Cassazione Penale, Sez. 3, 18 agosto 2026, n. 31546 - Sfruttamento di manodopera: il contratto regolare non basta
Presidente Aceto - Relatore Gai
Fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( Omissis ) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Messina, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione Sez. IV, n. 430 del 2026, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari a M.S. e B.S. , indagati per il reato di cui agli artt. 81, 110, 603 bis, comma 1, n. 2), cod.pen.
2. Deduce, con un articolato motivo di ricorso, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove lo stato di bisogno sarebbe escluso dalla circostanza che tutti i lavoratori risultano regolarmente assunti, di tal che, nell'ipotesi di eventuale licenziamento, avrebbero potuto azionare le misure di sostegno all'occupazione previste dalla legge, di poi ci si troverebbe in presenza di soggetti capienti avendo il possesso di autovetture, ancorché vetuste, e comunque avrebbero delle entrate in ragione del lavoro svolto, che potevano consentire loro un minimo di vita dignitosa. Non avrebbero considerato, i giudici, le condizioni economiche dei lavoratori che vivono esclusivamente dell'esiguo stipendio percepito, peraltro in condizioni di sfruttamento, dovendosi mettere in luce che lo stato di bisogno è conseguenza della perdita di quel lavoro che determina il venir meno dei mezzi di sostentamento necessari per vivere dignitosamente, circostanza che costringe i dipendenti a lavorare in una marcata situazione di sfruttamento che altrimenti rifiuterebbero di sopportare se avessero altre alternative. Ciò premesso, pare evidente che il Tribunale del riesame sia incorso in violazioni di legge, nonché con motivazione illogica e contraddittoria avrebbe escluso la ricorrenza dello stato di bisogno.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza di annullamento ha ritenuto un grave quadro indiziario, in relazione alla condotta di sfruttamento della manodopera, sia per il periodo in cui gli indagati avevano ricoperto la veste di legali rappresentanti della "Sikelia Oil s.r.l. e sia quali amministratori di fatto dell'azienda, per avere imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni di lavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un monte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, non riconoscendo alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale ed omettendo la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità, con riguardo allo sfruttamento della manodopera dei c.d. “pompisti”, ossia coloro che alla pompa di benzina riforniscono i clienti, ma ha ritenuto carente la motivazione in punto approfittamento dello stato di bisogno. Di conseguenza ha annullato sul punto l’ordinanza genetica con rinvio, per nuovo giudizio, per colmare “il deficit motivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esito sarà nel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazione della sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno” (così la sentenza rescindente).
All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Messina ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di ( Omissis ) emessa nei confronti di M.S. e B.S. ritenendo insussistente lo stato di bisogno.
5. Secondo l’ordinanza impugnata, pur considerata l'esiguità dei redditi percepiti dai lavoratori e il fatto che la gran parte di loro risultassero intestatari di autovetture invero vetuste, sulla base della data di immatricolazione, e disponessero di un alloggio, non sarebbe configurabile lo stato di bisogno richiesto dalla fattispecie incriminatrice e ciò in quanto tutti i lavoratori risultavano regolarmente assunti e ciò pertanto avrebbe garantito loro, in caso di licenziamento, di fruire delle misure di sostegno previste dalla legge in attesa di trovare una nuova occupazione.
L’ordinanza ha reso una motivazione non congrua rispetto al dictum della sentenza rescindente e ai principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità richiamati proprio dalla sentenza di annullamento.
6. Va premesso che l’uso nella norma di cui all’art. 603 bis cod.pen., della congiunzione ("…sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno...") implica che per la sussistenza del reato alle condizioni di sfruttamento della manodopera debba accompagnarsi l'approfittamento dello stato di bisogno.
In ordine alla nozione di stato di bisogno, la sentenza di annullamento ha richiamato l’orientamento, che costituisce senz’altro punto di riferimento ineludibile, espresso da Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv. 281405, in cui si è precisato come, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Prosegue la sentenza di annullamento che se è vero che non occorre che si sia di fronte a situazioni di disagio estremo, come quelle scrutinate da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., non mass. in cui è stato ritenuto sussistente l'approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori che erano privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti col territorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio, è altresì vero che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della “grave difficoltà”, opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in stato di necessità. Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen. Lo stato di bisogno, il cui approfittamento è elemento che si aggiunge allo sfruttamento della manodopera, va valutato con riguardo alle singole situazioni di fatto in cui si concretizza l’approfittamento che implica necessariamente una valutazione della concreta situazione di fatto, ivi comprese le condizioni personali e ambientali (consistenza famigliare, situazione ambientale, bassa professionalità del lavoro).
Non solo, come di recente chiarito da Sez. 4, n. 20151 del 2026 in data 27/02/2026, non mass., lo stato di bisogno va, infatti, scrutinato in relazione a ciascun lavoratore.
7. Così delineato il perimetro del devoluto al giudice del rinvio, l’ordinanza impugnata risulta manifestamente illogica e contraria al dictum di annullamento là dove, in primo luogo, ha escluso lo stato di bisogno in ragione della regolare assunzione lavorativa che consente di attivare gli strumenti a tutela del lavoratore nel caso di perdita di occupazione, elemento questo che attiene alla condotta di sfruttamento (si rammenta che, nel contesto descritto, i lavoratori non venivano retribuiti per le ore lavorate ed erano costretti a restituire una parte della retribuzione in contanti) profilo non oggetto di annullamento e, pertanto, coperto da giudicato, e poi ha reso una motivazione che ha escluso lo stato di bisogno dei sette lavoratori, ivi compreso Mazza Carmelo, in modo generalizzato senza confronto con la specifica situazione di ciascuno di loro e sul rilievo secondo cui costoro versavano in una minima condizione di benessere risultando avere la disponibilità di un alloggio e di mezzi propri motivazione che, non tiene conto dei principi richiamati dalla sentenza di annullamento e dalla sentenza sopra citata n. 20151 del 2026.
E' errato escludere lo stato di bisogno in conseguenza della "regolare" assunzione del lavoratore e della conseguente prospettiva del ricorso agli strumenti di assistenza sociale in caso di licenziamento ovvero di dimissioni per giustificata causa oggettiva (cd. NASPI). Ed invero, per un primo profilo, il licenziamento dipende pur sempre da una decisione unilaterale del datore di lavoro, laddove le dimissioni per giustificato motivo oggettivo onerano il lavoratore del compito (non sempre agevole) di dimostrare la sussistenza delle condizioni che hanno legittimato la risoluzione del rapporto di lavoro (e dunque il diritto al beneficio).
Inoltre, per un secondo profilo, la durata massima del beneficio è di due anni ed è pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro (quattro anni durante i quali il lavoratore deve avere accumulato almeno tredici settimane di contributi).
Se si considera che la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione (pari circa al 75% della stessa) e che la NASPI viene calcolata in base alle retribuzioni quantum del beneficio), non esclude affatto quello stato di bisogno che si risolve nella supina accettazione della situazione lavorativa in atto, dovendosi al riguardo tenere conto della complessiva situazione familiare, patrimoniale e finanziaria del singolo lavoratore (reddito famigliare, eventuale coniuge e/o figli a carico, spese di prima necessità, ivi comprese quelle per assicurare l'istruzione obbligatoria dei figli e la salute dei componenti il nucleo famigliare, mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, e così via).
8. L’ordinanza impugnata, con riferimento ai lavoratori coinvolti non motiva la sussistenza dello "stato di bisogno" richiesto dall'art. 603-bis cod.pen. e, in particolare, non individua, per ciascun lavoratore, quella «situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose» necessaria per integrare lo stato di bisogno (Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport, Rv. 281405 - 01). All’esito del rinnovato giudizio, una volta superato positivamente lo scrutinio dello stato di bisogno, dovrà dare conto in motivazione della sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di messina competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Così è deciso, 09/07/2026.
