Cassazione Penale, Sez. 3, 29 luglio 2026, n. 28844 - Concorso tra contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 e lesioni colpose: escluso il ne bis in idem



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta da

Dott. DI STASI Antonella - Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. VERDEROSA Pia - Relatore

Dott. AMOROSO Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Brescia

nel procedimento a carico di:

A.A. nato a L il (Omissis)

avverso la sentenza del 11/03/2026 del Tribunale di Bergamo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto


1. Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 554-ter e 649 cod. proc. pen., in data 11 marzo 2026, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. per il reato previsto dagli artt. 71, comma 1, 87, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81 del 2008, per essere l'imputato stato già giudicato per il medesimo fatto (profilo di colpa specifica) con sentenza n. 1209/25 del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, emessa il 08.5.2025.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con un unico motivo, violazione di legge. Si evidenzia, in primo luogo, come la norma di cui all'art. 649 cod. pen. sancisce il divieto del ne bis in idem con riferimento a sentenze divenute irrevocabili, mentre, nel caso concreto, la sentenza n. 1209/25 del 4.8.2025 del Tribunale di Bergamo non era irrevocabile nel momento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata e non lo è tuttora, come da comunicazione di cancelleria allegata al ricorso. Si sottolinea che non può essere richiamato il principio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 34655/2005, in quanto non si tratta del "medesimo fatto". Si osserva che le contravvenzioni per cui ora si procede ed il delitto di lesioni colpose per il quale il A.A. è stato già giudicato con sentenza n. 1209/2025 del Tribunale di Bergamo non solo non costituiscono contestazioni sovrapponibili e valutabili alla stregua del "medesimo fatto", ma, anzi, tali reati possono sicuramente concorrere.

3. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bergamo, in quanto è stato impropriamente applicato l'art. 649 cod. proc. pen. a contestazioni non reciprocamente sovrapponibili ma, anzi, in possibile concorso.

4. In data 8 luglio, il difensore di A.A. ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., nella quale ha evidenziato che la Procura generale presso la Corte di Appello ha considerato unicamente che la sentenza n. 1209/2025 non è irrevocabile, ma non ha valutato che il capo di imputazione contestato nel presente procedimento è sì compreso nella sentenza di condanna ancora non irrevocabile, ma di fatto è estinto per oblazione, il cui pagamento era inserito nel fascicolo predibattimentale. Ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per violazione del principio di autosufficienza e per avere il P.G. sollecitato una non consentita rivalutazione del merito; in via subordinata, ove il ricorso del P.G. fosse ritenuto ammissibile, ha chiesto che esso venga comunque rigettato perché infondato, in quanto estinto per oblazione, con conferma integrale della sentenza favorevole.

 

Diritto


Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale di Bergamo ha fondato la propria pronuncia sul presupposto che nel presente procedimento è stato contestato il medesimo fatto sul piano storico-naturalistico di quello di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, del 4 agosto 2025, non ancora irrevocabile.

2. Il caso non può ritenersi sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. data l'insussistenza di una precedente pronuncia irrevocabile rispetto alla quale la sentenza impugnata potrebbe rappresentare un caso di violazione del divieto di bis in idem.

Neppure può ravvisarsi nel caso di specie la preclusione da litispendenza, che presuppone la contestuale pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici egualmente competenti e la successione cronologica del presente procedimento rispetto all'altro. Invero, come affermato da Sez. U Donati (n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01), il principio generale del ne bis in idem riguarda le situazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen. e opera in caso di pluralità di procedimenti pendenti per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi a un medesimo ufficio giudiziario. Ciò per l'ovvia ragione che l'ordinamento appresta rimedi specifici (quelli previsti, appunto, dall'art. 28 cit.) per l'ipotesi che due procedimenti, aventi il medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, siano pendenti dinanzi a uffici diversi, sicché non ricorre la necessità - per ovvie ragioni di economicità e di tutela degli interessi dell'accusato - di fare applicazione del principio della preclusione processuale.

Si è, pertanto, affermato che la preclusione posta dall'art. 649 cod. proc. pen. impedisce di esercitare l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, essendosi ormai consumato il potere già esercitato da tale ufficio, con la conseguenza che l'azione penale non possa proseguire nel procedimento eventualmente duplicato. Dovrà essere, dunque, il secondo giudice a verificare il vietato bis in idem (Sez. 4, n. 28194 del 3/07/2025).

Con la più recente sentenza in materia (sentenza n. 200 del 2016), la Corte Cost., chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 117 Cost. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (norma che, come noto, rileva direttamente nell'ordinamento interno ma non in quello europeo), ha stabilito la illegittimità dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

La sentenza del giudice delle leggi ha, inoltre, affermato con chiarezza come la nozione di medesimo fatto da porre a base della disciplina del principio di ne bis in idem, elaborata dal diritto vivente, rimandi all'idem factum, ovvero al fatto che, sia pure scomposto nella "triade" rappresentata da condotta, nesso di causalità ed evento naturalistico, è compatibile con la nozione di fatto storico sia nella sua astrattezza sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea (Sez. 4, n. 22909 del 11/06/2026).

Nel caso in esame, la contravvenzione per cui ora si procede ed il delitto di lesioni colpose per il quale il A.A. è stato giudicato con sentenza n. 1209/2025 del Tribunale di Bergamo, concorrono e non hanno ad oggetto il "medesimo fatto", in quanto le prime sono reati di condotta, mentre il secondo è reato di evento.

Si è infatti osservato che il reato contravvenzionale ed il reato di evento non possono mai integrare la 'medesimezza del fatto', tenuto in considerazione che il primo è un reato di mera condotta, il che esclude l'identità con il secondo (cfr. Sez. F, Sentenza n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597). Il giudice, infatti, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico "può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi" (Corte Cost. n. 200 del 2016, in motivazione; Sez. 4 n. 36788 del 24/5/2022).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui all'art. 589, comma 2 e all'art. 590, comma 3), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen." (Sez. 4 n. 35773, 3/10/2001; Sez. 3, n. 19452 del 3/5/2012).

Si è anche affermato che "il giudicato formatosi riguardo ad una contravvenzione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituente elemento di colpa specifica di un delitto colposo ad evento naturalistico, oggetto di un successivo procedimento, non preclude la procedibilità per tale delitto, trattandosi di reati concorrenti, non costituiti dal medesimo fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta emissione di un decreto penale di condanna, non opposto, relativo alla violazione della disciplina antinfortunistica, determinasse effetti preclusivi rispetto al delitto di lesioni colpose). (Sez. F, n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597-01; in senso conforme Sez. 4, n. 572 del 31 ottobre 2024, dep. 2025; Sez. 4, Sentenza n. 36788 del 24/5/2022).

3. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che valuterà anche la richiesta di estinzione del reato contestato per oblazione.
 


P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

Così è deciso in Roma l'8 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2026.