Tipologia: Accordo
Data firma: 27 novembre 1995
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Fieg e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Editrici, stampatrici ed ag. di stampa
Fonte: FISTEL-CISL

Sommario:

Premessa
1) Aziende fino a 15 dipendenti
Procedure per la definizione del rappresentante per la sicurezza
Permessi
2) Aziende con più di 15 dipendenti
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Permessi
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a) Accesso ai luoghi di lavoro
b) Modalità di consultazione
4) Informazioni e documentazione aziendale
5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
6) Riunioni periodiche

Tempo di lavoro retribuito, attribuzioni modalità e contenuti della formazione per il rappresentante per la sicurezza

Verbale di accordo

Il giorno 27 novembre 1995 tra la Federazione Italiana Editori Giornali l'Associazione Stampatori Italiana Giornali e la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo, la Federazione Informazione e Spettacolo, la Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura

Premesso che
l'accordo 26 luglio 1995 di stesura della disciplina contrattuale per i dipendenti di aziende editrici di giornali ed agenzie di stampa rinnovata con accordi 19 ottobre e 20 dicembre 1994, disponeva alla nota a verbale dell'art. 10 delle norme generali, il recepimento delle intese definite a livello confederale per quanto concerne il tempo di lavoro retribuito da riconoscere ai rappresentanti per la sicurezza di cui all'indicato art. 10

Considerata
l'intervenuta definizione delle intese confederali nell'indicato aspetto, intese che hanno altresì definito le procedure di elezione del rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché modalità e contenuti della formazione

Convengono
di recepire il contenuto dell'accordo confederale 22 giugno 1995 con riferimento alle tematiche di seguito riportate e sulla base dei contenuti ivi previsti:

1) Aziende fino a 15 dipendenti
Procedure per la definizione del rappresentante per la sicurezza

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso è attribuita altresì la funzione di delegato di impresa prevista dall'art. 5 del contratto Norme Generali.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.
La durata dell'incarico è di 3 anni.

Permessi
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.

2) Aziende con più di 15 dipendenti
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS. Di tali iniziative verrà data comunicazione alle aziende interessate per i conseguenti adempimenti.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte seconda dell'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU) recepito nel settore con accordo del 2 febbraio 1994.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall'accordo interconfederale di cui sopra.

Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il/i rappresentante/i per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c), d), g), i) ed 1 ) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Le ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza sono assorbite, fino a concorrenza, nelle ore di permesso già riconosciute allo tesso titolo.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D. Lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive alle condizioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 31 ottobre 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. firmatarie il presente accordo.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D. Lgs. n. 626 del 1994.

4) Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce al rappresentante le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, metodologie sulla valutazione del rischio.
metodologie minime di comunicazione.
Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agli indirizzi espressi dall'osservatorio nazionale in relazione a quanto previsto dall'art. 5 delle norme generali del contratto nazionale, ulteriori contenuti specifici della formazione sia in tema di metodologia didattica che con riferimento alle specificità della categoria.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

6) Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.