Tipologia: Preliminare di accordo economico
Data firma: 24 giugno 2002
Validità: 01.07.2002 - 30.06.2004
Parti: Cooperative e soci lavoratori intermittenti dello spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Spettacolo-lavoratori intermittenti
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Verbale di accordo preliminare
Titolo I - Ambito di applicazione - Validità del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Normativa nazionale e legislativa.
Art. 3 - Decorrenza e durata.
Titolo II - Norme generali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti.
Art. 5 - Struttura dell'accordo.
Art. 6 - Pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 7 - Diritti sindacali - Rappresentanze sindacali.
Art. 8 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive.
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Contributi sindacali.
Titolo III - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
Art. 11 - Assunzione.
Art. 12 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 13 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro - Apprendistato.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 18 - Comportamento in servizio.
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20 - Responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza .
Art. 21 - Patrocinio legale dei lavoratori.
Art. 22 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio.
Art. 23 - Tutela della maternità.
Art. 24 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile.
Art. 25 - Donazione sangue.
Art. 26 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Titolo IV - Inquadramento - Orario - Trattamento economico
Art. 27 - Inquadramento del personale.
Art. 28 - Orario - Giornate di lavoro - Ferie.
Art. 29 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
Art. 30 - Elementi della retribuzione.
Art. 31 - Minimo contrattuale conglobato giornaliero.
Art. 32 - Accordi di gradualità.
Art. 33 - Rimborsi di trasferta o di missione.
Art. 34 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 35 - Rapporti di parasubordinazione.
Art. 36 - Disposizione finale.
Allegato
Minimo contrattuale conglobato giornaliero (art. 31)

Preliminare di accordo economico tra le cooperative e i soci lavoratori intermittenti dello spettacolo

Premessa
La cooperazione nel settore dello spettacolo da circa 20 anni si va sempre più sviluppando e sta ora investendo un segmento significativo dal punto di vista occupazionale.
Il settore dello spettacolo, infatti, nelle sue espressioni più diverse, oggi più che mai va sempre più offrendo possibilità di occupazione, anche se di natura estremamente "indeterminata" - traducendo nei fatti il mutamento, da tempo in atto, delle forme di occupazione che divengono sempre più "flessibili" e difficilmente collocabili nel panorama dei tradizionali rapporti di lavoro.
Col presente accordo s'intende regolamentare il lavoro intermittente dello spettacolo dei soci delle cooperative di tale settore in particolare sotto gli aspetti economici, nelle more di addivenire alla sottoscrizione del CCNL della categoria.
Non esiste, ad oggi, nella legislazione italiana la definizione di "lavoro intermittente", comunque tipico e usuale nello spettacolo. Si definisce quindi "lavoro intermittente" la prestazione d'opera sistematicamente e volutamente saltuaria, finalizzata a differenziare il più possibile nel tempo i luoghi e i datori di lavoro e a perseguire il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie per il raggiungimento di una somma di compensi sufficiente e/o coadiuvante e/o complementare al sostentamento del lavoratore.
Definito intermittente perché il prestatore d'opera tende a ritornare sistematicamente, ma a distanza di tempo, per non stancare il pubblico, nei luoghi dove ha precedentemente lavorato con successo, mantenendo o aumentando in tal modo anche il proprio potere contrattuale.
Il lavoro intermittente, tipico del mondo dello spettacolo e, quindi, 'de facto' da sempre usualmente praticato soprattutto nel settore della musica da ballo, intrattenimento e svago, deriva dalla necessità di tutelare i compensi e la valutazione del lavoratore dalla volubilità dello spettatore, il quale tende ad apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine.
Il lavoro intermittente è quindi un lavoro atipico, subordinato alle esigenze sia del committente che dello spettatore, pur mantenendo caratteristiche di autonomia tipiche del lavoro artistico o creativo.
In conseguenza di ciò il rapporto assume 'de facto' le caratteristiche di prestazione d'opera in parte autonoma e in parte subordinata, rientrando quindi nella categoria del lavoro para-subordinato, una categoria regolamentata solo in parte dalle norme che disciplinano la "collaborazione coordinata continuativa" e la "prestazione occasionale".
Tale rapporto assume una particolare forma flessibile ed elastica di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto per il quale manca un riferimento di contratto collettivo.

Verbale di accordo preliminare
Le controparti - quali associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale - stipulano il presente accordo tenuto conto del consenso dei lavoratori interessati, data la carenza dei predetti contratti collettivi.
A) È convinzione comune delle parti firmatarie che per lo sviluppo di un corretto mercato di riferimento, elemento centrale sia la definizione - come richiamato in premessa - nelle diverse sedi istituzionali e legislative della figura del lavoratore, professionista, artista intermittente dello spettacolo che oggi risulta del tutto trascurata, sconosciuta, onde assicurare a tali professionisti, artisti, lavoratori, condizioni di lavoro dignitose e con le tutte le garanzie in atto negli altri settori produttivi.
[…]
Le parti, mentre raggiungono un accordo per il contratto che si applica ai lavoratori intermittenti delle cooperative operanti nel settore dello spettacolo, a fronte delle difficoltà sopra citate che impediscono la crescita di tale settore in modo organico, ribadiscono la necessità che i Ministeri competenti intervengano con urgenza per l'adozione di interventi di incentivo all'emersione del sommerso contrastando però nel contempo quei fenomeni associativi elusivi che nulla hanno a che fare col genuino dilettantismo.
Le parti sono consapevoli che senza significative e nuove risposte a tali problemi aumenteranno enormemente gli ostacoli all'attività e alla presenza stessa dei lavoratori intermittenti rendendo sempre più formale qualsiasi regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, con effetti gravissimi per quanto attiene la tutela e la valorizzazione del lavoro intermittente dello spettacolo.
Nel corso della gestione dell'accordo le parti convengono di istituire Commissioni paritetiche aventi carattere di bilateralità e che saranno nominate dalle parti firmatarie ai vari livelli previsti con la funzione di attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di applicazione del presente accordo.

Titolo I - Ambito di applicazione - Validità del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione.

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente accordo.
Le parti s'impegnano a recepire all'interno del presente accordo quanto eventuali innovazioni normative o accordi successivi dovessero stabilire in materia di socio-lavoratore.
Le disposizioni del presente accordo devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico accordo in vigore fra le parti contraenti. Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Art. 2 - Normativa nazionale e legislativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro dipendente instaurato ai sensi della legge n. 142/02 all'interno delle cooperative operanti nel settore dello spettacolo da parte dei lavoratori, professionisti, artisti, tecnici che svolgono prestazioni intermittenti come definite nella premessa.
[…]

Titolo II - Norme generali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti.
Le parti s'impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore e a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale, nonché aziendale.

Art. 5 - Struttura dell'accordo.
Il presente accordo ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative dei lavoratori intermittenti dello spettacolo, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

Art. 7 - Diritti sindacali - Rappresentanze sindacali.
Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le OOSS dei lavoratori intermittenti dello spettacolo più rappresentative.
[…]

Art. 9 - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle rappresentanze sindacali degli stessi.
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma dei responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.

Titolo III - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
Art. 12 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.

Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle medesime.

Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro - Apprendistato.
L'assunzione di personale con contratto di formazione lavoro e di apprendistato è definita nel rispetto della legislazione vigente.
Le parti, in considerazione delle modificazioni intercorrenti, si reincontreranno entro il 31.12.02 per una compiuta regolamentazione della materia.

Art. 18 - Comportamento in servizio.
La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo d'intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza e dei clienti, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dal capo servizio in esecuzione delle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Art. 23 - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 25 - Donazione sangue.
Il lavoratore che dona il sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Art. 26 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
L'azienda cooperativa assicura l'applicazione dei contenuti del D.lgs. 19.9.94 n. 626 "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni. All'atto dell'iscrizione alla cooperativa ad ogni socio verrà consegnato un documento contenente le informazioni sugli adempimenti posti a suo carico per l'osservanza delle norme in questione.

Titolo IV - Inquadramento - Orario - Trattamento economico
Art. 28 - Orario - Giornate di lavoro - Ferie.

1. È tipico per il lavoro intermittente e in particolare nel settore dello spettacolo addivenire a contratti che prevedono occasionale attività delle prestazioni, con orario e giornata di lavoro non predeterminabile; premesso quanto sopra, si indicano comunque in 6 ore - senza distinzione alcuna fra orario serale, diurno o festivo - la durata giornaliera della prestazione.
[…]

Art. 35 - Rapporti di parasubordinazione.
Qualora la Cooperativa instauri con i soci un rapporto di parasubordinazione o uno dei rapporti di collaborazione previsti dalla legge n. 142/01 diverso dal lavoro dipendente, ad esso rapporto sarà applicato il presente accordo limitatamente alla parte economica e a quelle parti non strettamente e giuridicamente correlate al lavoro subordinato.
In particolare il rapporto individuato come collaborazione coordinata intermittente, seppure instaurando un rapporto di parasubordinazione, garantisce al socio lavoratore il medesimo trattamento assistenziale, previdenziale e fiscale del socio dipendente, ad esso assimilandolo.

Art. 36 - Disposizione finale.
Indipendentemente dalla decorrenza e dalla durata del presente accordo fissato negli articoli precedenti, le parti s'impegnano a ritrovarsi entro il 31 dicembre del corrente anno al fine di valutare l'impatto e i risultati della sua applicazione anche al fine di pervenire in maniera tempestiva alla stesura del CCNL della categoria.