Tribunale di Salerno, Sez. 2 Civ., 04 giugno 2026, n. 3456 - Esposizione a sostanze nocive durante le missioni: il Ministero della Difesa responsabile per la morte del militare
Nota a cura di Muià Pier Poalo, in Il quotidiano giuridico/altalex, 31.08.2026 "Morto per l’esposizione a polveri sottili e uranio impoverito: il Ministero risarcisce i parenti"
FattoDiritto
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, gli attori O.A. B.A. e B.E. convenivano in giudizio il Ministero della Difesa per vedere accogliere le seguenti conclusioni: "1. accertare e dichiarare, anche con riferimento al criterio probabilistico, la responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2087, 2043, 2050, 2051 e 2059 c.c., del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., in ordine ai danni parentali, da morte del congiunto, patrimoniale, non patrimoniale, biologico, catastrofale occorsi agli attori iure proprio, conseguenti al decesso del sig. B.A. causato dall' infermità: "Leucemia acuta linfoblastica in trattamento polichemioterpico", occorsa in servizio e giudicata dipendente da causa di servizio, per non aver adottato le misure di sicurezza idonee ad evitare il danno; 2. accertare e dichiarare il diritto degli attori, iure proprio, al risarcimento di tutti i danni; 3. condannare, per l'effetto, il Ministero della Difesa al risarcimento in favore degli attori, iure proprio, di tutti i gravissimi danni parentali subiti, sofferti in conseguenza della malattia e del decesso del sig. B.A. avvenuto a causa della patologia oncoematologica diagnosticatagli che si quantificano, tenuto conto del rapporto di parentela con il dante causa, dell'età della vittima e dell'età del congiunto, della convivenza con la vittima, in Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.12.2012, data del decesso, fino al soddisfo o nella misura che un Consulente Tecnico d'Ufficio, che si richiede, determinerà, o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e satisfattiva; 4. condannare, altresì, il Ministero resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari".
Deducevano di aver notificato, precedentemente, in data 01.03.2019, all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, quale difensore del Ministero della Difesa, un atto di citazione in cui rassegnavano le medesime conclusioni fondando la domanda sulle seguenti circostanze: - B.A., congiunto degli attori, deceduto, ha prestato servizio nelle Forze Armate in data 13.02.1998 come volontario in ferma breve ed è stato giudicato idoneo al S.M.I. a seguito di approfondita visita medica; - nel febbraio del 1999 veniva assegnato al 66 Reggimento "Trieste" in Forlì ed in particolare, quale Caporal M.S., dal 1998 partecipava al Corso di Specializzazione della Scuola Trasporti e Materiali e di Aiuto Artificiere e dal 29 agosto 1999 al 09 febbraio 2000 prestava servizio in missione all'estero nell'ambito dell'operazione c.d. "J.G." in A.; - dal 05.10.2000 al 19.02.2001 era comandato a prestare servizio nell'ambito dell'operazione all'estero "J.G." in Kosovo, come si evince anche dal Rapporto Informativo, redatto dal Vice Comandante e dove si rileva, in particolare, che il B. svolgeva l' incarico di armieree, dunque, era a contatto diretto e costante con armi e munizioni; - dal 02 giugno 2001 al 09.02.2002, per periodo non continuativi, veniva aggregato presso il poligono militare in Sardegna a Capo Teulada (CA); - dal 05.09.2004 al 04.01.2005 veniva comandato a prestare servizio all'estero nell'ambito dell'operazione denominata Antica Babilonia in Iraq; - dal 31 luglio 2009 mostrava problemi di salute che lo conducevano all'aspettativa dal servizio per infermità ed al conseguente decesso; - il Rapporto Informativo del 2010, redatto dal Comando del 66 Reggimento "Trieste", specificava che il dante causa ha lavorato in ambito internazionale in condizioni di vita e di lavoro disagiate e, in particolare, "...come armiere spesso in contatto con gli oli e i solventi usati per la manutenzione delle armi che contengono alcani e con i loro vapori". - B.A., in seguito e per effetto delle suindicate missioni all'estero, contraeva l' infermità: "Leucemia acuta linfoblastica in trattamento polichemioterapico"; - Il Ministero della Difesa, con Decreto n. 3022/D del 25.07.2011, riconosceva la suindicata patologia dipendente da causa di servizio in forza della Delib. del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 3 giugno 2011; - in particolare, il Comitato di Verifica accertava che "...l'evento (rectius la gravissima patologia oncologica) si appalesa tale da poter essere ricollegato alle condizioni in cui si è svolto il servizio, nonché ai fattori nocivi, ...cui l' interessato è stato esposto, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante"; - La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, con verbale Mod. BL/B n. 1436 del 18.04.2013, giudicava la citata patologia ascrivibile alla I Categoria della Tabella A; - B.A., in data 20.03.2010, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Nocera Inferiore, per la gravissima malattia oncologica, ed in data 27.12.2012, dopo due anni e nove mesi, decedeva a causa della stessa malattia; - Tale patologia veniva giudicata, altresì, dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione, come da D.M. della Difesa n. 309 del 27 novembre 2012, il quale riconosce va al B. lo status di Equiparato alle vittime del dovere, ex D.P.R. n. 243 del 2006 ai fini della concessione dei benefici economici concessi ai soggetti equiparati alle vittime del dovere; - Il Ministero resistente riscontrava che il B. aveva operato senza le specifiche protezioni individuali in ambienti caratterizzati da elevatissimi fattori di rischio connessi al contatto con ambienti contaminati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ed in condizioni di fortissimo stress emotivo e fisico e dalle massicce somministrazioni di vaccini e che tali circostanze abbiano determinato l' insorgenza dell' infermità tumorale la cui evoluzione si è dimostrata letale; - Il Ministero della Difesa, con il citato Decreto n. 309/2012 concedeva, pertanto, la speciale elargizione, con Decreto n. 281 del 11.12.2012 attribuiva lo speciale assegno vitalizio e con Decreto n. 201 del 19.06.2013 liquidava l'assegno vitalizio, per lui ormai deceduto, ai propri genitori; - il B., durante la partecipazione alle citate missioni all'estero, ha svolto, senza alcuna specifica misura protettiva, attività quali sorveglianza e pattugliamento di itinerari, esplorazione, check - point, scorte convogli, servizi di vigilanza e guardia; attività svolte all'esterno, in aree precedentemente sottoposte a intensi bombardamenti, anche con proiettili dotati di perforatori all'uranio impoverito; - tali fattori morbigeni hanno esposto il dante causa al rischio di inalazione e ingestione delle polveri prodotte dalle esplosioni ed incendi avvenuti durante le azioni e successivamente disperse dagli agenti atmosferici, causando la grave forma tumorale insorta che ne ha provocato il decesso; - il militare, prima delle missioni internazionali affrontate, era stato sottoposto a numerose e periodiche valutazioni cliniche, risultate tutte negative per patologie o alterazioni delle funzioni d'organo, né risulta che lo stesso, il quale praticava con continuità attività sportiva, fumasse o assumesse alcolici, per cui la patologia tumorale, peraltro, come evidenziato dalla relazione medica in atti, estremamente rara per quella fascia di età, deve essere ricondotta alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, come riconosciuto dallo stesso Comitato di Verifica nella citata Delibera; - I ricorrenti, pertanto, con lettera racc. a.r. del 13.03.2014, seguita da pec del 20.03.2015 e da lettera racc. a.r. del 14.03.2018, chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio ed iure hereditatis e, pertanto, costituivano in mora il Ministero della Difesa ed interrompevano i termini di prescrizione. Si costituiva il Ministero della Difesa innanzi al Tribunale di Roma eccependo, tra l'altro la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Salerno.
Questa eccezione condivisa dalla difesa degli attori veniva recepita dal Trib Roma con ordinanza del 20.10.22 con cui dichiarava la propria incompetenza a favore dell' intestato Tribunale, innanzi al quale, come anticipato, gli attori riassumevano il giudizio notificando un atto di citazione in riassunzione al Ministero della Difesa che si costituiva eccependo la carenza di prova sia della sottoposizione di B. all'uranio impoverito sia la carenza di prova del nesso di causalità tra la contrazione della patologia e le condizioni di lavoro durante le missioni all'estero e quindi in definitiva che il decesso fosse conseguenza di esse contestando la asserita responsabilità del Ministero per il decesso di esso; adducendo la irrilevanza della certificazione amministrativa della dipendenza del decesso da causa di servizio; eccependo la prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto quindi della domanda degli attori.
Instaurato il contraddittorio, con atto di intervento del 26.09.2023 la convenuta E.B. ed il marito/padre M. si costituivano in nome e per conto, quali genitori e l.r., di M.M., nipote del de cuius B.A., figlia della sorella dello stesso, chiedendo il risarcimento dal danno da perdita parentale.
Veniva eseguito un secondo intervento volontario da parte degli attori iure haereditatis per far valere il risarcimento danni di B.L. padre di A..
Concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc la causa non veniva istruita e rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 04.06.2026 autorizzandosi le parti al deposito di memorie conclusionali e di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la inammissibilità dell'intervento in giudizio degli attori quali eredi di B.L. padre del de cuius.
In un caso speculare a quello odierno la Cass. con sentenza n. 16665 del 06/07/2017 ha enunciato il principio secondo cui "La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell' art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell' interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall' art. 268 c.p.c., l' intervento litisconsortile con il quale i successori universali di unapersona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, " iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio")".
In motivazione si evidenzia che, ai sensi dell' art. 105 c.p.c., l' intervento volontario è consentito nel processo che si sta svolgendo " tra altre persone" per far valere in confronto di tutte le parti (intervento principale) o di alcune di esse (intervento adesivo autonomo o litisconsortile) un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo oppure per sostenere le ragioni di alcuna delle parti in presenza di un proprio interesse (intervento adesivo dipendente). La legittimazione ad intervenire presuppone dunque la terzietà dell' interveniente rispetto alle parti già presenti nel processo e il potere di intervenire si consuma proprio con l'acquisizione (successiva) della qualità di parte in seguito all'atto di intervento. La predetta legittimazione non può dunque riconoscersi alle persone già presenti nel processo per avere precedentemente acquistato la qualità di parte, sia che si tratti di parti in senso sostanziale (cfr., ad es., Cass. 27/01/1997, n. 826 ) sia che si tratti di parti in senso formale.
E' invece ammissibile l' intervento volontario litisconsortile della nipote, tramitei genitori appunto perché terza rispetto alle parti originarie e costituitasi prima che si celebrasse la prima udienza.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa va rigettata, avendo gli attori interrotto il decorso della prescrizione con una diffida di messa in mora notificata nell'anno 2015.
Passando al merito, parti attrici nei propri atti hanno riportato diverse argomentazioni a sostegno del nesso di causalità tra la contrazione della leucemia e la sottoposizione a polveri sottili ed uranio impoverito del loro congiunto, deceduto, B.A. durante le missioni all'estero. Anche il Ministero della Difesa ha addotto e prodotto documenti e report volti a negare tale circostanza. La valenza delle argomentazioni ed allegazioni documentali di entrambe le parti - da intendersi richiamate per relationem - posseggono validità scientifica in astratto, e quindi il Tribunale non può che rilevare che l'incidenza delle condizioni di servizio sulla salute di ogni soldato italiano inviato in missione all'estero debba essere valutata in concreto, volta per volta, caso per caso.
Ebbene, analizzando i documenti allegati che riguardano la posizione specifica di B.A. emergono elementi che consentono di concludere, quan to meno sotto il profilo del più probabile che non, che il militare avesse contratto la leucemia rivelatasi fatale proprio in occasione delle missioni svolte all'estero in condizioni pericolose per l'esposizione a sostanze nocive. In tal senso rileva il Decreto PREVIMIL n. 3022/D del 25.07.2011 che ha riconosciuto che l' infermità "Leucemia acuta linfoblastica in trattamento polichemioterapico" è dipendente da causa di servizio. Tale riconoscimento si fonda sul parere del Comitato di Verifica, che afferma: "l'infermità può essere ricondotta alle condizioni in cui si è svolto il servizio; il militare è stato esposto a fattori nocivi, anche se non sempre direttamente osservabili; l'esposizione è stata concausa efficiente e determinante dell'insorgenza della malattia".
Rilevante ancora è il verbale CMO Caserta (Mod. BL/B n. 1436 - 18.04.2013) in cui la Commissione Medica Ospedaliera ha confermato la diagnosi di leucemia acuta linfoblastica ad esito letale; che l' infermità era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio; ed ha attestato che la morte è conseguenza diretta dell'infermità.
Presupposti e prodromici a tali conclusioni sono i rapporti informativi sulle missioni estere (Kosovo e Iraq) del 66 Reggimento "Trieste" e del Comandante di Compagnia (Cap. Andretta) descrivono in modo dettagliato che il B. fu impiegato come armiere, con contatto frequente e prolungato con oli e solventi contenenti alcani e vapori chimici utilizzati per la manutenzione delle armi; in ambiente operativo definito difficile, stressante e logorante.
Nell'operazione in Iraq definita "Antica Babilonia" (2004 -2005) il B. prestò servizio nel compound "White Horse", area desertica con temperature estreme; ha svolto attività di posa e manutenzione delle difese passive, spesso all'esterno, sotto condizioni climatiche proibitive ed è stato sottoposto ad elevato carico di lavoro, stress operativo continuo, esposizione a polveri, fumi e agenti ambientali tipici dei teatri mediorientali. Il B. ha partecipato anche a campi d'arma all'estero (Polonia, Tunisia, Giordania), sempre in condizioni logistiche difficili, con ripetuta esposizione a stress fisico, climatico e operativo; e che la patologia è ricondotta non ad un singolo specifico episodio ma ad esposizioni prolungate e cumulative.
Le Relazioni del Comandante di Corpo e del Servizio Sanitario allegate in atti hanno confermato che il militare, al momento dell'arrivo al nuovo reparto nel 2012, era già affetto da leucemia riconosciuta dipendente da causa di servizio; che la malattia si è aggravata rapidamente fino al decesso; che non vi sono state altre cause o eventi sanitari successivi che possano aver inciso sull' insorgenza della patologia.
Dalla lettura integrata di questi atti emerge che la leucemia acuta linfoblastica del C.le Magg. Sc. B. è stata causata - quantomeno in modo concausale efficiente e determinante - dalle condizioni di lavoro nelle missioni estere. I documenti evidenziano l'esposizione prolungata a sostanze chimiche nocive (oli, solventi, vapori); le condizioni ambientali estreme (clima, polveri, stress operativo); turnazioni massacranti e affaticamento cronico dell'organismo; contesti operativi disagiati e potenzialmente contaminati; tutte ragioni per le quali fu riconosciuto ad A.B. il formale la dipendenza della morte da causa di servizio da parte del Ministero della Difesa e del Comitato di Verifica.
Ebbene, le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO possa avere valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto (in genere dalla contrazione di infezione da sangue infetto), il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all' indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell' indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass., Ordinanza n. 16780 del 17/06/2024 "Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all' indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova").
Questi principi emessi con specifico riguardo alla fattispecie del nesso di causalità tra epatite C ed emotrasfusione sono validi ed estensibili anche alla diversa fattispecie del nesso di causalità tra leucemia ed esposizione a polveri sottili, sostanze tossiche ed uranio impoverito a causa di servizio; infatti il principio di diritto estensibile al caso di specie afferisce al valore probatorio della CMO e del decreto che riconosce la dipendenza della malattia da causa di servizio che rappresenta un elemento probatorio più che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità tra l'evento e le condizioni di lavori avverse e pericolose a cui il B. è stato esposto durante le missioni all'estero.
Pertanto il Tribunale ritiene conclusivamente che la prova del diritto al risarcimento sia stata offerta dagli attori alla luce dei documenti sopra esaminati.
Passando al quantum debeatur, gli attori, rispettivamente madre e fratelli e l' interveniente, nipote, del de cuius B.A., hanno richiesto iure proprio il risarcimento danno da perdita parentale del proprio congiunto.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell' illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l' incolumità personale della vittima e il diritto deisuoi cari all' intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all' integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all' interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2 -3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all' art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Va aggiunto che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all' intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Inoltre si rammenta il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell' intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)" (recentemente in tal senso Cass., Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
Ai fini della liquidazione del danno da perdita parentale, lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella"; principio di diritto cui l' intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che si muove nella forbice dei criteri indicati in tale pronuncia.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età della vittima, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Orbene, eccettuata la madre del de cuius, alla quale va attribuito il punteggio massimo per comprensibili motivi, il fratello A. che ha dedotto di coabitare insieme ai genitori ed al fratello A. nel 2012 anno del decesso (circostanza che appare plausibile perché aveva 30 anni all'epoca ed ha chiesto di dimostrare la circostanza con prova testimoniale), e l'altra sorella che aveva all'epoca del decesso già costituito nucleo famigliare autonomo non hanno dedotto in modo adeguato il danno dinamico relazionale. In tal senso, si richiama l' Ordinanza della Cassazione n. 5769 del 04/03/2024 secondo cui va provato "l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell' intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)", lo scrivente Tribunale ritiene naturalmente di riconoscere anche questa voce di danno, poiché secondo l' id quod plerumque accidit permane la frequentazione tra fratelli anche dopo che hanno formato un proprio autonomo nucleo famigliare - salvo che si provi il contrario -, ma non si può attribuire il punteggio massimo per l'intensità della frequentazione poiché non è stata provata dagli attori.
Pervero si dà atto che nell'atto di citazione è stata articolata prova testimoniale a tal fine, ma la testimonianza non è stata ammessa perché superflua ed inutile, ritenendosi che la sofferenza per la perdita del congiunto (che è il presupposto per il risarcimento del danno da perdita parentale) sia presunta. In tal senso si è orientata la giurisprudenza tanto di merito che di legittimità negli ultimi anni. Ex multis si richiama Cass., Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025 "Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite".
Tuttavia le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in citazione descrivono un rapporto ordinario che permane tra fratelli; ivi non si esprimono circostanze eccezionali di frequentazione e condivisione di vita tale da applicare il massimo punteggio possibile secondo la voce e) della tabella milanese; e ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto il de cuius trascorreva lunghi periodi lontano da casa per attendere alle missioni all'estero, durante le quali si è ammalto di leucemia.
Non merita accoglimento invece la domanda risarcitoria proposta dalla nipote (figlia della sorella) intervenuta in giudizio, per la quale non valgono le presunzioni di cui sopra. Ed invero la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il legame tra zio e nipote (non conviventi) non è assistito da una presunzione di danno; a differenza dei membri della famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), per i quali il dolore si presume fino a prova contraria, per i parenti di grado ulteriore come i nipoti ex fratre l'onere probatorio è a carico del danneggiato. In tal senso si richiama Cassazione Sentenza n. 28999/2021 in cui è stato affermato che per i parenti non appartenenti alla famiglia nucleare è necessaria la prova rigorosa dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva e nel caso di specie la minore intervenuta, essendo nata nel 2010 come da documentazione in atti, aveva appena due anni al momento del decesso dello zio. Sebbene la giurisprudenza non escluda a priori il danno per i minori in tenera età, la Cassazione n. 11200/2022 precisa che il risarcimento deve basarsi sulla perdita di un contributo effettivo alla crescita e sulla lesione di un rapporto già consolidato, ma nel caso di specie, avendo la minore solo due anni al momento dell'evento, in mancanza di convivenza o di prove di una presenza quotidiana e significativa dello zio nella vita della nipote, non è configurabile quel vuoto relazionale o stravolgimento della vita che costituiscono i presupposti fattuali per il risarcimento. Anche in questo caso il Tribunale non presta fede alle circostanze dedotte in atto di intervento né ha ammesso prova testimoniale, alle cui risultanze non avrebbe prestato credito. Il de cuius era solito trascorrere lunghi periodi all'estero nelle missioni per cui non può essersi creato un legame affettivo profondo con la nipote di appena due anni, né lui era presente nella vita di lei come punto di riferimento costante.
La tutela risarcitoria spetta in conclusione solo ai rapporti affettivi stabili e concreti, non a quelli basati solo sul legame di sangue o contatti sporadici (in tal senso Cassazione n. 11428/2017).
Tanto chiarito sull'an debeatur, si può procedere alla liquidazione del danno secondo i parametri delle tabelle milanesi versione del 2024:
O.A. (madre 62 anni al momento dell'evento)
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: Euro 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 93
IMPORTO del RISARCIMENTO Euro 363.723,00.
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento (27.12.2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
B.A. (fratello 30 anni al momento dell'evento)
tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: Euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 78
IMPORTO del RISARCIMENTO Euro 132.444,00
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull' importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
B.E. (sorella 29 anni al momento dell'evento)
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: Euro 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO Euro 98.484,00.
Sulla predetta somma, in quanto debito di valore e liquidata all'attualità, vanno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sull' importo così ottenuto matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione fino al soddisfo.
Sebbene gli attori e l' interveniente abbiano specificamente dichiarato di agire iure proprio per il risarcimento del danno da perdita parentale, hanno introdotto in citazione domande del tutto avulse come il risarcimento del danno biologico, anche del danno catastrofale, che coincidono con tipologie di danni afferenti al de cuius e nulla hanno a che vedere con il titolo risarcitorio fatto valere, per cui sono inammissibili.
Le spese di lite vanno poste a carico del Ministero convenuto secondo soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore individuabile secondo il decisum a cagione della particolare semplicità della controversia e delle modalità e celerità di definizione del giudizio. Indi deve trovare applicazione il disposto dell' art. 4 co 4 del D.M. n. 55 del 2014 secondo cui "Nell' ipotesi in cui, ferma l' identità di posizione processuale dei varisoggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento"; tale importo deve essere poi incrementato del 30% per ciascuna posizione processuale successiva alla prima, ai sensi dell' art. 4 co 2 del D.M. n. 55 del 2014.
Ne deriva che le spese vanno liquidate secondo il seguente prospetto: Tabelle: 2022 ( D.M. n. 147 del 13 agosto 2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da Euro 520.001 a Euro 1.000.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: Euro 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: Euro 1.520,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: Euro 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: Euro 4.007,00+
Compenso tabellare (valori minimi) Euro 14.598,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) Euro 4.379,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti Euro 18.977,40
RIDUZIONI (in % sul compenso maggiorato)
Riduzione del 30 % su Euro 18.977,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) Euro -5.693,22
Compenso al netto delle riduzioni Euro 13.284,18
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare Euro 14.598,00
Totale variazioni in aumento + Euro 4.379,40
Totale variazioni in diminuzione - Euro 5.693,22
Compenso totale Euro 13.284,18
Spese generali (15% sul compenso totale) Euro 1.992,63
Cassa Avvocati (4%) Euro 611,07
Totale imponibile Euro 15.887,88
IVA 22% su Imponibile Euro 3.495,33
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE Euro 19.383,21
Detto importo viene compensato in misura di un terzo sia per la inammissibilità dell' intervento spiegato quali terzi, sia per la inammissibilità delle domande risarcitorie fondate su un titolo diverso dall'azione risarcitoria spiegata iure proprio.
Attesa la palese infondatezza della domanda formulata dalla terza minore interveniente, questa viene condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità del Ministero della Difesa nell'evento morte di B.A. verificatosi il 27.12.12, lo condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme:
a. Euro 363.723,00 a favore di O.A. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
b. Euro 132.444,00 a favore di B.A., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
c. Euro 98.484,00 a favore di B.E., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Dichiara inammissibile l' intervento volontario spiegato da O.A., B.A., e B.E. in qualità di figli eredi di B.L.;
3) Dichiara ammissibile l' intervento spiegato dalla minore M.M. a mezzo dei genitori ma ne rigetta la domanda risarcitoria;
4) Dichiara inammissibili le ulteriori domande risarcitorie richieste dagli attori non attinenti con l'azione di risarcimento danni iure proprio;
5) Condanna parte convenuta Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di giudizio - in misura di due terzi e con compensazione di un terzo - in favore di parti attrici che si liquidano in Euro 12.986,75 per onorari - già comprensivo degli accessori di legge - oltre rimborso spese vive di C.U., con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
6) Condanna la terza interveniente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero convenuto che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA, CPA se dovute;
Così deciso in Salerno, il 4 giugno 2026. Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2026.
