CAMERA DEI DEPUTATI 
XIX LEGISLATURA

N. 2631

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei Deputati
ZINZI, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA, MARCHETTI, PRETTO

Modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 

Presentata il 29 settembre 2025


ONOREVOLI COLLEGHI ! -
La tutela dei lavoratori, che spesso rappresenta la parte debole nell’ambito della contrattazione collettiva, richiede costantemente da parte dello Stato maggiori tutele e garanzie. Il livello di tutela va incrementato soprattutto nell’ambito delle società che operano sulla base di contratti di appalto con le società pubbliche e partecipate, dovendo lo Stato garantire i massimi livelli di legalità in favore dei lavoratori.
Al fine di garantire una maggiore tutela per i lavoratori e le loro famiglie, contribuendo a prevenire ulteriori tragedie nei cantieri, appare quindi opportuno prevedere come obbligatoria per tutti coloro che lavorano direttamente o indirettamente per la pubblica amministrazione l’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione per prevenire la commissione di specifici reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La presente proposta di legge mira quindi a evitare le cosiddette « morti bianche », disponendo appunto l’obbligatorietà di maggiori verifiche e controlli, ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, a carico delle società che lavorano direttamente e indirettamente per lo Stato. Tale obbligatorietà, ad oggi non prevista, risulta necessaria per le attività realizzate su delega di enti statali e della pubblica amministrazione al fine di evitare che la responsabilità di eventuali incidenti nei luoghi di lavoro possa essere attribuita allo Stato. A garanzia dell’effettività di tale tutela si prevede altresì la contestazione obbligatoria delle violazioni nei confronti delle società prive del modello prescritto.
 

PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. L’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati di cui all’articolo 6 è obbligatoria ai fini della partecipazione a bandi di gara indetti da enti pubblici o società partecipate per l’affidamento di appalti senza limiti di importo nonché per la sottoscrizione di contratti relativi a procedure di affidamento diretto, in conformità con il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3-ter. In caso di reati o illeciti amministrativi conseguenti a reato commessi in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi del comma 4 del presente articolo, il pubblico ministero è tenuto alla contestazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, con la richiesta di applicazione delle relative sanzioni ».


fonte: Camera dei Deputati