Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 gennaio 2015
Parti: Iren e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Gas/acqua, Iren, Piacenza
Fonte: filctemcgil.it


Ipotesi di accordo

Il giorno 26 gennaio 2015 in Roma, tra Iren spa -anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Acqua Gas spa, Iren Energia spa, Iren Mercato spa, Iren Emilia spa, Iren Ambiente spa, Iren Rinnovabili spa, Iren Servizi e Innovazione spa, Laboratori Iren Acqua Gas spa, Eniatel srl e le Segreterie territoriali della Provincia di Piacenza Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil; le RSU aziendali delle società con lavoratori occupati nella sede di Piacenza, rappresentate da Componenti delegati dalle stesse, premesso che
• il CCNL del 14 gennaio 2014 ha definito all’art.25 una normativa unica sulla reperibilità nel settore gas/acqua, superando gli accordi in essere di Federgasacqua, Anfida, Assogas, Federestrattiva e Anigas;
• il suddetto art.25 prevede una norma transitoria, per cui
1. “con decorrenza 01/01/2015 cessano di avere effetto le discipline sul servizio di reperibilità previste dai diversi CCNL di provenienza ed a tutti i lavoratori sarà applicata integralmente la normativa prevista dal presente articolo”
2. “tutti i trattamenti disposti dal presente articolo sono incumulabili con quelli eventualmente in atto a qualsiasi titolo a livello aziendale”;
• contestualmente alla firma del rinnovo del CCNL le OO.SS. hanno chiesto alle Organizzazioni datoriali la disponibilità ad eventuali confronti per i casi aziendali più rilevanti delle Parti nazionali per superare possibili difficoltà sull’applicazione in merito della nuova normativa;
• il Gruppo Iren si è dichiarato disponibile a tale confronto e in data 26 novembre 2014 con le OO.SS. nazionali si è convenuto di perseguire una soluzione a livello di Gruppo con un accordo quadro per la fase transitoria, previ approfondimenti nelle sedi territoriali;
• il Gruppo Iren ha effettuato tali approfondimenti nel corso del mese di dicembre 2014, rappresentando alle OO.SS. le situazioni di non conformità al dettato contrattuale;
• il Gruppo Iren e le Segreterie nazionali di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil in data 26 gennaio 2015 sono pervenute alla firma di un Verbale di accordo che istituisce una indennità compensativa transitoria
• tale Verbale di Accordo contempla la stipula di appositi accordi territoriali riguardo ad eventuali trattamenti normativi aggiuntivi in merito al tema reperibilità, diversi da quelli già trattati a livello nazionale
si conviene quanto segue:
1) considerato che l’art.27 del vigente CCNL Gas Acqua prevede che il lavoratore che presta attività straordinaria dalle ore 0 alle ore 6 a.m. abbia diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata successiva per un numero di ore pari alla durata dello straordinario e al pagamento della sola maggiorazione prevista, per interventi in reperibilità nella suddetta fascia oraria nel caso le prestazioni eccedano il normale orario di lavoro, ai i soli lavoratori in forza alla data del presente accordo, verrà riconosciuto il trattamento previsto per lavoro straordinario notturno, fermo restando il posticipo dell’inizio del lavoro ordinario della giornata di cui sopra;
2. per i soli lavoratori percettori delle "ore agguntive" (Accordo AMNU del 27 07 1979) e ad oggi inseriti in turni di reperibilità, viene riconosciuta un’indennità compensativa transitoria territoriale (ICTT Pc), erogata per 12 mensilità, pari al 100% della media dei compensi percepiti per tali voci negli ultimi 2 anni.
tale indennità compensativa transitoria territoriale “ICTT Pc”
> verrà assorbita fino a concorrenza per aumenti dovuti ad eventuali passaggi a livelli superiori immediatamente successivi a quelli attuali, in ragione del 50%, a partire dal secondo passaggio;
> indipendentemente dalla durata del riconoscimento, non sarà considerato come facente parte della retribuzione a nessun altro effetto;
La quantificazione dell’indennità compensativa di cui sopra potrà essere oggetto di verifica da parte di apposita commissione fra le Parti
3. i trattamenti di cui al presente accordo superano qualsiasi altro accordo e/o prassi territoriali eventualmente presenti in materia.