Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2026, n. 28577 - Caduta mortale della proprietaria dell'immobile per la mancata protezione del parapetto del balcone: l'impresa affidataria conserva gli obblighi prevenzionistici anche in caso di subappalto integrale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore

Dott. SESSA Gennaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a C l'(Omissis);

B.B., nato a L il (Omissis);

C.C., nato a L il (Omissis);

avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte d'Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;

udita la Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Michele Ciambellini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito l'avvocato Ezio Cerea in difesa delle parti civili D.D., E.E., F.F., G.G., H.H. e I.I., che ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi e della condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità in favore delle parti civili (come da nota depositata);

Udite le difese dei tre imputati ricorrenti, che hanno concluso nel senso dell'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

 

Fatto


1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la responsabilità di A.A. e B.B., nella qualità di datori di lavoro perché amministratori della società appaltatrice dei lavori, Bottega della Ceramica Snc, nonché di C.C., nella qualità di datore di lavoro perché amministratore unico della società subappaltatrice dei lavori, TOG Srl, per l'omicidio colposo di J.J., aggravato ex art. 589, secondo comma, cod. pen. (a cui è seguita la conferma della condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).

Trattasi di persona offesa, madre della committente nonché abitante nello stesso immobile oggetto delle opere appaltate al momento della loro esecuzione, deceduta a seguito della caduta dal balcone in rifacimento tramite una apertura presente nel relativo parapetto ma non "difesa".

Al momento della celebrazione del giudizio d'appello era invece già passata in giudicato la condanna inflitta con la medesima sentenza di primo grado a carico di M.M. per il concorso nel medesimo reato, nella sua qualità di Direttore Tecnico di Cantiere per la società subappaltatrice.

2. Con distinti atti, sono stati proposti ricorsi negli interessi dei tre citati imputati, fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3. Nell'interesse di A.A., amministratore (insieme a B.B.) di Bottega della Ceramica Snc, società affidataria dell'appalto nonché subappaltante, si articolano otto motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo che avrebbero commesso i giudici di merito, tanto di primo grado quanto d'appello, già dedotto sin dal dibattimento in primo grado, nel ritenere utilizzabili nei confronti di A.A. le dichiarazioni dibattimentali rese dal consulente tecnico del Pubblico ministero esecutore dell'autopsia, volta ad accertare le cause della morte della persona offesa, e dell'acquisita relazione tecnica. Si sarebbe trattato di accertamenti tecnici irripetibili disposti il 4 giugno 2018, ex art. 116 disp. att. cod. proc. pen., ed eseguiti, il successivo 7 giugno, in violazione delle modalità previste dall'art. 360 del codice di rito circa l'avviso ad A.A., in quanto effettuato solo il 30 luglio 2018 e nonostante che l'attuale ricorrente risultasse formalmente indagato già dal precedente 4 giugno.

La Corte territoriale, in violazione di legge e con sentenza affetta da vizio cumulativo di motivazione, avrebbe argomentato l'assenza di vizi dell'accertamento tecnico in oggetto, quanto alla posizione dell'attuale ricorrente, con conseguente utilizzabilità a fini probatori degli esiti dell'esame del consulente e della relazione conseguentemente acquisita. I giudici di merito avrebbero fatto perno solo sulla dizione, nel verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico, del "previo avviso" anche all'indagato A.A. (oltre che degli altri indagati e dell'allora difensore d'ufficio). In tesi difensiva: l'indicazione di cui innanzi sarebbe da intendersi nel senso del necessario "previo avviso" e non in quello dell'eseguito avviso e, comunque, non sarebbe tale da provare la data e l'idoneità del mezzo, a fronte della prova di una formale notifica all'indagato solo il 30 luglio 2018 (l'unico agli atti).

In termini contraddittori e manifestamente illogici la Corte territoriale avrebbe peraltro ritenuto garantito il diritto di difesa, rispetto all'accertamento urgente, per aver avuto l'attuale ricorrente conoscenza della propria sottoposizione a procedimento penale prima del 30 luglio 2018, data della formale notifica, come emergente dall'intervenuta nomina di un difensore di fiducia il 12 giugno 2018. In merito, i vizi motivazionali sono articolati in ragione dell'essere la nomina successiva tanto al conferimento dell'incarico quanto dell'esecuzione dell'accertamento effettuato il 7 giugno 2018.

La difesa conclude sul punto prospettando la portata decisiva dell'error in procedendo in ordine alla ritenuta compatibilità delle lesioni mortali con la caduta dal balcone e all'esclusione di percorsi causali alternativi.

3.2. I Motivi secondo e terzo si appuntano sul giudizio esplicativo del nesso causale, segnatamente sull'accerta dinamica del sinistro.

Sul punto si deduce la violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, conseguente all'impossibilità di percepire l'iter logico-giuridico sotteso all'accertata caduta dal balcone, oltre che il vizio cumulativo per contraddittorietà e manifesta illogicità.

La Corte territoriale nell'accertare la dinamica del sinistro, in termini di caduta dal balcone, avrebbe trascurato di vagliare un decisivo argomento: la presenza sul relativo parapetto del tappeto che la persona offesa si sarebbe accinta a pulire e che, per il ricorrente, se la dinamica fosse stata quella ritenuta accertata, si sarebbe dovuto rinvenire vicino al corpo della stessa persona offesa. La motivazione sarebbe comunque contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe escluso la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, per la quale la donna sarebbe caduta non dal balcone (posto a un'altezza di 2,36 m) bensì dal sottostante muretto delimitante il giardino (alto circa 1,50 m). Sulla base delle dichiarazioni della figlia della persona offesa, costituitasi parte civile, i giudici di merito avrebbero accertato la caduta dal balcone confrontandosi in termini contraddittori e manifestamente illogici con plurimi elementi probatori. Il riferimento è, in particolare, all'assenza di tracce ematiche, invece argomentate dal referto di pronto soccorso che però farebbe riferimento a emorragie interne, oltre che alla presenza del nastro bicolore, ancora teso, posto a protezione dell'apertura centrale del parapetto, per quanto avrebbero riferito i testimoni e per quanto emergerebbe della documentazione fotografica agli atti.

3.3. Con i motivi quarto e quinto si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (anche in termini di travisamento) in ordine all'accertata posizione di garanzia dell'imputato, quale datore di lavoro perché amministratore della società affidataria dell'appalto.

3.3.1. In primo luogo, la detta posizione sarebbe stata accertata in ragione del dato formale dell'essere l'imputato amministratore della società in nome collettivo affidataria dell'appalto (e subappaltante), ritenendo inefficace la delega conferita da A.A. all'altro amministratore, il coimputato B.B. Si sarebbe trattato di delega conferita con i patti parasociali del 4 ottobre 2017 (agli atti) con cui sarebbero state attribuite, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "quale datore di lavoro, al signor B.B., le funzioni di vigilanza, prevenzione, assunzione di cautele, essendo il medesimo investito dei più ampi ed opportuni poteri per l'espletamento delle competenze come sopra attribuite". La delega sarebbe stata altresì effettivamente esercitata, come sarebbe emerso dalle circostanze risultanti dal dibattimento per cui il citato B.B. (e non il ricorrente) avrebbe sottoscritto i contratti d'appalto e di subappalto e sarebbe stato indicato nella comunicazione di inizio lavori.

Premesso quanto innanzi, in tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero disatteso i principi di legittimità governanti la materia della delega con "trasferimento di funzioni", operante anche con riferimento a società non di capitali e finanche a imprese individuali e comunque in ragione non solo delle caratteristiche dimensionali ma considerazione di quelle qualitative inerenti all'organizzazione aziendale. La Corte territoriale, in ragione della non complessa struttura aziendale, avrebbe invece ritenuto invalida una "delega gestoria", così finendo con l'attribuire in capo all'imputato una mera responsabilità di posizione nonostante l'assenza di effettivi poteri d'intervento e impeditivi.

3.3.2. Per altro verso, sarebbe stata erroneamente ritenuta la responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro perché amministratore della società affidataria, nonostante l'accertamento dell'esistenza di un subappalto riguardante l'intera opera da eseguire e la conseguente assenza di ingerenza alcuna dell'appaltatore nell'attività del subappaltatore. A dette circostanze, prosegue il ricorrente, per quanto avrebbe chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una concreta e permanente ingerenza dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori escluderebbe in capo allo stesso i poteri discrezionali propri del datore di lavoro e, di conseguenza, la responsabilità quale gestore del rischio lavorativo.

In tesi difensiva, in sintesi, l'integralità del subappalto escluderebbe la posizione di garanzia in capo all'impresa affidataria-subappaltante anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 81 del 2008. Ciò, in particolare, quanto alla redazione del P.O.S. e all'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, compresa (oltre all'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del P.S.C.) la congruenza al proprio P.O.S. del P.O.S. dell'impresa esecutrice (la subappaltatrice TOG Srl).

A quanto innanzi si aggiungono altri profili di censura.

La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui si sarebbe attribuito rilievo al conferimento di un subappalto in violazione delle previsioni contrattuali; ciò in ragione della sovrapposizione del profilo inerente all'esercizio di poteri decisionali con un aspetto formale e rilevante solo civilisticamente. La Corte territoriale si sarebbe altresì contraddittoriamente confrontata con il dato fattuale dell'assenza di ingerenza della società appaltatrice. Peraltro, conclude il ricorrente sul punto, l'accertamento del divieto di subappalto in assenza di consenso dell'appaltante sarebbe stato frutto di un travisamento della relativa clausola contrattuale, laddove interpretata in tal senso ma in modo apodittico.

Sarebbe infine manifestamente illogico l'apparato motivazionale quanto al profilo di colpa generica per l'assunzione dell'appalto nonostante la totale inidoneità tecnico-professionale all'esecuzione delle relative opere da parte di Bottega della Ceramica Srl, in quanto strutturalmente organizzata solo per la lavorazione della ceramica. L'iter logico-giuridico sul punto non considererebbe difatti che, come accertato dagli stessi giudici di merito, l'opera sarebbe stata interamente subappaltata ad altra società operante nel settore specifico (TOG Srl).

3.4. Con i motivi sesto e settimo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla c.d. "causalità della colpa" e al giudizio controfattuale della seriazione causale dell'evento.

In ragione del subappalto integrale, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l'efficacia causale della mancata adozione del P.O.S. da parte della società affidataria-subappaltante, non avendo essa mai operato in cantiere al contrario della subappaltatrice (TOG Srl) che avrebbe dovuto redigere il P.O.S.

L'apparato motivazionale sarebbe viziato anche nella parte in cui non avrebbe considerato, ovvero l'avrebbe fatto in termini contraddittori e manifestamente illogici, la circostanza emersa dal dibattimento per la quale, nonostante l'assenza di P.O.S., durante l'esecuzione dei lavori le aperture sarebbero state comunque "difese" tramite appositi impalcati. Questi ultimi sarebbero stati eliminati solo in fase di "chiusura" del cantiere, non di suo "smantella(mento)" come invece ritenuto in sentenza, e su esplicita richiesta di uno dei "committenti", il marito di F.F. (la figlia della persona offesa). Trattavasi dunque di opere, quelle appaltate, terminate il 29 maggio 2018 (due giorni prima del decesso) e a esse sarebbero dovute seguire la posa delle piastrelle e l'apposizione delle componenti in vetro del parapetto ma a opera di altri soggetti che la committenza avrebbe dovuto individuare. Ciò sarebbe emerso in considerazione di plurimi elementi probatori, tra cui una email inviata al proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione da C.C., amministratore della società subappaltatrice. Lo smantellamento del cantiere era dunque già concluso al momento del sinistro, sicché, in tesi difensiva, le condotte omissive addebitate all'imputato, se tenute, non sarebbero state tali da gestire il rischio concretizzatosi nell'evento e l'omissione, comunque, non avrebbe avuto efficacia causale. L'evento sarebbe stato invece frutto della concretizzazione del diverso rischio da interferenze lavorative, dovute alla necessità di ultimazione del parapetto con componenti in vetro da parte di soggetto la cui individuazione era rimessa esclusivamente alla committente, su cui gravava l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.).

3.5. L'ottavo e ultimo motivo deduce l'error in procedendo che avrebbero commesso i giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, nel ritenere in capo alle costituite parti civili la relativa legittimazione a costituirsi solo in ragione del grado di parentela con la deceduta, non essendo invece al tal fine sufficiente la mera dichiarazione della titolarità di una posizione giuridica soggettiva.

4. Nell'interesse di B.B., amministratore (insieme ad A.A.) di Bottega della Ceramica Snc, società affidataria dell'appalto e subappaltante, si articolano otto motivi.

4.1. I primi due motivi si appuntano sul giudizio esplicativo del nesso causale, segnatamente, sull'accerta dinamica del sinistro, e sono articolati in termini sovrapponibili ai motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di A.A. (già esplicitati al precedente par. 3.2.).

4.2. I motivi terzo e quarto deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (anche in termini di travisamento) in ordine all'accertata posizione di garanzia dell'imputato. Le censure sono articolate in termini sovrapponibili ai motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di A.A., a eccezione del profilo afferente alla delega (già esplicitati ai precedenti pag. 3.3. e 3.3.2).

4.3. I motivi quinto e sesto, quanto a causalità della colpa e controfattuale, nonché il motivo ottavo, sulla legittimazione delle parti civili, sono articolati in termini sovrapponibili, rispettivamente, ai motivi sesto e settimo e al motivo ottavo del ricorso proposto nell'interesse di A.A. (già esplicitati, nell'ordine, ai precedenti par. 3.4 e 3.5).

4.4. Si deducono infine, con la settima censura, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale non avrebbe commisurato la pena al grado della colpa, anche in considerazione del trattamento sanzionatorio degli altri imputati in ragione delle rispettive condotte colpose e delle specifiche rilevanze causali.

Pur sollecitato dalla difesa, il giudice d'appello avrebbe altresì omesso di motivare in merito al bilanciamento tra l'aggravante e le attenuanti generiche, operato sin dal primo grado in termini di mera equivalenza, oltre che in ordine, ai fini della commisurazione giudiziale della pena, alla rilevanza causale delle condotte di due delle costituite parti civili. Il riferimento è alla committente (F.F.), per non aver nominato un coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, nonché al marito della stessa, per aver "ordinato", ai lavoratori della società esecutrice, "di rimuovere i parapetti guardia corpo".

5. Nell'interesse di C.C., amministratore dell'esecutrice-subappaltatrice TOG Srl, si articolano tre motivi.

5.1. Il primo motivo deduce la violazione di legge in merito alla ritenuta causalità della colpa e al giudizio controfattuale, in termini per certi versi similari a quelli articolati dai coimputati.

I giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la componente oggettiva del profilo soggettivo della colpa, la c.d. causalità della colpa, solo argomentando dall'accertata violazione dell'obbligo di redigere il P.O.S., in relazione alla difesa delle aperture (ex artt. 96 e 89 D.Lgs. n. 81 del 2008 e 146 del medesimo decreto legislativo). Ritenendo il P.O.S. non mera formalità bensì il fulcro della disciplina antinfortunistica, si sarebbe sostanzialmente finito per non verificare se le norme cautelari violate mirassero a gestire il rischio concretizzatosi nell'evento e comunque a non condurre un giudizio controfattuale.

In tesi difensiva, si sarebbe trattato di evento concretizzazione di un rischio non inerente alla fase esecutiva dell'appalto ma di natura interferenziale, dovendo operare nel cantiere altri soggetti per la posa della parte di parapetto in vetro (oltre che delle piastrelle). Il rischio concretizzatosi nell'evento sarebbe quindi stato gestibile non mediante il P.O.S., la cui redazione è stata omessa, bensì con il P.S.C., la cui adozione incombeva sulla committente, F.F., alla quale competeva anche la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Ne sarebbe dovuto altresì conseguire un esito negativo gel giudizio controfattuale quanto alla seriazione causale dell'evento.

5.2. La seconda censura deduce violazione di legge in merito alla ritenuta posizione di garanzia, perché fondata solo sull'aspetto formale dell'amministrazione della società esecutrice.

Si sarebbe attribuita una mera responsabilità da posizione, quindi di natura oggettiva, in violazione del principio di effettività governante la materia, per aver i giudici di merito ignorato la prova dell'esistenza di un gestore di fatto della stessa società, il padre dell'imputato (il coimputato K.K., condannato con sentenza di primo grado sul punto irrevocabile).

5.3. La terza e ultima censura deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro, in quanto basato "su un'erronea valutazione del compendio probatorio".

La caduta dal balcone, per il tramite dell'apertura presente sul parapetto, sarebbe stata accertata, solo in via logica, in forza delle dichiarazioni rese dalla figlia della vittima, costituitasi parte civile, oltre che avvalorata dal referto medico dell'1 giugno 2018, dalla serietà delle lesioni e dalle foto agli atti. Tale giudizio però, per il ricorrente, non si concilierebbe logicamente con le non considerate dichiarazione dibattimentali rese dall'operatore intervenuto sul luogo del sinistro, per le quali il nastro bicolore delimitante l'apertura sarebbe rimasto integro.

6. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.

 

Diritto


1. I ricorsi sono nel complesso infondati.

2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità di A.A. e B.B., nella qualità di datori di lavoro perché amministratori della società appaltatrice dei lavori, Bottega della Ceramica Snc, nonché di Alessandro Or C.C., nella qualità di datore di lavoro perché amministratore unico della società subappaltatrice dei lavori, TOG Srl, per l'omicidio colposo di J.J., aggravato ex art. 589, secondo comma, cod. pen.

Trattasi di sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello celebrato quando già era passata in giudicato la condanna inflitta, con la medesima sentenza di primo grado, a carico di K.K., per il concorso nel reato nella sua qualità di Direttore Tecnico di Cantiere per la società subappaltatrice.

2.1. In sintesi, la situazione di contesto degli eventi, emergente dalla doppia conforme di condanna, è caratterizzata dall'affidamento in appalto a Bottega della Ceramica Snc, da parte di F.F., dei lavori di rifacimento del balcone di un immobile abitato, durante tutta l'esecuzione dell'opera, anche dalla persona offesa, madre della committente, oltre che da quest'ultima con i propri familiari.

Trattasi di lavori interamente subappaltati a TOG Srl, ancorché in assenza di consenso dell'appaltante pur contrattualmente previsto come necessario, ed effettivamente eseguiti dalla detta società.

Le opere sono consistite nel prolungamento del balcone con apposizione di segmenti di parapetto in cemento, le cui ulteriori aperture sarebbero dovute essere successivamente chiuse con barriere di vetro da soggetto da individuarsi da parte della stessa committente (al pari della piastrellatura).

2.2. Circa la dinamica del sinistro e la seriazione causale dell'evento, i giudici di merito hanno accertato che, ultimata il 29 maggio 2018 l'opera oggetto del contratto d'appalto, la persona offesa è deceduta a seguito della caduta verificatasi il successivo 31 maggio dal piano di calpestio del balcone posto a un'altezza di circa 2,36 m dalla sottostante rampa di acceso al parcheggio. La Caduta è stata accertata come avvenuta tramite l'apertura centrale presente nel parapetto che era stata "difesa" dalla società esecutrice, al termine dell'esecuzione dei lavori, solo mediante nastri bicolore, essendo stati apposti, solo dopo il sinistro, sbarramenti in legno dalla società affidataria (Bottega della Ceramica) #Snc).

L'evento, per quanto ritenuto dai giudici di merito all'esito di una valutazione ex ante, non si sarebbe verificato se il rischio di caduta dal parapetto non "difeso" (in violazione dell'art. 146 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) al termine dell'esecuzione dei lavori appaltati, eseguiti in cantiere costituito da immobile abitato, fosse stato considerato dal piano operativo di sicurezza (P.O.S.). Piano invece non predisposto tanto dall'impresa esecutrice quanto da quella affidataria, peraltro totalmente inidonea sotto il tecnico-professionale in relazione all'oggetto del contratto d'appalto. Il giudizio controfattuale è stato altresì condotto in relazione all'inottemperanza, da parte degli amministratori della società affidataria-subappaltante, dell'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, compresa la congruenza del P.O.S. della società subappaltatrice al proprio, come detto, non predisposto.

2.3. Ne è conseguito l'accertamento della fattispecie di cui alla condanna come commessa dagli imputati nelle evidenziate qualità, aggravata dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il riferimento è, in particolare, all'omessa redazione, da parte tanto della società affidataria quanto di quella esecutrice (la subappaltatrice TOG Srl), del P.O.S., in violazione degli artt. 96 e 89 D.Lgs. n. 81 del 2008, con conseguente omessa difesa delle aperture lasciate nel parapetto, in violazione dell'art. 146 del citato decreto legislativo. A ciò si è aggiunta, a carico di A.A. e di B.B., quali amministratori della società affidataria (Bottega della Ceramica) #Snc), l'inottemperanza dell'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, compresa la congruenza del P.O.S. della società subappaltatrice al proprio (in violazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 81 del 2008), oltre che il profilo di colpa generica per l'assunzione dell'appalto nonostante la sua inidoneità tecnico-professionale all'esecuzione delle relative opere (peraltro successivamente subappaltate in assenza del consenso della committente invece contrattualmente previsto).

3. Passando al merito cassatorio, nella sua valutazione complessiva, è infondato il ricorso articolato nell'interesse di A.A., amministratore (insieme a B.B.) di Bottega della Ceramica Snc, società affidataria dell'appalto nonché subappaltante.

3.1. Il primo motivo deduce l'error in procedendo che avrebbero commesso i giudici di merito nel ritenere utilizzabili nei confronti dell'attuale ricorrente le dichiarazioni dibattimentali rese dal consulente tecnico del Pubblico ministero esecutore dell'autopsia, volta ad accertare le cause della morte della persona offesa, e dell'acquisita relazione tecnica.

3.1.1. L'articolata censura è caratterizzata da plurimi e autonomi profili d'inammissibilità, pur essendo stato eccepito tempestivamente (sin dal dibattimento di primo grado) il mancato avviso all'indagato dei disposti accertamenti, quale causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio deducibile non oltre la conclusione del giudizio di primo grado (vds., Sez. 3, n. 46715 dell'11/10/2012, Rv. 253992-01).

3.1.2. In primo luogo, è manifestamente infondata la censura laddove deduce che antecedentemente alla formale notifica, perfezionatasi successivamente agli accertamenti, non sarebbe stato dato avviso informale all'indagato, legittimo e sufficiente per costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 1, n. 37072 dell'08/06/2004, Rv. 229970-01; Sez. 1, n. 4453 dell'11/02/2000, Rv. 215805-01), facendo perno sul riferimento, nel verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico, al "previo avviso" anche all'indagato A.A. (oltre che agli altri indagati e all'allora difensore d'ufficio). La detta precisazione, facente riferimento al "previo avviso", è difatti presente nel verbale del 7 giugno 2028 in cui, comparso il già citato consulente tecnico, è stato conferito l'incarico la cui esecuzione ha avuto inizio lo stesso giorno. Sicché, l'indicazione di cui innanzi, diversamente da quanto sostenuto della difesa, non afferisce alla mera necessità astratta degli avvisi ma assume l'univoco significato dell'eseguito "previo avviso" agli indagati, compresi l'attuale ricorrente, nominativamente indicato, e il suo difensore d'ufficio, già in precedenza nominato e ivi nominativamente indicato.

3.1.3. In secondo luogo, è assorbente in termini d'inammissibilità del motivo, in tutte le sue varie articolazioni, l'intrinseca aspecificità della dedotta censura tanto da non assolvere l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio sul compendio probatorio valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato (Vds., ex plurimis: Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416-01, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838-01, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801-01, e Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, non mass.).

Evidenziata quella che, a suo dire, sarebbe la causa di nullità dell'accertamento da cui deriverebbe l'impossibilità di utilizzarne gli esiti, la difesa conclude sul punto facendo un generico riferimento alla portata decisiva dell'error in procedendo in ordine alla ritenuta compatibilità delle lesioni mortali con la caduta dal balcone e all'esclusione di percorsi causali alternativi. Non si specifica, ai fini dell'apprezzamento della decisività in termini di efficacia disarticolante dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, se il meramente prospettato decorso causale alternativo sia riferito a un decesso indipendente dalla caduta ovvero dipendente da una caduta avvenuta ma che la difesa vorrebbe ricostruire in termini differenti da quelli di cui alla doppia conforme di condanna. L'aspecificità assume una particolare rilevanza in quanto i giudici di merito (vds., pag. 18 e s. della sentenza d'appello), circa la dinamica del sinistro e la seriazione causale dell'evento, argomentano: a) da tipologia e gravità delle lesioni, emergenti anche dal referto ospedaliero dell'1 giugno 2018; b) dalla deposizione della figlia della persona offesa, quanto all'aver quest'ultima riposto il tappeto sulla parte del parapetto in muratura (per pulirlo prima di conservarlo durante il periodo estivo), e dall'esame delle foto dello stato dei luoghi, in merito alle condizioni dei nastri bicolore delimitanti l'apertura centrale del parapetto sovrastante la rampa di accesso al garage ove è stata rinvenuta la persona offesa.

3.2. Sono inammissibili anche i motivi secondo e terzo, che si appuntano sul giudizio esplicativo del nesso causale, segnatamente sull'accerta dinamica del sinistro.

Trattasi di censure non consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei termini sintetizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale, mirano a sostituite a quella dei giudici di merito una differente valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo con mezzi di prova documentali e dichiarativi, volta a sostenere una diversa ricostruzione in fatto, per la quale persona offesa sarebbe precipitata non dal balcone bensì dal sottostante muretto delimitante il giardino (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

Così operando, il ricorrente peraltro finisce con il non confrontarsi con la sentenza impugnata, della quale dunque non ne coglie la ratio decidendi, che è lungi dal fondarsi su un iter logico-giuridico non percepibile ovvero viziato.

I giudici di merito, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, hanno accertato la dinamica del sinistro, in termini di caduta dal balcone attraverso l'apertura centrale del parapetto, facendo riferimento a una pluralità di elementi probatori. Oltre alla deposizione della figlia della persona offesa in merito all'attività della madre implicante il posizionamento del tappeto, per la sua pulizia, sulla parte di parapetto già eseguita in muratura, il riferimento è alla condizione dei tre nastri bicolore delimitanti la detta apertura centrale, come emergente della documentazione fotografica: uno divelto; uno allentato e l'altro, quello alla base, ben saldo. La condizione dei detti nastri è stata altresì valutata in relazione anche a quella dei nastri, invece assolutamente integri, delimitanti le altre aperture del parapetto. Gli elementi probatori di cui innanzi sono stati altresì valutati in uno con le lesioni personali della persona offesa poi deceduta, emergenti dal referto ospedaliero dell'1 giugno 2018. La Corte Territoriale si è dunque confrontata in termini coerenti e non manifestamente illogici con le deduzioni difensive circa l'assenza di tracce ematiche nei luoghi, evidenziando le dichiarazioni della figlia, in merito al sangue fuoriuscito dall'orecchio della persona offesa a causa dell'urto con il marmo del muretto sottostante al balcone (delimitante il giardino), e valorizzando gli elementi emergenti dal referto non quale prova dell'esistenza di tracce ematiche bensì in termini di compatibilità dell'accertata ricostruzione della dinamica del sinistro. Quanto innanzi detto circa il posizionamento del tappeto sulla porzione di parapetto già eseguita in cemento rende altresì inconferente la deduzione difensiva per cui, se la donna fosse caduta dal parapetto, il tappeto sarebbe caduto con lei. La valutazione degli elementi probatori emergenti dalla documentazione fotografica, quanto alle condizioni dei nastri delimitanti l'apertura centrale del parapetto anche rispetto alla condizione degli altri nastri, rende infine non pertinente l'assunto mancato confronto con le dichiarazioni rese dall'operatore intervenuto sul luogo del sinistro, per le quali il nastro bicolore delimitante l'apertura sarebbe rimasto integro.

3.3. Al netto di taluni profili d'inammissibilità, sono infondati i motivi quarto e quinto, deducenti violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (anche in termini di travisamento) in ordine all'accertata posizione di garanzia dell'imputato.

3.3.1. Il primo profilo di censura si appunta sulla ritenuta sussistenza della posizione di garanzia nonostante la delega all'altro amministratore della società in nome collettivo affidataria dell'appalto, il coimputato B.B.

La censura, al netto di sovrapposizioni terminologiche e concettuali, evoca due istituti differenti ancorché fondati sul meccanismo della delega. Quest'ultima si atteggia differentemente a seconda che si tratti di una delega gestoria, contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ., rientrante nel quadro normativo delle società per azioni e non di quelle in nome collettivo, ovvero di delega di funzioni, contemplata dall'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso della delega di funzioni viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, eccettuati quelli normativamente non delegabili; con la delega gestoria vengono invece in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate.

Trattasi di deleghe con differenti strutture ontologiche e conseguenti ricadute in termini di contenuto e di residui doveri in capo all'organo delegante, come chiarito da Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Rv. 287202-01 e Sez. 4, n. 8476 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284360-01, con articolato iter logico-giuridico che in questa sede si condivide (per il quale a tali decisioni si rinvia).

In estrema sintesi, nei limiti dello scrutinio imposto dalle censure, rileva evidenziare che la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 trasferisce su un soggetto, non qualificabile come datore di lavoro, le funzioni del datore di lavoro, divenendo il delegato garante a titolo derivativo; la delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., nell'ambito di strutture societarie complesse, attiene invece alla ripartizione di ruoli e competenze tra i membri del consiglio amministrazione, concentrando i poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, già qualificabile come datore di lavoro a titolo originario.

La delega di gestione consente dunque di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo a una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi. Trattasi di istituto che assume rilievo, anche quando abbia a oggetto la sicurezza sul lavoro, nel caso di strutture societarie complesse - escluso dai giudici di merito nella specie - oltre che contemplato dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ. con riferimento alle società per azioni.

Con la delega di funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo di datore di lavoro su un soggetto che rimane non qualificabile come tale, divenendo il delegato garante a titolo derivativo in quanto investito di poteri e di doveri dei quali è privo a titolo originario. Ne consegue che, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro, nella specie i due coimputati amministratori della società in nome collettivo affidataria dell'appalto (A.A. e B.B.), non è concepibile il trasferimento della funzione di datore di lavoro a fini prevenzionistici mediante l'istituto in oggetto. Altrimenti opinando si tradirebbe la funzione stessa dell'istituto, legittimando pratiche facilmente elusive degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro.

A quanto appena chiarito circa l'inoperatività, nella specie, della delega di funzioni, deve peraltro aggiungersi, con specifico riferimento alla porzione di condotta accertata in termini di omessa predisposizione del P.O.S., che trattasi di attività di per sé non delegabile ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, in ragione del combinato disposto del detto articolo con gli artt. 96, comma 1, lett. g), 89, comma 1, lett. h), e 17, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo.

In tema di disciplina prevenzionistica con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, prevista dagli artt. 88 e ss. D.Lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, in quanto "titolari del contratto di appalto con il committente", e i datori di lavoro delle imprese esecutrici (anche in forza di subappalto), ai sensi dell'art. art. 96 del citato decreto legislativo hanno difatti l'obbligo di redigere il P.O.S. (di cui al precedente art. 89) nei termini di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, quindi quale attività non delegabile.

3.3.2. Il secondo profilo di censura si appunta sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro perché amministratore della società affidataria, nonostante l'accertamento dell'esistenza di un subappalto riguardante l'intera opera da eseguire e la conseguente assenza di ingerenza alcuna dell'appaltatore nell'attività del subappaltatore.

In sintesi, per la difesa, l'integralità del subappalto escluderebbe la posizione di garanzia in capo all'impresa affidataria-subappaltante anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 81 del 2008. Ciò, in particolare, quanto alla redazione del P.O.S. e all'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, compresa (oltre all'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del P.S.C.) la congruenza al proprio P.O.S. del P.O.S. dell'impresa esecutrice-subappaltatrice.

La censura è infondata.

Quanto agli obblighi prevenzionistici gravanti in capo all'appaltatore in ipotesi di subappalto, in termini generali, la Suprema Corte ha chiarito e più volte ribadito che l'affidatario che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua a essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (ex plurimis, Sez. 3, 50996 del 24/10/2013, Rv. 258299-01). Nella scia interpretativa di cui innanzi, facente fulcro sull'esercizio di ingerenza da parte dell'affidatario dell'opera in appalto al fine di ritenere sussistente in capo a lui gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha difatti ritenuto il subappaltante esonerato dagli obblighi in oggetto solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (ex plurimis, Sez. 4, n. 12440 del 07/02/2020, Rv. 278749-01).

Premesso quanto innanzi, deve chiarirsi che la non integralità del subappalto e, più in generale, l'accertata ingerenza dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera da parte del subappaltatore determinano la permanenza, in capo al primo, degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro. Rimane però ferma, ed è ciò che rileva nella specie, la disciplina di cui agli artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 81 del 2008 che, in materia di cantieri temporanei o mobili, regola proprio gli obblighi gravanti, quale gestore del rischio, sull'impresa affidataria che subappalta.

Sicché, in caso di subappalto caratterizzato dall'assenza di ingerenza del subappaltante deve escludersi la permanenza sollo stesso degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, in ragione dell'assenza di esercizio di un effettivo potere discrezionale in materia, fermi restando quelli su di lui gravanti, proprio in quanto subappaltante, ex artt. 96 e 97 D.Lgs. n. 81 del 2008, tra i quali, nei limiti di quanto rileva nella specie, l'obbligo della redazione del P.O.S., quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (oltre all'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del P.S.C.) e la congruenza del P.O.S. della società subappaltatrice al proprio P.O.S.

Ne consegue dunque che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto gravanti in capo all'imputato, nella qualità di amministratore dell'impresa affidataria-subappaltante, gli obblighi di cui innanzi, la cui violazione si è sostanziata nella condotta omissiva addebitatagli.

Rispetto al detto iter logico-giuridico non è peraltro contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata ove valorizza il contesto in cui è stata tenuta l'accertata condotta colposa. Il riferimento è: a) all'assunzione dell'appalto da parte di società totalmente inidonea sotto il profilo tecnico-professionale, pur permanendo in capo a essa, nonostante il subappalto, gli obblighi prevenzionistici ritenuti violati; b) alla concessione in subappalto nonostante l'assenza del consenso del committente, invece contrattualmente previsto come necessario con clausola contrattuale in tal senso interpretata dai giudici di merito. Quanto a tale ultimo profilo, peraltro, il ricorrente, prospettando ma non articolando un travisamento, mira inammissibilmente a sostituire proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito in ordine all'interpretazione della relativa clausola contrattuale.

3.4. Con i motivi sesto e settimo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla c.d. "causalità della colpa" e al giudizio controfattuale della seriazione causale dell'evento.

3.4.1. Quanto innanzi evidenziato (nel precedente par. 3.3.2.) in merito alla permanenza degli obblighi prevenzionistici in capo all'impresa affidataria-subappaltante, determina l'infondatezza del profilo di censura per cui, in ragione dell'integralità del subappalto, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l'efficacia causale della mancata adozione del P.O.S. da parte della società amministrata dall'imputato.

3.4.2. Gli altri profili di censura si appuntano sulla ritenuta responsabilità dell'imputato per l'omessa difesa delle aperture del parapetto in violazione dell'art. 146 D.Lgs. n. 81 del 2008, in ragione dell'omessa predisposizione del P.O.S., non nella fase di esecuzione delle opere bensì durante la "chiusura" del cantiere, peraltro addebitabile a una specifica richiesta del marito della committente. I giudici di merito, in tesi difensiva, avrebbero altresì errato nel non ritenere l'evento, verificatosi due giorni dopo il termine delle opere, essere la concretizzazione del diverso rischio da interferenze lavorative. Ravvisabili, queste ultime, per la necessità di ultimazione del parapetto con componenti in vetro da parte di soggetto la cui individuazione era rimessa esclusivamente al committente, su cui gravava l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e di redigere il piano P.S.C.

3.4.3. Le censure sono infondate, anche al netto di diversi profili d'inammissibilità.

Quanto a questi ultimi, il riferimento è al tentativo di sostituirsi alle valutazioni dei giudici di merito nel ritenere il cantiere già "chiuso" o in fase di chiusura, e non in fase di mero "smantellamento", come invece accertato, e al mancato confronto con la doppia conforme di condanna. I giudici di merito, oltre a non ritenere l'evento essere la concretizzazione di un rischio interferenziale, hanno difatti ritenuto il committente essere solo F.F., non suo marito, e comunque non hanno accertato la sussistenza di una richiesta da parte del marito della committente di non difendere le aperture all'esito dei lavori e in fase di chiusura del cantiere, affrontando la questione solo al fine di confutare la tesi alternativa prospettata dalla difesa.

Nel merito cassatorio deve invece rivelarsi, quanto al primo dei due profili di censura, che, in tema di disciplina prevenzionistica in materia di cantieri temporanei o mobili di cui agli artt. 88 e ss. D.Lgs. n. 81 del 2008, il P.O.S., che deve essere predisposto tanto dall'impresa affidataria quanto dall'impresa esecutrice (art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008), deve essere redatto, in riferimento al singolo cantiere e alla sue specifiche caratteristiche oltre che avere i contenuti minimi di cui all'allegato XV al citato decreto legislativo, come previsto dal relativo art. 89, comma 1, lett. h). Tra essi figurano, oltre al numero e alla qualifica dei soggetti operanti nel cantiere, la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, la descrizione delle attività di cantiere e l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC - quando previsto -, adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere.

Ne consegue che, con riferimento alla disciplina prevenzionistica inerente ai cantieri temporanei o mobili, l'adozione del P.O.S. e il suo contenuto non possono prescindere dalle specificità del singolo cantiere ai fini della gestione del rischio lavorativo durante le fasi di allestimento, di esecuzione delle lavorazioni, di smantellamento e di chiusura del cantiere stesso, in considerazione quindi anche dell'eventuale presenza in esso (come nella specie) di soggetti ancorché diversi dai lavoratori. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell'indagato con riferimento alla caduta dal balcone della donna abitante nell'immobile ove sono state eseguite le opere appaltate, avvenuta dopo la loro esecuzione (un giorno dopo, per i giudici di merito, ovvero due giorni, in tesi difensiva) per la mancata "difesa" del parapetto del balcone, in quanto non eseguita ultimata l'opera e in sede di chiusura del cantiere in violazione dell'art. 146 D.Lgs. n. 81 del 2008 quale conseguenza della mancata predisposizione del P.O.S.).

Quanto infine alle deduzioni difensive inerenti ai rapporti tra P.O.S. e P.S.C., in ordine anche ai soggetti gravati della gestione dei rischi cui sono sottesi i detti diversi strumenti e alle conseguenze in termini tanto di causalità della colpa che di giudizio controfattuale, il ricorrente mostra di non confrontare il proprio dire con un principio di diritto governante la materia e che in questa sede si ribadisce, con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di doglianza (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Rv. 276916-01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062-01).

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, con la conseguenza che, in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendoli immediatamente al committente oppure rifiutarsi di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Rv. 272240-01).

3.5. È infine inammissibile per aspecificità estrinseca l'ottavo motivo di ricorso, che si appunta sulla ritenuta legittimazione attiva delle costituite parti civili.

Con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non contraddittoria e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, i giudici di merito hanno fatto specifico riferimento all'assolvimento dell'onere di allegazione, in merito alle relazioni anche familiari con la persona offesa, sotteso all'interesse ad agire legittimante la costituzione di parte civile ex artt. 74 e 100 cod. proc. pen. Quest'ultimo, quale condizione per far valere il sotteso diritto mediante l'azione (ancorché esercitata in sede penale), consiste difatti nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (ex plurimis, Sez. U, n. 565 del 10/08/00, Rv. 539397 - 01). Sicché, come ribadito di recente da Sez. 4, n. 15220 del 19/02/2025, non mass. sul punto, l'accertamento dell'interesse deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato (ex plurimis, Sez. U civ., n. 34388 del 22/11/2022, Rv. 666366-01).

4. Complessivamente considerato, è altresì infondato il ricorso proposto nell'interesse B.B., amministratore (insieme ad A.A.) di Bottega della Ceramica Snc, società affidataria dell'appalto e subappaltante dell'opera.

4.1. Come chiarito in sede di ricostruzione del fatto processuale, i primi due motivi si appuntano sul giudizio esplicativo del nesso causale, segnatamente sull'accerta dinamica del sinistro.

Trattasi di doglianze articolate in termini sovrapponibili ai motivi secondo e terzo del ricorso proposto nell'interesse di A.A., così mutuandone le ragioni d'inammissibilità (già esplicitate al precedente par. 3.2.).

4.2. I motivi terzo e quarto deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (anche in termini di travisamento) in ordine all'accertata posizione di garanzia dell'imputato.

Le censure sono articolate in termini sovrapponibili ai motivi quarto e quinto del ricorso proposto nell'interesse di A.A., a eccezione del profilo afferente alla delega, così mutuandone i profili d'inammissibilità e le ragioni d'infondatezza (nei termini di cui ai precedenti par. 3.3. e 3.3.2).

4.3. I motivi quinto e sesto, quanto a causalità della colpa e controfattuale, nonché il motivo ottavo, sulla legittimazione delle parti civili, sono articolati in termini sovrapponibili, rispettivamente, ai motivi sesto e settimo e al motivo ottavo del ricorso proposto nell'interesse di A.A. Ne consegue che trattasi di censure per le quali rilevano le ragioni d'infondatezza e i profili d'inammissibilità di cui ai precedenti pag. 3.4 e 3.5.

4.4. Si deducono infine, con la settima censura, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena.

Il motivo è estrinsecamente aspecifico.

Il ricorrente non confronta il suo dire con la ratio decidendi della sentenza impugnata complessivamente considerata.

Dopo la sintesi del relativo motivo d'appello, la Corte territoriale (come emerge da pag. 25 del provvedimento impugnato) tratta difatti la specifica censura sostanzialmente ritenendo congrua la pena anche in considerazione del grado della colpa e del relativo contributo causale oltre che in ragione dell'efficienza causale concorrente delle condotte degli altri soggetti ritenuti responsabili.

Non rileva altresì il mancato riferimento alla condotta della committente, quanto a predisposizione del P.S.C. e a nomina del coordinatore in fase esecutiva, e a quella, invero non ritenuta provata, del marito della stessa, inerente alla supposta richiesta di non difendere le aperture una volta ultimati i lavori appaltati. Come già evidenziato, la doppia conforme di condanna, a prescindere da eventuali condotte colpose di soggetti non imputati, ha ritenuto l'evento concretizzazione non di un rischio interferenziale bensì dello specifico rischio che avrebbero dovuto gestire gli attuali ricorrenti mediante la predisposizione del P.O.S. e la difesa delle aperture con modalità idonee e in osservanza dell'art. 146 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Parimenti dicasi quanto alla richiesta prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto il giudizio di bilanciamento operato, in termini di equivalenza, dal giudice di primo grado essere congruo ed equo anche in ragione del più volte evidenziato grado della colpa e in relazione alla specifica violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integranti l'accertata circostanza aggravante.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di C.C., amministratore della subappaltatrice TOG Srl, si mostra nel complesso infondato.

5.1. Il primo motivo deduce la violazione di legge in merito alla ritenuta causalità della colpa e al giudizio controfattuale.

Nei termini evidenziati nella sintesi della censura operata in sede di ricostruzione del fatto processuale, trattasi di doglianze articolate in termini similari a quelli caratterizzanti le deduzioni degli altri due ricorrenti (ancorché meno diffusi), così mutuandone i relativi profili d'inammissibilità e le evidenziate ragioni d'infondatezza.

5.2. La seconda censura deduce violazione di legge quanto alla ritenuta posizione di garanzia, perché fondata solo sull'aspetto formale dell'amministrazione della società.

Si sarebbe attribuita una mera responsabilità da posizione in capo all'imputato, solo in quanto amministratore della subappaltatrice TOG. Srl, quindi una responsabilità di natura oggettiva, in violazione del principio di effettività governante la materia in coerenza con il principio di personalità della responsabilità penale. I giudici di merito avrebbero difatti ignorato la prova dell'esistenza di un gestore di fatto della stessa società, il padre dell'imputato, il coimputato K.K., condannato, nella qualità di direttore tecnico di cantiere per l'esecutrice dei lavori, con sentenza di primo grado sul punto irrevocabile.

La censura è inammissibile per il mancato confronto con la ratio decidendi della doppia conforme di condanna, quanto all'accertamento della sottoscrizione del contratto di subappalto da parte dello stesso imputato, nonché manifestamente infondata laddove non si confronta con un consolidato principio di diritto governante la materia. La sussistenza di un datore di lavoro di fatto non è tale da escludere, di per sé, la posizione di garanzia del datore di lavoro di diritto, al più, aggiungendone un'altra ex art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 18640 del 28/04/2026, non mass.; Sez. 4, n. 30167 del 06/04/2023, Rv. 284828-01, proprio in fattispecie caratterizzata dalla coesistenza della posizione di garanzia del datore di lavoro di diritto, l'amministratore della società, e del datore di lavoro di fatto).

5.3. La terza censura deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto all'accertamento della dinamica del sinistro.

Il motivo, inammissibile laddove deduce una mera "erronea valutazione del compendio probatorio" non formulata in termini di travisamento della prova, nei più ristretti limiti di cui alla sintesi operata in sede di ricostruzione del fatto processuale deduce censure sovrapponibili a quelle sollevate dagli altri due ricorrenti quanto all'accertata dinamica del sinistro, così mutuandone i già evidenziati profili d'inammissibilità

6. In conclusione, al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Ezio Cerea, che si liquidano in complessivi Euro settemilacinquecento, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Ezio Cerea che liquida in complessivi Euro settemilacinquecento, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2026.