Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2026, n. 32633 - Sfruttamento lavorativo nell'azienda agricola: la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi dei datori di lavoro e dell'intermediario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. CAPPELLO Gabriella - Presidente
Dott. GIORDANO Bruno - Relatore
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A. (CUI (Omissis)) nato a P il (Omissis)
B.B. nato a I il (Omissis)
C.C. (CUI (Omissis)) nato il (Omissis)
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Procuratore Generale, in persona del sostituto Fabio PICUTI, il quale si è riportato alla memoria scritta depositata, concludendo, per C.C. per la inammissibilità del ricorso; per A.A. e B.B. per il rigetto del ricorso;
uditi, altresì, l'avvocato PAVAN GIUSEPPE del foro di PADOVA in difesa di A.A. e B.B. il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e, in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale dell'avvocato CANAL ROBERTA del foro di TREVISO, per C.C. si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Fatto
1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2413 del 10/7/2023, all'esito del giudizio di primo grado, dichiarava A.A. B.B. e C.C. responsabili del reato contestato in relazione al delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen. di cui al capo A) con riguardo ai lavoratori D.D. E.E. F.F. e G.G. Inoltre, dichiarava i soli A.A. e B.B. responsabili del medesimo reato per i fatti commessi dopo il 4 novembre 2016 con riguardo ai rimanenti lavoratori, ad eccezione di H.H., I.I. J.J., K.K. L.L. M.M. N.N., O.O. e P.P.. Il Tribunale in relazione alle omissioni previdenziali altresì dichiarava A.A. responsabile dei reati a lui ascritti al capo E), limitatamente all'annualità 2016 e al mese di dicembre 2015; al capo F), con riguardo alle omesse denunce relative all'annualità 2016 e al quarto trimestre del 2015; nonché al capo B), in relazione all'ipotesi di favoreggiamento prevista dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di R.R. e D.D. Per l'effetto, C.C. era condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di Euro 2.000 di multa, con concessione della sospensione condizionale; B.B. riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e di Euro 5.500 di multa; A.A., ritenuta la continuazione tra i reati e individuata quale violazione più grave quella di cui al capo A), nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di tre anni di reclusione e di Euro 6.200 di multa. A C.C. A.A. e B.B. venivano applicate le pene accessorie previste dall'art. 603-ter cod. pen., per la durata della pena quanto a quelle indicate dal primo comma e per la durata di due anni quanto a quelle previste dal secondo comma. Ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., era dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. per intervenuta prescrizione, in relazione ai reati di cui al capo E) per le residue annualità e al capo F) per le residue denunce. Era, inoltre, dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo B), quanto alla fattispecie prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, esclusa l'aggravante di cui al comma 3, lett. a), con riguardo a Q.Q. e E.E.; nonché, quanto alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, del medesimo decréto legislativo, in relazione al favoreggiamento di Q.Q. e E.E. e, per il solo C.C., al favoreggiamento di R.R. e Q.Q.. Analoga declaratoria è stata pronunciata in ordine ai capi C), G) e H) ai danni di P.P.. Ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., gli imputati venivano, invece, assolti dal reato di cui al capo B), relativamente all'ingresso di R.R. e H.H. e dal medesimo reato, quanto al favoreggiamento della permanenza di H.H. perché il fatto non sussiste; dal reato di cui al capo G), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; dal reato di cui al capo I), con riguardo a M.M. e S.S., a H.H. e a N.N., perché il fatto non sussiste, essendo stata ritenuta assorbita, per D.D., la relativa condotta nel reato di cui al capo A); nonché dal reato di cui al capo D), perché il fatto non sussiste. C.C. era assolto dal reato di cui al capo A), per i fatti commessi dopo il 4 novembre 2016, per non avere commesso il fatto. A.A., unitamente ad altri coimputati non ricorrenti, veniva assolto dai reati di cui ai capi J) e K), perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell'art. 603-BIS.2 cod. pen., era poi disposta nei confronti di A.A. e B.B. la confisca diretta della somma di Euro 40.315,70 e, in caso di incapienza, la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità sino alla concorrenza del medesimo importo. Ai sensi degli artt. 538 e seguenti cod. proc. pen., A.A. e B.B. e, limitatamente alla parte civile D.D. C.C. erano condannati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili D.D. e R.R. per il reato di cui al capo A); il solo A.A. anche per i danni derivanti dai reati di cui ai capi B), E) e F), da liquidarsi in separata sede civile. Infine, era assegnata una provvisionale di Euro 6.000 in favore di D.D. a carico di tutti gli imputati condannati, e di Euro 2.500 in favore di R.R., a carico dei soli A.A. e B.B., con rigetto delle domande risarcitone proposte dalle altre parti civili.
2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10/5/2024, confermata la condanna nei confronti degli imputati B.B. e C.C. ha riformato parzialmente la stessa nei confronti del A.A. rideterminando la pena in anni due, mesi undici di reclusione ed Euro 6.100,00 di multa, previa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo E) dell'imputazione per prescrizione, limitatamente alla annualità 2015 e del reato di cui al capo F) per la stessa ragione limitatamente alla stessa annualità.
3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorsi gli imputati A.A. e B.B., con unico atto a firma dell'Avv. Pavan, formulando più motivi articolati con riferimento a cinque distinti punti della decisione, segnatamente inerenti alla conferma della responsabilità per il capo A), relativo al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen. (punto A); alla conferma della responsabilità del solo A.A. per il favoreggiamento della permanenza irregolare nel territorio dello Stato, ritenuto dai giudici di merito implicitamente compreso nel capo B) (punto B); alla conferma della responsabilità del medesimo ricorrente per i capi E) ed F), concementi le omissioni contributive e le omesse denunce obbligatorie (punto C); infine, alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio, sul giudizio di comparazione tra circostanze, sulla sospensione condizionale della pena e sulla confisca disposta in relazione al capo A) (punti D ed E),
3.1, Quanto al capo A), i ricorrenti A.A. e B.B. svolgono sei doglianze, operando una premessa il Tribunale aveva ritenuto integrata la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. con riguardo, per il periodo anteriore al 4/11/2016, ai lavoratori D.D. E.E. F.F. e G.G., sul presupposto del concorso degli utilizzatori nella condotta di reclutamento attribuita a C.C.; e, per il periodo successivo alla riforma del 2016, ai lavoratori Q.Q., T.T., U.U. R.R. V.V. S.S. e W.W.. In relazione a tale capo era stata altresì disposta la confisca della somma di Euro 40.315,70 in solido.
Con un primo profilo (punto a), riferito alla disciplina dell'art. 603-bis cod. pen. nella formulazione vigente fino al 3/11/2016, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato il reato pur in assenza di violenza, minaccia o intimidazione riferibili all'attività organizzata di intermediazione. Secondo i ricorrenti, la norma previgente descriveva un reato proprio dell'intermediario e richiedeva che la condotta di reclutamento o di organizzazione dell'attività lavorativa fosse essa stessa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione; non sarebbe stato sufficiente, invece, che tali modalità connotassero, in ipotesi, il successivo svolgimento del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro utilizzatore. La motivazione impugnata, nel reputare sufficiente che le condotte aggressive fossero state poste in essere dalla B.B. nel capannone, avrebbe dunque operato una lettura estensiva della fattispecie previgente, in contrasto con il dato letterale, con la ratio della norma e con il divieto di analogia in malam partem.
Con un secondo profilo (punto b), strettamente collegato al precedente, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 43, 110 e 603-bis cod. pen. e vizio motivazionale in ordine alla prova del concorso di A.A. e B.B. nel reato proprio ascritto a C.C. Anche a voler ritenere, in tesi, che la violenza o la minaccia potessero provenire dal concorrente dell'intermediario, sarebbe stato comunque necessario dimostrare che C.C. fosse consapevole delle condizioni di lavoro e delle modalità asseritamente violente o minacciose praticate nel capannone. La Corte di appello avrebbe, invece, fondato tale consapevolezza su una massima di esperienza reputata meramente congetturale, desunta dalla coabitazione di C.C. con alcuni lavoratori, nonché su una lettura travisata della deposizione di D.D. in relazione all'episodio della appendicite acuta. In particolare, la difesa sostiene che la sentenza di appello avrebbe ritenuto decisivo il fatto che D.D., in occasione del malore del 15/9/2016, abitasse presso C.C., così inferendone che quest'ultimo non potesse non conoscere le condizioni di lavoro, il mancato pagamento della malattia e l'eventuale clima intimidatorio. Secondo i ricorrenti, il verbale dell'udienza del 29/11/2021 attesterebbe, al contrario, che, al momento del ricovero, D.D. non viveva più presso C.C.. nel frattempo trasferitosi a L, ma presso W.W. sicché il ragionamento della Corte territoriale sarebbe viziato da travisamento del fatto, oltre che da illogicità, perché dalla conoscenza di un episodio sanitario naturale non potrebbe comunque desumersi la prova della consapevolezza di condotte violente o minacciose in ambito lavorativo.
La difesa aggiunge che la deposizione dì D.D. richiamata dalla Corte territoriale sarebbe stata generica e tradotta in modo incerto, non contenendo un riferimento espresso a violenze o minacce riferite a C.C.; inoltre, il testimone avrebbe dichiarato di non avere visto C.C. presso l'azienda A.A. e di non sapere se fosse mai entrato nel capannone, lavorando egli nei campi. Parimenti inconferenti sarebbero, secondo il ricorso, gli stralci delle dichiarazioni di U.U. T.T. W.W. e Ali Mohammed Saokat. poiché tali persone offese non avrebbero abitato con C.C. e, in ogni caso, sarebbero state valorizzate con riferimento a un periodo successivo al 4/11/2016, non idoneo a sostenere la responsabilità per le condotte anteriori alla riforma.
Con un terzo profilo (punto c), i ricorrenti contestano la ravvisata sussistenza, per il periodo anteriore alla novella del 2016, del requisito dell'attività organizzata di intermediazione. La Corte di appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di rispondere allo specifico motivo di gravame avverso l'affermazione del Tribunale secondo cui il C.C. avrebbe creato un canale collaudato di avvio dei lavoratori a A.A.. Si deduce che la mera indicazione dell'azienda come possibile luogo di lavoro, verificatasi in poche occasioni nell'arco di più anni, non integrerebbe un'attività organizzata, mancando qualsivoglia struttura, mezzo, stabile accordo, vantaggio economico o ruolo effettivo di gestione dell'avvio al lavoro; C.C. non avrebbe accompagnato i lavoratori, non ne avrebbe organizzato orari o presenza in azienda, né avrebbe partecipato alla gestione del rapporto lavorativo.
Sotto altro profilo (punto d), sempre riferito al capo A), i ricorrenti censurano la motivazione in ordine agli indici di sfruttamento. La Corte di appello avrebbe richiamato, in termini assertivi, la retribuzione di circa Euro 40 al giorno, la prospettata difformità dalla contrattazione collettiva, l'orario fino a dodici ore giornaliere, il mancato godimento di ferie e malattia pagate e le violazioni in materia di sicurezza e igiene, senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive. In particolare, non sarebbero state considerate le dichiarazioni dei testimoni OMISSIS, che avrebbero descritto ambienti idonei, rapporti ordinari tra datori e lavoratori e assenza di anomalie relative alla dotazione di guanti, grembiuli e stivali, alla natura semplice delle attività di lavaggio e confezionamento degli ortaggi, all'idoneità degli alloggi messi a disposizione e alla mancanza di infortuni riconducibili alla responsabilità datoriale.
La difesa deduce, inoltre, che il trattamento retributivo sarebbe stato valutato in modo parziale. Secondo il ricorso, i lavoratori percepivano importi mensili di regola compresi tra Euro 1.100 ed Euro 1.200, talvolta Euro 1.500, e il pagamento avveniva mediante bonifico; la ricostruzione dell'orario giornaliero di dodici ore sarebbe frutto di un accertamento amministrativo impreciso, non adeguatamente verificato nel processo penale e incompatibile con la natura stagionale e discontinua dell'attività agricola svolta dall'azienda, dipendente dalle esigenze della grande distribuzione. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni confronto con l'esame di A.A. e con i documenti prodotti dalla difesa, limitandosi a recepire le conclusioni del personale ispettivo.
Sotto distinto profilo (punto e), poi, i ricorrenti censurano la ritenuta sussistenza di violenze o minacce nel capannone, anche per il periodo successivo al 3/11/2016. Richiamano, a sostegno, plurime dichiarazioni testimoniali D.D. avrebbe riferito episodi collegati a ordinativi particolarmente rilevanti e alla necessità di accelerare il lavoro, precisando di non essere mai stato colpito e che talvolta le cassette cadevano in uno spazio vuoto; G.G. avrebbe parlato di comportamenti episodici; F.F. avrebbe dichiarato di non avere visto direttamente taluni fatti; E.E. avrebbe chiarito che i capelli non gli erano stati tirati, ma si erano impigliati nel nastro trasportatore. Secondo la difesa, tali elementi avrebbero imposto di considerare gli episodi come sfoghi contingenti, non stabilmente orientati allo sfruttamento dei lavoratori, anche alla luce della non costante presenza della B.B. nel magazzino e della gestione autonoma delle lavorazioni da parte degli operatori più anziani.
Infine, con un ultimo profilo (punto f), i ricorrenti censurano la decisione con riguardo alle condotte successive al 4/11/2016. La difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alla ricostruzione analitica delle singole posizioni dei lavoratori valorizzati in sentenza. Il ricorso richiama, tra le altre, la posizione di Q.Q. che avrebbe lavorato sino al 2017 percependo Euro 1.100, poi Euro 1.200 mensili, senza essere mai colpito; di T.T., che avrebbe lavorato anche presso altri datori, avrebbe avuto contratti a tempo determinato, periodi di rientro in Bangladesh e avrebbe riferito di apprezzare sia il lavoro nei campi sia quello in capannone; di U.U., che sarebbe giunto all'azienda tramite un cugino e avrebbe dichiarato di avere sempre avuto contratti; di V.V. e S.S., che avrebbero descritto condizioni di lavoro normali, acqua tiepida, uso di guanti, alloggi gratuiti e percezione di Euro 1.000/1.100 mensili; nonché di R.R., il quale avrebbe riferito di un lavoro variabile e a chiamata.
3.2. Quanto al secondo motivo, inerente al capo B), il ricorso di A.A. deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 e mancanza di motivazione.
Secondo la difesa, il Tribunale prima e la Corte di appello poi avrebbero affermato la responsabilità di A.A. per un reato di favoreggiamento della permanenza irregolare in Italia di R.R. e D.D. mai espressamente contestato. Il capo di imputazione avrebbe riguardato, nella sua formulazione evidente, il favoreggiamento dell'ingresso, mentre la condotta di impiego irregolare dei lavoratori non sarebbe stata descritta come autonomo fatto di favoreggiamento della permanenza. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il sovraffollamento e il costo di Euro 120 mensili per la condivisione di una stanza, senza però indicare dati processuali idonei a sostenere la sproporzione del prezzo e senza affrontare il tema della lesione del diritto di difesa. Si censura, altresì, la conferma delle statuizioni civili, assumendosi che il lavoratore la cui permanenza sia favorita non possa essere considerato persona offesa o danneggiata dal reato.
3.3. Con il terzo motivo, inerente ai capi E) ed F), relativi alle omissioni contributive e alle omesse denunce obbligatorie, il ricorrente A.A. deduce mancanza di motivazione, violazione degli artt. 192, comma 1, 526 e 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della disciplina penale previdenziale. La Corte di appello, secondo il ricorso, avrebbe ignorato i motivi con cui si contestava l'utilizzabilità dei verbali di accertamento dell'INPS come prova dei fatti oggetto di contestazione e l'utilizzabilità della testimonianza dell'ispettore Z.Z. nella parte in cui riferiva, quale ufficiale di polizia giudiziaria, il contenuto di dichiarazioni rese da lavoratori in sede ispettiva. Si deduce che i verbali amministrativi, impugnati e comunque fondati su valutazioni e dichiarazioni di terzi, non avrebbero potuto costituire prova della responsabilità penale, né delle ore lavorate, né della riqualificazione dei rapporti come a tempo indeterminato.
La difesa insiste, in particolare, sul fatto che l'ispettore Z.Z. avrebbe dichiarato che l'orario di lavoro e la riqualificazione dei rapporti erano stati ricavati dalle dichiarazioni dei lavoratori e non dai documenti, riconoscendo di non avere svolto personali verifiche oggettive. Tale base conoscitiva, secondo il ricorso, non consentirebbe di superare i limiti posti all'utilizzazione della testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria. Si contesta, inoltre, l'insufficienza della prova del superamento della soglia di punibilità di Euro 10.000 annui, introdotta dal D.Lgs. n. 8 del 2016, nonché la motivazione sull'elemento soggettivo, reputata apodittica perché fondata sulla sola qualifica imprenditoriale di A.A. e non sulla prova della conoscenza dell'esatto importo dovuto e della prevedibilità della riqualificazione operata ex post dagli ispettori.
3.4. Con l'ultimo gruppo di censure, inerenti ai punti D) ed E) dell'elencazione di cui a pag. 2 del ricorso, i ricorrenti A.A. e B.B. contestano il trattamento sanzionatorio e la confisca. Deducono che la pena base per il capo A), determinata in misura superiore al minimo editale, e gli aumenti per la continuazione sarebbero sproporzionati rispetto alla gravità concreta dei fatti, alla durata limitata del periodo successivo al 4/11/2016, alla natura degli episodi valorizzati, all'assenza di precedenti, alla partecipazione degli imputati al processo, al parziale risarcimento corrisposto e alle condizioni complessive dell'attività lavorativa. Quanto alle aggravanti, la difesa sostiene che quella relativa al numero dei lavoratori reclutati superiore a tre non sarebbe applicabile alle condotte dell'utilizzatore dopo la riforma del 2016 e che, comunque, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti. Si censura, infine, la confisca diretta o per equivalente, assumendo che essa sarebbe stata applicata anche a risparmi di spesa maturati prima dell'introduzione dell'art. 603-bis 2 cod. pen. e che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato il criterio di quantificazione.
4. Anche l'imputato C.C. ha proposto ricorso, a firma dell'avv. Roberta Canal, avverso la medesima sentenza nella parte in cui, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha confermato la condanna del ricorrente per il capo A), alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa, per le condotte anteriori al 4/11/2016. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato e allo stato di bisogno dei lavoratori, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe aderito" alla valutazione del Tribunale secondo cui violenza, minaccia o intimidazione potevano essere poste in essere dal concorrente nel reato proprio, individuandole negli atteggiamenti della B.B. e nella prospettazione, rivolta ai lavoratori, dell'alternativa tra accettare le condizioni imposte o perdere il lavoro.
La difesa contesta, in particolare, di avere avuto un legame personale, lavorativo, organizzativo o di reclutamento con A.A. o con la B.B. Secondo la difesa, i lavoratori erano entrati in Italia regolarmente, con visto per lavoro, studio o altra ragione, e le successive vicende relative al permesso di soggiorno attenevano a scelte e omissioni dei singoli. La condotta attribuita a C.C. si sarebbe risolta, al più, in occasionali segnalazioni di una possibile opportunità lavorativa o in aiuti prestati a connazionali, come nel caso dell'alloggio o dell'accompagnamento in Questura, condotte che non integrerebbero né intermediazione illecita organizzata né abuso dello stato di bisogno. Viene richiamato, tra l'altro, il caso di D.D. che avrebbe chiesto aiuto per trovare lavoro dopo non averne reperito altri, e quello di G.G. che avrebbe conosciuto A.A. a seguito di una mera cortesia di C.C. il quale avrebbe chiesto se vi fosse bisogno di manodopera.
Infine, censura la motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto sufficiente la coabitazione con alcuni lavoratori per affermare la consapevolezza delle condizioni di lavoro, delle ferie non godute, della malattia non retribuita e degli orari gravosi. Secondo la difesa, non può ritenersi che una persona che viva in un appartamento con diversi soggetti debba per ciò solo conoscere quanto avvenga in un luogo di lavoro diverso dal proprio, tanto più se lo stesso ricorrente non era mai stato presente in azienda e non conosceva la B.B. Si deduce, infine, l'assenza dell'approfittamento dello stato di bisogno, poiché i lavoratori avrebbero avuto possibilità di reperire altra occupazione, sarebbero entrati regolarmente nel territorio nazionale e avrebbero scelto liberamente e autonomamente di prestare attività presso l'azienda A.A. Su tali basi si chiede l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
5. La difesa di A.A. e di B.B. ha presentato la memoria di cui si era riservata la produzione (a pag. 6 del ricorso) che ribadisce e approfondisce gli argomenti esposti nel ricorso sull'interpretazione dell'art. 603-bis cod. pen., con particolare riferimento ai criteri letterali e sistematici di lettura della condotta descritta dalla norma anche prima della riforma introdotta dalla legge 199 del 2016.
6. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A.A. e B.B. e di dichiarare inammissibile il ricorso di C.C.
Diritto
1.1 ricorsi sono inammissibili, per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
Le censure articolate dai ricorrenti, in larga parte, si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale probatorio già compiutamente esaminato dai giudici di merito, senza confrontarsi effettivamente con l'apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di appello di Venezia e senza evidenziare rilevanti vizi riconducibili ai paradigmi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2. Deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asserita, connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in effetti di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
3. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui, sono inammissibili tutte le doglianze che aggrediscono la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
In particolare, la giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). Eccede, infatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è. circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e),.cod. proc. pen. alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). In definitiva, in maniera coerente a tali premesse, è corretto affermare che, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).
La verifica, inoltre, si concentra sull'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (ed. contraddittorietà interna) e sull'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. 6 n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonché in Sez. 2 n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627).
Infine, si deve controllare la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (ed. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Longo, Rv 251516 - 01).
4. Il Collegio intende ribadire una pregiudiziale considerazione di tipo metodologico in riferimento al rapporto tra i rispettivi apparati argomentativi delle due sentenze di merito, convergenti nel finale giudizio di penale responsabilità degli imputati condannati in specifico riferimento alla fattispecie di sfruttamento lavorativo.
A tale proposito, sulla base del tradizionale insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora l'esito delle decisioni di merito sia reciprocamente corrispondente, si verte in una fattispecie di c.d. doppia conforme, in cui le relative motivazioni vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 - 01).
Ancora più specificamente, tale integrazione si verifica quando le due decisioni concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e - in particolare - nel caso in cui i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).
5. Nel caso all'esame, la responsabilità degli imputati, in relazione ai reati per cui è stata confermata la condanna, si fonda su una valutazione coerente, convergente e convincente delle dichiarazioni delle persone offese, degli accertamenti ispettivi e degli ulteriori elementi, anche documentali, acquisiti nel corso del giudizio. Dalle conformi motivazioni si ricava con chiarezza il ruolo di A.A. C.C. e B.B. in relazione a plurime imputazioni concernenti le condotte di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, violazione della disciplina sull'immigrazione e omissioni contributive connesse all'impiego di lavoratori agricoli presso l'azienda riconducibile a A.A. operante in A.
Con coerenza argomentativa e deduttiva, senza alcuna contraddizione
interna nei diversi passaggi valutativi delle singole prove e dell'univoco complesso probatorio, le due motivazioni, ricostruiscono co completezza la vicenda processuale che traeva origine dall'esposto dell'organizzazione ADL-Cobas, presentato il 28/12/2016, con cui il citato sindacato segnalava condizioni di sfruttamento lavorativo in danno di operai agricoli. A seguito della segnalazione, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2017, veniva svolta un'articolata attività investigativa, di cui le sentenze danno conto, mediante una serie di tre accessi ispettivi presso la sede aziendale, eseguiti nelle date dell'I 1 gennaio, del 19 gennaio e del 15 febbraio 2017, con intervento congiunto dei Carabinieri, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dello SPISAL. Tali accertamenti venivano integrati e completati da servizi di osservazione sul tragitto tra il punto di fermata dell'autobus e gli ingressi dell'impresa, da controlli presso le abitazioni dei lavoratori nonché dall'acquisizione di vari atti utilizzabili quali documenti di natura sanitaria, previdenziale e amministrativa, nonché di atti relativi alla regolarità del soggiorno dei lavoratori extracomunitari rintracciati presso l'azienda e rinvenuti nel corso delle verifiche.
L'attività istruttoria, esposta nelle conformi motivazioni in una lineare consecutio, senza attribuire impropri significati probatori ai singoli elementi dichiarativi e documentali, ha ricostruito con chiarezza un sistema di impiego dei lavoratori e delle lavoratrici nell'attività dell'azienda agricola connotato da retribuzioni notevolmente inferiori ai livelli dei contratti collettivi di lavoro, orari di lavoro di circa 12 ore, dalle 8 alle 20, di gran lunga eccedenti quelli ordinari, basilari, molteplici, diffuse, costanti, carenze prevenzionistiche, approfittamento delle condizioni di vulnerabilità economica e sociale di lavoratori stranieri giunti nel nostro Paese alla ricerca di occupazione. In tale contesto lavorativo, così delineato, C.C. veniva indicato quale soggetto dedito al reclutamento di parte della manodopera, l'imputato A.A. come titolare e gestore dell'attività aziendale, e B.B. legata personalmente a A.A. quale persona stabilmente preposta alla sorveglianza dell'attività svolta all'interno del capannone.
6. Per quanto concerne il concorso di A.A. e B.B. nel reato di sfruttamento, di cui al capo A) dell'imputazione, la Corte territoriale ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la piena consapevolezza del meccanismo di reclutamento e di sfruttamento della manodopera e la convergenza funzionale delle condotte degli imputati. A tal riguardo, in relazione ai fatti qualificabili ex art. 603-bis cod. pen. la sentenza impugnata, in linea con quella del Tribunale, ha distinto in due periodi le condotte ascritte, trattando quelle anteriori e quelle successive all'entrata in vigore della riforma della legge n. 199 del 2016.
La motivazione impugnata rileva che, nella previgente formulazione, la fattispecie penale prevista dall'art. 603-bis cod. pen. aveva ad oggetto l'attività organizzata di intermediazione, laddove il reclutamento di manodopera o l'organizzazione dell'attività lavorativa erano caratterizzati da sfruttamento, con modalità attuative eseguite mediante violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori; in tale cornice il datore di lavoro, o l'utilizzatore, o altro soggetto poteva rispondere, ove ne ricorressero i presupposti, nel ruolo di concorrente ex art. 110 cod. pen. Per le condotte successive al 4 novembre 2016, i giudici di primo e secondo grado considerano, invece, la nuova formulazione della fattispecie, che prevede la responsabilità diretta del datore di lavoro, mentre qualifica la violenza, la minaccia o l'intimidazione come circostanze aggravanti.
La sussistenza degli indici di sfruttamento veniva desunta, anzitutto, dal trattamento retributivo. La motivazione si sofferma sulla deposizione dell'ispettore Pascale il quale riferiva che i lavoratori sentiti percepivano una retribuzione giornaliera media di circa quaranta Euro al giorno, per prestazioni di dodici ore giornaliere, con pausa di circa mezz'ora per il pranzo, per sei - e qualcuno anche per sette - giorni alla settimana. Si aggiunga che il compenso, corrispondente a un costo orario stimato in circa tre euro, non era fisso né continuativo, ma veniva erogato soltanto per le ore di lavoro effettivamente svolte, senza riconoscimento di alcuna somma in caso di assenza per malattia. Tale assetto retributivo e organizzativo, protrattosi per un notevole arco temporale, non episodico, veniva ritenuto palesemente difforme rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e provinciale per il lavoro nel settore agricolo e sproporzionato rispetto al tipo, alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ulteriore profilo valorizzato nelle motivazioni è costituito dalla violazione della disciplina sull'orario di lavoro. Dalle dichiarazioni dei lavoratori il giudice di merito ricavava che l'attività si svolgeva ordinariamente e quotidianamente per dodici ore al giorno, per sei-sette giorni alla settimana, pari almeno a un monte ore settimanale di settantadue ore, a fronte di un orario contrattuale di quaranta ore. A tale protrazione dell'orario di lavoro si accompagnava l'assenza di congedo feriale e di qualsiasi trattamento economico in caso di assenza dal lavoro per malattia o per qualsiasi altra legittima ragione.
Il giudice di primo grado e, conformemente, la Corte di appello, ritenevano, altresì, accertate rilevanti carenze in materia di sicurezza del lavoro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli ispettori dello SPISAL, A.A. non aveva assicurato ai dipendenti adeguata formazione sull'uso dei macchinari e sui rischi connessi alle mansioni svolte; i lavoratori, prevalentemente adibiti alla pulitura e al confezionamento degli ortaggi, apprendevano l'utilizzo delle attrezzature dai colleghi più esperti. Venivano, inoltre, rilevate l'inidoneità dei luoghi e delle attrezzature rispetto agli standard prevenzionistici, nonché criticità dei trattori utilizzati nei campi, privi di presidi di sicurezza quali la cintura lato guida, protezioni delle componenti mobili e dispositivi idonei a evitare il contatto con il condotto di scarico. Pur ritenendo che tali violazioni avessero esposto i lavoratori a rischi per la salute, il Tribunale escludeva che fosse stata raggiunta la prova di danni effettivi alla persona, in relazione alla formulazione normativa vigente fino alla riforma del 2016, con le conseguenti statuizioni sul relativo capo di imputazione.
Quanto alle condizioni alloggiative, il Tribunale non ravvisava una situazione degradante negli immobili siti in Maserà e Albignasego. Diversamente, riteneva rilevanti le modalità di controllo dell'attività lavorativa. Secondo le dichiarazioni acquisite, B.B. sovrintendeva il lavoro nel capannone e A.A. quello nei campi; la prima era descritta come solita urlare contro i lavoratori, rivolgere insulti, lanciare sui lavoratori oggetti, tra cui cassette di plastica per ortaggi, e strattonare gli addetti. Non veniva, invece, ritenuto provato l'impiego dell'impianto di videosorveglianza con finalità di controllo a distanza dei lavoratori.
In ordine allo stato di bisogno, entrambi i Collegi giudicanti del merito evidenziavano la condizione dei lavoratori stranieri per i quali riteneva sussistente lo sfruttamento. Si trattava di persone giunte in Italia alla ricerca di lavoro, prive-di stabile sostegno economico, inizialmente ospitate presso amici o conoscenti e successivamente alloggiate presso C.C. o lo stesso imputato A.A. esposte e sottoposte alla possibilità concreta, verificatasi per alcuni, di perdere l'occupazione immediatamente, senza preavviso né indennità o altra tutela. Per alcuni lavoratori veniva segnalato che il trasferimento in Italia era stato reso possibile dalla vendita nel paese di origine di beni propri o dei familiari. Le situazioni di maggiore vulnerabilità venivano individuate, in particolare, in quelle di R.R. E.E.Mo .e. D.D. e G.G.
7. Con riguardo al periodo anteriore al 4/11/2016, in parte rientrante nell'imputazione sub capo A), C.C. veniva ritenuto responsabile, quale intermediario, del reclutamento di D.D., E.E.Mo. e G.G. e F.F.Ta A.A. e B.B. venivano ritenuti concorrenti nella medesima condotta. Per il periodo indicato in imputazione successivo alla riforma del 2016, si affermava invece la responsabilità diretta di A.A. e B.B. per lo sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori reclutati da C.C. e, inoltre, di X.X. Y.Y.. R.R., V.V. e S.S. l., mentre escludeva la prova dello sfruttamento con riferimento ad altri lavoratori indicati nel capo A) della rubrica di imputazione, non essendo costoro stati escussi nel dibattimento.
Le motivazioni, senza alcun indice di travisamento delle prove, per i capi relativi alla disciplina dell'immigrazione, giungono a decisioni in termini differenziati. Con il capo B) era contestata a A.A. e C.C. la violazione dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, per avere procurato l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri. Il Tribunale riteneva provati due ingressi irregolari, riferiti ai lavoratori D.D. e X.X., escludendo l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), e dichiarando il reato estinto per prescrizione. Veniva, inoltre, esaminata la contestazione di favoreggiamento della permanenza clandestina, formulata ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, nei confronti di A.A. e C.C. Il giudice di merito perveniva a statuizioni distinte in relazione alle singole posizioni dei lavoratori interessati, dichiarando il reato prescritto per C.C. e confermando, invece, la responsabilità penale di A.A. nei limiti delle posizioni considerate provate.
Il capo C), concernente l'alloggio nella casa di via (Omissis) in M e contestato a C.C. ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, veniva dichiarato prescritto. Per il capo D) dell'imputazione, relativo all'alloggio nelle abitazioni di A contestato all'imputato A.A. si concludeva con assoluzione perché il fatto non sussiste. Quanto alle imputazioni previdenziali, il capo E), formulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, riguardava l'omesso versamento, da parte di A.A. degli oneri contributivi previdenziali trattenuti ai lavoratori. Il Tribunale dichiarava la prescrizione per le annualità già maturate, con eccezione del dicembre 2015, e riteneva superata, per l'annualità 2016, la soglia di punibilità di Euro 10.000, a fronte di un importo indicato in Euro 31.272,54, pronunciando condanna per il dicembre 2015 e per l'anno 2016. Il capo F), contestato ai sensi dell'art. 37 della legge n. 689 del 1981, riguarda l'omessa presentazione all'INPS delle denunce obbligatorie, al fine di non versare i contributi dovuti ai lavoratori. Il Tribunale dichiarava prescritte le annualità 2012, 2013 e 2014 e provvedeva sulle ulteriori annualità nei limiti indicati in sentenza.
8. I motivi concernenti il capo A) presentati da A.A. e B.B. sono manifestamente infondati.
Premesso che i fatti di cui al capo A) attribuito agli imputati si sono svolti dal 2011 e, pertanto, nella vigenza sia della fattispecie in vigore fino al 3/11/2016 sia della nuova fattispecie come modificata dalla legge n. 199 del 2016, la difesa ha svolto diverse argomentazioni di diritto per i differenti regimi normativi.
8.1. Il primo motivo, per il profilo relativo all'interpretazione dell'art. 603-bis cod. pen. nella formulazione anteriore alla legge n. 199 del 2016, è manifestamente infondato in quanto poggia su una non condivisibile lettura della fattispecie incriminatrice vigente all'epoca dei fatti anteriori al 4/11/2016. L'art. 603-bis cod. pen., nel testo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, configurava il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro indicando quale soggetto attivo il solo intermediario e puniva "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando la manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori". La condotta tipica, pertanto, era solo quella di intermediazione, e non veniva prevista una fattispecie specifica di sfruttamento, caratterizzata da condotte di violenza, minaccia e intimidazione. La fattispecie non escludeva di certo il concorso di persone da parte di soggetti diversi.
Con la legge n. 199 del 2016, il legislatore ha inteso contrastare tutte le forme di sfruttamento lavorativo, realizzate senza ricorrere necessariamente alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione. Nella fattispecie base si tutela il lavoratore costretto ad accettare, non per violenza, minaccia o intimidazione ma per bisogno, un rapporto di lavoro, in cui sono imposti tutti gli elementi contrattuali, per un salario non trattabile e accettato in uno stato di bisogno, privo di tutele sociali. La legge n. 199 del 2016, modificando la fattispecie ex art. 603-bis cod. pen., ha esteso la responsabilità penale anche al datore di lavoro o all'utilizzatore che impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e trasformando la violenza e la minaccia da elementi costitutivi del reato a circostanze aggravanti. La nuova fattispecie, pertanto, amplia l'ambito di operatività, anche distinguendo l'intermediazione illecita, il ed. caporalato, configurata come delitto di pericolo a dolo specifico, dallo sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole sul piano sanzionatorio. La condotta di reclutamento e quella di utilizzo sono strutturate mediante la previsione solo dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno, già presenti nella disposizione precedente, mentre la violenza e la minaccia costituiscono ora circostanze aggravanti. La struttura della disposizione penale, dunque, continua a imperniarsi sul concetto di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, mantenendo la medesima tecnica di tipizzazione della condotta di sfruttamento.
8.2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tuttavia, il requisito della violenza o della minaccia nella previsione in vigore fino al 3/11/2016, non era un predicato necessario della condotta tipica dell'intermediario, né implicava che tali modalità dovessero necessariamente provenire dal soggetto qualificato che esercitava l'attività di intermediazione. Trattandosi di reato proprio, suscettibile di concorso dell'extraneus, quale poteva essere il datore di lavoro, l'utilizzatore, o altro collaboratore del reclutatore, nella struttura della disposizione previgente, le condotte violente o intimidatorie potevano essere realizzate anche da uno dei concorrenti nel reato, ancorché non intermediario, o comunque sussistenti complessivamente nel contesto lavorativo purché funzionalmente orientate all'assoggettamento e allo sfruttamento della manodopera.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha valorizzato gli episodi vessatori e intimidatori attribuiti alla B.B., ritenendoli elementi integranti il requisito modale richiesto dalla disposizione previgente, senza operare alcuna indebita applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge n. 199 del 2016. In particolare, entrambe le sentenze di merito hanno esposto, con coerenza di argomenti e senza alcuna caduta logico-deduttiva, gli elementi testimoniali, soprattutto dei lavoratori, e gli accertamenti di polizia giudiziaria che univocamente depongono per la sussistenza di un contesto lavorativo caratterizzato da comportamenti di B.B., moglie di A.A., quali insulti, bestemmie, lancio di cassette di plastica addosso agli operai, tirate di capelli per non rallentare la velocità del nastro trasportatore, minacce di lasciare a casa i lavoratori, come in effetti si è verificato per tre lavoratori, fino ad atteggiamenti punitivi, come raccogliere le cipolle mentre vi erano 2 gradi, per reazione diretta alla notizia di essersi rivolti al sindacato e aver fatto arrivare il primo controllo.
La motivazione della Corte territoriale non è, sul punto, validamente aggredita dalle censure superficiali della difesa.
Un solido apparato argomentativo, senza alcun travisamento, con coerenza rispetto al costrutto probatorio, ha illustrato in modo analitico le prove documentali e dichiarative e le ragioni per le quali ha ritenuto dimostrata la piena partecipazione dei ricorrenti al sistema di reclutamento e sfruttamento della manodopera, valorizzando il complesso delle dichiarazioni delle persone offese, i rapporti intercorrenti tra gli imputati e le ulteriori acquisizioni processuali. L'univocità di tali elementi probatori rende coesi tutti gli argomenti esposti'nelle conformi motivazioni di primo e secondo grado, che non presentano lacune logiche o contraddittorietà.
8.3. Le altre doglianze concernenti il significato da attribuire alla coabitazione del C.C. con alcuni lavoratori, all'episodio riguardante D.D. e alle diverse dichiarazioni testimoniali richiamate dal ricorso investono esclusivamente la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio e, come tali, risultano estranee al sindacato di legittimità. Le osservazioni della difesa sul punto, pertanto, sono manifestamente infondati.
9. Risulta manifestamente infondata anche la censura concernente la mancanza di un'attività organizzata di intermediazione.
Il reato ex art. 603-bis cod. pen., nella formulazione vigente fino al 3/11/2016, non prevedeva una condotta necessariamente associativa, in quanto il riferimento normativo all'organizzazione dell'intermediazione integrava una modalità della condotta non meramente occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi, servizi, funzioni e ruoli finalizzati all'attività lavorativa in condizioni di sfruttamento (Sez. 4, n. 28199 del 02/07/2025, Tassembedo, Rv. 288511-01; Sez. 5, n. 6788 del 23/11/2016, dep. 2017, Vecchio, Rv. 269447-01).
Della latitudine di tale impiego la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, rende ragione accertando, attraverso una motivazione congrua e immune da vizi logici, l'esistenza di un sistema stabile, consolidato e non occasionale di reperimento e avviamento della manodopera straniera, destinata all'azienda riconducibile a A.A. ove esercitava un ruolo comprimario B.B. grazie al ruolo svolto da C.C. quale referente dei lavoratori e come un tramite costante fra questi e l'impresa utilizzatrice. La Corte territoriale ha illustrato in modo analitico le ragioni per le quali ha ritenuto dimostrata la piena partecipazione dei ricorrenti al sistema di reclutamento e sfruttamento della manodopera, valorizzando il complesso delle dichiarazioni delle persone offese, i rapporti intercorrenti tra gli imputati e le ulteriori acquisizioni processuali. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, pertanto, la Corte territoriale non ha attribuito alla fattispecie previgente una portata estensiva incompatibile con il principio di legalità.
Le censure formulate dai ricorrenti, sopra riportate, per il resto espongono varie rivalutazioni delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze degli accertamenti procedimentali, portati nel contraddittorio dibattimentale, che si risolvono, nella sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale operata concordemente dai giudici di merito, senza individuare effettive violazioni di legge o vizi della motivazione riconducibili ai parametri di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
10. Sono manifestamente infondate, altresì, le censure riguardanti gli indici di sfruttamento valorizzati dalla Corte territoriale.
Questa ha, infatti, proceduto a una valutazione complessiva ed esaustiva delle condizioni di impiego dei lavoratori, valorizzando non soltanto il livello dei compensi corrisposti, ma altresì la durata delle prestazioni lavorative, la sistematica eccedenza rispetto agli ordinari tempi di lavoro, la mancata fruizione di ferie e malattia retribuita, nonché le ulteriori condizioni materiali e di assenza di sicurezza nelle quali l'attività veniva svolta, in un clima di vessazione. La sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, ha puntualmente risposto alle censure difensive, esaminando la retribuzione corrisposta ai lavoratori, sproporzionata rispetto agli orari particolarmente gravosi, l'assenza di adeguati periodi di riposo, le violazioni concernenti ferie e malattia, nonché le complessive condizioni lavorative emerse dall'istruttoria che hanno cumulato la prova della sussistenza di plurimi indici di sfruttamento. Con coerenza logico-deduttiva la motivazione espone l'univoco materiale testimoniale dei lavoratori, degli accertamenti di P.G., e del complessivo costrutto probatorio, per analizzare l'oggettiva sussistenza di ciascun indice di sfruttamento contestato.
La motivazione impugnata ha rappresentato il materiale probatorio che depone univocamente per la sussistenza contemporanea, per un lungo periodo, di tutti gli indici di sfruttamento contestati sebbene, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'elencazione degli indici di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, cod. pen., che devono caratterizzare tanto l'attività di reclutamento quanto quella di utilizzazione, assunzione o impiego della manodopera, non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore. (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, dep. 2022, Falcone, Rv. 282609-01). Ciò anche con riferimento alle condotte previste dalla norma in vigore fino al 3/11/2016, poiché il reato di cui all'art. 603-bis, cod. pen., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Sez. 5, n. 14591 del 04/02/2014, Stoican, Rv. 262541- 01).
Del resto, tutti gli indici complessivamente concorrono a definire la nozione di sfruttamento senza alcun profilo di legittimità costituzionale, come rilevato da questa stessa sezione con riferimento all'art. 603-bis, comma terzo, n. 1), cod. pen. in relazione all'art. 25 Cost., enunciativo dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella parte in cui, nell'enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiterata corresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l'interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, dep. 2023, Huang, Rv. 284190 - 02).
Sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza impugnata, considerano tutte le univoche deposizioni dei lavoratori, con i riscontri rintracciabili negli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e in parte anche nelle ammissioni di A.A., che indicano circa 12 ore di lavoro al giorno per 6/7 giorni a settimana, con una retribuzione di 40 Euro al giorno (quindi poco più di tre Euro l'ora). Ciò avveniva senza la fornitura di alcun mezzo personale di prevenzione e protezione, in luoghi inidonei, con macchine e attrezzature con gli organi in movimento prive di protezione, senza alcuna formazione, senza servizi igienici con sufficiente pulizia.
Le deduzioni difensive relative alla pretesa insussistenza dello sfruttamento lavorativo non giungono a confrontarsi realmente con il percorso logico sviluppato dalla Corte territoriale in linea con i citati principi giurisprudenziali, e mirano a una propria diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella congruamente sviluppata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. In particolare, la censura difensiva sull'entità della retribuzione (indicata tra 1.100 e 1500 Euro mensili) e sulle generali condizioni di lavoro non si confronta con il principio affermato da Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681-01, secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'indice di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, n. 1), cod. pen., la sproporzione della retribuzione non può essere apprezzata attraverso un mero raffronto aritmetico con i parametri della contrattazione collettiva, dovendosi invece avere riguardo alle effettive mansioni svolte, alle concrete condizioni di lavoro, all'orario osservato, all'eventuale assenza di pause, riposi e ferie e, più in generale, all'effettiva corrispondenza tra compenso percepito e prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno. In tale prospettiva, l'indice retributivo assume significato penalmente rilevante ove venga accertato che il trattamento economico, valutato unitamente alle ulteriori modalità di svolgimento del rapporto, si riveli sostanzialmente non commisurato alla quantità e qualità della prestazione richiesta.
Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha analizzato complessivamente le condizioni di lavoro e ha valorizzato, altresì, le singole violazioni contrattuali e normative circa l'entità delle retribuzioni corrisposte, i gravosi orari di lavoro accertati, la mancata fruizione di ferie e malattia e le complessive condizioni di impiego emerse dalle dichiarazioni delle persone offese e dagli accertamenti ispettivi, pervenendo ad una conclusione pienamente coerente con i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e con il quadro normativo di riferimento.
11. Parimenti inammissibili risultano le censure concernenti gli episodi di violenza e intimidazione attribuiti alla B.B. poiché fondate su una mera richiesta di rilettura delle deposizioni testimoniali già esaminate dai giudici di merito.
La Corte di appello ha evidenziato la stabile funzione svolta dal C.C. nel reperimento e nell'avviamento della manodopera verso l'azienda A.A., cui era preposta di fatto la B.B. e ha spiegato, ai fini del requisito della violenza e della minaccia, tutte le condotte intimidatorie e vessatorie concretamente poste in essere dalla B.B. nei confronti dei lavoratori, come emerse dalle univoche e unanimi deposizioni di questi ultimi. Anche le deduzioni relative alla posizione abitativa del lavoratore D.D., all'episodio dell'appendicite e alla conoscenza delle condizioni lavorative da parte del C.C. si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle emergenze processuali, incompatibile con la natura del giudizio di cassazione.
12. Il Collegio ritiene manifestamente infondati anche i motivi concernente il capo B).
La Corte territoriale al punto 2.2. della motivazione del "Considerato in diritto" ha correttamente ritenuto che la contestazione elevata agli imputati contenesse tutti gli elementi fattuali necessari a consentire l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla condotta di favoreggiamento della permanenza irregolare.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando il fatto storico contestato rimanga immutato e l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi sul nucleo essenziale dell'addebito. Il Collegio osserva che il tema dei poteri di riqualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità deve essere scrutinato alla luce dei consolidati approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
12.1. Con la nota sentenza "Drassich c. Italia" dell'11 dicembre 2007 (c.d..Drassich 1), la Corte di Strasburgo ha ravvisato la violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b) CEDU in un caso in cui questa Suprema Corte aveva mutato d'ufficio il titolo di reato (da corruzione ordinaria a corruzione in atti giudiziari) senza consentire alle parti di interloquire sulla nuova qualificazione. I giudici sovranazionali hanno sancito che il diritto dell'imputato a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa include anche il diritto a conoscere la qualificazione giuridica attribuitagli, e che tale garanzia si estende fino alla fase di legittimità qualora il giudice intenda procedere a una riqualificazione ex officio. Successivamente, la medesima Corte europea, con la decisione del 22 febbraio 2018 (c.d. Drassich 2), ha validato la conformità convenzionale dei rimedi interni apprestati dal nostro ordinamento a seguito della prima condanna. La Corte di Strasburgo ha chiarito che il ripristino delle garanzie violate non impone necessariamente una riapertura integrale del dibattimento o la presenza fisica del ricorrente, essendo sufficiente e proporzionato garantire l'attivazione di un pieno contraddittorio, anche in forma cartacea, mirato solo alla discussione sulla qualificazione giuridica del fatto.
12.2. L'esigenza di conformare l'ordinamento interno ai richiamati vincoli convenzionali ha trovato riscontro nel diritto vivente che, infatti, ha già affermato che, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01, in cui la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione; Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01).
12.3. Le deduzioni difensive non evidenziano specifiche critiche alla riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito e al riguardo risultano generiche ed eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è precisato che la lettura del capo di imputazione non escludeva, anzi prevedeva, anche il comportamento attribuito a A.A. nell'aver favorito la permanenza illegale di due lavoratori e consistito nella loro assunzione in nero nella propria azienda, nella dimora di uno di loro a casa di C.C. per tre anni, dove alloggiavano circa nove persone in tre stanze, per un costo spropositato di 120 Euro mensili a persona. Tutte constatazioni che con motivazione priva di caduta logica hanno condotto la Corte di appello a ritenere che quei medesimi fatti siano stati ampiamente provati e consentivano di essere ricondotti ad una diversa qualificazione normativa, senza alcun mutamento del fatto, atteso che la contestazione elevata agli imputati conteneva tutti gli elementi fattuali necessari a consentire l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla condotta di favoreggiamento della permanenza irregolare.
13. Inammissibili sono anche le doglianze concernenti i capi E) ed F). La Corte di appello ha esaminato le questioni riguardanti l'utilizzabilità degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, individuando una pluralità di elementi convergenti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
Le censure difensive non si confrontano con il principio consolidato in tema di utilizzabilità dei contenuti dei verbali ispettivi su cui è opportuno ribadire che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 - 01, in cui, in motivazione, la Corte ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01). L'esposizione del ricorso non tiene conto anche della deposizione del teste Z.Z. e del conseguente calcolo delle somme oggetto di omissione.
Le critiche difensive sono nuovamente orientate a contestare la valutazione delle prove e il peso attribuito ai singoli e convergenti elementi istruttori e, comunque, sono aspecifiche in quanto non giungono a evidenziare una lacuna o contraddittorietà della motivazione. Esse non evidenziano alcuna violazione di legge e non evidenziano con argomenti scrutinabili in sede di legittimità alcuna manifesta illogicità dell'apparato argomentativo.
Parimenti generiche e superficiali risultano le doglianze relative al superamento della soglia di punibilità e all'elemento soggettivo dei reati contestati che nella motivazione di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata, precisa sia l'entità complessiva dell'evasione, calcolata anche per trimestre, sia l'elemento soggettivo dell'imputato che quale esperto imprenditore era di certo ben informato, e totalmente consapevole, circa gli obblighi contributivi e sui conseguenti oneri.
14. Manifestamente infondati sono infine i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e la confisca.
14.1. La pena è stata determinata attraverso un percorso motivazionale immune da vizi logici e rispettoso dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Le censure si limitano a prospettare una diversa valutazione della gravità del fatto e del peso delle circostanze, senza evidenziare alcuna illegalità della pena, ove, invece, la sentenza impugnata, confermando in parte quella di primo grado, ha richiamato le ampie e argomentate motivazioni del Tribunale che si era soffermato sugli elementi oggettivi e soggettivi dei reati per cui si procede, sull'ampiezza della condotta aggressiva di beni giuridici personali e collettivi, quali sono quelli lesi dai fatti contro la persona, contro l'ordine pubblico in materia di immigrazione, contro lo stato sociale, anche per le plurime omissioni contributive.
14.2. Parimenti infondate risultano le deduzioni riguardanti la confisca, essendo stata la misura patrimoniale disposta sulla base di una motivazione adeguata e coerente con l'accertamento della responsabilità e con il profitto del reato individuato dai giudici di merito. Si osservi in proposito che la sentenza impugnata ha confermato sul punto quella di primo grado che analiticamente ha spiegato che l'importo di Euro è quello computato dal Tribunale del riesame nel giudizio di rinvio in data 15/1/2019, a seguito dell'annullamento del sequestro di una somma molto più elevata disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sez. 4, n. 54024 del 27/09/2018, A.A., Rv. 274707- 01 (massimata su altro profilo), ove si statuisce che l'importo della confisca riguarda solo la condotta successiva al 4/11/2016. La determinazione e il calcolo della somma da confiscare in relazione ai contributi previdenziali omessi risultano, quindi, corretti.
15. Anche il ricorso proposto da C.C. è inammissibile. Tutti i motivi dedotti investono esclusivamente profili di merito e mirano ad ottenere una mera rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, come già esposto nei parr. 3-4 cui si rinvia per i principi giurisprudenziali in tema di limiti del giudizio di cassazione.
Il ricorrente contesta, in particolare, la ricostruzione dei rapporti con i lavoratori, la sussistenza della funzione di reclutamento, la prova della consapevolezza delle condizioni di sfruttamento, il rilievo attribuito alla coabitazione con alcune persone offese, l'apprezzamento dello stato di bisogno e la valutazione dell'elemento soggettivo.
Come sopra evidenziato nei parr. 5 e ss., cui si rinvia, nella trattazione dei motivi inerenti alla sussistenza del concorso di persone nella commissione del reato ex art. 603-bis cod. pen., si tratta di questioni che la Corte territoriale, anche in relazione al ruolo attivo svolto stabilmente da C.C., a favore dell'azienda di A.A., ha esaminato dettagliatamente, fornendo una motivazione ampia, coerente e priva di aporie logiche.
Le deduzioni difensive, in gran parte generiche perché si limitano a riproporre analisi del materiale probatorio senza spiegare il nesso con asseriti vizi della motivazione, si esauriscono nella prospettazione di una diversa lettura delle testimonianze e delle altre risultanze processuali, non delineano reali vizi di legittimità, e appaiono volte a esporre una mera contrapposizione di una differente valutazione delle prove a quella operata dai giudici di merito.
16. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei ad escludere la colpa nella proposizione delle impugnazioni, anche al versamento della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2026.
