Responsabilità del committente di lavori edili da svolgersi nella propria abitazione, per infortunio mortale di un lavoratore, dipendente di altro datore di lavoro, incaricato dall'imputato a svolgere i lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

Le sentenze di merito hanno infatti accertato che l'imputato, privato cittadino proprietario di un appartamento, era responsabile della morte dell'operaio contattato per dipingere i soffitti: quest'ultimo era infatti caduto da un'altezza non inferiore a m. 3,50 con la totale mancanza di cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature e di qualsiasi altro presidio di sicurezza.

La Cassazione, nel condannare il privato, evidenzia la posizione di garanzia ricoperta dal committente che, in assenza di un direttore dei lavori, si era assunto interamente il rischio dell'organizzazione, senza minimamente preoccuparsi né di verificare l'idoneità del lavoratore incaricato - non iscritto ad alcun albo artigiano o camera di commercio - né di dotarsi dei presidi previsti dalla normativa in materia in caso di lavori fatti ad altezze superiori ai due metri.


 

 

 

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