Accordo attuativo tra
Inail Direzione regionale per la Puglia e Regione Puglia – Dipartimento Salute e Benessere, per la realizzazione del progetto “Tra multiverso, palco e realtà: @ scuola di prevenzione” per l’anno scolastico 2026-2027

 

INAIL, Direzione regionale Puglia, in seguito denominato “INAIL”, con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore regionale Dott. Daniele Leone, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia,

e

Regione Puglia, Dipartimento con sede in via Gentile n. 52, Bari, rappresentata dal Dirigente della Sezione Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dott. Nehludoff Albano, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia, in seguito, denominate “Parti”,

 

Premesso che:

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail con Delibera n. 7 del 13 maggio 2025 ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione “2025-2027”;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. delinea al Titolo I il “sistema” della prevenzione e vigilanza, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali, riconoscendo alle Regioni un ruolo primario nella programmazione degli interventi e assegnando all’INAIL (in particolare agli artt. 9 e 10) obiettivi strategici e compiti di supporto tecnico-scientifico, informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza;
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, approvato con Intesa del 21 maggio 2026 (Rep. atti n. 69/CSR), pone primaria importanza al contrasto degli infortuni e delle patologie lavoro-correlate, promuovendo una stretta integrazione tra i setting scolastici e lavorativi (attraverso il Macro Obiettivo 4 e i Programmi Predefiniti "Scuole che Promuovono Salute" e "Luoghi di lavoro che promuovono salute") al fine di diffondere la cultura della prevenzione fin dalle scuole e favorire nei giovani l’acquisizione di specifiche competenze;
- il nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2026-2031 valorizzerà le linee strategiche nazionali al fine di assicurare un rafforzamento e una maggiore efficacia degli interventi di prevenzione nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando la prosecuzione delle iniziative congiunte mirate alla tutela dei lavoratori e consolidando le azioni volte a promuovere la cultura della sicurezza in ogni ambiente di vita e di studio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 14 aprile 2026, è stato approvato il "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e INAIL - Direzione Regionale Puglia per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti", con validità allineata alla vigenza del PNP 2026-2031;
- in coerenza con la precedente programmazione, la Regione Puglia e l'INAIL confermano l’attivazione e lo sviluppo, attraverso accordi attuativi, di un programma condiviso di azioni tese alla promozione della cultura della salute e sicurezza, rivolte agli studenti in quanto futuri lavoratori, finalizzate a garantire un’adeguata informazione e formazione sulle misure di prevenzione in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
 

Considerato che

- in data 14/05/2026, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, è stato siglato il Protocollo d’intesa tra Inail Direzione regionale Puglia e Regione Puglia-Dipartimento Salute e Benessere per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti;
- in attuazione degli obiettivi generali prefissati dal Protocollo d’intesa lo sviluppo delle attività congiunte dev’essere disciplinato attraverso specifici Accordi attuativi (cfr. art. 5 del Protocollo d’intesa);
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
- alla base dell’Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nell’allegata scheda progettuale;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- il Comitato Tecnico Scientifico, costituito ai sensi dell’art. 6 del Protocollo di intesa, nell’incontro del 14/07/2026 - per assicurare la promozione della cultura della sicurezza tra gli studenti pugliesi - ha confermato la realizzazione di un progetto destinato agli studenti delle scuole secondarie della regione articolato sui linguaggi del cinema e del teatro, secondo quanto già realizzato, a partire dal 2012, con l’iniziativa “Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione”, che a partire dall’anno scolastico 2026/2027 sarà ridenominata “Tra multiverso, palco e realtà: @ scuola di prevenzione”.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
 

Art. 1
Finalità

Con il presente Accordo attuativo si intende sviluppare la più ampia collaborazione per promuovere la tutela della salute e della sicurezza e l’adozione di comportamenti sani e sicuri tra gli studenti della Scuole secondarie di secondo grado della regione Puglia e conseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di vita e di studio, nei confronti degli studenti, futuri lavoratori;
b) garantire un’adeguata informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione;
c) stimolare la creatività e le capacità degli studenti sui temi legati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio negli ambienti di lavoro, di studio e di vita;
d) supportare gli istituti scolastici nella messa in sicurezza degli ambienti scolastici.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Per il perseguimento delle predette finalità si intende realizzare il progetto “Tra multiverso, palco e realtà: @ scuola di prevenzione” destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, così come articolato e definito nell’allegato format progettuale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Per la realizzazione del progetto, l’Inail si impegna a:
a) mettere a disposizione le proprie risorse amministrative e tecnico professionali per la realizzazione delle attività previste;
b) contribuire nella quota del 50% dei costi previsti per la realizzazione dei progetti, secondo la ripartizione prevista negli allegati progettuali,
e la Regione Puglia si impegna a:
a) mettere a disposizione le proprie risorse amministrative e tecnico professionali per la realizzazione delle attività previste;
b) contribuire nella quota del 50% dei costi previsti per la realizzazione del progetto, secondo la ripartizione prevista negli allegati progettuali.
Gli aspetti gestionali legati alla realizzazione dei progetti sono disciplinati e articolati negli allegati.
 

Art. 3
Tavolo di governance e gestione

Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il “Tavolo di governance e gestione” che sarà composto dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa, coadiuvati dai rappresentanti dei soggetti partner che collaboreranno alle iniziative.
Il Tavolo avrà compiti di:
a) coordinamento delle fasi progettuali;
b) verifica intermedia e finale delle attività progettuali;
c) modificare ed integrare il presente atto, a seguito della evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Protocollo;
d) definire gli sviluppi dei progetti nel caso sopraggiungano eventi o situazioni tali da impedire il corretto svolgimento delle attività progettuali previste;
e) verifica finale degli obiettivi previsti;
f) definizione di tutti gli aspetti legati ai progetti che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono essere previsti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Tavolo di governance e gestione di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
 

Art. 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui all’allegato.
 

Art. 5
Aspetti Economici

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all’allegato progettuale del presente atto; sono regolati secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.
La gestione amministrativa e contabile è assegnata all’Inail. La quota di compartecipazione economico finanziaria a carico della Regione Puglia sarà corrisposta all’INAIL Dr Puglia previa rendicontazione delle spese sostenute.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
 

Art. 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 10
Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine delle attività progettuali disciplinate.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.
 

Art. 12
Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di sei pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
“Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82”.