Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 2001
Validità: 01.04.1999 - 31.12.2003
Parti: Antad, Eti e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Visita medica.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Lavoro dei minori.
Art. 5 - Classificazione del personale.
• Informazione.
• Formazione.
• Responsabilità civile e/o penale.
• Brevetti.
• Indennità di funzione.
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale.
Art. 8 - Contratto a termine.
Art. 9 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 11 - Apprendistato.
Art. 12 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 13 - Percentuale di maggiorazione.
Art. 14 - Riposo settimanale.
Art. 15 - Lavoro domenicale.
Art. 16 - Corresponsione ed elementi della retribuzione.
Art. 17 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 18 - Premio annuale.
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 20 - Trasferta.
Art. 21 - Ferie.
Art. 22 - Tutela della maternità.
Art. 23 - Congedo matrimoniale.
Art. 24 - Servizio militare.
Art. 25 - Assenze.
Art. 26 - Permessi.
Art. 27 - Aspettativa.
Art. 28 - Tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 29 - Divisa.
Art. 30 - Uso della vettura.
Art. 31 - Doveri del lavoratore.
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33 - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 34 - Diritto allo studio.
Art. 35 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 36 - Diritti sindacali.
• Contributi sindacali.
• Permessi sindacali.
• Assemblee.
Art. 37 - Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
A) Costituzione della RSU.

B) Composizione della RSU.
C) Permessi per i componenti la RSU.
• Note a verbale.
• Delegato d'azienda.
Art. 38 - Relazioni sindacali.
• Livello nazionale.
• Livello territoriale.
• Livello aziendale.
o Informazione.

o Informazione e confronto.
o Campo di applicazione del contratto.
Art. 39 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali.
(a) Procedure di conciliazione.
(b) Controversie individuali e plurime.
Art. 40 - Appalti.
Art. 41 - Formazione professionale.
Art. 42 - Previdenza complementare.
Art. 43 - Preavviso.
Art. 44 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.
Art. 45 - Indennità in caso di morte.
Art. 46 - Contrattazione integrativa aziendale.
Art. 47 - Osservatorio.
Art. 48 - Norme speciali.
Art. 49 - Decorrenza e durata.
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 50 - Orario di lavoro.
Art. 51 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 53 - Giorni festivi.
Art. 54 - Indennità maneggio denaro.
Art. 55 - Passaggio di livello.
Art. 56 - Trasferimenti.
Art. 57 - Trattamento di malattia e infortunio.
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 58 - Varie forme del contratto di lavoro individuale.
Art. 59 - Personale addetto ai turni.
Art. 60 - Orario di lavoro.
Art. 61 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 62 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
•Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne.
Art. 63 - Prestazioni per lo spettacolo.
Art. 64 - Giorni festivi.
Art. 65 - Riprese televisive.
Art. 66 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 67 - Servizio antincendio.
Parte IV - Minimi tabellari
Stralcio degli Accordi 17 dicembre 1973, 2 aprile 1976 e 22 marzo 1979.
Stralcio dell'Accordo 24 gennaio 2001.
Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala
(A) Varie forme del contratto di lavoro individuale
(B) Classificazione del personale e minimi tabellari orari.
(C) Orario di lavoro.
(C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione.
(D) Corresponsione della retribuzione.
(D1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione.
(E) Indennità speciale.
(F) Percentuale di maggiorazione.
(G) Riposo settimanale.
(H) Giorni festivi.
(I) Servizio antincendio.
(L) Norma transitoria.
Appendice
Importi dell'indennità di contingenza.
Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
(B) Riunioni periodiche.
(C) Organismo paritetico nazionale.
(D) Organismi paritetici territoriali.
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra e i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle Compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'Eti

L'anno 2001, il giorno 24 gennaio in Roma, presso la sede dell'Agis in via di Villa Patrizi 10 tra l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica […], Eti […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e Slc-Cgil [….] e dai rappresentanti dei lavoratori; Fistel-Cisl […] e dai rappresentanti dei lavoratori, Uilsic-Uil […] assistiti [...] e dai rappresentanti dei lavoratori è stato stipulato il seguente CCNL da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall'Eti.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 2 - Visita medica.

Il teatro, prima dell'assunzione, potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.

Art. 4 - Lavoro dei minori.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8 - Contratto a termine.
In applicazione dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza di pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- inserimento di figure professionali non esistenti nella compagine aziendale di cui si voglia sperimentare l'utilità.
Per le ulteriori ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 20% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore per i teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
[…]
Sono fatte salve le pattuizioni eventualmente già convenute in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità, nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.

Art. 9 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza di pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 6° e 7° livello della scala classificatoria del personale.
È consentita l'utilizzazione di un numero di prestatori di lavoro temporaneo pari al 10% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore nei teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'Organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 11 - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende teatrali.
Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani con età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata dei rapporti di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

livello d'inquadramento durata in mesi
1A e 1 36 mesi
2 e 3 24 mesi
4, 5 e 6 18 mesi

[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

titolo di studio ore di formazione
scuola dell'obbligo 120 ore
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 ore
diploma universitario e diploma di laurea 80 ore

La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Agli apprendisti di livello 1°A e 1° non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di legge e contrattuale.

Art. 12 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Per la disciplina del CFL si fa riferimento alle norme di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 14 - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta 1 giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione aziendale possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti per speciali esigenze connesse all'attività delle Compagnie e previamente accertate dalle Direzioni aziendali con gli Organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività nazionale o infrasettimanale spetterà al lavoratore l'importo di una quota giornaliera di retribuzione.

Art. 22 - Tutela della maternità.
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 31 - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
(4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto e i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
[…]
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto e a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
(1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
(5) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
(a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
(c) che sia trovato addormentato;
(d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
(e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
(a) che introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della Direzione aziendale;
(b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
(c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 5) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 36 - Diritti sindacali.
Assemblee.

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 15 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
(1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora d'inizio e termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OOSS che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea;
(2) le OOSS e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
(3) le OOSS e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
(4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
(5) i teatri metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 37 - Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
A) Costituzione della RSU.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, in ciascun teatro stabile e teatro gestito dall'Eti viene costituita la RSU dei lavoratori, di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 - che s'intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]

B) Composizione della RSU.
[…]
I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA, di cui alla legge n. 300/70, per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]

C) Permessi per i componenti la RSU.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo complessivo di 180 ore.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Note a verbale.
[…]
(3) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

Delegato d'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, nei teatri che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione aziendale dalle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL.

Art. 38 - Relazioni sindacali.
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e degli Organismi teatrali e delle OOSS dei lavoratori saranno articolate procedure d'informazione nei seguenti termini:

Livello nazionale.
Annualmente, entro il 3° quadrimestre, l'Antad fornirà a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil, nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati, sulle prospettive finanziarie e occupazionali generali del settore e sugli eventuali progetti di formazione professionale.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il 3° quadrimestre, l'Antad fornirà a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil informazioni globali riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dai teatri associati e sulle risultanze finanziarie e occupazionali generali.
Analoghe informazioni saranno fornite a Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil dall'Eti relativamente ai teatri gestiti.

Livello territoriale.
Annualmente, entro il 3° quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle OOSS a livello orizzontale territoriale e alle OOSS territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive finanziarie generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale.

Livello aziendale.
Informazione.

[…]
Annualmente, entro il 31 dicembre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU e alle OOSS territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dal teatro, sulle risultanze finanziarie quali emergono dal bilancio consuntivo e sulle risultanze occupazionali (riferite sia ai rapporti a tempo indeterminato che a termine).
La Direzione aziendale informerà la RSU e le OOSS territoriali di categoria delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e delle modalità delle assunzioni.

Informazione e confronto.
La Direzione aziendale informerà preventivamente RSU e OOSS territoriali di categoria in ordine a:
- nuove forme di organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
- progetti di formazione professionale;
- misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OOSS possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione del l'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi d'urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OOSS sulle materie oggetto d'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'Organo deliberante del Teatro.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il Teatro non adotta provvedimenti sulle materie oggetto d'esame e le OOSS non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Campo di applicazione del contratto.
Antad, Eti e le OOSS si danno atto che per il personale stagionale utilizzato esclusivamente o in modo assolutamente prevalente per le attività di produzione dei teatri troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle Compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista. Al di fuori di tali ipotesi troverà applicazione la disciplina di cui al presente contratto.
La Direzione aziendale informerà le OOSS territoriali di categoria dell'utilizzazione di personale stagionale per il quale trovi applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle Compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista.

Art. 39 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali.
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

(a) Procedure di conciliazione.
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione al teatro, con un preavviso comunque non inferiore a 1 giorno.

(b) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata fra il teatro e gli Organismi rappresentativi aziendali.
La richiesta d'esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Organismi rappresentativi aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra il teatro e i predetti Organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto a un ulteriore esame con le OOSS nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente ai teatro dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancalo accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 40 - Appalti.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU e le OOSS territoriali di categoria dell'affidamento di servizi all'esterno, nei termini e secondo gli schemi procedurali di cui all'art. 38 del CCNL.
Antad, Eti e le OOSS dei lavoratori, nel convenire sull'esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne dei teatri nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che i teatri inseriranno nei contratti di appalto un'apposita clausola che preveda l'osservazione da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
I teatri non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 41 - Formazione professionale.
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta al pubblico.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che aziendale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione permanente, alla riqualificazione e all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione;
- la definizione, con gli Organi istituzionali preposti, di procedure semplificate per l'accesso a detti finanziamenti
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro e alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione composta da 3 rappresentanti dei teatri e 3 rappresentanti delle OOSS firmatarie del presente contratto per attività di studio, documentazione, acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della materia formativa nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti.

Art. 46 - Contrattazione integrativa aziendale.
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, il riferimento all'andamento generale del settore nonché il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, convengono che:
- la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale;
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il CCNL prevede tale possibilità nonché sui CFL, sulla flessibilità degli orari di lavoro e sulla mobilità intersettoriale;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del CCNL.

Art. 47 - Osservatorio.
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle OOSS dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale formato da 6 componenti, dei quali 3 designati da Antad ed Eti e 3 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil, con il compito di:
(a) seguire l'andamento produttivo del settore nonché lo stato, le tendenze e le prospettive occupazionali;
(b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del CCNL;
(c) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
(d) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizza e, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10.4.91 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
(e) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
(f) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
(g) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera.

Art. 48 - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.

Art. 49 - Decorrenza e durata.
[…]
Nota a verbale.
Antad, Eti e le OOSS sottoscrittici del contratto s'impegnano a riesaminare gli assetti classificatori e parametrali delle diverse categorie di personale per il tramite di un'apposita Commissione tecnica pariteticamente costituita.
I lavori della Commissione dovranno ispirarsi all'esigenza di un adeguato rispetto e di una giusta valorizzazione dei diversi livelli di professionalità, della doverosa valutazione delle necessarie compatibilità economiche, della ricerca dei più idonei criteri di flessibilità e fungibilità delle mansioni. I lavori saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto d'esame e contrattazione in sede di rinnovo della parte normativa del CCNL.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 50 - Orario di lavoro.

Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 50 minuti.
Il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni, articolate su 1 turno di lavoro al mattino e 1 al pomeriggio, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni giornaliere, articolate su 1 turno di lavoro al pomeriggio e 1 alla sera, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'impiegato in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per 12simi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 51 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13, legge n. 196/97 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede d'esame tra Direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali e i rappresentanti delle OOSS stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale;
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi d'impedimento.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi e alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la Direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lett. C1, parte V del presente contratto, comunicherà all'Organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti e uffici.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 58 - Varie forme del contratto di lavoro individuale.
Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;
- per ciclo di rappresentazioni relative a 1 o più spettacoli;
- per 1 sola giornata.
[…]

Art. 60 - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è fissato in 39 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 50 minuti.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni, articolate su 1 turno di lavoro al mattino e 1 al pomeriggio, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in 2 prestazioni giornaliere, articolate su 1 turno di lavoro al pomeriggio e 1 alla sera, e tra le 2 prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro, purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. […]
Per i portieri o custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per 12simi in proporzione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno.

Art. 61 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13, legge n. 196/97 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede d'esame tra Direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali e i rappresentanti delle OOSS stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale;
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 62 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi e alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la Direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lett. C1), parte V del presente contratto, comunicherà all'Organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per Reparti e Uffici.

Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne.
L'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
[…]
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente a una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel comma 1 delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno e il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Art. 67 - Servizio antincendio.
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione nella misura di £ 6.000.

Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala
(A) Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala può essere costituito:
- a tempo determinato;
- a ciclo di rappresentazioni relative a 1 o più spettacoli;
- a giornata.
[…]

(C) Orario di lavoro.
L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala è fissato in 3 ore e 30 minuti giornalieri.
L'orario d'inizio individuale delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.

(C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione.
Fermo restando il suindicato orario di lavoro per le prestazioni inerenti lo spettacolo, limitatamente al personale addetto alle rappresentazioni in sala e al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico che il teatro è obbligato, a proprio carico, a mettere a disposizione delle Compagnie ai sensi del regolamento Anet-Unat che sia assunto a tempo determinato per l'intera durata della stagione da teatri che svolgano di norma attività recitativa pubblica continuativa nell'arco della settimana per almeno 6 mesi l'orario minimo di lavoro è mediamente di 70 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro, di 7 ore giornaliere. Ai fini della determinazione di tale media mensile si fa riferimento all'intera durata del contratto, sicché l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Nel corso del periodo d'impegno contrattuale il teatro potrà valutare, in relazione alle proprie esigenze e necessità, la possibilità di utilizzare tale personale per prestazioni diverse da quelle inerenti lo spettacolo.

(G) Riposo settimanale.
Per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala 1 giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa inerente a uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei 2 spettacoli maggiorata del 70%.

(I) Servizio antincendio.
Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala che venga utilizzato anche per il servizio antincendio e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta un'indennità giornaliera, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione[…]

Appendice
Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;
- richiamato e confermato quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, recepito nel settore dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti con l'accordo di rinnovo contrattuale 15.2.96 si conviene quanto segue:

(A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno nelle strutture fino a 15 dipendenti e nell'ambito della RSU nelle strutture con più di 15 dipendenti. Il RLS resta in carica 3 anni e ha diritto ad ore di permesso per l'espletamento della propria funzione nelle seguenti misure:
- strutture fino a 15 dipendenti: 30 ore annue;
- strutture con oltre 15 dipendenti: 40 ore annue.
Non vengono imputate al monte ore di cui sopra le ore utilizzate per gli adempimenti di cui all'art. 19, lett. b), c), d), g), i), l), D.lgs. n. 626/94.
L'elezione si svolge a suffragio universale e a scrutinio segreto.
L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art. 9, D.lgs. n. 626/94, come modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Il RLS ha diritto a una formazione di almeno 32 ore e il programma deve comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

(B) Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, D.lgs n. 626/94, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di un'ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro dell'azienda.

(C) Organismo paritetico nazionale.
L'Osservatorio di cui all'art. 47 del vigente CCNL assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali e coordinamento della loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli Organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli Organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi in ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

(D) Organismi paritetici territoriali.
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti:
- composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate s'impegnano ad adire l'OPT per ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati su temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'Organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'OPN.