Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2026, n. 27485 - Infortunio durante la movimentazione di un blocco di marmo, confermata la condanna del datore di lavoro: carenze organizzative, vigilanza inadeguata e mancata attuazione delle misure previste nel DVR


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo

 

Fatto


1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro il 29 febbraio 2024, ha dichiarato A.A., nella qualità di presidente - amministratore della "S.I.M.G. Srl" e di datore di lavoro dell'infortunato, responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. per avere cagionato, per colpa generica ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi a B.B., da cui derivava una malattia della durata superiore a quaranta giorni.

1.1. In particolare, mentre si trovava nel piazzale dell'impianto di segagione della suddetta azienda e stava manovrando la gru, operando il sollevamento e la traslazione di un blocco di marmo - che, dovendo essere soggetto a riquadratura, era stato sottoposto a taglio iniziale mediante macchina a filo diamantato e che doveva essere spostato al fine di concludere la separazione della fetta (pelone) mediante l'uso di spacca roccia e mazza -, veniva investito dal pelone e dai relativi frammenti di marmo che si staccavano dal blocco principale colpendolo all'arto inferiore sinistro.

2. Disattendendo sul punto le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado, la Corte territoriale ha rinvenuto i seguenti profili di responsabilità colposa in capo all'imputato, aventi efficacia causale rispetto al verificarsi del sinistro:

- di non avere organizzato in maniera adeguata i processi produttivi nei piazzali, in particolare di non avere regolamentato in maniera adeguata il controllo dei blocchi di marmo, la procedura di riquadratura degli stessi, la presenza ed il posizionamento degli addetti durante l'azionamento e la movimentazione dei carrelli porta blocchi.

Si rimprovera all'imputato la presenza di un unico preposto, il coimputato C.C. già assolto in primo grado, che rivestiva il ruolo di preposto e di capo piazzale, nonostante il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) prevedesse la presenza di tre figure distinte, un capo piazzale e due preposti, osservandosi che il preposto unico non era in grado di esercitare efficacemente i poteri di vigilanza sull'operato dei lavoratori;

- di non avere adeguatamente regolamentato le procedure di riquadratura dei bacchi sul piazzale, nonostante il (DSS) contemplasse espressamente il rischio connesso ai carichi sospesi e alla caduta di materiale dall'alto per rottura del blocco o di parti di esso e richiedesse di inserire apposite istruzioni e disposizioni scritte per gestire la corretta movimentazione dei blocchi e il posizionamento degli addetti.

- di non avere vigilato e di non avere previsto misure volte ad evitare la violazione delle norme di precauzione, con particolare riferimento alla regola della distanza di sicurezza in occasione della movimentazione di carichi sospesi; non erano state adottate disposizioni scritte, nonostante le previsioni contenute nel DSS, né era stata attuata alcuna misura, quale l'utilizzo di transenne delimitanti l'area di sicurezza.

3. Avverso ia sentenza di appello hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, mediante l'articolazione di due motivi con cui deducono:

3.1. Inosservanza degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per non essersi la Corte di appello confrontata con le argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in sede di giudizio di appello sui profili più sopra richiamati, violazione tanto più rilevante in un processo a trattazione scritta;

3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostenere che la previsione del D.S.S. sulla nomina di un preposto per ogni piazzale provi l'inidoneità di un unico preposto significa desumere da un dato formale una circostanza fattuale che avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma dimostrazione, risolvendosi invece in una petizione di principio. Il Giudice di appello non avrebbe indicato alcun elemento di prova in grado di confutare la conclusione del primo Giudice secondo cui, se anche fosse stato fisicamente presente, il C.C. non avrebbe potuto evitare l'infortunio a cagione della repentina manovra del B.B.. La difesa evidenzia poi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma la necessità della presenza costante del preposto nel piazzale: la Corte territoriale, infatti, prima ha condiviso la distinzione tra sorveglianza e vigilanza con esclusione dell'obbligo di sorveglianza per l'attività del piazzale e poi, contraddicendo detta premessa, ha imputato la causazione dell'infortunio proprio alla mancata presenza del preposto, così sovrapponendo erroneamente il significato giuridico di sorveglianza a quello di vigilanza e l'attività di cava a quella di piazzale. Quanto al secondo profilo di colpa ravvisato, relativo all'assenza di istruzioni/disposizioni scritte per gestire la movimentazione dei blocchi e il posizionamento degli addetti, i difensori sostengono che la sentenza impugnata abbia desunto la colpa del datore di lavoro dal dato meramente formale della presunta violazione di una singola previsione del DSS, non motivando tuttavia sull'efficacia causale di tale violazione rispetto all'evento verificatosi in concreto, né la evitabilità dello stesso in caso di adozione delle menzionate istruzioni/disposizioni scritte. La motivazione sarebbe altresì viziata rispetto alla ritenuta mancata delimitazione dell'area di sicurezza con le transenne.

Non vi era alcuna in prescrizione in tal senso nel DSS, né, tantomeno, nel decreto legislativo 81/2008, trattandosi di una contestazione elevata dall'ufficiale di p.g. dello SPRESAL Biselli. Sostiene la difesa che l'infortunio è avvenuto non perché la persona offesa è entrata nella zona di pericolo durante il sollevamento del blocco ma perché non si è allontanata dalla stessa prima del sollevamento e che quindi alcuna efficacia impeditiva dell'evento avrebbe potuto avere l'apposizione di transenne. Si lamenta infine la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Collegio richiama il principio, che condivide, secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio Giuseppe, Rv. 279578; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi Filippo, Rv. 277667, secondo cui, in tema di impugnazione, "l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione"; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542). Nel caso di specie, il Collegio osserva che tutti i profili indicati nella memoria difensiva, riportati nel ricorso, sono stati puntualmente affrontati ed esaminati nella sentenza impugnata, costituendo proprio l'analisi degli stessi il fulcro del ragionamento della Corte di appello e della conseguente valutazione della responsabilità penale in capo al ricorrente.

Anche il secondo motivo è privo di pregio. La Corte territoriale, puntualmente confrontandosi con la sentenza di primo grado, ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica, rispetto ai tre profili di colpa dalla stessa ravvisati. Quanto alla nomina del solo C.C. quale capo piazzale e preposto alla sicurezza per i due siti di D.D. e Canale E.E. e al nesso causale con l'infortunio patito dal lavoratore dipendente B.B., ha osservato (p. 48 sent. app.) come tale scelta sia stata operata in aperta violazione del Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.), il quale richiedeva la presenza di due preposti e di un capo piazzale: ruoli questi che, se pur spettanti a tre diverse persone, facevano in realtà capo al solo C.C., il quale non era nelle condizioni di assolverli in modo puntuale, dal momento che doveva dividersi tra due siti diversi e che l'infortunio si verificava proprio nel sito di Canale E.E., mentre il medesimo C.C. si trovava presso il sito D.D.. Pur condividendo la prospettazione difensiva con riguardo alla distinzione tra gli obblighi di sorveglianza e i compiti di vigilanza, ricadendo unicamente questi ultimi sul preposto alla sicurezza, la sentenza impugnata ha tuttavia affermato come non fosse ragionevole stimare che il C.C., al quale era richiesto di svolgere da solo funzioni attribuite a tre persone diverse, riuscisse d assolvere ai suoi compiti in maniera tale da garantire la sicurezza dei lavoratori, impegnati in due diverse postazioni di lavoro. Ha quindi, congruamente, concluso per l'efficacia causale dell'anzidetta violazione del D.S.S. nella verificazione del sinistro, atteso che "laddove fosse stata prevista la presenza di un preposto per ogni piazzale, certamente si sarebbe potuto esercitare un'effettiva attività di vigilanza", tale da impedire eventuali condotte imprudenti dei lavoratori, perché questi avrebbero potuto contare sulla vigilanza da parte di apposita figura professionale durante le fasi del sollevamento del blocco, della rifilatura dei bordi e dell'osservanza della distanza di sicurezza. Vigilanza impedita proprio a causa della scelta gestionale del datore di lavoro, in violazione della regola cautelare contenuta nel predetto D.S.S.

Quanto al profilo relativo all'assenza di disposizioni scritte per gestire la movimentazione dei blocchi e il posizionamento degli addetti durante la fase di lavorazione, la sentenza impugnata ha sottolineato che, pur contemplando espressamente il D.S.S. il rischio connesso ai carichi sospesi e alla caduta di materiale dall'alto per rottura del blocco o di parti di esso, richiedendo l'inserimento di apposite istruzioni e disposizioni scritte a contenuto cautelare, in conformità all'allegato VI del D.Lgs. 81/2008 (pag. 49 della sentenza impugnata), di tali disposizioni non vi era traccia nella realtà, così come testimoniato dal consulente tecnico del pubblico ministero. Anche questa mancanza ha avuto, si legge nella sentenza impugnata, efficacia causale rispetto all'evento perché "la presenza di regole scritte sul luogo di lavoro avrebbe certamente richiamato l'attenzione dei lavoratori al loro rispetto...".

Quanto, infine, al terzo profilo di responsabilità colposa, la Corte territoriale rileva che le pur esistenti informazioni relative all'obbligo di tenersi lontani... luoghi in cui si svolgeva l'attività di carico del blocco avevano un contenuto generico, prive di adeguata esplicitazione; non erano state adottate specifiche disposizioni scritte, né era stata attuata alcuna misura, quale l'utilizzo di transenne che delimitassero l'area di sicurezza.

Del pari, priva di pregio si rivela anche la censura difensiva volta ad accreditare la tesi di una condotta incauta ed abnorme dell'infortunato. La giurisprudenza di legittimità ha, più volte, sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili, come è avvenuto nel caso di specie, della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. Non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone Massimo, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321). La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez.4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.).

Il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata. Al contrario, non potrà mai eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile o imprudente del lavoratore allorché, come nel caso in disamina, gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand'anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell'infortunato. Senza poi trascurare che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603). Appare perciò corretta la risposta della Corte territoriale sul punto laddove ha osservato che il lavoratore non aveva attivato alcun rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, apparendo invece la condotta messa in atto dal lavoratore un rischio ampiamente prevedibile e in concreto previsto nel D.S.S., ove erano indicate le relative misure di prevenzione, non attuate dal datore di lavoro.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Devono essere oscurati i dati sensibili.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati sensibili.
Cosi deciso in Roma il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria li 22 luglio 2026