Cassazione Penale, Sez. 4, 31 luglio 2026, n. 29103 - Morte dell'operaio caduto da un ponteggio: la Cassazione annulla ai fini civili l'assoluzione del coordinatore per la sicurezza per insufficiente motivazione sui profili di colpa
- Coordinatore per la Progettazione
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Lavori in Quota
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Piano operativo di sicurezza
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i compiti del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione non si esauriscono nel controllo della «strutturale adeguatezza del ponteggio (per modalità di installazione e tenuta)», né nel riscontro della sola «regolarità formale» e dell'astratta fattibilità del POS. La posizione di garanzia del coordinatore comporta l'obbligo di verificare che le opere provvisionali siano «funzionalmente adeguate in relazione alle lavorazioni da svolgere» e alla conformazione del luogo di lavoro, garantendo la «sicurezza ambientale» e governando i rischi connessi ai «profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati».
Ne consegue che risponde per lesioni o omicidio colposo il coordinatore che predisponga o convalidi in cantiere un’impalcatura strutturalmente inidonea a consentire le lavorazioni in quota (nella specie, per la presenza di aggetti o elementi «fuori sagoma rispetto alla verticale dell'impalcato»), a nulla rilevando che l'infortunio si sia verificato a seguito di «modalità esecutive dell'intervento palesemente eccentriche» o di un «piano di lavoro improvvisato e posticcio» apprestato dal datore di lavoro per sopperire a tale difetto progettuale; quest'ultimo intervento, infatti, non costituisce una serie causale autonoma ed eccezionale idonea a interrompere il nesso eziologico, derivando dal primario e inadempiuto dovere del coordinatore di adeguare il PSC ed il POS «alle concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile A.A. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile B.B. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile C.C. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile D.D. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile E.E. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile F.F. nato a A il (Omissis)
dalla parte civile G.G. nato il (Omisis)
nel procedimento a carico di:
H.H. nato a A il (Omissis)
inoltre:
I.I.
J.J.
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
È presente l'Avvocato Donato CARLUCCI del foro di B in difesa di A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., I.I., J.J. il quale espone i motivi del ricorso, ne chiede l'accoglimento e deposita le conclusioni scritte unitamente alla nota spese.
È presente l'Avvocato Luca COLAIACOMO) #del foro di B in difesa di H.H. (imputato presente personalmente anche in aula) il quale eccepisce l'inammissibilità dei motivi del ricorso proposto dalla parte civile e conclude chiedendo l'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.
È presente l'Avvocato COLANINNO VINCENZO del foro di B in difesa di H.H. il quale espone le proprie ragioni e chiede pronunciarsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.
Fatto
1.La Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale monocratico cittadino, ha assolto H.H. dal reato di cui agli artt.113 e 589, comma 2, cod. pen. ai danni di K.K., con inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, con la formula "per non avere commesso il fatto".
H.H. era chiamato a rispondere, nella sua qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e successivamente in sede di esecuzione in relazione a interventi edili di ristrutturazione straordinaria di un immobile sito nel Comune di A, in Via (Omissis), angolo con Via (Omissis), appaltati alla società Co. Edil Moramarco Srl in relazione ai seguenti addebiti: 1) per avere omesso di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento in conformità a quanto disposto dall'art.100, comma 11 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'allegato XVI (art.91, comma 1, lett. a, del suddetto T.U.); 2) per avere omesso di redigere un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera in conformità con i requisiti stabiliti dal sopra menzionato allegato; 3) per avere omesso di verificare il POS (art.92, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008); 4) per avere omesso di provvedere alla cooperazione e al coordinamento tra i vari datori di lavoro nonché alla reciproca informazione come richiesto dall'art.92, comma 1, lett. c), TU cit.; 5) per avere omesso di controllare e di sospendere le singole lavorazioni attuate a mezzo di una struttura precaria e pericolosa, quale la pedana utilizzata dal lavoratore K.K. ai sensi dell'art.92, comma 1, lett. f); D.Lgs. cit.
Si assume che, in ragione di tali condotte, che venivano ascritte al H.H. in cooperazione colposa con il datore di lavoro L.L., in data 29 maggio 2012, il suddetto operaio, mentre era intento a eseguire interventi di ripristino della parete del suddetto edificio, si era avvalso di una inadeguata struttura precaria in tavole di legno appoggiate sulle componenti metalliche esterne del ponteggio, per ridurre la distanza dal punto di ripristino in quanto, in ragione dell'aggetto del balcone da trattare, che risultava fuori sagoma rispetto al piano di calpestio delle pedane in ferro tra primo e secondo livello del ponteggio, l'operazione sarebbe risultata particolarmente disagevole se eseguita dal piano di calpestio della impalcatura, così da perdere l'equilibrio quando si era sollevato sulla struttura e da precipitare al suolo, urtando con un tubo metallico che gli provocava la rottura dell'arteria renale e la morte a seguito di emorragia.
2. Mentre il giudice di appello aveva sostanzialmente riconosciuto gli addebiti di colpa ascritti all'imputato sia in fase di progettazione dell'intervento, in ragione della predisposizione di una impalcatura inadeguata in relazione alla natura degli interventi da eseguire e di una carente predisposizione del piano di sicurezza in ragione delle caratteristiche dell'opera e della carenza progettuale del ponteggio, sia in fase di esecuzione in quanto il H.H., nel visitare il cantiere pochi giorni prima dell'infortunio, aveva sostanzialmente riconosciuto la adeguatezza e completezza dell'impalcato mentre era palese la sua insufficienza in corrispondenza dell'angolo dell'edificio in cui insisteva la parete e il balcone da trattare, la Corte di appello ha invece escluso profili di colpa in capo al coordinatore per la sicurezza, assumendo che era stata la condotta del datore di lavoro, consistita nella predisposizione di un piano di lavoro improvvisato e posticcio, unitamente a modalità esecutive dell'intervento palesemente eccentriche rispetto al corretto impiego delle impalcature e dei relativi piani di appoggio, a rivestire rilievo eziologico assorbente, pure rispetto a eventuali deviazioni della condotta del coordinatore dalla disciplina prevenzionistica.
2.1. In primo luogo il giudice distrettuale ha ritenuto, secondo le stesse indicazioni dello Spresal, che l'impalcatura risultasse correttamente progettata sotto il profilo strutturale e ben posizionata in corrispondenza dell'edificio in ristrutturazione; che il rischio di caduta, ontologicamente riconducibile all'ambito dei rischi generici, non poteva nella specie ritenersi governato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in quanto l'impalcatura consentiva l'esecuzione dei programmati interventi di ripristino del fabbricato secondo ordinari e prevedibili sistemi di lavorazione. Il posizionamento eccentrico di parte dell'impalcatura rispetto al balcone da trattare, infatti, non introduceva un rischio oggettivo e prevedibile per la sicurezza dei lavoratori, così da rientrare nel governo del coordinatore, richiedendo, semmai, una metodo di lavoro più scomodo sotto il profilo ergonomico, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto lavorare estendendo entrambe le braccia verso l'alto per raggiungere la quota di due metri di altezza, ma ciò atteneva al campo delle direttive del datore di lavoro il quale non avrebbe mai dovuto predisporre un postazione di lavoro alternativa che, pur prossima alla porzione da trattare, risultava posticcia e realizzata in totale dispregio di ogni misura di sicurezza (in quanto priva di parapetti e in assenza di dispositivi di trattenuta) e senza darne avviso al coordinatore.
Invero, nella specie, il rischio di caduta andava valutato in relazione alla modifica della postazione di lavoro da parte del datore di lavoro rispetto a quella progettata dal coordinatore per la sicurezza sulla base dei diversi livelli in cui si articolava la impalcatura e, conseguentemente, tale rischio era stato attivato dalla condotta di un terzo, successiva al posizionamento dei ponteggi, che aveva innescato una autonoma serie causale da sola sufficiente a determinare l'evento infortunistico.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art.576 cod. proc. pen., le parti civili A.A. B.B., C.C., D.D., E.E., G.G. e F.F. per mezzo dell'avv.to fiduciario Donato CARLUCCI il quale ha articolato tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e totale carenza motivazionale con riferimento all'addebito colposo di cui agli artt.91 e 100 D.Lgs. 81/2008 per essere stata dal giudice di appello pretermessa qualsiasi valutazione sui profili di colpa specifica riconosciuti in capo al coordinatore dal giudice di primo grado, in relazione alle caratteristiche dell'opera, al contesto lavorativo e ai rischi connessi alla lavorazione, in ragione di una impalcatura inadeguata alle lavorazioni da eseguire e del tutto mancante nel prospetto dell'edificio ad angolo tra Via (Omissis) e Via (Omissis), che avrebbero dovuto essere individuati in fase di progettazione e trovare evidenza nel PSC e nel POS della società committente, entrambi a sua firma.
Lamentano i ricorrenti che, a fronte di tali addebiti, il giudice di appello aveva posto l'attenzione solo alla fase esecutiva, omettendo di considerare le premesse progettuali dell'intervento, ove erano maturate le carenze che avevano innescato la serie causale che aveva dato luogo all'infortunio e tale carenza motivazionale si era risolta in una sostanziale elusione rispetto a un decisivo snodo decisionale della sentenza di primo grado.
3.2. Con una seconda articolazione si assume violazione dell'art.92 D.Lgs. 81/2008 e motivazione illogica e contraddittoria sul punto in relazione agli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, il quale aveva personalmente avuto modo di valutare il rischio di caduta cui erano sottoposti i lavoratori che, dall'impalcatura, erano chiamati a raggiungere uno sporto che si presentava fuori sagoma rispetto alla verticale della stessa. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata si era affidata ad un apparato argomentativo manifestamente illogico e contraddittorio, espresso in termini di mero dissenso rispetto agli argomenti del primo giudice, volto a privilegiare la formale legittimità strutturale dell'impalcatura senza coglierne la inadeguatezza funzionale ai fini del rispetto della disciplina sulla sicurezza dei lavoratori, immediatamente percepibile sul cantiere, e illogicamente valorizzando la mancanza di rilievi sul punto da parte degli organi ispettivi.
Sotto diverso profilo censura, come illogica, la precisazione operata dal giudice di appello in ordine alla estraneità allo spettro della responsabilità del coordinatore del rischio di caduta del lavoratore (rischio generico) in ragione della intervenuta modifica del piano di appoggio da parte del datore di lavoro, atteso che tale modifica si era resa necessaria per ovviare a un difetto progettuale dell'impalcatura, che rendeva estremamente difficoltosa alle maestranze la lavorazione sul frontalino e sul parapetto del balcone fuori sagoma, di talché del tutto illogicamente la Corte di appello aveva escluso il collegamento tra la condotta addebitata all'imputato e l'evento infortunistico, in quanto la cifra della responsabilità del coordinatore avrebbe dovuto essere misurata in relazione ad una puntuale verifica dell'adeguatezza del POS in relazione alle specifiche lavorazioni da eseguire. Il coordinatore era comunque tenuto a valutare i rischi anche con riferimento a eventuali lavori da eseguirsi successivamente alla prestazione dell'opera come individuata e pianificata nel PSC.
Nella specie l'inidoneità strutturale del ponteggio rispetto alla sagoma del fabbricato integrava una carenza macroscopica, equiparabile ad una assenza dell'impalcato tanto che, a seguito dell'infortunio, era stato installato un ulteriore ponteggio lungo la via (Omissis) per consentire l'ultimazione dei lavori edili.
3.3. Con una terza articolazione denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 113 cod. pen. e assenza di motivazione sul punto.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosceva l'intervento di una causa sopravvenuta da sola sufficiente alla determinazione dell'evento, rappresentata dalla gestione della specifica lavorazione da parte del datore di lavoro, avrebbe obliterato la causa originaria dell'evento, ovvero la colpa del professionista sia in fase di progettazione che in sede di verifica della adeguatezza dell'impalcatura in costanza di esecuzione, risultando l'evento conseguenza della mancanza o della insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di verificazione dell'infortunio.
4. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. La difesa di H.H. ha depositato memoria difensiva di replica con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine il rigetto dello stesso ai fini civili. All'esito di trattazione in presenza le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto.
Motivi della decisione
l. Preliminarmente sotto il profilo processuale va precisato, anche con riferimento ai rilievi articolati dalla difesa dell'imputato nella memoria difensiva di replica sugli effetti della pronuncia assolutoria pronunciata dalla Corte di appello di Bari nel giudizio concernente gli interessi civili, che nessun effetto preclusivo può spiegare sul versante civilistico la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia inteso aggredire, con propri motivi di gravame, la pronuncia assolutoria del giudice di appello, atteso che tale sentenza è stata impugnata dalle parti civili ai sensi dell'art.576 cod. proc. pen. e l'eventuale definitività dell'accertamento, agli effetti penali, formatosi sul relativo titolo di reato, in nessun modo può condizionare l'interesse delle stesse ad ottenere una decisione sulle loro pretese privatistiche, nei limiti in cui la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo i paradigmi della responsabilità aquiliana (sez. 2, n.11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv.283377). Né può ritenersi perfezionato, nella fattispecie, alcun meccanismo riconducibile all'art.651 cod. proc. pen. atteso che, se è vero che la pronuncia assolutoria con la formula "per non avere commesso il fatto" preclude l'esperimento dell'azione civile restitutoria o risarcitoria, è anche vero che tale principio attiene al giudizio civile di danno eventualmente intrapreso dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione mentre, nella specie, nessun accertamento definitivo è intervenuto, sul piano civilistico, nei confronti delle parti civili costituite, le quali hanno esercitato le loro pretese risarcitorie all'interno del processo penale e che hanno impugnato, ai soli effetti della responsabilità civile, la statuizione di assoluzione dell'imputato.
A tale riguardo questa Sezione ha recentemente ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione della sola parte civile avverso la sentenza con la quale, in assenza di una motivazione puntuale e specifica, il giudice d'appello abbia riformato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato con formula definitivamente liberatoria agli effetti penali, in quanto il ribaltamento della pronuncia di condanna si ripercuote anche sul piano civile (Fattispecie in cui la costituzione della parte civile, come nella fattispecie, era avvenuta in epoca anteriore al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando pertanto applicazione, nella interpretazione fornita dalle SU di questa Corte, la disciplina di cui all'art.573 comma 1-bis cod. proc. pen., Sez. 5, n. 31696 del 15/07/2025, F., Rv. 288602-01).
1.1. Quanto all'ulteriore rilievo formulato dalla difesa dell'imputato, concernente i limiti del sindacato del giudice di legittimità all'esito di sentenza assolutoria di secondo grado e di ricorso delle parti civili ai sensi dell'art.576 cod. proc. pen., secondo cui tale sindacato non potrebbe essere esteso alle censure con le quali si assume la violazione della legge penale, stante la presunzione di innocenza derivante dagli effetti del giudicato di assoluzione, va rilevato come il ricorso della parte civile risulti adeguatamente calibrato sui punti della decisione che, ribaltando l'esito della prima sentenza di condanna, hanno affrontato la responsabilità del H.H. in ordine al rispetto delle regole cautelari che presidiano la sua posizione di garanzia quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Sono state pertanto affrontate nel ricorso, che denuncia un vizio motivazionale della sentenza impugnata, le questioni relative ai doveri del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione disciplinati dagli artt. 91 ss D.Lgs. 81/2008, la cui asserita errata interpretazione e applicazione da parte del giudice di appello, secondo la prospettazione delle parti civili, trovano espressione in una motivazione mancante o manifestamente illogica o contraddittoria, fatta salva la intangibilità della pronuncia assolutoria, in ossequio dei principi declinati dal giudice delle leggi (Corte costituzionale n. 182/2021 e n.2/2026), il cui sindacato è rimesso allo stesso giudice penale.
2. I primi due motivi di ricorso sono fondati con conseguente annullamento, ai fini civili, della sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo di censura che attiene a profili eziologici dell'evento il cui esame presuppone una rivisitazione integrale e complessiva dei profili di colpa riconosciuti dal giudice di primo grado in capo al coordinatore, che non hanno formato oggetto di una esaustiva valutazione da parte della Corte di appello, con specifico riferimento alla fase di progettazione dell'opera e delle protezioni che dovevano essere predisposte per la sua realizzazione e di conseguente verifica in sede esecutiva.
Invero, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 2439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01; Sez. 4 - n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612-01).
La decisione impugnata risulta invero del tutto carente laddove ha provveduto al ribaltamento della sentenza di primo grado in assenza di una puntuale e completa rivalutazione dei profili di colpa posti a fondamento della sentenza di condanna del primo giudice con particolare riferimento alla fase di progettazione e di realizzazione di una impalcatura idonea, secondo la disciplina prevenzionistica di cui all'imputazione, a consentire l'esecuzione degli interventi edili programmati, avuto riguardo alla presenza di frontalini, sporti e parapetti sulla verticale della parete da ristrutturare.
3. Prevede invero l'art.90, comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 successivo.
Se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735; Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; tale ruolo comporta al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e l'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e l'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari (Sez. 4, n. 48562 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026). Tale obbligo di coordinamento si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa e risulta immune da censure la sentenza che ha affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi, (Sez.4, n. 2845 del 15/10/2020, Martinelli, Rv. 280319-01), in quanto in tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, Rv. 288078-01).
3.1. Orbene, per individuare il discrimen tra il rischio governato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione rispetto a quello proprio del datore di lavoro, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni del testo unico (art.100, 91 e 92 D.Lgs. 81/2008 e relativo allegato XVI) e riconosciuta la necessità di una specifica descrizione dell'opera e delle lavorazioni da eseguirsi con riferimento all'area e alle caratteristiche del cantiere, e considerato che il rischio di caduta nasce ontologicamente come rischio generico, che nelle diverse fasi della progettazione della sicurezza nel cantiere e della esecuzione del piano di coordinamento e di sicurezza e nella successiva realizzazione degli interventi è sottoposto al governo di figure di garanzia diverse (coordinatore e datore, ma anche responsabili di cantiere, direttori e preposti) in relazione ai singoli incombenti alle stesse demandate, è stato affermato che, a parte la valutazione del rischio interferenziale che impone il coordinamento delle lavorazioni incardinate nel cantiere dalle diverse ditte che coesistono o si alternano nelle lavorazioni, il coordinatore deve prevedere e assicurare la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche del luogo di lavoro (quindi una sicurezza ambientale) e, con riferimento alle lavorazioni e alle caratteristiche dell'opera, contemplare i rischi generici e cioè quelli che dipendano dai profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati, dal rispetto delle fasi delle lavorazioni e dal programma di lavoro, rimanendo nel novero dei rischi specifici, sottratti al governo del coordinatore, quelli afferenti al quomodo della prestazione lavorativa, alle modalità esecutive degli interventi1alle scelte operative rimesse al datore di lavoro, dovendosi pertanto escludere la responsabilità del coordinatore in tutte le ipotesi in cui il rischio sia dipeso dalla natura e dall'evolversi delle specifiche lavorazioni richieste al dipendente allorquando il datore di lavoro, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, si sia sovrapposto o abbia deviato rispetto alle prescrizioni, di ordine generale del PSC. (Sez. 4, n.3288 del 27/09/2016, Bellotti, Rv.269047; Sez .4, n. 14179 del 10/12/2020, Rv. 281014).
3.2. La Corte di appello, ritenendo di fare propria tale distinzione, ha riconosciuto che il coordinatore aveva progettato e fatto eseguire l'impalcatura e i ponteggi in maniera strutturalmente corretta, tra l'altro prescrivendo il divieto di realizzazione di ponteggi provvisori e disponendo l'impiego di dispositivi di sicurezza individuale. Dopo tale premessa, che afferisce alla fase della progettazione dell'opera e delle protezioni in relazione al rischio ambientale e di cantiere, la Corte di appello assume che, nella specie, il rischio di caduta dall'impalcatura era stato introdotto dal concreto esplicarsi della prestazione lavorativa e nella specificità delle modalità esecutive della prestazione, considerata la eccentricità e imprevedibilità della realizzazione di una pedana provvisoria, sopraelevata rispetto al piano di calpestio della impalcatura; ha quindi riconosciuto l'attivazione di una serie causale autonoma ed eccezionale da sola sufficiente a determinare l'infortunio.
4. Orbene tale impostazione argomentativa non solo si pone in termini di mero dissenso con la ben più ampia trattazione del giudice di primo grado che, al contrario, aveva ravvisato un eclatante errore nel concepimento e nell'apprestamento di una impalcatura che non consentiva di raggiungere uno sporto e un parapetto platealmente fuori asse rispetto alla verticale dell'impalcato, così da determinare la scorretta prassi lavorativa innestata dal datore di lavoro con i conseguenti risvolti sotto il profilo causale, ma risulta al contempo manifestamente illogica nel limitarsi a riconoscere, come presupposto del proprio argomentare, la strutturale adeguatezza del ponteggio (per modalità di installazione e tenuta), laddove il coordinatore, in fase di progettazione e di esecuzione, avrebbe dovuto altresì verificare che la impalcatura fosse altresì funzionalmente adeguata in relazione alle lavorazioni da svolgere e alle pareti e agli sporti da trattare.
Inoltre, il giudice di primo grado, a fronte di specifica deduzione al riguardo, aveva altresì escluso, con motivazione coerente con le emergenze processuali, che il coordinatore, in fase di progettazione, avesse inteso realizzare gli interventi in due tempi, programmando il rifacimento di determinati punti della parete in una fase successiva mediante l'allestimento di un ponteggio ad hoc, in quanto tale lavorazione in due tempi non era contemplata nel PSC e negli altri documenti allegati coerentemente a quanto disposto dall'art.100, comma 1 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'allegato XVI (art.91, comma 1, lett. a, del suddetto T.U.).
4.1. Sotto un primo profilo la sentenza di appello non rispetta i principi di S.U. Troise.
Il giudice di appello, in sostanza, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice (e quello eventualmente acquisito in seguito), per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. Un., Troise cit., Rv. 272430). Se, dunque, al giudice di appello, in casi come quello in esame, non è richiesta una motivazione rafforzata bensì, come si afferma nel principio di diritto statuito dalle SSUU Troise, "... una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado", si deve ritenere che la Corte d'Appello non abbia ottemperato al proprio obbligo motivatorio in quanto ha del tutto pretermesso di valutare i profili di colpa contestati al H.H. in fase di progettazione dell'opera e del piano di sicurezza, progettazione che deve comprendere anche gli apparati e i mezzi (quali i ponteggi e l'impalcatura) che sono strumentali alla realizzazione dell'opera e funzionali alla sicurezza, in quanto in tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, Rv. 288078-01) e sotto questo profilo è del tutto mancata, anche sotto il profilo della causalità, una disamina puntuale e argomentata di tale profilo di colpa a carico del coordinatore che il giudice di primo grado aveva valorizzato in vari passaggi della sentenza riformata (in particolare a pag.51 in cui, nel rimarcare la inadeguatezza del PSC e del POS - entrambi a sua firma - spiegava come gli stessi non si raffrontano al Pimus, all'aggetto, alla ubicazione della zona di intervento e alla sua tipologia omettendo, in tal modo, la valutazione dei rischi e le prescrizioni da impartire).
4.2. In secondo luogo, come sostenuto nel primo motivo di ricorso, l'attenzione del giudice di appello si è concentrata sugli obblighi di vigilanza del coordinatore in sede esecutiva pervenendo alla esclusione della causalità per fatto del datore di lavoro, ma non ha affrontato la questione, ampiamente trattata dal primo giudice ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo al H.H., della inosservanza da parte di questi delle disposizioni che disciplinano l'attività del coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (art.91 e 100 D.Lgs. 81/2008) a fronte di impalcatura che avrebbe reso particolarmente difficoltosa la prestazione lavorativa, ovvero in fase esecutiva al momento della concreta verifica sul luogo di lavoro della correttezza delle scelte progettuali adottate, così da giustificare una modifica del PSC ai sensi dell'art.92, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008 al fine di adeguare gli strumenti all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Su tale profilo la motivazione piche carente è del tutto assente.
5. In conclusione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso delle parti civili la sentenza impugnata deve essere annullata i fini civili con rinvio, per nuovo giudizio ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado si appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2026.
