Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2026, n. 31769 - Abusi sessuali sul lavoro da parte del titolare di una farmacia. Quando basta la testimonianza della vittima
Fatto
1. In data 16/02/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 61, n. 11, e 609-bis cod. pen., commesso ai danni della persona offesa, impiegata presso la farmacia di cui era titolare, condannandolo, per l'effetto, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con pene accessorie di legge, riconosciute, in concorso, le attenuanti di cui agli artt. 609-bis, comma terzo, e 62, n. 6, cod. pen., come prevalenti rispetto alla contestata aggravante e applicata la riduzione per il rito prescelto.
Con sentenza del 29/09/2025, la Corte d'Appello di L'Aquila ha integralmente confermato la decisione del G.u.p. di Pescara.
Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente, tramite difensore, propone ricorso per cassazione, articolato nelle seguenti doglianze.
2.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento del fatto e della prova, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto credibile la persona offesa, procedendo a una valutazione della sua narrazione "frammentaria" e "congetturale", omettendo di confrontarsi con le contraddizioni da cui essa era inficiata nonché con i plurimi elementi di segno contrario emersi dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali in ordine alla conoscenza pregressa, da parte della persona offesa, dei trascorsi dell'imputato e alla circostanza che la donna aveva liberamente discusso, anche in presenza di costui, delle proprie abitudini sessuali.
Avrebbe inoltre fatto impropriamente ricorso a massime di esperienza e a mere congetture per giustificare tali discrasie (richiamando timori o imbarazzi della vittima), omettendo di verificare in modo rigoroso la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, nonché di confrontarsi con la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.
Si censura altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avrebbe "sorvolato" o "ridimensionato" il fondamentale snodo costituito dall'esistenza di un rapporto non solo professionale, ma anche di intimità tra persona offesa e imputato.
2.Con il secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché il travisamento del fatto e della prova.
La Corte avrebbe valorizzato esclusivamente le deposizioni testimoniali ritenute compatibili con la tesi accusatoria, trascurando o svalutando quelle di segno opposto, pur rilevanti, e omettendo il vaglio critico imposto dall'art. 192 cod. proc. pen.
In tale prospettiva, le dichiarazioni di alcuni informatori, pur non offrendo riscontro diretto del narrato della persona offesa, sarebbero state considerate sufficienti "a delineare la personalità dell'imputato", secondo un percorso motivazionale non condivisibile, fondato sulla colpa d'autore piuttosto che sulla prova del fatto storico, con conseguente svalutazione delle dichiarazioni favorevoli alla difesa, nelle quali si negava la serialità dei comportamenti dell'imputato o si ridimensionava lo shock della persona offesa il giorno dopo, ovvero si confermava l'esistenza di una particolare confidenzialità tra la vittima e l'imputato.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa.
La Corte avrebbe rigettato detta ricostruzione in modo apodittico, senza adeguata confutazione e in assenza di una reale verifica comparativa tra le diverse ipotesi ricostruttive.
Si evidenzia che la motivazione ha ritenuto "fantasiosa" la versione difensiva volta a sostenere che la persona offesa fosse disponibile a incontri sessuali con l'imputato, e che la narrazione della presunta violenza sarebbe stata funzionale a celare il tradimento nei confronti del proprio compagno, senza confrontarsi con gli elementi che invece la rendevano plausibile, né con le incongruenze della ricostruzione accusatoria, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
La Corte avrebbe inoltre adottato un ragionamento illogico anche in relazione alla dinamica temporale dei fatti, ritenuta compatibile con la versione accusatoria sulla base di argomenti non supportati da dati oggettivi.
I giudici territoriali non avrebbero tenuto adeguatamente conto di quanto evidenziato dalla difesa circa l'illogicità della ricostruzione temporale, aderendo a una cronologia non compatibile con la sequenza degli eventi descritti, con conseguente travisamento del dato temporale.
La Corte avrebbe altresì omesso di valutare il significato alternativo delle condotte anomale attribuite alla persona offesa, ovvero della circostanza che la stessa, la sera della presunta violenza, si sarebbe allontanata dalla farmacia portando con sé il dildo regalatole dall'imputato, nonché l'accettazione dell'invito a cena rivoltole dal titolare della farmacia, pur a fronte di pregresse condotte moleste di costui.
Infine, la sentenza avrebbe utilizzato la deposizione del compagno della persona offesa per escludere la tesi difensiva dell'imputato, impiegando tale dato in modo illogico e non critico, senza considerare la plausibilità di un rapporto di intimità tra imputato e persona offesa.
4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto e della prova, in relazione agli esiti della consulenza tecnica condotta sull'apparato di videosorveglianza, con conseguente erroneità del percorso logico-giuridico seguito ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.
La Corte avrebbe considerato "neutro" sul piano probatorio il mancato rinvenimento delle immagini del sistema di videosorveglianza installato all'interno della farmacia dell'imputato relative ai giorni in cui si erano svolti i fatti, omettendo di considerare l'opzione difensiva secondo la quale la cancellazione era avvenuta ad opera della persona offesa, per eliminare le prove del tradimento consumato in danno del proprio compagno, nonostante fosse D.D. che la stessa, la mattina successiva, si era recata in farmacia e che, unitamente al tecnico della videosorveglianza, aveva compiuto un accesso non autorizzato al sistema informatico.
5.Nel quinto motivo di ricorso si censura l'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'abuso di autorità, in violazione degli artt. 61, n. 11, e 609-bis cod. pen., in riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Si sostiene che tale aggravante sarebbe incompatibile con la fattispecie concreta, non essendo stata accertata un'effettiva strumentalizzazione della posizione di supremazia dell'imputato idonea a determinare una coartazione della vittima.
6.Con il sesto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche.
La decisione si fonderebbe su una motivazione congetturale, che non terrebbe adeguatamente conto degli elementi favorevoli all'imputato, sia oggettivi sia soggettivi, quali "la plausibile induzione di uno stato passionale nell'imputato" derivato dall'ambiguo contegno tenuto dalla persona offesa "nei frangenti precedenti all'evento"; l'assenza di precedenti penali; la condotta successiva dell'imputato, che ha superato positivamente i preliminari scrutini sociologici prodromici all'ammissione alla messa alla prova; la puntuale osservanza della misura cautelare inflittagli; e il contesto relazionale, sociale, familiare e culturale nel quale è inserito, siccome idoneo a escluderne la pericolosità sociale.
7.Nel settimo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Corte avrebbe erroneamente confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, omettendo di considerare che la quantificazione era avvenuta in ragione dell'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'abuso di autorità e della non corretta applicazione dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Diritto
1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto pereti reiterativo delle doglianze prospettate in sede d'appello e perché volto ad una diversa prospettazione dei fatti inammissibile in sede di legittimità.
Giova, in via preliminare, ricordare che compito del giudice di legittimità, nel sindacato sui vizi della motivazione, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente, limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, come nella specie, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
Nel caso di specie, va, inoltre, rilevato che le sentenze di merito esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, dando così luogo a una pronuncia c.d. "doppia conforme", alla luce della quale vanno, pertanto, esaminate le censure formulate con l'impugnazione.
Tanto premesso, nel motivo in esame, il ricorrente deduce la "frammentarietà" della valutazione della narrazione offerta dalla persona offesa e l'omessa considerazione di elementi di segno contrario, tuttavia non si confronta con la puntuale argomentazione dei giudici di merito, che, con ragionamento immune da vizi manifesti, hanno reputato la donna sincera e non animata da sentimenti di rancore o di astio nei confronti dell'imputato, in ragione della narrazione degli eventi sempre contenuta e non enfatizzata, e altresì reputato il racconto della persona offesa credibile, poiché privo di contraddizioni nonostante la pluralità di escussioni e il tempo trascorso dai fatti.
Quanto agli aspetti evidenziati dalla difesa, i giudici hanno illustrato in modo specifico, e logicamente coerente, le ragioni per le quali essi non erano idonei a minare l'attendibilità intrinseca della persona offesa.
Relativamente alla discrepanza emersa in ordine alla pregressa conoscenza, da parte della vittima, dei trascorsi dell'imputato, i giudici di merito hanno ritenuto che essa non fosse idonea a incidere sulla complessiva attendibilità, trattandosi di un aspetto marginale e sostanzialmente privo di rilevanza probatoria, a fronte della circostanza dirimente che dalle deposizioni rese dalle colleghe era stato riscontrato quanto detto dalla persona offesa in ordine alle avances fatte dall'imputato alle proprie dipendenti.
Hanno, poi, chiarito che la persona offesa non aveva mai smentito di aver parlato, anche in presenza dell'imputato, delle proprie abitudini sessuali, confutando così l'ulteriore censura difensiva.
2.Il secondo motivo, con cui il ricorrente censura che la Corte abbia erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di sommarie informazioni ai fini del giudizio di responsabilità è manifestamene infondato perché, secondo il costante insegnamento di legittimità, la testimonianza della persona offesa di reati sessuali, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214), ma, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità, secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi in tal senso (Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Pg. in proc. P. e altro, Rv. 260064).
Nel caso di specie la Corte d'Appello e il giudice di primo grado hanno proceduto a riscontrare il narrato della persona offesa e, con motivazione non manifestamente illogica, hanno desunto dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti la conferma del nucleo essenziale della violenza subita nonché quella del contesto lavorativo descritto.
Sotto il primo profilo, sono state valorizzate le deposizioni di B.B., C.C., D.D., E.E., e F.F., nonché la testimonianza di G.G. la quale aveva appreso i fatti dalla collega D.D.
Quanto al contesto lavorativo, i giudici hanno ritenuto confermate le dichiarazioni della persona offesa sulla base delle deposizioni di C.C. H.H., I.I. e J.J., ritenute attendibili perché estranee ai fatti, le quali avevano riferito condotte moleste da parte dell'imputato.
In sede di merito, inoltre, si è proceduto ad esporre le ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità dei testi della difesa.
Il motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato e presenta altresì profili di inammissibilità nella parte in cui prospetta non vizi logici ma una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, risolvendosi, in quest'ultimo caso, in una richiesta di rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità.
3.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni spese dai giudici di merito ed in particolare dalla Corte territoriale, e perché volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione di merito, giacché con esso il ricorrente, pur denunciando formalmente un vizio di motivazione, lamenta, sostanzialmente, che la Corte non abbia aderito alla ricostruzione difensiva.
Contrariamente a quanto formalmente dedotto, la motivazione con cui la Corte confuta tale ricostruzione è coerente e priva di vizi logici manifesti.
La decisione evidenzia che la prospettata natura consensuale del rapporto è priva di riscontri e confligge con quanto riferito dalle altre dipendenti circa la serialità delle condotte moleste.
Parimenti, è stata ritenuta priva di conferme l'ipotesi secondo cui la persona offesa avrebbe mentito per occultare un tradimento. A sostegno della genuinità della sua versione, la Corte ha valorizzato il comportamento tenuto dalla stessa, che aveva informato il compagno durante la serata e lo aveva contattato immediatamente dopo i fatti.
4.Il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli esiti della consulenza tecnica, è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte ha dettagliatamente esposto, in maniera immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità, le ragioni che l'hanno condotta a ritenere che la mancanza delle immagini dell'impianto di videosorveglianza non era di per sé idonea né a dimostrare una manomissione né a individuarne l'autore.
5.Il quinto motivo di ricorso, concernente l'aggravante dell'abuso della qualità di datore di lavoro, è infondato e deve essere rigettato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale, non essendo l'abuso di autorità necessario elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 3, n. 13094 del 13/12/2019, C., Rv. 279230-01).
Deve tuttavia osservarsi che tale principio incontra un limite nell'ipotesi in cui la violenza sessuale sia realizzata mediante abuso di autorità, ai sensi dell'art. 609-bis, comma 1, cod. pen., in quanto in tal caso l'applicazione dell'aggravante determinerebbe una duplicazione sanzionatoria.
L'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11, cod. pen. è, pertanto, configurabile in presenza del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., purché l'abuso della qualità o delle relazioni non integri la modalità esecutiva tipica della condotta, ma si ponga come elemento ulteriore, attinente alla posizione dell'agente e idoneo a rafforzare la coartazione della vittima; ne è invece preclusa l'applicazione quando la violenza sia realizzata mediante abuso di autorità, in ragione del divieto di duplicazione sanzionatoria.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha escluso tale sovrapposizione, ritenendo che la condotta fosse realizzata mediante violenza fisica; in tale prospettiva, ha qualificato l'abuso come componente distinta, attinente alla relazione tra le parti e idonea a rafforzare l'efficacia coercitiva della condotta.
Inoltre, ha individuato in concreto tale abuso nella strumentalizzazione della posizione datoriale, manifestata sin dalla fase antecedente il fatto.
Ne consegue che risulta correttamente escluso il dedotto ne bis in idem sostanziale, avendo il giudice di merito distinto, con motivazione non illogica, tra modalità esecutive del reato e ulteriore sfruttamento della posizione autoritativa.
6.Il sesto motivo è inammissibile perché reiterativo delle censure prospettate in sede d'appello e comunque manifestamente infondato.
La Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, nonché la persistente difficoltà nella gestione degli impulsi emersa nel percorso con l'UEPE.
7.Il settimo motivo è inammissibile perché reiterativo delle censure prospettate in sede d'appello e comunque manifestamente infondato.
La Corte ha motivato la determinazione della pena base in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., giustificando il discostamento dal minimo edittale in ragione della pluralità e della invasività degli atti.
La pena è quindi frutto di una valutazione concreta e non di automatismi.
8. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2026.
