Tipologia: CCNL
Data firma: 13 luglio 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Antad, Eti e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Lavoro dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
• Informazione
• Formazione
• Responsabilità civile e/o penale
• Brevetti
• Indennità di funzione
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Apprendistato
Art. 12 - Contratto di inserimento
Art. 13 - Percentuale di maggiorazione
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Lavoro domenicale
Art. 16 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 17 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 18 - Premio annuale
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Trasferta
Art. 21- Ferie
Art. 22 - Tutela della maternità
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Servizio militare
Art. 25 - Assenze
Art. 26 - Permessi
Art. 27 - Aspettativa
Art. 28 - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 29 - Divisa
Art. 30 - Uso della vettura
Art. 31 - Doveri del lavoratore
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 36 - Congedi per la formazione
Art. 37 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
Art. 38 - Rappresentanze sindacali aziendali
A) Costituzione della RSU

B) Composizione della RSU
C) Permessi per i componenti la RSU
• Note a verbale
• Delegato d'azienda
Art. 39 - Relazioni sindacali
• Livello nazionale
• Livello territoriale
• Livello aziendale
o Informazione

o Informazione e confronto
• Campo di applicazione del contratto
Art. 40 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
a) procedure di conciliazione
b) Controversie individuali e plurime
Art. 41 - Appalti
Art. 42 - Formazione professionale
Art. 43 - Previdenza complementare
Art. 44 - Preavviso
Art. 45 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 46 - Indennità in caso di morte
Art. 47 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 48 - Osservatorio
Art. 49 - Norme speciali
Art. 50 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 51 - Orario di lavoro
Art. 52 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 54 - Giorni festivi
Art. 55 - Indennità maneggio denaro
Art. 56 - Passaggio di livello
Art. 57 - Trasferimenti
Art. 58 - Trattamento di malattia ed infortunio
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 59 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 60 - Personale addetto ai turni
Art. 61 - Orario di lavoro
Art. 62 - Flessibilità dell' orario di lavoro
Art. 63 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
Art. 64 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 65 - Giorni festivi
Art. 66 - Riprese televisive
Art. 67 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 68 - Servizio antincendio
Parte IV - Minimi tabellari
Stralcio dell'accordo 13 luglio 2005
Stralcio degli accordi 17 dicembre 1973, 2 aprile 1976 e 22 marzo 1979
Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale
B) Classificazione del personale e minimi tabellari orari
C) Orario di lavoro
C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
D) Corresponsione della retribuzione
D1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
E) Indennità speciale
F) Percentuale di maggiorazione
G) Riposo settimanale
H) Giorni festivi
I) Servizio antincendio
F) Stralcio dell'accordo 13.07.2005
Appendice
Importi dell'indennità di contingenza
Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
B) Riunioni periodiche
C) Organismo paritetico nazionale
D)Organismi paritetici territoriali
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta.
Art. 1

Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20

Agis Associazione generale italiana dello spettacolo
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'Eti


L'anno 2005 il giorno 13 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'Agis in Via di Villa Patrizi, 10 tra l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica […] , l'Eti […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e il Slc-Cgil […] assistiti […] e dai rappresentanti dei lavoratori, la Fistel-Cisl […] e dai rappresentanti territoriali dei lavoratori, la Uilcom-Uil […] assistiti dai rappresentanti territoriali è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'Eti.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 - Visita medica
Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.

Art. 4 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8 - Contratto a termine
È consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
b) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
d) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o tecniche;
e) necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ulteriori ipotesi di cui al comma 2 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore per i teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con la RSU/RSA - è consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente comma 3 in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc.
Resta salva la possibilità di pattuizioni aziendali in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
[…]

Art. 9 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
È consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 10%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore nei teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
[…]
L'Azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 11 - Apprendistato
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende teatrali.
Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani con età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi
livelli 1°A e 1° 36 mesi
livelli 2° e 3° 24 mesi
livelli 4°, 5° e 6° 18 mesi

[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120 ore
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100 ore
Diploma universitario e diploma di laurea 80 ore

La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Agli apprendisti di livello 1°A e 1° non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di legge e contrattuale.

Art. 12 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
[…]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Il programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del d. lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]

Art. 14 - Riposo settimanale
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla Direzione aziendale possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all'attività delle compagnie e previamente accertate dalle Direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività nazionale od infrasettimanale spetterà al lavoratore l'importo di una quota giornaliera di retribuzione.

Art. 22 - Tutela della maternità
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 31 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
[…]
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 5) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 37 - Diritti sindacali
Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 15 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all' art. 20 della legge 20. 5. 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare alla assemblea;
2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5) i teatri metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 38 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, in ciascun teatro stabile e teatro gestito dall'Eti viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
[…]

B) Composizione della RSU
[…]
I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]

C) Permessi per i componenti la RSU
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo complessivo di l80 ore.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]

Note a verbale
[…]
3) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Delegato d'azienda
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, nei teatri che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione aziendale dalle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL.

Art. 39 - Relazioni sindacali
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e degli organismi teatrali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

Livello nazionale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'Antad fornirà alla Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati, sulle prospettive finanziarie ed occupazionali generali del settore e sugli eventuali progetti di formazione professionale.
[…]
Analoghe informazioni saranno fornite alla Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom- Uil dall'Eti relativamente ai teatri gestiti.

Livello territoriale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive finanziarie generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale.

Livello aziendale
Informazione

[…]
- Annualmente, entro il 31 dicembre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle OO.SS. territoriali di categoria informazioni riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dal teatro, sulle risultanze finanziarie quali emergono dal bilancio consuntivo e sulle risultanze occupazionali (riferite sia ai rapporti a tempo indeterminato che a termine).
- La Direzione aziendale informerà la RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e delle modalità delle assunzioni.

Informazione e confronto
La Direzione aziendale informerà preventivamente RSU e OO.SS territoriali di categoria in ordine a:
- nuove forme di organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
- progetti di formazione professionale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante del Teatro.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame il Teatro non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Campo di applicazione del contratto
L'Antad, l'Eti e le OO.SS. si danno atto che per il personale stagionale utilizzato esclusivamente o in modo assolutamente prevalente per le attività di produzione dei teatri troverà applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista. Al di fuori di tali ipotesi troverà applicazione la disciplina di cui al presente contratto.
La Direzione aziendale informerà le organizzazioni sindacali territoriali di categoria dell'utilizzazione di personale stagionale per il quale trovi applicazione la disciplina contrattuale prevista per i tecnici scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale e rivista.

Art. 40 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) procedure di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione al teatro, con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

b) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale ed all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra il teatro e gli organismi rappresentativi aziendali.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra il teatro e i predetti organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente al teatro dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 41 - Appalti
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria dell'affidamento di servizi all'esterno, nei termini e secondo gli schemi procedurali di cui all'art. 39 del CCNL.
L'Antad, l'Eti e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne dei teatri nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che i teatri inseriranno nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservazione da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse. I teatri non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 42 - Formazione professionale
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta al pubblico, anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell'Unione europea.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.

Art. 47 - Contrattazione integrativa aziendale
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23. 7. 1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, il riferimento all'andamento generale del settore nonché il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, convengono che:
- la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale;
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sui contratti di formazione e lavoro, sulla flessibilità degli orari di lavoro e sulla mobilità intersettoriale;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Art. 48 - Osservatorio
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali dei teatri e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un Osservatorio nazionale formato da sei componenti, dei quali tre designati dall'Antad e dall'Eti e tre designati dalla Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom- Uil, con il compito di:
a) seguire l'andamento produttivo del settore nonché lo stato, le tendenze e le prospettive occupazionali;
b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
c) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
d) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna - tra cui la legge 10 aprile 1991 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
e) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
f) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
g) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera.

Art. 49 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.

Art. 50 - Decorrenza e durata
[…]
Nota a verbale
L'Antad, l'Eti e le OO. SS. sottoscrittici del contratto si impegnano a riesaminare gli assetti classificatori e parametrali delle diverse categorie di personale per il tramite di una apposita Commissione tecnica pariteticamente costituita.
I lavori della Commissione dovranno ispirarsi all'esigenza di un adeguato rispetto e di una giusta valorizzazione dei diversi livelli di professionalità, della doverosa valutazione delle necessarie compatibilità economiche, della ricerca dei più idonei criteri di flessibilità e fungibilità delle mansioni. I lavori saranno conclusi in tempo utile perché i relativi esiti possano costituire oggetto di esame e contrattazione in sede di rinnovo della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 51 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi.
In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi.
Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
[…]
In riferimento all'art. 7 del d. gs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente.
Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.
Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive.
Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA.
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale.
a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore.
c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dal 7° comma del presente articolo.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'impiegato in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 52 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.13 della legge n.196/1997 e di cui all'art. 3 del d. lgs. n° 66/2003 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le direzioni aziendali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. […]
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera C1 della Parte V del presente contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti ed uffici.

Art. 58 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dell'impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 59 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;
- per ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli;
- per una sola giornata.
[…]

Art. 61 - Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi.
In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi.
Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente.
Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.
L'orario normale di lavoro è fissato in 39 ore settimanali effettive.
Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA.
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale.
a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore.
c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 7° del presente articolo.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]
L'operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. […]
Per portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno.

Art. 62 - Flessibilità dell' orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n.196/1997 e di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 66/2003 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. […]
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.

Art. 63 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la Direzione, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera C1) della Parte V del presente contratto, comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti e uffici.

Disposizioni specifiche per le prestazioni particolari notturne
L'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:
1) nel caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a cinque ore decorrenti dalla fine dello spettacolo, un compenso globale onnicomprensivo pari al 100% della normale retribuzione giornaliera;
2) nel caso di prestazioni lavorative di durata superiore a 5 ore, un compenso globale onnicomprensivo pari al 150% della normale retribuzione giornaliera.
Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di dodici ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di tre ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.
Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel 1° comma delle presenti disposizioni specifiche, troveranno applicazione le norme contrattuali concernenti il lavoro ordinario notturno ed il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Art. 67 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 68 - Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione nella misura di Euro 3,10.

Parte V - Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala può essere costituito:
-a tempo determinato;
-a ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli;
-a giornata.
[…]

C) Orario di lavoro
L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è fissato in 3 ore e 30 minuti giornalieri.
L'orario di inizio individuale delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.

C1) Disposizioni particolari per il personale assunto a termine per l'intera durata della stagione
Fermo restando il suindicato orario di lavoro per le prestazioni inerenti lo spettacolo, limitatamente al personale addetto alle rappresentazioni in sala ed al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico che il teatro è obbligato, a proprio carico, a mettere a disposizione delle compagnie ai sensi del regolamento Anet-Unat che sia assunto a tempo determinato per l'intera durata della stagione da teatri che svolgano di norma attività recitativa pubblica continuativa nell'arco della settimana per almeno 6 mesi l'orario minimo di lavoro è mediamente di 70 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro, di 7 ore giornaliere. Ai fini della determinazione di tale media mensile si fa riferimento all'intera durata del contratto, sicché l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi. Nel corso del periodo di impegno contrattuale il teatro potrà valutare, in relazione alle proprie esigenze e necessità, la possibilità di utilizzare tale personale per prestazioni diverse da quelle inerenti lo spettacolo.

G) Riposo settimanale
Per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala un giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa inerente ad uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli, maggiorata del 70%.

I) Servizio antincendio
Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala che venga utilizzato anche per il servizio antincendio e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta una indennità giornaliera, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione, il cui importo è fissato in Euro 3,10, sia che venga effettuato un solo spettacolo che in caso di doppio spettacolo.

Appendice
Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;
- richiamato e confermato quanto previsto dall'accordo interconfederale 22.6.95, recepito nel settore dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti con l'accordo di rinnovo contrattuale 15.2.1996, si conviene quanto segue

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nelle strutture fino a 15 dipendenti e nell'ambito della RSU nelle strutture con più di 15 dipendenti.
Il RLS resta in carica 3 anni ed ha diritto ad ore di permesso per l'espletamento della propria funzione nelle seguenti misure:
- strutture fino a 15 dipendenti: 30 ore annue
- strutture con oltre 15 dipendenti: 40 ore annue.
Non vengono imputate al monte ore di cui sopra le ore utilizzate per gli adempimenti di cui all'art. 19, lettere b, c, d, g, i, l del d. lgs. n. 626/1994.
L'elezione si svolge a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art. 9 del d. lgs. n.626/1994, come modificato dal d. lgs. n. 242/1996 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- esamina con la direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore ed il programma deve comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

B) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.Lgs n. 626/94 devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di una ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro dell'azienda.

C) Organismo paritetico nazionale
L'Osservatorio di cui all'art. 48 del vigente CCNL assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali e coordinamento della loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi in ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

D) Organismi paritetici territoriali
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti:
- composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate si impegnano ad adire l'OPT per ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'OPN.

Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta
Art. 1

Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.
Il direttore di scena o di palcoscenico ha l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all'osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile - d'ora in poi per brevità chiamata "la direzione" - od al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento.
[…]

Art. 3
[…]
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.