Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dell'amministratore unico della s.r.l. I., appaltante dei lavori, per infortunio sul lavoro: la persona offesa era infatti salita, insieme ad un collega di lavoro, sul tetto di un edificio per eseguire alcune lavorazioni ed era caduto nel vuoto trovando la morte.

 

In particolare gli addebiti riconosciuti dai giudici di merito come causalmente ricollegati all'evento sono stati l'omessa predisposizione di sistemi di protezione idonei ad evitare il rischio di cadute e l'omessa vigilanza sull'uso delle cinture di sicurezza a disposizione dei lavoratori.

 

La sentenza di primo grado aveva anche assolto dal medesimo reato B.E. (amministratore della società V. s.n.c, subappaltatrice dei lavori in questione, di cui era dipendente la persona offesa) per non aver commesso il fatto.

 

Condannati entrambi, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

 

"Va premesso che il dato incontestabile accertato dai giudici di merito, e neppure posto in discussione dai ricorrenti, è costituito dalla circostanza che i ponteggi in precedenza sistemati per la protezione dei luoghi di lavoro in elevazione erano stati rimossi e gli imputati hanno fornito come giustificazione la circostanza che i lavori erano in fase di ultimazione.

 

Evidente è l'irragionevolezza di questa giustificazione: sul tetto dell'edificio dovevano essere eseguiti ancora alcuni lavori e dunque era obbligo degli imputati (alcuno dei quali contesta l'esistenza di una propria posizione di garanzia finalizzata ad evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro) evitare che le protezioni fisse fossero rimosse."

 

E' dunque corretto quanto si sostiene nel ricorso del coordinatore per l'esecuzione - secondo cui non sarebbe stata esigibile da parte sua la continua presenza in cantiere per evitare che un lavoro in altezza fosse eseguito senza l'uso delle cinture di sicurezza pur presenti in cantiere - ma è da osservare che l'evento, nel caso in esame, non è riconducibile al solo mancato uso dello strumento di prevenzione individuale (comunque addebitabile a chi doveva far osservare l'obbligo ai lavoratori) ma altresì alla scelta di smontare il mezzo di protezione fisso prima ancora che i lavori in altezza fossero terminati. 

 

"Accertato dunque che l'evento è riconducibile alla violazione delle norme cautelari contestate previste per evitare le cadute dai posti di lavoro sopraelevati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16) è necessario ora esaminare le censure, proposte da entrambi i ricorrenti, che riguardano l'esistenza di cause sopravvenute da sole idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2)."

 

"Per quanto riguarda la condotta del lavoratore va intanto rilevato che, nel campo della sicurezza del lavoro, i principi ricordati consentono di escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 c.p., comma 2.

 

Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica".

 

"Tenendo presenti questi principi è dunque da escludere che abbia queste caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.M.A. nato a (OMISSIS);

2) S.P. nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 27 febbraio 2008 della Corte d'Appello di Milano;

- udita la relazione del Consigliere dott. BRUSCO Carlo;

- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

- udito l'avv. CHIARITO Michele, per la parte civile, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

La Corte:
 

 

 
FattoDiritto

 

 

1) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 27 febbraio 2008, ha confermato la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale di Monza che aveva condannato F.M.A. e S.P. alle pene ritenute di giustizia per il delitto di cui all'art. 589 c.p. in danno di P.R. deceduto in (OMISSIS) in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

I giudici di merito hanno accertato che la persona offesa era salita, insieme ad un collega di lavoro, sul tetto di un edificio per eseguire alcune lavorazioni ed era caduto nel vuoto trovando la morte.

Del fatto sono stati ritenuti responsabili i due imputati nelle rispettive qualità: F. di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e S. nella qualità di amministratore unico della s.r.l. I. appaltante dei lavori. In particolare gli addebiti riconosciuti dai giudici di merito come causalmente ricollegati all'evento sono stati l'omessa predisposizione di sistemi di protezione idonei ad evitare il rischio di cadute e l'omessa vigilanza sull'uso delle cinture di sicurezza a disposizione dei lavoratori.

La sentenza di primo grado aveva anche assolto dal medesimo reato B.E. (amministratore della società V. s.n.c, subappaltatrice dei lavori in questione, di cui era dipendente la persona offesa) per non aver commesso il fatto.

 

2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso entrambi gli imputati condannati.

F.M.A., con il ricorso da lui personalmente proposto, ha dedotto un unico motivo di censura nei confronti della sentenza della Corte di merito con il quale si deducono i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche nonchè la contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto diversi profili.

 

In particolare, si afferma nel ricorso, il ricorrente - quale direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - aveva il compito di predisporre il piano per la sicurezza (compito cui aveva adempiuto scrupolosamente) ma non quello di vigilare costantemente sull'attività dei lavoratori.

Precisa poi il ricorrente che il ponteggio era presente nel cantiere ma era stato parzialmente smontato perchè i lavori erano in fase di ultimazione ed egli aveva dato disposizione che venissero utilizzati i mezzi di protezione individuali, ed in particolare le cinture di sicurezza, ma i lavoratori che hanno eseguito i lavori sul tetto hanno trasgredito a queste disposizioni.

 

Si sottolinea poi nel ricorso che, essendo il ponteggio in fase di smontaggio, l'adozione delle cinture di sicurezza costituiva idonea misura di prevenzione e la condotta del lavoratore infortunato realizzava un fatto sopravvenuto del tutto abnorme e imprevedibile idoneo ad interrompere il rapporto di causalità anche perchè i due lavoratori erano stati invitati ad allacciare le cinture di sicurezza dal personale della ASL.

In ogni caso, si rileva, i lavori che dovevano eseguire i due lavoratori ( P.R. e C. R.) ben potevano essere eseguiti dal balcone senza salire sul tetto.

 

Infine la sentenza impugnata avrebbe attribuito al funzionario ASL la qualità di esperto omettendo di disporre una perizia come invece sarebbe stato necessario.

 

3) Con il ricorso proposto a mezzo del difensore S.P. ha proposto due motivi concernenti il vizio di motivazione.

 

Secondo il ricorrente l'inesistenza dei ponteggi, peraltro giustificata atteso che i lavori erano praticamente ultimati, non avrebbe avuto alcuna efficienza causale (come invece sarebbe avvenuto se il lavoratore fosse caduto durante il trasferimento dal balcone al tetto) essendo stata la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza a cagionare l'evento.

Il ricorrente poi critica la sentenza impugnata per non aver ritenuto l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato e la conseguente interruzione del rapporto di causalità e per aver erroneamente ritenuto che S. fosse responsabile del servizio di prevenzione ignorando invece il ruolo svolto dal responsabile della ditta subappaltatrice e della responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La sentenza impugnata si sarebbe poi limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza prendere in esame i motivi di appello.

In conclusione, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per la mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e andrebbe quindi annullata.

 

 

4) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.

 

Le censure proposte con i ricorsi possono, per la gran parte, essere congiuntamente esaminate perchè presentano aspetti comuni.

Va premesso che il dato incontestabile accertato dai giudici di merito, e neppure posto in discussione dai ricorrenti, è costituito dalla circostanza che i ponteggi in precedenza sistemati per la protezione dei luoghi di lavoro in elevazione erano stati rimossi e gli imputati hanno fornito come giustificazione la circostanza che i lavori erano in fase di ultimazione.

Evidente è l'irragionevolezza di questa giustificazione: sul tetto dell'edificio dovevano essere eseguiti ancora alcuni lavori e dunque era obbligo degli imputati (alcuno dei quali contesta l'esistenza di una propria posizione di garanzia finalizzata ad evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro) evitare che le protezioni fisse fossero rimosse.

I giudici di merito hanno accertato che la rimozione dei ponteggi e degli altri sistemi fissi di protezione era avvenuta per concorde decisione della società titolare del cantiere (I. di cui era amministratore unico S.) e del coordinatore dell'esecuzione dei lavori ( F.) per conto della soc. I. che comunque non si era opposto alla decisione dell'appaltante.

 

E' dunque corretto quanto si sostiene nel ricorso di F. - secondo cui non sarebbe stata esigibile da parte sua la continua presenza in cantiere per evitare che un lavoro in altezza fosse eseguito senza l'uso delle cinture di sicurezza pur presenti in cantiere - ma è da osservare che l'evento, nel caso in esame, non è riconducibile al solo mancato uso dello strumento di prevenzione individuale (comunque addebitabile a chi doveva far osservare l'obbligo ai lavoratori) ma altresì alla scelta di smontare il mezzo di protezione fisso prima ancora che i lavori in altezza fossero terminati.

 

 

5) Accertato dunque che l'evento è riconducibile alla violazione delle norme cautelari contestate previste per evitare le cadute dai posti di lavoro sopraelevati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16) è necessario ora esaminare le censure, proposte da entrambi i ricorrenti, che riguardano l'esistenza di cause sopravvenute da sole idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 c.p., comma 2).

Queste censure ripropongono uno dei temi di maggior complessità del diritto penale relativo all'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2 secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 c.p., comma 1 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.

E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perchè, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41, comma 1.

Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perchè, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall'art. 41, comma 1.

Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.

In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.

Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perchè comunque possono essere prevedute dall'uomo.

Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi ... nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".

Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento".

 

Perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato.

Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).

Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.

 

6) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non appare condivisibile e le censure proposte nei due ricorsi su questo punto sono da ritenere infondate.

 

Per quanto riguarda la condotta del lavoratore va intanto rilevato che, nel campo della sicurezza del lavoro, i principi ricordati consentono di escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 c.p., comma 2.

Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, leritano, rv. 206012).

Tenendo presenti questi principi è dunque da escludere che abbia queste caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.

 

Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.

E' infatti del tutto prevedibile, e avviene purtroppo frequentemente, che un lavoratore non utilizzi i mezzi di protezione individuale per le più svariate ragioni. Di qui l'obbligo di osservare le cautele ulteriori che possano consentire di ovviare alle disattenzioni e anche alle volontarie omissioni del lavoratore imprudente.

Si aggiunga che la mattina del giorno in cui è avvenuto l'incidente gli ispettori della ASL avevano constatato, nei confronti di S., proprio l'inidoneità del ponteggio.

 

 

 

7) Infondate sono infine anche le altre censure contenute nei ricorsi.

 

Quanto alla censura dell'imputato F. che si riferisce all'aver considerato il funzionario ASL non un teste ma un esperto la censura contrasta con quanto emerge dalle motivazioni delle sentenze di merito che riportano le dichiarazioni rese dal predetto su quanto constatato a seguito dell'intervento in cantiere.

Del resto le modalità dell'infortunio e la situazione dei luoghi non formano oggetto di contestazione da parte degli imputati per cui priva di decisività appare la censura, formulata dall'imputato, sulla mancata nomina di un perito.

E lo stesso può dirsi sulla censura che si riferisce ad asserite e diverse possibili modalità di lavoro che, tra l'altro, richiederebbero un accertamento fattuale non consentito al giudice di legittimità.

Inammissibile infine è la censura dell'imputato S. che si duole non essere stati esaminati i motivi di appello da parte del giudice di secondo grado senza indicare quali ragioni di doglianza non siano state prese in considerazione dal giudice di secondo grado.

 

 

8) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alle statuizioni sulle spese a favore della parte civile come da dispositivo.
 

 

 

P.Q.M.

 

 La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.