Categoria: Normativa statale
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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 9 ottobre 1958

 

Preambo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Visto l'art. 404 del citato decreto Presidenziale che prevede l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo, fra l'altro, di consentire e facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche al riguardo;
Ritenuto che il registro degli infortuni costituisce un mezzo idoneo per la realizzazione delle predette statistiche;
Considerata la necessità di stabilire il modello del registro degli infortuni, nonchè di stabilire i criteri e le modalità relative;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni o per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo 1

Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dall'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A ) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B ).

Articolo 2

Il registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.
Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina li numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.
Il registro devo essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.
Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Articolo 3

Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.



Allegato 1

Allegato unico.
(Sono omessi gli allegati).