Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 novembre 2010
Validità: 01.02.2010 - 31.01.2013
Parti: Federutility e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Imprese pubbliche del settore funerario
Fonte: FP-CGIL

Sommario:

Parte Economica
1. 1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2010
2. Copertura economica anno 2010
3. Aumenti delle retribuzioni base
4. Previdenza Complementare
Art. 5 Assetti contrattuali e Relazioni Industriali
1) Assetti contrattuali
• Contratto nazionale

• Contrattazione aziendale / territoriale
• Controversie sugli assetti contrattuali
2) Relazioni industriali
• Criteri di riferimento

• Informazione
• Consultazione
• Contrattazione
• Dichiarazione a verbale
Art. 21 Formazione del personale
Art. 17 Classificazione del personale
• Dichiarazione congiunta - Linee guida per la revisione del sistema di classificazione del personale
Art. 24 Sicurezza e salute sul lavoro
1) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1.1 Numero

1.2 Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti

b) Aziende con più di 15 dipendenti
1.3 Permessi retribuiti
1.4 Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a) Accesso ai luoghi di lavoro

b) Modalità di consultazione
c) Informazioni e documentazione aziendale
d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
2) Organismi Paritetici
Art. 42 Premio di risultato [sostituito]
1. Premessa
2. Determinazione di obiettivi e programmi
3. Determinazione del valore del premio di risultato
4. Elemento di Garanzia Retributiva
Una tantum - Tabella A

Ipotesi di accordo nazionale

Il giorno 23 novembre 2010 in Roma tra la Federutility […] e la Funzione Pubblica - Cgil […], la Fit-Cisl […], la Uiltrasporti-Uil […] è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 28.9.2006 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Il nuovo CCNL ha durata triennale, con decorrenza 1 febbraio 2010.
Le modifiche/innovazioni normative per i diversi istituti contrattuali decorrono peraltro dalla data di stipulazione del presente accordo.
Salvo quanto espressamente convenuto nel presente accordo, i singoli istituti contrattuali restano regolati dal CCNL 28.9.2006 fino al 31 gennaio 2010, a norma dell'art. 2, ultimo comma del CCNL stesso.
Le Parti si impegnano a definire, nell'ambito della collazione del presente CCNL, da concludersi entro 6 mesi dalla ratifica della presente ipotesi di accordo, l'adeguamento degli articoli contrattuali relativi alla materia del mercato del lavoro e dell'orario di lavoro alle previsioni di legge aggiornate.

L’articolo 5 del CCNL 28.9.2006 è sostituito come segue
Art. 5 Assetti contrattuali e Relazioni Industriali
1) Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale/territoriale.

Contratto nazionale
[…]
Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali; la classificazione dei lavoratori; la durata dell'orario di lavoro; la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[…]

Contrattazione aziendale / territoriale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello.
[…]
La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti Fp Cgil - Fit Cisl -Uiltrasporti, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita a norma dell'art, del presente CCNL.
[…]
Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l'azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU congiuntamente alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU e/o delle strutture sindacali sopra indicate.
La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall'inizio della procedura.
Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
Nelle more dell'espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.

Controversie sugli assetti contrattuali
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle parti nazionali stipulanti il CCNL - Federutility, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola Azienda.

2) Relazioni industriali
Criteri di riferimento

Fermi restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione e contrattazione e l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti attueranno periodici incontri, con l'intento di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
Tali incontri avverranno con le modalità di seguito definite in relazione ai temi specificatamente demandati dal presente contratto, con l'obiettivo di realizzare fra le parti momenti di:
a) informazione, cioè la trasmissione di dati, notizie, informazioni, esposizioni di programmi ed iniziative; quando l'informazione venga effettuata dall'azienda attraverso la trasmissione di dati, documentazione, notizie, etc. su richiesta della RSU e/o delle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, può aver luogo un incontro di chiarimento e approfondimento;
b) consultazione, cioè la discussione su tematiche di rilievo finalizzata al confronto e approfondimento dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) contrattazione, cioè i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.

Informazione
Con periodicità annuale, le aziende promuovono l'informazione preventiva o consuntiva, a seconda degli argomenti trattati, della RSU congiuntamente alle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, sui seguenti temi:
• Andamento economico e produttivo dell'azienda con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi;
• Programmi di investimento;
• Linee di evoluzione degli assetti aziendali compresi i piani di mobilità;
• Andamento dell'occupazione, distinta per sesso e tipologia di contratto e politiche occupazionali;
• Situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della legge 10.4.1991 n. 125 in tema di pari opportunità;
• Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie;
• Indirizzi operativi in materia di sicurezza, ambiente di lavoro ed igiene del lavoro;
Gli incontri possono essere promossi su richiesta specifica di una delle Parti.
Con riferimento alle materie che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni del personale, le aziende proseguiranno l'informazione di cui al comma precedente, a richiesta delle RSU e delle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, in termini di consultazione, con riguardo alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
• Programmi di sviluppo occupazionale;
• Processi di decentramento e di ristrutturazione;
• Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie;
• Ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.

Consultazione
L'Azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, etc, fissa un incontro con le RSU congiuntamente alle strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti da tenersi entro 7 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell'incontro le RSU congiuntamente alle strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti possono richiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 7 giorni successivi, con il che si intenderà completato l'impegno di consultazione e l'azienda procede all'attuazione dei provvedimenti di competenza.
Sono oggetto di consultazione, oltre quanto previsto al punto precedente:
• articolazione orario di lavoro giornaliero e settimanale;
• articolazione di orari plurisettimanali;
• fattispecie di utilizzo della reperibilità;
• ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.

Contrattazione
Sono oggetto di contrattazione ai sensi del presente articolo, comma 11:
[…]
• ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL;
[…]

L’art. 21 del CCNL 28 settembre 2006 è sostituito come segue:
Art. 21 Formazione del personale
Le Parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini dell'adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale.
In considerazione della continua evoluzione tecnologica, organizzativa e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le aziende promuovono quindi le necessarie attività di formazione dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo, l'arricchimento e la riconversione delle singole professionalità aziendali.
Il modello formativo è orientato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore;
- promozione dell'impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l'altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di consentire alle aziende una sempre maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
Le iniziative formative saranno rivolte:
a) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua)
b) al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza al fine di favorire un adeguato reinserimento in azienda (formazione di reinserimento);
c) al personale neo assunto, al fine di assicurare un agevole inserimento nel sistema aziendale (formazione d'ingresso);
d) al personale con potenziale da sviluppare, al fine di consentire l'acquisizione di competenze coerenti con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale (formazione di crescita professionale);
e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di realizzare la riqualificazione e la riconversione delle competenze/professionalità (formazione/qualificazione mirata).
Restano fermi gli obblighi formativi previsti dall'art. 37, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dell'attività di formazione sono registrate in conformità alla normativa vigente.
Fermo restando quanto previsto dall'art, 5, n. 2 in materia di Informazione/consultazione sulle politiche formative aziendali, tempi e modalità delle concrete iniziative formative formeranno oggetto di informazione delle RSU congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS. Fp Cgil - Fit Cisl-Uiltrasporti.
Le aziende per realizzare le iniziative programmate possono ricorrere a risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate e/o ad accordi di cooperazione con altre aziende del settore. La partecipazione a corsi specialistici non costituisce diritto di riconoscimento a diversa qualifica e/o all'inquadramento superiore.
Tenuto conto delle finalità della formazione e dell'interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, nonché dell'impegno economico ed organizzativo a carico delle Aziende per sostenere tali iniziative, le stesse possono anche collocarsi al di fuori dell'orario di lavoro, con decorrenza della relativa retribuzione senza le maggiorazioni per lavoro straordinario.

Aggiungere in calce all'art. 17 del CCNL 28.9.2006:
Art. 17 Classificazione del personale
Dichiarazione congiunta
Linee guida per la revisione del sistema di classificazione del personale

Le Parti condividono l'esigenza di operare una revisione dell'attuale classificazione del personale con l'obiettivo di valorizzare i lavoratori e di favorire lo sviluppo della professionalità e della loro piena realizzazione lavorativa, in modo integrato ed efficace con l'organizzazione aziendale.
A tal fine intendono avviare un percorso condiviso per realizzare una più compiuta e innovativa definizione del sistema classificatorio in grado di rappresentare più efficacemente, rispetto all'attuale, il rapporto tra mansioni assegnate ed inquadramento contrattuale, in coerenza con l'evoluzione delle professionalità operanti nel settore.
Le parti convengono di costruire, nel corso della vigenza del presente CCNL e comunque entro la sua scadenza, una nuova formulazione del sistema di classificazione del personale, basata sulle seguenti linee-guida:
1. riesame del numero dei livelli di inquadramento, per rendere il nuovo sistema più aderente all'attuale organizzazione del lavoro, per valorizzare le competenze e l'acquisizione di più elevati livelli di maturità professionale;
2. revisione ed aggiornamento delle declaratorie di area e di livello di inquadramento, dando rilievo all'impiego flessibile e alla polivalenza del personale;
3. individuazione di profili professionali esemplificativi, in particolare per le nuove attività emergenti;
4. valorizzazione del merito per la crescita e lo sviluppo di carriera, con esclusione di percorsi meramente automatici;
5. definizione delle modalità di verifica in sede aziendale da parte della RSU congiuntamente alle strutture territoriali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione.
Le Parti confermano che la progettazione del nuovo assetto classificatorio dovrà essere realizzata prevedendo la confluenza degli inquadramenti dall'attuale al nuovo sistema senza incrementi di costo.
Al fine di predisporre le attività di rilevazione e studio per la definizione del nuovo sistema, contestualmente alla data di stipulazione del rinnovo del vigente CCNL, viene istituita una Commissione paritetica nazionale, che potrà anche avvalersi di esperti delta materia scelti da ciascuna delle Parti stipulanti, che dovrà presentare alle Parti un rapporto conclusivo sulle esigenze e problematiche rilevate almeno nove mesi prima della scadenza del CCNL.

L’art. 24 del CCNL 28.9.2006 è sostituto come segue:
Art. 24 Sicurezza e salute sul lavoro
Le Parti, nel confermare l'obiettivo del miglioramento della salute, dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro, condividono una politica organizzativa ed operativa mirata allo sviluppo dei concetti espressi mediante l'impegno di tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) attraverso programmi di informazione, formazione ed addestramento, volti al prevenire l'insorgere di situazioni contrastanti con gli obiettivi condivisi anche con riguardo ai fattori di stress psico-fisico correlati al lavoro.
A tale ultimo proposito assumono a riferimento le previsioni dell'Accordo Interconfederale 9 giugno 2008 e le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 28, comma 1 bis del D. Lgs. n. 81/2008, emanate il 17 novembre 2010.
Le Parti riaffermano il diritto-dovere di ogni lavoratore di operare in un ambiente sano, sicuro e costantemente adeguato, nel rispetto delle indicazioni dei piani di valutazione dei rischi, con particolare attenzione all'utilizzo dei dispositivi di protezione e ribadiscono che l'esigenza di sicurezza, di miglioramento dell'ambiente di lavoro, di tutela della salute psico-fisica dei lavoratori deve essere intesa come necessario corollario della centralità della persona che lavora.
Visti i disposti del titolo I del Decreto legislativo n. 81/2008 ed il rinvio ivi previsto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, le Parti convengono quanto segue:

1) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1.1 Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
Aziende fino a 200 dipendenti: 1
Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3
Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fanno parte delle RSU e rientrano nel numero complessivo per esse stabilito dall'art. 6, lett. C) del presente contratto.
In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:
1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei componenti della RSU;
2. nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all'esterno della RSU;
3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all'esterno dei componenti della RSU fino a 2 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato.

1.2 Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.

b) Aziende con più di 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU con le seguenti modalità:
• elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della RSU, attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla RSU individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con le medesime modalità.
• designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della RSU di cui è componente.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione.
In assenza della RSU e fino a quando la stessa non sia stata costituita, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, con le modalità sopra individuate nel punto a).
Qualora nelle aziende o unità produttive delle medesime non venisse eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si applica quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al rappresentante territoriale.

1.3 Permessi retribuiti
Ogni rappresentante per la sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81|2008 e successive modifiche ed integrazioni, n. 45 ore di permesso retribuito annuo.
Nelle aziende con numero di addetti pari almeno a 70, a fronte della verifica dell'insufficienza delle 45 ore annue per la presenza di particolare articolazione territoriale degli impianti, può convenirsi a livello aziendale l'incremento di una ulteriore quota di permessi orari in ragione d'anno, entro il limite di un monte ore complessivo di ulteriori 10 ore.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.4 Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La formazione aziendale dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di almeno 32 ore lavorative annue iniziale e di aggiornamenti periodi di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, riferite all'effettiva durata della formazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.

1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

c) Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge, in particolare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) e 18, comma 1, lett. o).
Lo stesso rappresentante ha diritto di accedere ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lett. r).
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, é tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2) Organismi Paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Confservizi e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.