professionalità.
Art. 71 - Supplementare o straordinario.
Art. 72 - Apprendistato.
• Durata.
• Periodo di prova.
• Trattamento economico.
• Formazione esterna.
• Cumulabilità.
Art. 73 - Tirocinio.
Art. 74 - Inquadramento unico.
Parte V - Trattamento economico
Art. 75 - Minimi di retribuzione e aumenti retributivi.
Tabelle retributive
• Tabella 1 Aumento dei minimi contrattuali
• Tabella 2
Allegati
Allegato 1.
Allegato 2.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi

Addì 17 novembre 1999, a Milano, tra Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (Assofotolabo) […] con la partecipazione della Delegazione industriale […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc-Cgil) […], Fistel-Cisl […], Uilsic-Uil […] è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti dei fotolaboratori italiani conto terzi.

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente CCNL trovi applicazione a tutte le aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Sistema di informazioni.

Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OOSS, le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico e in particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OOSS a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore per realizzare un confronto.
L'informazione e il confronto sui temi e ai livelli sopra riportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le RSU.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, s'impegnano a comunicare alle RSU le esigenze di nuove assunzioni.
Le aziende e i gruppi comunicheranno ogni 2 mesi alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati e il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che s'impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

Osservatorio nazionale.
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede di esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive della occupazione. In questo ambito, con riferimento all'occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/91, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo della occupazione, ad operare congiuntamente presso le confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla legge n. 46/82 e successive modificazioni, sulla ricerca applicata e l'innovazione, che va riorganizzata e rifinanziata per consentire l'accesso effettivo dell'impresa minore ai relativi Fondi.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il 28.2.00, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro marzo 2000 e si concluderanno entro febbraio 2001. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti, le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo della parte economica del vigente CCNL previsto per il 2° biennio.
Con gli stessi tempi e modalità sopra previsti opererà inoltre una Commissione tecnica paritetica, con l'incarico di procedere ad una rilettura del testo contrattuale, allo scopo di evidenziare eventuali imprecisioni e di fornire congiuntamente - con particolare riferimento al tema dell'orario di lavoro - ipotesi di riformulazione di articoli o parti di essi, che non comporti complessivamente oneri né vantaggi per ciascuna delle parti.

Regolamento - Osservatorio.
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, parte I, CCNL 27.3.85, del settore fotolaboratori in conto terzi le parti stipulanti il CCNL hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- entro 1 anno dalla stipula del CCNL 13.1.88 verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi. La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito;
- il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.
Il gruppo di lavoro si avvarrà dei dati informativi che provengono da Assofotolaboratori e dall'Associazione Italiana Fotocine (AIF) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale;
- le parti stipulanti s'incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi, ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità;
- le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilita di comune accordo;
- le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.

Art. 2 - Campo di applicazione.
Il contratto si applica alle aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.
S'intendono per tali tutte le attività comunque organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico - tecnologico (in automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.
Qualora le OOSS dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni s'intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Associazione Fotolaboratori Italiani conto terzi.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.

Art. 3 - Decorrenza e durata.
[…]
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa 22.1.83 e 23.7.93, nonché gli Accordi Interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, s'intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Art. 6 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 9 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la RSU, dovranno essere deferite alle competenti organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle nazionali per gli opportuni indirizzi.
In caso di mancato accordo, tali controversie verranno deferite al livello nazionale.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento delle organizzazioni nazionali firmatarie.

Art. 10 - Diritti sindacali.
Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20.5.70. La richiesta per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Si conviene che verranno messe a disposizione dei lavoratori per lo svolgimento delle assemblee 12 ore retribuite indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Nelle aziende che occupano meno di 15 addetti le assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei all'interno dell'azienda, si terranno in locali messi a disposizione dalla direzione dell'azienda nell'adiacenza della sede di lavoro.
In ogni modo le assemblee potranno essere anche indette dalle OOSS territoriali o regionali di categoria stipulanti il presente contratto.
Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15 dipendenti le 3 OOSS potranno nominare congiuntamente un delegato d'impresa.

Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Viene recepito l'Accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle RSU.
[…]

Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al titolo VI, D.lgs. n. 626/94.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza (RLS) nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito della RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del RLS vengono assunti dal Delegato di impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo interconfederale.

Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle OOSS territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.

Art. 16 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.

Parte II - Norme comuni
Art. 18 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario indicato dall'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano ferme in ogni caso le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dalla precedente lett. A), nonché per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al gruppo 6 e 7.
In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lett. A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate, non potranno superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 70 dipendenti e il 25% nelle unità produttive con oltre 70 dipendenti.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lett. B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 12% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 70 dipendenti e il 9% nelle unità produttive con oltre 70 dipendenti.
Comunque i contratti di cui alle lett. A) e B) non potranno complessivamente superare il 37% per le unità produttive fino a 70 dipendenti e il 32% nelle unità produttive oltre 70 dipendenti.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 15 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 15 contratti di cui alle precedenti lett. A) e B), in ogni caso il loro numero totale non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
In sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU, le percentuali di cui sopra possono essere elevate e possono essere individuate nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
D) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda fornirà agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La durata dei contratti di cui ai punti A) e B) stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.

Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Anche ai fini di un miglior utilizzo professionale della occupazione, e in particolare di quella giovanile, le parti concordano nell'attuazione dei CFL nell'ambito della legislazione nazionale e territoriale, di cui ancora alla legge 19.12.84 n. 863.

Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Per le modalità di assunzione delle donne e dei minori, nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 26 - Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge; ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le parti si danno atto che nelle aziende del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali, secondo le modalità riportate in allegato 1.
[…]
Fermo restando quanto sopra, le parti convengono di procedere a una riduzione d'orario pari a 8 ore annue a decorrere dall'1.1.89 e di ulteriori 8 ore annue a decorrere dal 1.1.90 da usufruire mediante riposi individuali.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà avvenire su 5 giorni (comprensivi del sabato) o 6 giorni e potrà essere concordata in sede aziendale fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato, riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della settimana.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere il carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora, salvo le deroghe previste dalle leggi vigenti.
Fatte salve le cause di forza maggiore, qualora a livello aziendale si concordino con la RSU orari giornalieri per i quali il lavoratore sia chiamato a svolgere, nell'arco della propria giornata lavorativa, effettive prestazioni di lavoro articolate su più di 2 periodi, sarà compensato, per le ore in tal modo effettuate, con un'indennità pari al 6% della retribuzione.
[…]

Art. 28 - Flessibilità - Orario multiperiodale.
Le parti riconoscono che le aziende, in 1 o più periodi dell'anno solare o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l'orario di lavoro settimanale può essere pertanto realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità (orario multiperiodale), per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno alla RSU comunicazione preventiva per esaminare, nel corso di un apposito incontro, le esigenze di maggior carico di lavoro e il programma e le modalità applicative predisposti per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà altresì i periodi di minor intensità produttiva, nel quale s'intende procedere al godimento dei riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti tra Azienda e RSU, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 29 - Turni.
In caso di effettuazione di più turni avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana con carattere di uniformità e dovrà essere comunicato in tempo utile ai lavoratori.
La durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è, a far data dall'1.1.86, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro, come previsto all'art. 26.
La durata di lavoro del 3° turno avvicendato (notturno) è di 6 ore giornaliere e 36 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario normale di lavoro, come previsto all'art. 26, applicando i coefficienti di calcolo di cui all'art. 31.
Ai lavoratori turnisti del 1°, 2° e 3° turno sarà inoltre corrisposta una maggiorazione del 6% calcolata sulla paga stipendio base più contingenza.
La percentuale del 12% corrisposta per il 3° turno avvicendato (notturno) viene elevata al 13% a far data dall'1.2.00.
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale saranno contrattate e finalizzate alla fluttuazione del mercato e alle esigenze della distribuzione con riferimento particolare ai tempi di consegna.
[…]

Art. 32 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla RSU.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 34 - Interruzioni di lavoro - Recuperi.
[…]
È facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore, o le soste di lavoro concordate, corrispondendo la sola retribuzione senza maggiorazione. I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di 1 ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
[…]

Art. 38 - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
[…]

Art. 45 - Regolamento aziendale.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 46 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione dell'azienda potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a 3 ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro sino a 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sotto elencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di 1a mancanza, la multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine e ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto, purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno aziendale o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo anche il diritto dell'azienda di operare sulle indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui le mancanze, in concreto, abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave, del materiale dello stabilimento o di quello in lavorazione;
9) rissa nello stabilimento;
[…]
13) abbandono del posto di lavoro che può arrecare pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della persona.
[…]

Parte III
A) Operai
Art. 56 - Malattia e infortunio.

[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore;
[…]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
[…]

Parte IV - Organizzazione del lavoro
Art. 69 - Mobilità interna.

La mobilità dei lavoratori, nell'ambito dello stabilimento, costituisce una esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.
Le parti concordano di procedere ad una mobilità dei lavoratori nell'ambito aziendale per conseguire i seguenti scopi, giudicati fondamentali:
a) miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione;
b) risposte aderenti alle esigenze di rapidità di consegna e di mercato;
c) crescita professionale.
La mobilità in presenza di picchi stagionali o di lavorazioni straordinarie preventivabili dovrà essere oggetto di un incontro tra le parti.
La mobilità avverrà per fasi di lavorazioni conseguenti e complementari e dovrà essere oggetto di preventivo confronto tra le parti a livello aziendale.
La mobilità avverrà inoltre in momenti occasionali e imprevisti, fermi restando gli scopi sopra indicati.

Art. 71 - Supplementare o straordinario.
A conferma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 32 del CCNL, le parti convengono sulla non obbligatorietà della prestazione supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario o supplementare, s'impegnano ad operare attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti che possono insorgere in materia.

Art. 72 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Durata.
Il contratto di apprendistato ha la durata di 30 mesi per i lavoratori appartenenti al gruppo 5° e di mesi 48 per i lavoratori appartenenti dal 4° gruppo al 1°.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.

Formazione esterna.
La formazione esterna all'azienda, pari a 120 ore medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di legge e dai relativi decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alle formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Cumulabilità.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno, sempreché l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione.