LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
B. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 162, presso lo studio dell'avvocato MEINERI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato SCAGLIOLA GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro A.G., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio
dell'avvocato POMERO PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro E.S.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1741/05 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/01/06 - r.g.n. 1346/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/06/07 dal Consigliere Dott. Antonio Lamorgese;
udito l'Avvocato SCAGLIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in
subordine accoglimento per quanto di ragione.
 

 


Fatto

 

 

 

Con sentenza del 27 aprile/17 agosto 2004 il Tribunale di Saluzzo condannava in solido S.E., titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato, sito nel comune di San Vincenzo in Toscana, e la s.p.a. B., subappaltatrice dei lavori di copertura del medesimo immobile, al risarcimento dei danni subiti il 14 maggio 1993 da G. A., dipendente della soc. B., a seguito della caduta dall'alto, mentre durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovava su un ponteggio, approntato da dipendenti della prima impresa.


La sentenza, impugnata dalla società B. e in via incidentale dall'infortunato, era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, con pronuncia depositata il 2 gennaio 2006, che determinava la responsabilità della società appellante nella causazione del sinistro per il trenta per cento, ed elevava l'ammontare del risarcimento spettante al danneggiato ad Euro 53.798,23 oltre rivalutazione ed interessi, in luogo di Euro 46.570,00 oltre interessi nella misura del due per cento dal luglio 2003 al saldo, come liquidato dal primo giudice.
 

La Corte territoriale, per quanto ancora qui interessa, riteneva la colpa della B. per non avere vigilato sulle condizioni di lavoro del proprio dipendente inviato in trasferta e per non avere osservato le norme antinfortunistiche, mentre riguardo al danno morale, oltre a ribadire la illiceità del fatto, integrante reato, ne determinava l'ammontare in misura pari alla metà di quanto attribuito a titolo di danno biologico, modificando pure la statuizione concernente gli accessori, in relazione ai quali riteneva priva di fondamento normativo la limitazione del risarcimento al tasso del due per cento.
 

Per la cassazione di questa sentenza la società B. ha proposto ricorso, basato su cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.
Nessuna attività difensiva ha espletato l'altro intimato S. E..
La società ricorrente ha depositato memoria.

 

 

Diritto

 

 

Osserva innanzitutto la Corte che sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente sotto diversi profili, e precisamente a) nella mancanza di specialità della procura perchè priva del riferimento alla sentenza da impugnare, b) nella omessa indicazione della persona che l'aveva rilasciata, essendo apposta in calce alla procura solo una firma illeggibile, e c) nella carenza di specificazione dell'origine dei poteri di rappresentanza di chi l'aveva conferita.
 

Nell'intestazione del presente ricorso - rileva il Collegio - si legge "per M. s.p.a., con sede ..., in persona del legale rappresentante M.G., rappresentato e difeso ...", mentre a margine dell'atto è riportato il mandato al difensore, sottoscritto con firma illeggibile.

Ed è giurisprudenza oramai consolidata che la procura al difensore apposta a margine del ricorso (principale o incidentale) per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, a nulla rilevando sia il mancato riferimento nel testo della procura stessa alla sentenza impugnata (Cass. 7 luglio 2006 n. 15697, Cass. 8 marzo 2006 n. 4980) sia la illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografìa resa dal difensore, ovvero dal testo del medesimo atto (Cass. sez. unite 7 marzo 2005 n. 4810).
Quanto al rilievo sub c), si deve rilevare non solo che la dedotta mancanza di indicazione della fonte del potere di rappresentanza in capo al soggetto, B.G., conferente la procura per conto della società, non integra una specifica contestazione di quel potere, ma soprattutto che costui è la stessa persona fisica la quale, come risulta dalla sentenza impugnata, era stata in giudizio nella qualità di legale rappresentante della omonima società, senza che in quella fase fosse stata sollevata alcuna questione in proposito: per cui si deve concludere che la indicata qualità non possa essere messa in discussione in sede di legittimità, in modo generico e senza prospettare modificazioni intervenute negli organi sociali della società (v. Cass. 11 aprile 2006 n. 8411).
 

Passando all'esame del ricorso, il primo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ. ed alla L. n. 426 del 1994, art. 5, lettera f).

Critica la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità della società B. per l'infortunio, senza avere accertato se da parte del datore di lavoro fosse prevedibile, nello svolgimento dei lavori di copertura del fabbricato, la messa in opera dell'impalcatura dalla quale era caduto il lavoratore, e che su richiesta di costui, era stata montata dai dipendenti dell'impresa committente. La necessità di un altro impalcato rispetto a quelli utilizzati nei giorni precedenti era stata prospettata dal lavoratore soltanto nel giorno in cui era avvenuto l'infortunio, e si assume che perciò non poteva essere addossata alcuna colpa al datore di lavoro, non essendo stato dimostrato che questi era a conoscenza delle iniziative assunte dal proprio dipendente.
 

La censura è infondata.

Come è noto la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza prescritto dall'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, per l'applicazione della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ., una volta provato dal lavoratore l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonchè la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, incombe al datore di lavoro fornire la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non addebitabile (v. fra le tante Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445).
 

Incontroversa la circostanza che i lavori subappaltati riguardavano la copertura di un fabbricato, la sentenza impugnata ha accertato la necessità non solo di ponteggi all'esterno dei quali nei giorni precedenti l'incidente il lavoratore si era avvalso per controllare alcune parti del tetto, ma anche di ponteggi all'interno del fabbricato.

Tale accertamento non può ritenersi inficiato da errori logici, in considerazione del ciclo lavorativo che il lavoratore doveva effettuare, per cui il comportamento di costui nel richiedere ai dipendenti dell'impresa appaltatrice presenti nel cantiere per l'esecuzione di altri lavori inerenti alla ristrutturazione del fabbricato non può considerarsi esorbitante dall'attività lavorativa a lui affidata dalla società datrice di lavoro.
L'argomentazione della società ricorrente, che cioè non poteva essere a conoscenza delle iniziative assunte dal proprio dipendente, a parte la contraddizione con la deduzione svolta laddove in ricorso (v. pag. 10) sono state sottolineate le capacità del lavoratore infortunato - "tenuto conto della specializzazione di montatore e dell'esperienza acquisita in tredici anni alle dipendenze della B." - non può avere incidenza ai fini della esclusione della responsabilità del datore sotto il profilo della inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ..

La norma, infatti, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e rapportate alla pericolosità dei lavori da svolgere, e come si è detto incombeva al datore di lavoro fornire la prova di avere predisposto tutte le cautele necessarie in considerazione per i lavori che come quelli in esame dovevano essere svolti ad una determinata altezza dal suolo.
 

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2203 e ss. cod. civ..

Erroneamente il giudice di merito ha affermato che i lavoratori dipendenti del committente, ai quali era stata richiesta la messa in opera dell'impalcatura, poi rilevatasi priva delle condizioni di sicurezza, erano "rappresentanti" del committente, come tali soggetti idonei ad apprezzare come corretta, ragionevole e logica la richiesta dell' A., trattandosi invece di manovali, addetti a lavori esecutivi; con la conseguenza che la scelta improvvisa ed imprevedibile dell'infortunato, di richiedere a personale inidoneo la installazione di una nuova impalcatura, era irragionevole ed abnorme, così da escludere la responsabilità del proprio datore di lavoro.
 

Il terzo motivo, proposto in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ.. La sentenza impugnata non ha considerato il concorrente comportamento colpevole della vittima, che pur essendo privo di competenza in materia di ponteggi, si era ingerito nella scelta di far predisporre una nuova impalcatura, richiedendone la realizzazione a semplici manovali ed omettendo di comunicare tale richiesta al proprio datore di lavoro e all'impresa committente.
 

 

Anche questi due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono infondati.
 

 

Si deve osservare che essendo il datore di lavoro il soggetto cui fa carico l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., e che era suo onere fornire la prova di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, non può avere alcuna incidenza sulla responsabilità derivante dalla mancata predisposizione di adeguate impalcature per la esecuzione di lavori a distanza di alcuni metri dal suolo, nè la capacità e le cognizioni del personale che aveva installato il ponteggio, nè il comportamento dell'infortunato che a tale personale si era rivolto perchè fosse predisposto il ponteggio.

 

Con ragionamento privo dì errori logico - giuridici il giudice del merito ha ritenuto la riferita condotta dell' A. esente da colpa, in sostanza mera modalità dell'iter produttivo dell'evento, il cui verificarsi sarebbe stato impedito ove il datore di lavoro della vittima avesse predisposto le cautele necessarie ad evitare il pericolo di caduta dall'alto del lavoratore incaricato delle opere di ristrutturazione del tetto del fabbricato.

 

Il quarto motivo, anch'esso proposto in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ.. La Corte di merito ha addossato il risarcimento del danno morale anche alla società datrice di lavoro dell'infortunato, senza specificare quale l'ipotesi di reato fosse ascrivibile ai rappresentanti legali della stessa e senza che nessuna violazione di norme infortunistiche fosse stata loro addebitata.
 

 

Il motivo è privo di fondamento, perchè la sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione della responsabilità del datore di lavoro anche sotto il profilo del reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590 cod. pen. (v. pag. 10 della sentenza), con il motivato convincimento che il comportamento omissivo dallo stesso tenuto integrava la colpa penale.
Tanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata nel senso di ritenere che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale comporta che il giudice civile possa accertare incidenter tantum l'esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi (Cass. 9 ottobre 2000 n. 13425, Cass. 14 febbraio 2000 n. 1643).
 

 

Il quinto motivo, pure proposto in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. e vizio di motivazione.

Critica la sentenza impugnata per non avere indicato nè i criteri di liquidazione del danno morale, nè le ragioni in base alle quali ha elevato l'ammontare del risarcimento per tale voce di danno.
La censura è infondata, avendo invece il giudice del gravame specificato (v. pag. 10 della sentenza impugnata) il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, rapportandolo alla somma liquidata per il danno biologico: criterio della cui legittimità - peraltro essa non sembra essere stata contestata dalla società ricorrente - non può dubitarsi, così come questa Corte ha avuto occasione di rilevare (cfr. sentenza 9 novembre 2006 n. 23918).
 

In conclusione, il ricorso va rigettato.
 

Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie, per compensare interamente fra la società ricorrente e il lavoratore le spese del giudizio di Cassazione. Non si deve provvedere per quelle nei confronti dell'intimato S. E., perchè questi non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra la società ricorrente ed il resistente le spese del presente giudizio; nulla per quelle nei confronti di S.E..
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007