N. 35028/2010 REG.SEN.

N. 10530/2009 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10530 del 2009, proposto da: 
Renato Romani, Bauco Angelo, De Luca Silvio, Magnosi Massimo, Litta Mario, Canelli Angela, Perinelli Aurelio, Corbo Antonio, Panno Maurizio, Rustico Luigi, Pandolfi Angelo, Divona Fabio, Maiolo Giovanni Antonio, Biondo Martino, Zocchi Alessandro, Lanna Luigi, Mirarchi Rosario, La Porta Salvatore, Cucchiella Mauro, Puri Massimo, Tripodi Claudio, Pricolo Franco, Rossi Ercole, Venezia Giuseppe, Rocchi Maurizio, Minutillo Alberto, Rossi Roberta, Centofanti Gianni, Martelli Roberto, Orsini Roberto, Di Gennaro Giuseppe, Zanobi Massimiliano, Vitale Nicola, Campana Francesco, Popolo Maria Carmela, Tolve Antonio, Baldassarra Antonio, Chiani Luigi, Tarabu’ Antonello, Paladini Marcello, Stocchi Matteo, Bozzer Luca, Paparelli Mario, Boi Tiziano, Rizzo Giovanni, Melchionna Flaminio, Inzaino Giuseppe Maria, Izzani Mario, Mercurio Tito, Ippolito Angelo, Parente Marzia, Divito Cataldino, Di Carmine Giuseppe, Boccale Paolo, Cafaro Adriana, Piccirilli Maria Grazia, Veccia Pio, Tufano Simona, Lanuto Giuseppina, Calvano Alessio, Pellegrino Daniele, Sabino Antonio, Arduini Claudio, Fiore Roberto, Silvestrini Renato, Di Carlo Sandro, Ferrazzoli Giorgio, Venturini Cristiano, Capozzi Alessandro, Paolacci Stefano, De Murtas Renzo, Pandolfi Pier Luigi, Santini Adriano, Alfano Antonio, Romani Paolo, Figurelli Massimo, Caldaroni Massimo, Quaranta Ciro, Roscia Domenico, Tamburrino Antonio Faustino, Napolitano Alessandro, Di Modugno Stefano, Cardellini Emilio, Di Modugno Fabio, Testa Roberto, Sepulveres Giuseppe, Leonardi Massimiliano, Stella Leonardo, Miraglia Marzia, Porcu Antonello, Salatarelli Michele, Villanucci Ferdinando, Camilli Alessandro, Schwartz Alessandro, Mastrodonato Quintiliano, Pugliese Fabrizio, Raja Raffaela, Mattei Alfredino, Bortolin Fabrizio, Feola Nicola Giuseppe, Veneri Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72 sono elettivamente domiciliati; 

contro

il Ministero della Giustizia – Direzione Generale per l’Amministrazione Penitenziaria in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano; 

per l'accertamento

del diritto all’indennità meccanografica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 146 del 1975,

del diritto ai danni da stress subiti per l’esposizione ai videoterminali e del maggior danno per manifesta violazione da parte dell’Amministrazione del principio di precauzione per avere disapplicato le norme comunitarie europee e l’art. 2087 c.c.,

nonché per la condanna

previa concessione di provvisionale

dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 146/1975 quali utilizzatori di apparecchiature video terminali,

al risarcimento dei danni da rischi alla salute dei lavoratori/ricorrenti da liquidarsi in via equitativa,

alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sulle somme dal dovuto sino al soddisfo per ciascun ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

 

1. Con ricorso notificato alle resistenti amministrazioni in data 5 dicembre 2009 e depositato il successivo 11 dicembre 2009, i ricorrenti, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, propongono domanda di declaratoria del diritto ad ottenere l’indennità meccanografica prevista dall’art. 5 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, disposta per tutto il personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo e prevista per i Corpi di Polizia dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628. Espongono che la predetta indennità si applica, in assenza di una nuova specifica disciplina, per tutto il personale che si avvale anche di personal computer e videoterminali.

Sostengono che sin dalla loro assunzione in servizio hanno svolto attività con i personal computers per un orario di almeno 5/6 ore al giorno per almeno venti giorni al mese, con una media settimanale superiore alle 20 ore e su computers sforniti di schermo antiriflesso. Osservano che l’attuale legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (articolo 21 della L. n. 626 del 1994 come modificato dalla L. 422 del 2000) è stata modificata per quanto riguarda alcuni parametri (schermo tastiera, piani di lavoro, sedile di lavoro, spazio illuminazione, riflessi, rumori ed altro) ma soltanto per quanto riguarda le postazioni dei lavoratori di cui all’art. 51, comma 1 lettera c) e cioè per le postazioni i cui addetti raggiungono le 20 ore lavorative su videoterminale, mentre è di tutta evidenza, che data la progressiva informatizzazione di tutta l’amministrazione pubblica, siano esposti ai medesimi rischi tutti i dipendenti la cui attività venga esercitata attraverso dotazioni informatiche.

A sostegno delle loro posizioni portano la sentenza della sezione in data 28 febbraio 2008, al n. 5433 che ha accolto la analoga domanda di alcuni dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

2. Deducono quindi:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 che costituisce attualmente l’unico riferimento normativo per compensare il rischio collegato con l’esercizio di attività amministrativa tramite strumenti informatici;

- violazione dell’art. 2087 c.c.: secondo le prospettazioni degli interessati l’uso continuativo dei videoterminali per oltre venti ore la settimana comporta un danno da stress, che chiedono venga accertato anche tramite CTU. In base ai consolidati principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un obbligo di rimuovere tutte le condizioni di lavoro che pregiudichino la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Nel caso in specie i ricorrenti hanno subito una esposizione diretta e continua, comunque superiore alle quattro ore al giorno ad onde elettromagnetiche in grado di produrre danni irreversibili sulla vista, sul sistema nervoso, provocando alterazioni anche psicosomatiche. Sostengono che risultano pure violate norme comunitarie in materia.

3. Concludono per l’accoglimento di tutte le domande, compresa quella di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa e formulano anche un’istanza di provvisionale, data l’assoluta identicità alla situazione portata dinanzi al Collegio col ricorso n. 4381 del 2006 e decisa con la sentenza di accoglimento delle pretese n. 5433 del 2008.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale sia delle somme maturate a titolo di indennità meccanografica e quella decennale per quelle richieste a titolo di risarcimento del danno alla salute; ha contestato ogni pretesa siccome sprovvista di idonea prova, soprattutto in ordine all’appartenenza di tutti i ricorrenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

5. Venuta la causa per la trattazione della cautelare alla Camera di Consiglio del 7 gennaio 2010 l’istanza cautelare è stata rinunciata.

6. Depositandola in data 29 maggio 2010, i ricorrenti hanno prodotto in atti una attestazione in data 24 maggio 2010 dalla quale risulta che essi appartengono tutti al Corpo di Polizia Penitenziaria; hanno prodotto, altresì, le schede relative ai periodi e alle modalità di applicazione a videoterminali e a personal computer.

7. Alla pubblica udienza del 3 giugno 2010 il Collegio ha, ugualmente, disposto un’istruttoria, richiedendo all’Amministrazione una documentata relazione dalla quale risultasse l’ufficio di appartenenza di ogni ricorrente ed il periodo di eventuale adibizione a videoterminali, computers o apparecchiature similari.

8. Eseguito l’incombente, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010.

 

 

DIRITTO

 

 

1. Il ricorso va accolto in parte, come già statuito dal precedente specifico della sezione in data 3 giugno 2008, n. 5433 e con la successiva ed analoga sentenza in data 31 luglio 2010, n. 29465.

2. In via preliminare va accolta l’eccezione di prescrizione opposta dalla resistente Amministrazione della Giustizia.

Deve, infatti, essere rilevato che i ricorrenti chiedono la declaratoria del diritto e la relativa condanna della PA datrice di lavoro al pagamento di un emolumento che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, in particolare per gli impiegati civili era originariamente corrisposto su base giornaliera e successivamente, estesa al personale militare o militarizzato, veniva corrisposta su base mensile.

Considerato che i ricorrenti non dimostrano di avere interrotto la prescrizione prima della notifica della attuale domanda giudiziale e che, in alcuni casi, chiedono l’emolumento a far tempo dal 1983, avuto riguardo all’art. 2948, comma 1 n. 4 stante il quale si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, va di conseguenza ritenuta la prescrizione di tutte le somme antecedenti al 5 dicembre 2004, posto che la notifica del ricorso è del 5 dicembre 2009.

3. Ancora in via preliminare, al fine di valutare se tra i ricorrenti vi siano impiegati non rivestenti qualifiche di Polizia Penitenziaria, con conseguente incardinamento della giurisdizione presso il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va tenuto presente che per i ricorrenti Cucchiella Mauro, Cafaro Adriana, Cardellini Emilio, Villanucci Ferdinando e Mattei Alfredino, manca la attestazione relativa sia alla qualifica sia al servizio svolto con adibizione ad apparecchiature meccanografiche.

Per Cucchiella, in particolare, non viene resa nota la qualifica di appartenenza che lo stesso, però, dichiara essere quella di ispettore capo della Polizia Penitenziaria, nella scheda acclusa al ricorso. Per tale ricorrente, in assenza di smentita da parte dell’Amministrazione viene dunque ritenuta valida la dichiarazione dell’appartenenza a tale qualifica recata dalla scheda sopra richiamata.

Per Cafaro, Cardellini, Villanucci e Mattei, pur mancando l’attestazione nel gruppo di quelle inviate dall’Amministrazione in esito all’istruttoria, tuttavia la qualifica rivestita e l’adibizione ad apparecchiature meccanografiche o a PC risulta nel corpo della relazione di accompagnamento, in risposta all’istruttoria disposta dal Collegio.

Di conseguenza poiché gli interessati appartengono tutti al Corpo di Polizia Penitenziaria, va ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo sulla instaurata controversia.

4. Ciò premesso, la domanda di declaratoria del diritto alla corresponsione dell’indennità meccanografica spettante ai ricorrenti ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e dell’art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, va accolta per il periodo di espletamento indicato nelle rispettive dichiarazioni ed a partire per i periodi successivi al 5 dicembre 2004, qualora perduri la adibizione fino alla data della proposizione della domanda per i ricorrenti Renato Romani, Bauco Angelo, De Luca Silvio, Magnosi Massimo, Litta Mario, Canelli Angela, Perinelli Aurelio, Corbo Antonio, Panno Maurizio, Rustico Luigi, Pandolfi Angelo, Divona Fabio, Maiolo Giovanni Antonio, Biondo Martino, Zocchi Alessandro, Lanna Luigi, Mirarchi Rosario, La Porta Salvatore, Cucchiella Mauro, Puri Massimo, Tripodi Claudio, Pricolo Franco, Rossi Ercole, Venezia Giuseppe, Rocchi Maurizio, Minutillo Alberto, Rossi Roberta, Centofanti Gianni, Martelli Roberto, Orsini Roberto, Di Gennaro Giuseppe, Zanobi Massimiliano, Vitale Nicola, Campana Francesco, Popolo Maria Carmela, Tolve Antonio, Baldassarra Antonio, Chiani Luigi, Tarabu’ Antonello, Paladini Marcello, Stocchi Matteo, Bozzer Luca, Paparelli Mario, Boi Tiziano, Rizzo Giovanni, Melchionna Flaminio, Inzaino Giuseppe Maria, Tizzani Mario, Mercurio Tito, Ippolito Angelo, Parente Marzia, Divito Cataldino, Di Carmine Giuseppe, Boccale Paolo, Cafaro Adriana, Piccirilli Maria Grazia, Veccia Pio, Tufano Simona, Lanuto Giuseppina, Calvano Alessio, Pellegrino Daniele, Sabino Antonio, Arduini Claudio, Fiore Roberto, Silvestrini Renato, Di Carlo Sandro, Ferrazzoli Giorgio, Venturini Cristiano, Capozzi Alessandro, Paolacci Stefano, De Murtas Renzo, Pandolfi Pier Luigi, Santini Adriano, Alfano Antonio (cessato dal 12 novembre 2009), Romani Paolo, Figurelli Massimo, Caldaroni Massimo, Quaranta Ciro, Roscia Domenico, Tamburrino Antonio Faustino, Napolitano Alessandro, Di Modugno Stefano, Cardellini Emilio, Di Modugno Fabio, Testa Roberto, Sepulveres Giuseppe, Leonardi Massimiliano, Stella Leonardo, Miraglia Marzia, Porcu Antonello, Saltarelli Michele, Villanucci Ferdinando, Camilli Alessandro (cessato dal 15 agosto 2009), Schwartz Alessandro, Mastrodonato Quintiliano, Pugliese Fabrizio, Raja Raffaela, Mattei Alfredino, Bortolin Fabrizio, Feola Nicola Giuseppe, Veneri Antonio, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla erogazione della stessa se spettante in base alle schede di rilevazione per il periodo dal 5 dicembre 2004 al 5 dicembre 2009 e fino alle date di cessazione a fianco di ognuno indicate per i ricorrenti Alfano Antonio e Camilli Alessandro, maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, qualora li superi alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i. per gli stessi periodi e fino al soddisfo.

5. Non può invece essere accolta la pretesa al risarcimento del danno alla salute, derivante dallo stress di espletare la propria attività lavorativa tutti i giorni usando i computers per più di 4 ore al giorno, in posizioni posturali e di luminosità precarie, pure richiesto dai ricorrenti, a causa della carenza di dimostrazione del pregiudizio subito (Cassazione Civile, sezione lavoro, 20 maggio 2010, n. 12351) ed in assenza anche di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico.(Cassazione, sezione III, 10 dicembre 2009, n. 25820).

Invero, a seguito della sentenza n. 29465 del 31 luglio 2010 che ha rigettato l’analoga domanda proposta dai colleghi dei ricorrenti, questi ultimi hanno prodotto in allegato alla memoria difensiva depositata il 9 ottobre 2010 la Circolare del Ministero del Tesoro in data 16 novembre 1989, n. 11 recante “Problemi di sicurezza ed igiene del lavoro per il personale adibito all’uso di video terminali. Criteri di Valutazione dei filtri protettivi per video terminali.”; una ricerca svolta presso le strutture dell’ISPESL di Monte Porzio Catone nel periodo 1995 – 1996 avente per oggetto “Valutazione dell’affaticamento fisico, neurosensoriale, psichico e mentale in addetti a VDT, con carichi di lavoro standard e operanti in ambiente a diverse condizioni microclimatiche, di illuminazione, di rumore controllato”; nonché un opuscolo dell’INAIL intitolato “il medico competente e gli addetti ai videoterminali” contenente una raccolta di norme, circolari e studi sulle conseguenze dell’esposizione a dette apparecchiature e tra le quali viene segnalata la circolare 22 febbraio 1991 del Ministero della Funzione Pubblica.

Al riguardo, ancorchè tale corposo apparato documentale possa tornare utile ad un aggiornamento sulle problematiche in questione, esso non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale, laddove la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell’evento causativo, del nesso di causa e dell’elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto. Allo stato nessuno di questi elementi appare sufficientemente dimostrato, con conseguente reiezione della relativa domanda.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nella considerazione che ancorchè si tratti di soccombenza solo parziale l’Amministrazione ha onerato i ricorrenti della proposizione del ricorso, pur in presenza di precedenti specifici della sezione come sopra riportati.

 

P.Q.M.

 

 

definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto così dispone:

- dichiara il diritto dei ricorrenti Renato Romani, Bauco Angelo, De Luca Silvio, Magnosi Massimo, Litta Mario, Canelli Angela, Perinelli Aurelio, Corbo Antonio, Panno Maurizio, Rustico Luigi, Pandolfi Angelo, Divona Fabio, Maiolo Giovanni Antonio, Biondo Martino, Zocchi Alessandro, Lanna Luigi, Mirarchi Rosario, La Porta Salvatore, Cucchiella Mauro, Puri Massimo, Tripodi Claudio, Pricolo Franco, Rossi Ercole, Venezia Giuseppe, Rocchi Maurizio, Minutillo Alberto, Rossi Roberta, Centofanti Gianni, Martelli Roberto, Orsini Roberto, Di Gennaro Giuseppe, Zanobi Massimiliano, Vitale Nicola, Campana Francesco, Popolo Maria Carmela, Tolve Antonio, Baldassarra Antonio, Chiani Luigi, Tarabu’ Antonello, Paladini Marcello, Stocchi Matteo, Bozzer Luca, Paparelli Mario, Boi Tiziano, Rizzo Giovanni, Melchionna Flaminio, Inzaino Giuseppe Maria, Tizzani Mario, Mercurio Tito, Ippolito Angelo, Parente Marzia, Divito Cataldino, Di Carmine Giuseppe, Boccale Paolo, Cafaro Adriana, Piccirilli Maria Grazia, Veccia Pio, Tufano Simona, Lanuto Giuseppina, Calvano Alessio, Pellegrino Daniele, Sabino Antonio, Arduini Claudio, Fiore Roberto, Silvestrini Renato, Di Carlo Sandro, Ferrazzoli Giorgio, Venturini Cristiano, Capozzi Alessandro, Paolacci Stefano, De Murtas Renzo, Pandolfi Pier Luigi, Santini Adriano, Alfano Antonio (cessato dal 12 novembre 2009), Romani Paolo, Figurelli Massimo, Caldaroni Massimo, Quaranta Ciro, Roscia Domenico, Tamburrino Antonio Faustino, Napolitano Alessandro, Di Modugno Stefano, Cardellini Emilio, Di Modugno Fabio, Testa Roberto, Sepulveres Giuseppe, Leonardi Massimiliano, Stella Leonardo, Miraglia Marzia, Porcu Antonello, Saltarelli Michele, Villanucci Ferdinando, Camilli Alessandro (cessato dal 15 agosto 2009), Schwartz Alessandro, Mastrodonato Quintiliano, Pugliese Fabrizio, Raja Raffaela, Mattei Alfredino, Bortolin Fabrizio, Feola Nicola Giuseppe, Veneri Antonio, al pagamento dell’indennità meccanografica con conseguente condanna dell’Amministrazione alla erogazione della stessa se spettante in base alle schede di rilevazione per il periodo dal 5 dicembre 2004 al 5 dicembre 2009 e fino alle date di cessazione a fianco di ognuno indicate per i ricorrenti Alfano Antonio e Camilli Alessandro, maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, qualora li superi alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i. per gli stessi periodi e fino al soddisfo;

- per il resto respinge il ricorso.

Condanna l’Amministrazione della Giustizia –Dap al pagamento a favore dei ricorrenti di Euro 5000,00 per spese di giudizio ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)