Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 10 dicembre 2015
Validità: 10.12.2015 - 09.12.2016
Parti: Luiss, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Campus Bio-Medico di Roma, Liuc, Università Vita-Salute San Raffaele, Fondazione Centro San Raffaele, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università degli Studi Kore di Enna, Unint, Iulm, Università Maria Ss. Assunta, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Flc-Cgil, Cisl-Università, Uil-Rua
Settori: Istruzione, Collaboratori delle università non statali
Fonte: Cnel
Sommario:
|
|
Preambolo |
|
Art. 16 Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore |
Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali
Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2015, in Roma, al viale Romania, 32, presso la sede della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli […], l’Università Commerciale Luigi Bocconi […], l’Università Cattolica del Sacro Cuore […], l’Università Campus Bio-Medico di Roma […], l’Università Carlo Cattaneo – Liuc […], l’Università Vita-Salute San Raffaele […], la Fondazione Centro San Raffaele […], l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche […], la Libera Università degli Studi Kore di Enna […], la Unint Università degli Studi Internazionali di Roma […], la Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm […], la Libera Università Maria Ss. Assunta […], l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa […] e le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da: […] Segretario Nazionale Flc Cgil, […], Segretario Nazionale Aggiunto Cisl Università, […], Segretario Generale Uil Rua;
dato atto che le università non statali rappresentano un attore imprescindibile sullo scenario della ricerca e dell’alta formazione italiana e internazionale;
dato atto che la ricerca riveste una importanza fondamentale anche nel settore sanitario privato, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall’art. 32 della Costituzione;
considerata la necessità di dotare le università non statali di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita delle università e degli istituti di ricerca;
visto l’art. 409, n. 3 c.p.c.;
visto il d.lgs. 12 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2 lett. a) che ha previsto la possibilità di disciplinare le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
vista la l. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
visto il d.m. 21 luglio 2011, n. 313, Trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento;
considerata l’esigenza di garantire il superiore interesse degli studi della ricerca e della salute;
considerata la necessità, fermo restando il rispetto della tutela dei diritti essenziali dei collaboratori come sopra richiamati, di provvedere concretamente ad assicurare, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, la non applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 comma 1 del citato d.lgs. 81/2015 proprio in virtù dell’intervento regolativo dell’accordo collettivo nazionale a ciò abilitato, come attestato dal presente accordo;
al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano nelle università non statali;
dato atto della richiesta sindacale di verificare la possibilità di armonizzare i trattamenti normativi ed economici minimi del personale dipendente delle università non statali, le parti si impegnano a convocare entro il mese di marzo 2016 un tavolo tecnico che possa definirne le condizioni;
hanno concordato quanto segue:
Titolo I Parte normativa
Capo II Natura del rapporto
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Il presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività professionali:
1. docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche integrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;
2. docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate;
3. assistenza alla didattica;
4. collaborazione per attività di ricerca;
5. supporto tecnico alla ricerca.
Nell’ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le attività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non esaustiva, dagli articoli che seguono.
È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo Collaboratore.
I rapporti di lavoro nell’ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alle stesse o di coordinamento delle stesse e le funzioni connesse e accessorie, conferiti dalle università non statali, come disciplinate dalla l. 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sulla base del presente accordo, hanno natura di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 409, n. 3 del c.p.c. e, quindi, di lavoro autonomo, anche laddove, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto non sia attratto nell’ambito delle prestazioni professionali.
Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando il divieto di trattamenti individuali in peius, disciplina il trattamento economico e normativo dei Collaboratori che, a prescindere dal regime fiscale applicabile (assimilazione a redditi di lavoro dipendente o attrazione nel reddito professionale), operano nell’ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, nelle università non statali.
La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto all’assunzione presso il Committente, né in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Il presente accordo rappresenta l’insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.
Art. 3 (Esclusioni)
Il presente accordo non si applica ai rapporti di lavoro che l’ordinamento individua come rapporti di natura subordinata.
Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, salvo che la normativa vigente disponga altrimenti, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.
Per quanto attiene alle attività connesse alla didattica e alla ricerca in ambito medico si rinvia alle norme di legge e di regolamento.
Art. 4 (Forma del contratto)
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:
1. l’identità delle parti contraenti;
2. l’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell’adempimento;
3. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
4. l’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;
5. l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;
6. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;
7. le modalità di cessazione o recesso del rapporto.
Art. 5 (Caratteri generali)
Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:
1. personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
2. adottando criteri organizzativi propri;
3. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni di legge della direzione medica o sanitaria, ove previste;
4. senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
5. senza vincolo di subordinazione;
6. senza vincolo di orario;
7. con carattere di continuità.
Art. 7 (Assenza del potere gerarchico)
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art. 8 (Assenza del potere disciplinare)
È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione e come evidenziato, peraltro, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006, l'esercizio del potere disciplinare.
Art. 9 (Quantità e collocazione temporale della prestazione)
Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.
[…]
In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali il Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di didattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso.
[…]
Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell’attività dedotta in contratto.
Capo IV Dinamiche contrattuali
Art. 16 (Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore)
Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura dell’attività da svolgere, potrà anche essere situata nell’ambito degli uffici del Committente.
Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione – ove occorra – una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all’espletamento della prestazione medesima, compreso l’accesso a stabulari.
La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale o di contrattazione di secondo livello.
Art. 17 (Gravidanza, malattia e infortunio)
La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il Committente.
L’assenza per maternità, paternità, adozione o affidamento non comportano la proroga della durata del contratto che si estingue alla naturale scadenza.
In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al Committente l’incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la maternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata.
Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
In caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.
Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Salvo che la durata del contratto sia commisurata all’anno accademico o alla durata di un progetto finanziato, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai comma che precedono.
Art. 22 (Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica)
Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.
Art. 23 (Assicurazione obbligatoria)
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Titolo III Rapporti sindacali
Art. 27 (Garanzie sindacali)
Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente atto dell'inapplicabilità della l. 300/1970 ai rapporti di cui al presente accordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).
Art. 28 (Relazioni sindacali)
Le parti firmatarie del presente accordo, ciascuna per quanto di competenza, concordano che il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buonafede e trasparenza dei comportamenti, assicurando attraverso il confronto a livello nazionale tra le parti firmatarie, il rispetto dei diritti e delle tutele dei Collaboratori stabiliti nel presente accordo.
A tali fini, le parti firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, nel rispetto dei reciproci ruoli, e di strumenti di gestione degli accordi.
Titolo IV Norme transitorie e finali
Art. 30 (Contrattazione di secondo livello. Rinvio)
Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime organizzazioni sindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di secondo livello.
Art. 31. (Osservatorio nazionale)
È istituito un Osservatorio nazionale, composto da una rappresentanza dei Committenti e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Il predetto Osservatorio ha compiti di:
1. monitoraggio dei contratti di collaborazione di cui al presente accordo attivati nei singoli enti;
2. monitoraggio ed analisi delle motivazioni che danno luogo all’attivazione dei rapporti di collaborazione, anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 33;
3. monitoraggio e verifica degli accordi di II livello eventualmente stipulati nei singoli enti;
4. proposte di modifiche al presente accordo per eventuali norme che interessano l’assetto giuridico ed economico regolato dal presente accordo.
A tale fine i Committenti si impegnano a trasmettere all’Osservatorio gli accordi di II Livello stipulati e una relazione annuale sui contratti individuali sottoscritti.
Art. 34 (Norma di chiusura)
Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dalla eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di legge positiva.
Note a Verbale
Nota a verbale Flc Cgil
Qualora nell’applicazione dell’art. 31, da una analisi delle modalità di espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente accordo, emergessero elementi tali da renderle riconducibili alla fattispecie lavoro subordinato ex 2094 c.c. e non dovesse trovare attuazione il percorso di stabilizzazione di cui all’art. 33, il presente accordo si intenderà disdettato.
Nota a verbale Uil Rua
La Uil Rua auspica che in futuro saranno previsti tempi e procedure più idonei ad affrontare tematiche così importanti, per le quali il confronto è stato fortemente compresso, sia tra parti e controparti che tra sindacati e lavoratori. Per tale ragione, sottolinea la mancata convocazione di tutte le categorie di riferimento per le quali la firma della Uil Rua – ferma restando la validità del presente accordo per la Uil Rua – non può costituire acquiscenza.
La Uil Rua evidenzia, altresì, l’impossibilità di conoscere preventivamente i dati necessari ad avere contezza del compiuto ambito di applicazione quantitativo degli interessati e della loro distribuzione; ciò nonostante si è ritenuto di sottoscrivere il presente testo, anche in virtù dell’art. 31 il cui monitoraggio si chiede sia attivato sin da gennaio 2016. In caso contrario il presente accordo comporterà la disdetta da parte della Uil Rua.
