Responsabilità del procuratore con delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di una s.r.l. con unico socio, per aver cagionato (ovvero non impedito) lesioni personali gravi (consistite in "amputazione parziale falange distale terzo dito mano ds" come da referto medico del 14.06.2005, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuorgné, e successivi referti) a Ma.Sa. (dipendente della predetta società in qualità di operaio addetto alla conduzione di macchine per la formatura di valvole per motori) dalle quali derivava un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 69 giorni, e ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.); in particolare perché, non essendo possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, ometteva di adottare altre misure idonee ad eliminare o ridurre il pericolo (art. 69 D.P.R. 27.04.1955, n. 547) - Sussiste.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice del Tribunale di Ivrea Dr.ssa Marianna Tiseo alla pubblica udienza del 15 marzo 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA


nel procedimento penale contro

Ca.Fi., nato a Glasgow (GB) il (...), residente in Settimo Vittone, alla Piazza (...) - dom. det. ex art. 161 c.p.p.;

libero - contumace

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 590 commi 1°, 2° e 3° del c.p., per avere, nella sua qualità di procuratore con delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (rilasciata in data 22 ottobre 2004) della società "Ea. S.r.l." con unico socio, cagionato (ovvero non impedito) lesioni personali gravi (consistite in "amputazione parziale falange distale terzo dito mano ds" come da referto medico del 14.06.2005, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cuorgné, e successivi referti) a Ma.Sa. (dipendente della predetta società in qualità di operaio addetto alla conduzione di macchine per la formatura di valvole per motori) dalle quali derivava un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 69 giorni, e ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.); in particolare perché, non essendo possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, ometteva di adottare altre misure idonee ad eliminare o ridurre il pericolo (art. 69 D.P.R. 27.04.1955, n. 547).

 

Nella specie, durante le fasi di ripristino della macchina (...) matricola (...) in stato di avaria dovuto al distacco dalla propria sede del disco che serve a pulire lo stelo delle valvole, la persona offesa, dopo aver inserito il funzionamento manuale, apriva la porta di protezione e con la mano destra prendeva lo stelo della valvola, mentre con la sinistra agiva sul pulsante di apertura/chiusura delle ganasce che bloccavano la valvola, pulsante che era dotato di risposta non univoca, in quanto determinava sia l'apertura che la chiusura delle ganasce ed era posizionato in modo da permettere al lavoratore di raggiungere, durante il suo azionamento, la parte pericolosa della macchina nel momento in cui si doveva intervenire a ripari aperti; in tale contesto le ganasce si aprivano per poi richiudersi immediatamente pizzicando l'apice del dito medio della mano destra dell'infortunato, che si procurava nell'occorso le lesioni personali sopra descritte.

Fatti commessi in Rivarolo C.se (TO) in data (...).

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Claudia Oberto V.P.O. come da delega in atti e dell'avv. Gi.La. del Foro di Torino, difensore di fiducia dell'imputato - sostituito in udienza su delega dall'avv. Ma.La.

Le parti hanno concluso come segue:

il P.M. chiede: concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, pena finale Euro 200,00 di multa.

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione con formula di giustizia.


 

 

FattoDiritto

 

 

L'imputato veniva tratto in giudizio a seguito di decreto di citazione emesso in data 20 settembre 2007 per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 590 commi 1°, 2° e 3° c.p., commesso in data 14 giugno 2005.

Alla prima udienza ex art. 555 c.p.p. dell'11 ottobre 2007 il got all'epoca procedente, rilevata l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio nel termine di cui ali'art 552 c. 3 c.p.p., rinviava all'udienza del 12 marzo 2009.

All'udienza fissata il got, ritenuta la propria incompetenza, rinviava al giudice togato e fissava altra udienza al 26 novembre 2008.

A tale udienza, il giudice all'epoca procedente, rilevata la propria incompatibilità ex art. 35 c.p.p., rinviava innanzi ad altro giudice del Tribunale fissando altra udienza al 17 settembre 2009.

Stante l'impossibilità, per ragioni di organizzazione del ruolo, di celebrare il processo alla data stabilita, questo giudice, divenuto nel frattempo assegnatario del procedimento, rinviava al 3 dicembre 2009.

A tale udienza questo giudice dichiarava l'apertura del dibattimento, ammetteva le prove dedotte dalle parti, procedeva all'escussione dei testi Gr.Pi. e Ma.Sa. e rinviava per la discussione all'udienza del 15 marzo 2010.

All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Orbene all'esito dell'istruttoria espletata ed alla luce della documentazione prodotta ritiene il giudicante che l'imputato debba essere dichiarato responsabile del reato al medesimo ascritto.

Dalle dichiarazioni rese da Ma.Sa. si desume che, mentre costui in data 14 giugno 2005 era al lavoro presso al Ea. S.r.l. di (...) ed era addetto alla macchina (...), destinata alla pulizia dello stelo delle valvole del motore, si è accorto che la macchina non funzionava, si è avvicinato alla macchina, e, dopo aver notato che il disco, che serve a pulire lo stelo delle valvole, era scappato dalla apposita sede, e che la valvola da lavorare era all'interno della macchina, ha fermato la macchina, che era normalmente destinata a lavorare in automatico. Dopo aver inserito il funzionamento manuale e dopo aver aperto le porte di protezione, ha preso con la mano destra lo stelo della valvola, mentre con la mano sinistra ha agito sul pulsante di apertura/chiusura delle ganasce che bloccavano la valvola. Le ganasce si sono aperte e richiuse e gli hanno pizzicato il dito della mano destra (cfr trascrizioni verbale udienza 3.12.2009 pag. 21 e segg).

Le lesioni riportate da Ma.Sa. a seguito dell'incidente de quo risultano dalla certificazione medica prodotta in atti, dalla quale emerge, infatti, che in data 14 giugno 2005 presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Cuorgnè è stata diagnosticata a Ma.Sa. la "amputazione della falange distale terzo dito mano destra", a seguito della quale gli è derivata un'inabilità a lavoro con prognosi fino al 21 agosto 2005.

Nella certificazione si da atto che il lavoratore ha denunciato di aver riportato la lesione, mentre, volendo rimuovere una valvola dalla macchina alla quale era addetto, aveva azionato la chiusura della pinza rimanendo pizzicato (Cfr. certificazione INAIL in atti).

A seguito dell'infortunio, in data 10 ottobre 2005, come si desume dal verbale di ispezione - Prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro n. 27/ERPG del 6.2.2006, gli Ispettori Ufficiali di P.G. Ri.Ez. e Gr.Pi. hanno effettuato un'ispezione - sopralluogo presso l'insediamento produttivo della società Ea. S.r.l. sito in Rivarolo Canavese, ove Ma.Sa., nello svolgere il proprio lavoro in data 14 giugno 2005, era stato coinvolto nell'incidente dal quale gli era derivata la lesione alla mano destra.

Nel corso dell'esame dibattimentale l'Ispettore Gr.Pi. ha descritto il funzionamento della macchina alla quale era addetta la P.O., spiegando come trattasi di "... una macchina che serve per una particolare lavorazione delle valvole, dei listelli delle valvole; devono essere calibrati... c'è una calibrazione dello stelo della valvola che viene effettuato tramite un dischetto che, passando attraverso lo stelo, lo porta alla misura che deve essere, perché devono essere misure con tolleranze millimetriche, anzi di micron... Stiamo parlando di valvole per motori endotermici... La valvola per motore endotermico è quella che andando su e giù danno accesso oppure chiudono la camera a scoppio alla miscela di benzina... Questa macchina deve avere una dimensione con tolleranze di micron per poter andare, salire e scendere perfettamente all'interno del motore... il lavoro specifico di questa macchina, inserita in un ciclo di produzione di tutte queste valvole di una certa tipologia, era proprio quello di calibrare questo..." (Cfr. trascrizioni verbale udienza 3.12.2009 pag. 6).

Come chiarito dal teste, "La macchina funziona in automatico... aprendo i ripari la macchina si ferma... la macchina funziona solo con le porte chiuse... La valvola viene bloccata dalle ganasce nella sua parte rotonda... ed il disco passa... ed arriva fino in fondo in modo da poterla calibrare... La macchina fa tutto automaticamente... Il problema sorge quando... questo disco, che continua ad andare aventi e indietro sui vari steli e trova uno stelo con troppa parte da asportare che fa resistenza, oppure, a forza di depositarsi, viene letteralmente strappato da quella che è la sua sede, ... il suo alloggiamento, e rientra nella logica delle lavorazioni il fatto che possa succedere... la ditta sapeva che questa cosa avveniva..." cfr trascrizioni verbale udienza 3.12.2009 pagg. 9 - 10)

Una volta strappato il disco dal sito ove è allocato, "... aprendo le porte... dotate di microinterruttori... c'è un commutatore che mette la macchina da automatico a manuale e che, quindi, viene girato... dopo di che, ai tempi dell'infortunio, c'era un pulsante a risposta univoca, che schiacciato, ... dava la chiusura della macchina... univoco nel senso che, se io lo schiaccio una volta, se è aperto, chiude, o viceversa, se è chiuso, apre le ganasce" (Cfr. trascrizioni verbale udienza 3.12.2009 pagg. 11 - 12 ).

In definitiva, dalla ricostruzione operata dagli ispettori è emerso che Ma.Sa., quando il disco si è staccato, ha usato una mano per prendere lo stelo e "... molto probabilmente, inavvertitamente, invece che schiacciare soltanto una volta questo pulsante, e, quindi, comandare l'apertura delle ganasce, per liberare la valvola... inavvertitamente anche perché è discretamente sensibile questo pulsante, ha schiacciato due volte, quindi si è aperta e richiusa la ganascia, pizzicandogli... la punta del terzo dito della mano destra...".

All'esito della verifica, è stata accertato che la macchina aveva un quadro comandi congegnato in maniera tale da consentire il funzionamento manuale senza impedire che parti del corpo del lavoratore potessero venire in contatto con gli organi in movimento del macchinario. Il rischio era palese e la prescrizione imposta alla società è stata, quindi, quella di munire il quadro comandi di due pulsanti, uno destinato alla apertura e l'altro destinato alla chiusura delle ganasce, in modo da costringere il lavoratore ad usare entrambe le mani sul quadro comandi.

Come risulta, infine, dal verbale summenzionato gli Ispettori hanno dato atto che "L'infortunio è riconducibile al fatto che il pulsante di ganasce della macchina (...), dotato di risposta non univoca, in quanto determinava sia l'apertura sia la chiusura delle ganasce, era posizionato in modo da permettere al lavoratore di raggiungere durante il suo azionamento, la parte pericolosa della macchina nel momento in cui si doveva intervenire a ripari aperti. Violazione dell'art. 69 D.P.R. n. 547/55" (Cfr. verbale in atti).

Ciò posto, la responsabilità dell'incidente sul lavoro occorso a Ma.Sa. è stata attribuita all'imputato.

Ebbene emerge dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente dalla visura camerale della società Ea. S.r.l. che, in virtù della procura a rogito Notaio St.Be. del 1° marzo 1999 n. 64193/6273 di Repertorio, è stata conferita a Ca.Fi. la delega in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, limitatamente allo stabilimento di Rivarolo Canavese (Cfr. visura e procura in atti).

Dalla documentazione de qua emerge che la delega ha attribuito all'imputato, tra gli altri, i seguenti specifici poteri e doveri: "... il potere di attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dalla normativa in materia e di ogni altra norma riguardante la salvaguardia della salute dei lavoratori, di assicurare il puntuale rispetto degli adempienti richiesti dal D.Lgs. 277/91, 626/94, 758/94... nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori, ... verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti utensili e quant'altro adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza..., provvedere a vigilare che tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre presenti, utilizzati e in perfetto stato di efficienza".

Dalla suddetta documentazione discende che l'imputato risultava all'epoca dei fatti responsabile della sicurezza, destinatario di poteri e responsabilità in via originaria ed investito della specifica relativa posizione di garanzia nello stabilimento di Rivarolo Canavese.

Pertanto, posto che l'incidente occorso alla P.O. è risultato essere derivato dall'omessa valutazione del rischio legato all'uso della macchina e dalla mancata predisposizione dell'apposito dispositivo di sicurezza che, impedendo l'apertura e la chiusura delle ganasce, ne avrebbe evitato il verificarsi, ne consegue che il prevenuto deve senz'altro rispondere del reato ascrittogli nella suddetta qualità di garante della sicurezza nell'insediamento produttivo della Ea. S.r.l. di Rivarolo Canavese.

Al riguardo non è condivisibile l'assunto della Difesa, secondo cui la responsabilità dovrebbe essere, invece, ascritta al preposto, in quanto funzionalmente addetto al controllo delle lavorazioni e alla verifica del rispetto da parte dei lavoratori dei sistemi di protezione.

Invero la colpa imputata al prevenuto non è affatto consistita nel non aver controllato le lavorazioni o nel non aver imposto al lavoratore l'utilizzo dei mezzi di protezione, compiti questi istituzionalmente spettanti al preposto, quanto, piuttosto, nel non aver analizzato il rischio astrattamente derivante dal funzionamento della macchina consistente nell'eventualità che un lavoratore, intento ad ovviare al fisiologico blocco del macchinario, potesse, sia pure per disattenzione, procurarsi delle lesioni.

La P.O. Ma.Sa. ha, difatti, ammesso che non era la prima volta che il disco si staccava, che era capitato altre volte, e che in media accadeva tre volte al giorno. E l'ispettore dell'ASL ha verificato che si trattava di un inconveniente nascente dalle stesse modalità operative del macchinario, come sopra già evidenziato.

Né può, infine, condividersi l'ulteriore tesi del Difensore, secondo la quale le lesioni sarebbero riconducibili esclusivamente al comportamento negligente del lavoratore.

E' ben vero che la P.O. ha ammesso di non avere adoperato le pinze dategli in dotazione per svolgere l'operazione di ripristino del disco e di essere, invece, intervenuto con le mani nude, ma la circostanza de qua non può affatto esimere l'imputato dalla responsabilità per colpa, perché, se vi fosse stato il dispositivo di protezione, l'evento non si sarebbe comunque verificato.

Difatti la prospettazione di una causa di esenzione da colpa, che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca non ha negligentemente impedito l'evento con l'adozione delle misure necessarie, perché "Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione da colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, perché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche da rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento della attività lavorativa" (Cass. 27.3.2009 n. 18998).

In definitiva, nel caso, come quello di specie, di infortunio sul lavoro originato dalla inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento dei lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.

In conclusione l'imputato deve essere dichiarato responsabile del reato contestatogli.

Quanto al trattamento sanzionatorio, poiché risulta dagli atti ed in particolare dal verbale n. (...) del 20 marzo 2006 che "il pannello di comando della macchina (...) è stato dotato di due pulsanti distinti per comandare l'apertura e la chiusura delle ganasce di blocco dello stelo delle valvole. I suddetti pulsanti, inoltre, sono attivi solo in seguito all'azionamento del selettore, a uomo presente, delle abilitazioni manuali. Tale condizione, durante la fase di rimozione del disco, comporta l'obbligo da parte dell'operatore di dover agire con entrambe le mani sul quadro del comando mentre i dispositivi di segregazione sono, per esigenze tecniche, neutralizzati", al prevenuto possono essere concesse le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

Alla stregua dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., tenuto conto della lieve gravità del fatto e delle modeste conseguenze derivate alla P.O., nonché della capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dall'assenza di precedenti penali a carico, nel rispetto del principio della funzione rieducativa della pena sancito dall'art. 27 c. 3 della Costituzione, appare congrua, quindi, la pena pecuniaria nella misura di Euro 150,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena è stata, quindi, così determinata: pena base di Euro 200,00 ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di Euro 150,00 di multa.

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona della Dr.ssa Marianna Tiseo

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo

CONDANNA

alla pena di Euro 150,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ivrea, il 15 marzo 2010.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.