Senato della Repubblica
XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
N. 1574
d’iniziativa dei senatori
ROSSOMANDO, CAMUSSO, ALFIERI, D’ELIA,DELRIO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, MALPEZZI, MANCA,MARTELLA, RANDO, ROJC, TAJANI, VERDUCCI e VERINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2025
Misure di sostegno al reddito e per la sicurezza dei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano
Onorevoli Senatori. – Il seguente disegno di legge nasce di fronte allo sgomento che abbiamo provato osservando come spesso i riders, nelle nostre città, si trovino costretti a lavorare e a fare consegne anche durante le sempre più frequenti piogge torrenziali e le cosiddette « bombe d’acqua » o le ondate di calore estremo. Fa riflettere l’ultimo articolo del giornalista Paolo Griseri che, pochi giorni prima di venire a mancare lasciando un incolmabile vuoto, commentava la foto di un rider che effettuava una consegna durante l’alluvione a Bologna dell’ottobre 2024, così come ricordiamo « il sindacalista dei rider », Antonio Prisco della NIDIL-CGIL di Napoli, scomparso nel 2021 a soli 37 anni. Troppo spesso vediamo i fattorini con la bici sotto la pioggia e durante le alluvioni nonché sotto il sole cocente, nonostante siano teoricamente nella possibilità di rifiutarsi di lavorare in tali condizioni. Questo significa che per alcuni di questi lavoratori la possibilità di non percepire il compenso di una giornata non è contemplabile. Non c’è libertà senza indipendenza economica e a poco serve, quindi, permettere ad una persona di rifiutare un lavoro nei momenti in cui si manifesta un rischio se questa persona non viene indennizzata per la mancata prestazione. È per questo che nasce questa legge, per iniziare un percorso che finalmente estenda anche ai riders le giuste tutele, già previste ad esempio per i cantieri edili e per i lavoratori metalmeccanici che lavorano all’esterno.
L’articolo 1 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, si debbano definire criteri specifici con riguardo delle condizioni meteo che determinano l’accesso all’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i ciclofattorini. In questo modo i ciclofattorini dipendenti potranno accedervi nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In questa definizione il decreto dovrà fare riferimento all’allerta meteo-idro diramata dalla Protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore utilizzato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, oltre ad eventuali ulteriori condizioni estreme, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eruzioni vulcaniche e il vento molto forte.
L’articolo 2 si occupa di estendere in via sperimentale per il triennio 2025-2027 un’indennità simile a quella di cui all’articolo 1 anche per i lavoratori non dipendenti che operano per le imprese e che effettuano consegne di beni per conto terzi in ambito urbano e se ne definiscono i requisiti.
L’articolo 3 stabilisce la misura dell’indennità, pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l’evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri, e la sua durata massima, fissata in non più di venti giorni per anno solare.
L’articolo 4 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, siano definiti i criteri specifici riguardo alle condizioni meteo che determinano l’accesso all’indennità di cui all’articolo 2 per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano in modo che possano accedervi nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In questa definizione il decreto dovrà fare riferimento all’allerta meteo-idro diramata dalla Protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore utilizzato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, oltre ad eventuali ulteriori condizioni estreme, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eruzioni vulcaniche e il vento molto forte.
L’articolo 5 quantifica le risorse finanziarie, in misura pari a 10 milioni all’anno per il triennio 2025-2027, necessarie per permettere la sospensione delle consegne, garantire la sicurezza e riconoscere loro l’indennizzo almeno durante gli eventi più estremi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni del fondo in favore dei lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all’allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore adottato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericolosa l’attività di consegna quali, a titolo esemplificativo, l’eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento ».
Art. 2.
(Istituzione del Fondo di sostegno per i rider autonomi e parasubordinati)
1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2025-2027, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. L’indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al comma 1, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:
a) abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito derivante dall’attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Art. 3.
(Misura dell’indennità)
1. L’indennità di cui all’articolo 2 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l’evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L’indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
Art. 4.
(Disposizioni attuative)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell’indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all’indennità, da individuare in base all’allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all’indice di calore adottato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stress termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l’attività di consegna come, a titolo esemplificativo, l’eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
fonte: Senato della Repubblica
