Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “Definizioni”, che alla lettera ee) definisce gli organismi paritetici quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”;
VISTO, altresì, l’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato “Organismi paritetici”, il cui comma 1-bis - inserito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - prevede che “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza …omissis…”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51, comma 1-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, ha istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinando al contempo i criteri identificativi per l’iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, la procedura di iscrizione e l’efficacia della stessa, nonché i presupposti e la procedura di cancellazione dal Repertorio;

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 4, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, il quale prevede che “Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio”;

VISTA la circolare n. 2 del 29 gennaio 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4, comma 4, del citato D.M. n. 171 del 2022, inviata dall’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” in data 8 giugno 2026;

VISTA la successiva dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4, comma 4, del citato D.M. n. 171 del 2022, inviata dall’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” in data 11 giugno 2026 per l’intera “Rete paritetica OPNA – OPRA – OPTA”;
CONSIDERATO che in data 16 luglio 2026 la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ha avviato apposito procedimento al fine di acquisire la documentazione utile per la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici dell’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” e della relativa “Rete paritetica”;
VISTA la documentazione integrativa inviata dall’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” in data 4 agosto 2026, con l’allegato elenco aggiornato delle sedi operative della “Rete paritetica OPNA – OPRA – OPTA”;
PRESO ATTO del parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, reso in data 13 agosto 2026, al quale è subordinata l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
171 del 2022, con il quale è stato comunicato che <<…omissis… dall’esame della documentazione si rileva che l’Organismo istante è stato costituito con l’Accordo interconfederale del 13 settembre 2011, applicativo del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il quale “si applica alle imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente Accordo”, senza limitazioni ad uno specifico settore di attività. Lo stesso Accordo prevede che l’Organismo operi a livello territoriale tramite articolazioni regionali (OPRA) e territoriali (OPTA) […] sulla base delle valutazioni analiticamente sopra riportate dalla scrivente, emerge come l’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato – OPNA, sia ancora in possesso di tutti i requisiti espressamente richiesti dall’articolo 2 del D.M. n. 171/2022 per mantenere l’iscrizione nel Repertorio nazionale …>>>;
VISTI i propri decreti n. 71 dell’8 giugno 2023, n. 79 del 7 luglio 2023 e n. 43 del 10 maggio 2024;
RITENUTO di dover procedere, all’esito dell’istruttoria ed alla luce del citato parere, alla conferma dell’iscrizione dell’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” e della relativa “Rete paritetica”, nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171
;
RITENUTO di dover integrare/modificare il decreto direttoriale n. 71 dell’8 giugno 2023, come già modificato/integrato dal decreto direttoriale n. 79 del 7 luglio 2023 e dal decreto direttoriale n. 43 del 10 maggio 2024, procedendo all’aggiornamento delle sedi operative della “Rete paritetica OPNA – OPRA – OPTA”

 

DECRETA


Articolo 1
(Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’allegato 1 del decreto direttoriale n. 71 dell’8 giugno 2023, introdotto con decreto direttoriale n. 79 del 7 luglio 2023 e modificato con decreto direttoriale n. 43 del 10 maggio 2024, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia al decreto direttoriale n. 71 dell’8 giugno 2023, modificato con decreto direttoriale n. 79 del 7 luglio 2023.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul  sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella  sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.

 

Roma, data di apposizione della firma digitale

Gennaro Gaddi

Allegato