Tipologia: CNLG
Data firma: 16 novembre 1995
Validità: 01.10.1995 - 30.09.1999
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornali
Fonte: CNEL

Sommario:

Materia del contratto
Art. 1

Art. 2
Contratti a termine
Art. 3

Assunzione - Periodo di prova Situazione occupazionale
Art. 4
Assunzione - Periodo di prova
• Norma particolare
• Situazione occupazionale
A) Commissione Nazionale Paritetica
B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati
• Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici
• Occupazione
Art. 5
Poteri del direttore
Art. 6

Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura
Art. 7

• Orario di chiusura
Rapporti plurimi
Art. 8
Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 9
Retribuzione
Art. 10
Qualifiche e minimi di stipendio
Art. 11
Art. 12
Aumenti periodici di anzianità
Art. 3
Art. 14
Tredicesima mensilità
Art. 15
Indennità redazionale
Art. 16
Lavoro notturno
Art. 17
Orario stenografi
Art. 18

Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 19
• Giorni festivi
• Riposo settimanale e lavoro domenicale
Calendario di uscita dei giornali quotidiani
Art. 20
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» - Inpgi. Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani - Casagit
Art. 21
Mutamento di mansioni e trasferimento
Art. 22
Ferie- Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 23
• Ferie

• Norma transitoria
• Permessi straordinari
• Aspettativa
• Permessi sindacali
Matrimonio e maternità
Art. 24

Malattia ed infortunio
Art. 25

Servizio militare
Art. 26
Risoluzione del rapporto
Art. 27
1) Indennità sostitutiva del preavviso
2) Trattamento di fine rapporto
Art. 28
Compensi fissi
Art. 29
Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 30
Indennità in caso di morte
Art. 31
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 32
Limiti di età
Art. 33
Comitato di redazione
Art. 34

• Comunicati sindacali
• Tutela sindacale
Praticanti
Art. 35
Pubblicisti
Art. 36
• Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza

• Pubblicisti collaboratori fissi
Agenzie di informazioni per la stampa
Art. 37
Assicurazione infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42

• Investimenti
• Piani di trasformazione tecnologica
• Procedure e modalità di realizzazione dei piani
• Utilizzo dei sistemi editoriali
• Ambiente di lavoro e tutela della salute
• Teletrasmissioni in fac-simile
• Nota a verbale
Economie di gruppo ed interaziendali (Sinergie editoriali)
Art. 43
Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 44
Aggiornamento culturale professionale
Art. 45
Contrattazione
Art. 46
Commissione paritetica nazionale e procedure di conciliazione
Art. 47

Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
Art. 48
• Quote sindacali
• Quote di servizio
Validità e durata
Art. 49
Norme transitorie e di attuazione
Retribuzione
Art. 1
Premio stenografi
Art. 2
Adeguamento situazioni in atto
Art. 3
Casagit
Art. 4
Fotocinereporters
Art. 5
Norme transitorie
Indennità di contingenza
Art. 6
Art. 7
Allegati
Allegato A
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti in servizio alla data del 30 novembre e relative decorrenze (art. 11)
• Tabella dei minimi di stipendio per i praticanti in servizio alla data del 30 novembre 1995 (art. 35)
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti i professionisti assunti dal 1° dicembre 1995 e relative decorrenze (art. 11)
• Tabella dei minimi di stipendio per i praticanti assunti dal 1° dicembre 1995 (art. 35)
• Tabella dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2)
• Tabella dei minimi di retribuzione per i corrispondenti di cui all'art. 12
• Tabella dei minimi di retribuzione per i pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
Allegato B - Radiotelevisioni locali
Allegato C - Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi sui minori ed i soggetti deboli
Allegato D - Protocollo di consultazione sindacale
Allegato E - Verbale di interpretazione
1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.
3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.
4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro
5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
Allegato F - Verbale di accordo 5 giugno 1986
Allegato G - Accordo per prestazioni previdenziali integrative 15 luglio 1985
Allegato H - Protocollo di attuazione 28 maggio 1990
Allegato I - Una tantum
Allegato L - Fondo integrativo di previdenza
Allegato M - Dichiarazione congiunta
Dichiarazione del ministro del lavoro (15 novembre 1995)
Allegato N - Lavoro a tempo parziale in aziende editrici di periodici
Allegato O - Contratti di formazione e lavoro
Allegato P - Verbale di accordo 8 luglio 1993
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro

Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico

L'anno 1995 addì 16 novembre in Roma, alla presenza del Prof. Tiziano Treu, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, assistito dal Capo di Gabinetto Avv. Massimo Massella e dal Dr. Luigi Ielo tra la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) […] e la Federazione Nazionale della Stampa ltaliana (Fnsi) […] integrata […] e dai rappresentati delle Associazioni […] è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Materia del contratto
Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, le emittenti radiotelevisive private e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
­ continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
­ vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
­ responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
[…]

Contratti a termine
Art. 3

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali;
­ per sostituire giornalisti assenti per ferie;
­ per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
- per l'assunzione di giornalisti disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;
- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido).
L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci salvo le assunzioni per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 situazione occupazionale e devono essere notificate alla Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai dodici mesi.
[…]

Poteri del direttore
Art. 6

[…]
Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura
Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti, di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.
Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dai VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il C.d.R. - degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione.
In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.
In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata dei 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
[…]
Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza, ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.
[…]

Orario di chiusura
Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura della pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.
Nota a verbale
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

Orario stenografi
Art. 18

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22.30.
[…]
Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7 fermo restando l'orario stabilito al primo comma del presente articolo.

Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 19
Riposo settimanale e lavoro domenicale

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.
La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
[…]
Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell'editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.
[…]
Note a verbale
1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.
[…]

Ferie- Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 23
Ferie

[…]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. […]

Matrimonio e maternità
Art. 24

[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Malattia ed infortunio
Art. 25

[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Comitato di redazione
Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
[…]
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento dei giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
[…]
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sulla autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.
Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti; possono essere eletti solo i giornalisti professionisti. Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
[…]

Pubblicisti
Art. 36

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza

[…]
d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;
[…]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
[…]

Assicurazione infortuni
Art. 39

Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
[…]

Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42

L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La Fieg e la Fnsi procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e nell'ambito delle rispettive competenze a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani
Per l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti si devono seguire le seguenti procedure:
1) L'azienda con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla Fieg che ne curerà l'inoltro alla Fnsi. La consegna del piano di norma deve essere effettuata alle parti interessate trenta giorni prima dell'inizio del confronto obbligatorio fra le parti. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l'esame dei piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di stampa.
2) L'esame di conformità del piano alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la Fieg e la Fnsi, presenti l'azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali, ovvero, a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano possibile.
3) La trattativa proseguirà in sede aziendale fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione del piano e delle sue fasi di attuazione con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
[…]
4) L'accordo fra editore e comitato di redazione avvia la fase di introduzione del sistema che sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova Organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. […]

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali.
L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la Casagit e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della Casagit medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle riposte da parte del sistema.

Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi "Utilizzo dei sistemi editoriali" e "Ambiente di lavoro e tutela della salute" comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

Commissione paritetica nazionale e procedure di conciliazione
Art. 47

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.
La Commissione svolgerà funzioni di conciliazione per le vertenze individuali connesse con l'interpretazione del contratto nazionale che le parti aziendali sono tenute a sottoporre al giudizio conciliativo della Commissione stessa sospendendo nel frattempo ogni altra azione. Decorso un mese dalla denuncia delle controversie alla commissione senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto od abbia avuto esito le parti potranno adire l'autorità giudiziaria riprendendo la propria libertà di azione.
[…]
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Allegati
Allegato E - Verbale di interpretazione

Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le parti, richiamato il verbale della riunione dell'11 novembre 1985 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell'art. 42:

1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
La presentazione e la notifica agli organismi sindacali dei piani editoriali devono avvenire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
I piani predisposti dall'azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti ed alla foliazione; inoltre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizzazione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.
Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del Direttore. L'organizzazione del lavoro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determinazione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti nazionali.

2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.
A) Oltre alla indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratteristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere una analitica descrizione su come si intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decentrate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l'afflusso del materiale giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate - uffici di corrispondenza).
B) In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista ed ai singoli settori nell'ambito delle rispettive competenze, l'accesso a tutta l'informazione che, con ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, anche tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare nell'ambito dei sistema l'interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del prodotto e dell'arricchimento della professionalità dei giornalisti.
C) Eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate nel corso della sperimentazione produttiva costituiranno oggetto di specifica, ulteriore informativa e confronto con il Comitato di redazione.
Le eventuali, successive, integrazioni all'operante sistema originale che comportino modificazioni dell'organizzazione del lavoro redazionale, formeranno oggetto di specifica informativa ai fini del confronto con le istanze sindacali ai vari livelli.
D) I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal senso deve essere contenuto nei piani editoriali.

3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.
Si riafferma il principio contrattuale dell'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso nel confronto a livello aziendale per l'attuazione del piano potranno essere concordate tra le parti misure dirette a favorire la concreta applicazione di tale principio.
I piani per l'utilizzazione dei sistemi editoriali considerato che l'accesso alla memoria del sistema stesso è riservato al corpo redazionale debbono espressamente prevedere:
­ procedure, metodologie ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l'autonomia e le competenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al momento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della struttura redazionale;
­ la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l'indicazione dell'autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell'autore delle medesime;
­ l'informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l'accesso alla memoria ed agli archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.
I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull'intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee in ogni caso a consentire al giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno ed ora dell'intervento stesso.
Nell'ambito delle garanzie per l'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per la elaborazione e l'archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.

4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.
La conformità del piano editoriale alle normative contrattuali costituisce precisa condizione di procedibilità per l'attivazione della fase di confronto aziendale e, quindi, per la realizzazione tecnica, produttiva e gestionale del progetto. Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:
A) elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell'azienda che, in vista dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e redazione) previsto dal CNLG; trasmissione del piano agli organismi sindacali aziendali, territoriali e nazionali (Fieg ed Fnsi);
B) esame del piano a livello delle organizzazioni nazionali, il cui giudizio di conformità alle norme contrattuali, espresso in specifico accordo, è atto preliminare alla realizzazione del piano stesso, espletata la successiva fase procedurale;
C) trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art. 42 - Piani di trasformazione tecnologica, 3° e 4° comma) per la realizzazione del piano. Il confronto fra editore, direttore e comitato di redazione riguarderà la definizione delle intese specifiche per l'attuazione del piano, restando vincolate le parti aziendali a deferire all'esame delle organizzazioni nazionali le questioni eventualmente insolute;
D) introduzione del sistema, previ il necessario addestramento professionale e l'attivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradualmente, tutti i settori redazionali interessati.
La procedura nelle fasi sopra descritte deve essere espletata, oltre che per i processi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i sistemi editoriali, nonché per integrazioni o modifiche ai sistemi editoriali così come originariamente attivati in base agli accordi sindacali stipulati che interessino l'organizzazione del lavoro redazionale.

5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
La istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell'art. 42 tutela sanitaria è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all'attività redazionale in vista dell'utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.
Le soluzioni concordate dall'azienda e dal C.d.R. a seguito dell'attività del gruppo di lavoro, debbono essere realizzate prima dell'attivazione, anche in via sperimentale-produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.
Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l'attuazione di tutte le idonee ed adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche ed ambientali).
L'onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell'azienda.
Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall'uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.
Federazione Italiana Editori Giornali
Federazione Nazionale Stampa Italiana

Allegato O - Contratti di formazione e lavoro
Tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiana

premesso che
le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni di impegno nel settore giornalistico nel concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale assume una importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione di settore; le parti intendono congiuntamente svolgere azioni formative miranti al miglioramento della qualità dell'informazione, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire la contrattualizzazione di coloro che già collaborano con le aziende;

considerato che
i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono valido strumento per il perseguimento degli indicati obiettivi

convengono quanto segue
1) le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di informazione quotidiana di stampa possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contratti di formazione e lavoro con soggetti di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato;
2) il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del contratto di formazione il direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;
3) le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 2% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 3 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La suddetta percentuale è elevata al 3% fino ad un massimo di 5 contratti di formazione e lavoro nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di n. 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di n. 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali.
Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 67/1987 le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare contratti di formazione solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;
4) il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;
[…]
6) al termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata, è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
[…]
7) le organizzazioni firmatarie il presente accordo si impegnano ad intervenire presso i competenti organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.