Tipologia: CCNL
Data firma: 7 luglio 1988
Validità: 01.02.1987 - 30.06.1990
Parti: Anet e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Esercizi teatrali personale non artistico
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte I Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art .3 - Periodo di prova
Art. 4 - Lavoro dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Percentuale di maggiorazione
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 11 - Premio annuale
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie per gli impiegati
• Norme transitorie per gli operai
Art. 13 - Trasferta
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Tutela della maternità
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Assenze
Art. 19 - Permessi
Art. 20 - Divisa
Art. 21 - Uso della vettura
Art. 22 - Doveri del lavoratore
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 25 - Cessazione di attività
Art. 26 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
Art. 27 - Organismi rappresentativi aziendali
Art. 28 - Sistema di informazioni
A) Livello nazionale
B) Livello territoriale
C) Livello aziendale
Art. 29 - Preavviso
Art. 30 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Indennità in caso di morte
Art. 32 - Norme speciali
Art. 33 - Condizioni di miglior favore
Art. 34 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale ex accordo 7 luglio 1988
Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 35 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 36 - Orario di lavoro
Art. 37 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Indennità di cassa
Art. 40 - Passaggio di livello
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Trattamento di malattia ed infortunio
Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 43 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 44 - Personale addetto ai turni
Art. 45 - Corresponsione della retribuzione
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 48 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 49 - Giorni festivi
Art. 50 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 51 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Art. 52 - Servizio antincendio
Parte IV Minimi tabellari
• A - Minimi tabellari mensili per i lavoratori dipendenti dagli esercizi teatrali siti nelle città capoluogo di regione
• B
• C - Stralcio dell'accordo 7 luglio 1988
Parte V Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala (ex personale serale)
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale
B) Classificazione del personale e minimi tabellari orari
C) Orario di lavoro
D) Corresponsione della retribuzione
E) Indennità speciale
F) Percentuale di maggiorazione
G) Riposo settimanale
H) Giorni festivi
I) Servizio antincendio
L) Norma transitoria
Appendice
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali

L'anno 1988 il giorno 7 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'Agis in via di Villa Patrizi n. 10 tra l'Anet, Associazione Nazionale Esercizi Teatrali - Giunta esercizi privati […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil […] con il coordinamento nazionale del settore dei rappresentanti dei teatri di Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Trieste, la Fis-Cisl […], la Filsic-Uil […] con l'intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma e Torino è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

Parte I Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 - Visita medica

Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.

Art. 4 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 - Riposo settimanale
Al lavoratore spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla direzione aziendale possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori entro le 48 ore precedenti, per speciali esigenze connesse all'attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
[…]

Art. 15 - Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 22 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
l) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
b) che compia qualunque atto che, porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale.
La punizione di cui al punto 5) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 27 - Organismi rappresentativi aziendali
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento degli organismi rappresentativi aziendali, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, si fa rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia.
Gli organismi rappresentativi aziendali esercitano i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966 nonché quelli previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 28 - Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

A) Livello nazionale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'Anet fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil, nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati e sulle prospettive finanziarie ed occupazionali generali del settore.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il terzo quadrimestre, l'Anet fornirà alla Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil informazioni globali riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dai teatri associati e sulle risultanze finanziarie ed occupazionali generali.

B) Livello territoriale
Annualmente entro il terzo quadrimestre, le strutture territoriali dell'Anet forniranno alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività degli esercizi teatrali siti nelle aree territoriali di competenza, con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive occupazionali generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale promossi in collaborazione con gli esercizi teatrali.

C) Livello aziendale
Annualmente entro il terzo quadrimestre la direzione aziendale fornirà all'organismo rappresentativo aziendale informazioni riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività e sulla conseguente organizzazione del lavoro.

Art. 32 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.

Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 36 - Orario di lavoro

Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all'impiegato un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1° gennaio 1988, è fissato in lire 8.700.
[…]
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per il personale amministrativo il cui lavoro non sia connesso con la preparazione o l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, e concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1990 a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 37 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o di urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 42 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dell'impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 43 - Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato o per la durata della stagione teatrale;
3) per ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli;
4) per una sola giornata.
[…]

Art. 46 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all'operaio un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1° gennaio 1988, è fissato in lire 8.700.
[…]
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali effettive.
[…]
Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, e concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1990 a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 50 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dell'operaio da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 52 - Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione nella misura di lire 4.500, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, e di lire 5.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1990.

Parte V Disciplina normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala (ex personale serale)
A) Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala può essere costituito:
- a tempo determinato
- a ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli
- a giornata.
[…]

C) Orario di lavoro
L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è fissato in 3 ore e 30 minuti giornalieri.
L'orario di lavoro, stante la discontinuità della prestazione lavorativa resa dal personale, potrà essere prolungato, in relazione alle esigenze di servizio e senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, di mezz'ora fino al 31 dicembre 1988, di 20 minuti a decorrere dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, di 10 minuti a decorrere dal 10 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1990. A decorrere dal 1° gennaio 1991 viene meno la prolungabilità dell'orario di lavoro giornaliero senza diritto a compenso aggiuntivo.
L'orario di inizio delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.

G) Riposo settimanale
Per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala un giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa inerente ad uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli, maggiorata del 70%.

I) Servizio antincendio
Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta una indennità giornaliera, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione, il cui importo è fissato con decorrenza dal 1° gennaio 1989 in lire 4.500 e, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in lire 5.000, sia che venga effettuato un solo spettacolo che in caso di doppio spettacolo.

Appendice
Regolamento di palcoscenico per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta
Art. 3

L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, ed in genere, le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:
- entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
- entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.
Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare la idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal Comitato di compagnia.