Tipologia: CNLG
Data firma: 11 aprile 2000
Validità: 01.03.2001 - 28.02.2005
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Materia del contratto.
Articolo 2.
Art. 3 - Contratti a termine, a tempo parziale, di lavoro temporaneo.
A) Contratti a termine.

B) Lavoro a tempo parziale.
C) Contratti di lavoro temporaneo.
D)
• Norma transitoria.
• Dichiarazione del Ministero del lavoro.
Art. 4 - Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale.
• Assunzione - Periodo di prova.
• Situazione occupazionale.
A) Commissione nazionale paritetica
B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati.
1) Assunzioni di professionisti.
2) Assunzione di praticanti.
3) Procedure.
• Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici.
• Occupazione.
Articolo 5.
Art. 6 - Poteri del direttore.
Art. 7 - Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura.
• Orario di chiusura.
Art. 8 - Rapporti plurimi.
Art. 9 - Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli.
Art. 10 - Retribuzione.
Art. 11 - Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio.
Articolo 12.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità.
Articolo 14.
Art. 15 - Tredicesima mensilità.
Art. 16 - Indennità redazionale.
Art. 17 - Lavoro notturno.
Art. 18 - Orario stenografi.
Art. 19 - Giorni festivi e riposo settimanale.
• Giorni festivi.

• Riposo settimanale e lavoro domenicale.
Art. 20 - Calendario di uscita dei giornali quotidiani.
Art. 21 - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) "Giovanni Amendola". Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit)
Art. 22 - Mutamento di mansioni e trasferimento.
Art. 23 - Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali.
• Ferie.

• Permessi straordinari.
• Aspettativa.
• Permessi sindacali.
Art. 24 - Matrimonio e maternità.
Art. 25 - Malattia e infortunio.
Art. 26 - Servizio militare.
Art. 27 - Risoluzione del rapporto.
1) Indennità sostitutiva del preavviso.
2) Trattamento di fine rapporto (TFR).
Articolo 28.
Art. 29 - Compensi fissi.
Art. 30 - Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione.
Art. 31 - Indennità in caso di morte.
Art. 32 - Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 33 - Limiti di età.
Art. 34 - Comitato di redazione.
• Comunicati sindacali.
• Tutela sindacale.
• Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
Art. 35 - Praticanti.
Art. 36 - Pubblicisti.
• Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza.
• Pubblicisti collaboratori fissi
Art. 37 - Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38 - Assicurazione infortuni.
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Art. 42 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche.
• Investimenti.
• Piani di trasformazione tecnologica.
• Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
• Utilizzo dei sistemi editoriali.
• Ambiente di lavoro e tutela della salute.
• Teletrasmissioni in facsimile.
• Nota a verbale.
Art. 43 - Economie di gruppo e interaziendali (sinergie editoriali).
• Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991).
Art. 44 - Rapporto tra informazione e pubblicità.
Art. 45 - Aggiornamento culturale professionale.
Art. 46 - Contrattazione aziendale.
Art. 47 - Commissione paritetica nazionale, Procedure di conciliazione e Collegio per la conciliazione delle controversie.
• Commissione paritetica nazionale.

• Procedure di conciliazione.
Art. 48 - Osservatorio anti-sopruso.
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Regolamento di disciplina.
Art. 51 - Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio.
• Quote sindacali.
• Quote di servizio.
Art. 52 - Validità e durata.
Norme transitorie e di attuazione
Art. 1 - Retribuzione.
Art. 2 - Premio stenografi.
Art. 3 - Adeguamento situazioni in atto.
Art. 4 - Casagit.
Art. 5 - Fotocinereporters.
Art. 6 - Indennità di contingenza.
Articolo 7.
Allegati
Allegato A
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti in servizio al 30 novembre 1995 (art. 11)
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti assunti dal 1° dicembre 1995 (art. 11)
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti praticanti in servizio al 30 novembre 1995
• Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti praticanti assunti dal 1° dicembre 1995
A) Tabella dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2)
B) Tabella dei minimi di retribuzione per i corrispondenti di cui all'art. 12
C) Tabella dei minimi di retribuzione per i pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (con orario di 24 ore a settimana)
Allegato B - Radiotelevisioni locali
Allegato C - Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi sui minori e i soggetti deboli
Allegato D - Protocollo di consultazione sindacale
Allegato E - Verbale di interpretazione
1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.
3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.
4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.
5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
Allegato F - Verbale di accordo 5 giugno 1986
Allegato G - Accordo per prestazioni previdenziali integrative 15 luglio 1985
Allegato H - Protocollo di attuazione 28 maggio 1990
Allegato I - Previdenza complementare
Allegato L - Fondo integrativo di previdenza
Allegato M
• Dichiarazione congiunta
• Dichiarazione del ministro del lavoro
Allegato N - Lavoro nei giornali elettronici
1)
2)
3) Qualifiche.
4) Orario di lavoro.
5) Normativa.
6) Comitato di redazione.
7) Trattamento economico.
8) Interventi congiunti
9) Formazione professionale.
10) Commissione paritetica.
• Nota a verbale.
Allegato O - Contratti di formazione e lavoro (Cfl)
Allegato P - Verbale di accordo 8 luglio 1993
• Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro.
Allegato Q - Verbale di accordo
Accordo Collettivo Nazionale (Contratti di collaborazione)

Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico

L'anno 2001 addì 11 aprile in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza del Sottosegretario Ornella Piloni assistita da Maria Teresa Ferraro e Erminia Vigiani tra Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) […] con l'intervento […] [della] delegazione degli editori, […] e Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) […] integrata dai rappresentanti delle Associazioni […] è stato stipulato il seguente Contratto nazionale di lavoro Giornalistico.

Art. 1 - Materia del contratto.
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli Uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali e i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici e i redattori addetti è disciplinata dall'allegato N.
La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" del 3.2.63 n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".
Dichiarazione a verbale.
Fnsi per quanto la concerne e in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del CCNL giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli Uffici stampa di qualsiasi azienda.
Nota a verbale.
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal CCNL 3.10.00 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l'applicazione del CCNL stipulato tra Fieg e Fnsi per i giornalisti dell'emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Articolo 2.
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli Uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto a una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione e alla natura e importanza delle materie trattate e al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese.
Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

Art. 3 - Contratti a termine, a tempo parziale, di lavoro temporaneo.
A) Contratti a termine.

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18.4.62, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali;
- nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;
- per sostituire giornalisti assenti per ferie;
- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
- per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;
- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7, legge 9.12.77 n. 903 (Adozione o affido) e della legge 8.3.00 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al CdR;
- per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.
L'incarico sarà limitato a un periodo di tempo che non potrà superare i 24 mesi per le varie ipotesi sopra indicate.
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.71 n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo d'inizio dell'astensione.
Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali e organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai 24 mesi.
Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscano a una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto.
[…]
Nota di chiarimento.
Per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lett. a, art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.

C) Contratti di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzazione in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al CdR il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate e i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lett. A) e C) non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.
I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7, leggi 9.12.77 n. 903 e 8.3.00 n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Poteri del direttore.
La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall'editore al Comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il Comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente e il programma politico-editoriale concordato con l'editore.
È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare e impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 7 - Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura.
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in 5 giorni.
Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e Comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i 5 giorni lavorativi della settimana.
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire, in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per 1 giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di 8 giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il CdR - degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per 5 giorni lavorativi della settimana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il Comitato di redazione.
In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
Il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.
In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per 6.
[…]
Qualora nelle redazioni, e in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore e il Comitato di redazione s'incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, e alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla Capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli Uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari e i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un'indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.
Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati sarà riconosciuta un'indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.
Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.

Orario di chiusura.
[…]
Nota a verbale.
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal comma 2.

Art. 18 - Orario stenografi.
Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le 6 ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la 6a ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con 1/26 della retribuzione mensile diviso per 6.
Restano fermi i massimi d'orario eventualmente goduti sino alla data d'entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi in quanto costituiscano condizioni individuali di maggior favore.
[…]
Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7 fermo restando l'orario stabilito al comma 1 del presente articolo.

Art. 19 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Giorni festivi.

[…]
Per effetto dell'applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, a un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività; restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.
[…]

Riposo settimanale e lavoro domenicale.
Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto a 1/26 della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.
La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
[…]
Note a verbale.
1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.
[…]

Art. 23 - Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali.
Ferie.

[…]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione e ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno 6 mesi.
[…]

Art. 24 - Matrimonio e maternità.
[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 25 - Malattia e infortunio.
[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'art. 5, legge 25.5.70 n. 300, l'idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 34 - Comitato di redazione.
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno 10 redattori, viene istituito un Comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3.2.63 n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del Comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (Situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche e ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, e ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Affinché il Comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che s'intendono adottare.
Il Comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e Comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il Comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel Comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame del sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
[…]
Il Comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie d'informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei Comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull'autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.
Il Comitato di redazione è costituito da 3 membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del Comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del Comitato di redazione.
[…]

Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
La relativa materia è di disciplina dell'allegato Q.

Art. 36 - Pubblicisti.
Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza.
L'instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - esercitando ai sensi dell'art. 1 della legge professionale 3.2.63 n. 69, altre professioni o impieghi - prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b), art. 5 - di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:
- 2 pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero 3 pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi 2 o più redattori professionisti;
- 4 pubblicisti per ogni Ufficio di corrispondenza di cui al punto d), art. 5;
- 2 pubblicisti per gli altri Uffici di corrispondenza.
Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:
a) si applicano le norme di cui agli artt. 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente ai commi 1 e 2), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 42, 47, 50 e 52;
b) a decorrere dall'1.1.96 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:
- 26 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a 5 anni;
- 30 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale di oltre 5 anni.
[…]
d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli Uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;
[…]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
[…]

Art. 42 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche.
L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti.
Fieg e Fnsi procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli Organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell'ambito delle rispettive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione del VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica.
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale.
Programmi parziali d'intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani devono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Per l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:
1) l'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al Comitato di redazione e alle OOSS territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente a Fieg che ne curerà l'inoltro a Fnsi.
Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il Comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'Associazione territoriale di stampa.
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l'assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e Comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
[…]
3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle Organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi.
Le Organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura s'intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.
4) La fase d'introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di 3 mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione e addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i Comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano.
[…]

Ambiente di lavoro e tutela della salute.
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute e integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali.
L'Osservatorio, Organismo autonomo delle 2 Federazioni stipulanti, avrà sede presso Casagit e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico di Casagit medesima e di altre strutture medico- scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del CdR, lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute e integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate, il redattore sarà esentato dall'uso del VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano e assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54, D.lgs. n. 626 del 19.9.94 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.
Nota a verbale.
Le parti renderanno operativo l'Osservatorio per gli adempimenti previsti dall'articolo entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto.

Nota a verbale.
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi "Utilizzo dei sistemi editoriali" e "Ambiente di lavoro e tutela della salute" comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

Art. 47 - Commissione paritetica nazionale, Procedure di conciliazione e Collegio per la conciliazione delle controversie.
Commissione paritetica nazionale.

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da 4 rappresentanti Fieg e 4 rappresentanti Fnsi, cui è demandata la gestione applicativa del CCNL.

Procedure di conciliazione.
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità d'interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro 3 giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle Organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei 3 giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Collegio per la conciliazione delle controversie.
È costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di 3 membri di cui 1 nominato da Fieg, 1 da Fnsi e 1, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra Fieg e Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell'art. 410 CPC.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite la OS di appartenenza.
La OS deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta e al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis CPC.
[…]

Art. 48 - Osservatorio anti-sopruso.
È costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la documentazione (progetti di legge, esperienze contrattuali di altri settori) utile a fornire alle parti un quadro di riferimento sullo stato e l'evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.

Allegati
Allegato E - Verbale di interpretazione

(con modifiche conseguenti alla rinnovazione contrattuale dell'11.4.01)
Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) e Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi).
Le parti, richiamato il verbale della riunione dell'11.11.85 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell'art. 42:

1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
La presentazione e la notifica agli Organismi sindacali dei piani editoriali devono avvenire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
I piani predisposti dall'azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti e alla foliazione; inoltre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizzazione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli Uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.
Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del direttore. L'organizzazione del lavoro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determinazione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti nazionali.

2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.
A) Oltre all'indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratteristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere un'analitica descrizione su come s'intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decentrate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l'afflusso del materiale giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate - Uffici di corrispondenza).
B) In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista e ai singoli settori nell'ambito delle rispettive competenze, l'accesso a tutta l'informazione che, con ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, anche tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare nell'ambito del sistema l'interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del prodotto e dell'arricchimento della professionalità dei giornalisti.
C) I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal senso deve essere contenuto nei piani editoriali.

3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.
Si riafferma il principio contrattuale dell'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso - nel confronto a livello aziendale per l'attuazione del piano - potranno essere concordate tra le parti misure dirette a favorire la concreta applicazione di tale principio.
I piani per l'utilizzazione dei sistemi editoriali - considerato che l'accesso alla memoria del sistema stesso è riservato al corpo redazionale
- devono espressamente prevedere:
- procedure, metodologie e accorgimenti tecnici atti a tutelare l'autonomia e le competenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al momento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della struttura redazionale;
- la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l'indicazione dell'autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell'autore delle medesime;
- l'informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l'accesso alla memoria e agli archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.
I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull'intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee - in ogni caso - a consentire al giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno e ora dell'intervento stesso.
Nell'ambito delle garanzie per l'inviolabilità della sfera soggettivo- professionale del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per la elaborazione e l'archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.

4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.
Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:
A) elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell'azienda che, in vista dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e redazione) previsto dal CCNL; trasmissione del piano agli Organismi sindacali aziendali, territoriali e nazionali (Fieg e Fnsi);
B) trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art. 42 - Piani di trasformazione tecnologica, comma 2) per la realizzazione del piano restando vincolate le parti aziendali a deferire all'esame delle Organizzazioni nazionali le questioni eventualmente insolute;
C) introduzione del sistema, previi il necessario addestramento professionale e l'attivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradualmente, tutti i settori redazionali interessati.
La procedura - nelle fasi sopra descritte - deve essere espletata, oltre che per i processi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i sistemi editoriali, nonché per la sostanziale trasformazione dei sistemi editoriali esistenti che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi.

5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
L'istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal comma 1, art. 42 (Tutela sanitaria) è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all'attività redazionale in vista dell'utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.
Le soluzioni concordate dall'azienda e dal CdR a seguito dell'attività del gruppo di lavoro, devono essere realizzate prima dell'attivazione, anche in via sperimentale-produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.
Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute e integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l'attuazione di tutte le idonee e adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche e ambientali).
L'onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell'azienda.
Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall'uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato N - Lavoro nei giornali elettronici
Fieg e Fnsi, nell'intento di fornire in via sperimentale per un periodo biennale una specifica e autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti hanno convenuto quanto segue:

1) le aziende forniranno agli Organismi sindacali dei giornalisti le informazioni relative alle loro iniziative multimediali.

2) Il presente protocollo si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali e interattivi da immettere direttamente nel sistema.
Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

3) Qualifiche.
Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la seguente distinzione di qualifiche:
- redattori;
- coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnico-professionali e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro redazionale.

4) Orario di lavoro.
Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui giorni lavorativi secondo l'esigenza della prestazione redazionale.
Il lavoro prestato in eccedenza dell'orario settimanale di massima di 36 ore dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro notturno è quello svolto tra le ore 23 e le 6. Le ore di lavoro notturno saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione oraria (minimo e contingenza).
Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge e nelle domeniche è retribuito con la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione giornaliera.
I redattori che, nell'ambito e con i limiti delle disposizioni previste dall'art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di proprietà o controllate dallo stesso editore avranno diritto, limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al trattamento previsto dal CCNL.

5) Normativa.
Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e coordinatori i seguenti articoli del CCNL:
- art. 3 - contratti a termine;
- art. 4 - assunzione e periodo di prova;
- art. 8 - rapporti plurimi;
- art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli;
- art. 21 - Inpgi-Casagit;
- art. 23 - ferie-permessi-aspettativa;
- art. 24 - matrimonio e maternità;
- art. 25 - malattia e infortunio;
- art. 26 - servizio militare;
- art. 27 - indennità sostitutiva ridotta nella misura di 3 mensilità;
- art. 28 - TFR calcolo;
- art. 30 - 2°, 3°, 4° capoversi;
- art. 31 - indennità in caso di morte;
- art. 32 - legittimi motivi di risoluzione;
- art. 38 - assicurazione infortuni;
- art. 40
- art. 41
- art. 46 - contrattazione aziendale;
- art. 50 - regolamento di disciplina;
- art. 51 - quote sindacali.

6) Comitato di redazione.
Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno 10 redattori è costituito un Comitato di redazione di 3 membri al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3.2.63 n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del Comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti.
Su richiesta del CdR l'azienda fornirà informativa sullo sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull'organizzazione del lavoro.
Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e superiore a 4 è eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del Comitato di redazione.
Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e coordinatori, i compiti del fiduciario sono affidati, su richiesta del singolo giornalista, all'Associazione regionale di stampa competente per territorio.

8) Interventi congiunti.
Fieg e Fnsi si attiveranno, nelle sedi competenti, al fine dell'estensione della normativa di legge sulla stampa ai giornali elettronici.

9) Formazione professionale.
Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali elettronici.

10) Commissione paritetica.
Le parti costituiranno una Commissione paritetica per acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo dell'informazione online.

Nota a verbale.
In relazione a quanto disposto dall'Accordo ministeriale 11.4.01, le parti precisano che la nuova disciplina di cui al presente allegato trova applicazione anche nei confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da disciplina collettiva non giornalistica.

Allegato O - Contratti di formazione e lavoro (Cfl)
Tra Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) e Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), Ordine Nazionale dei Giornalisti, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi)

premesso che
- le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni d'impegno nel settore giornalistico nel concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale assume un'importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione di settore;
- le parti intendono congiuntamente svolgere azioni formative miranti al miglioramento della qualità dell'informazione, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire la contrattualizzazione di coloro che già collaborano con le aziende

considerato che
i CFL di cui all'art. 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni costituiscono valido strumento per il perseguimento degli indicati obiettivi

convengono quanto segue:
1) le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie d'informazione quotidiana di stampa possono procedere alla stipula di CFL ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, legge 19.12.84 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni.
I CFL, con soggetti d'età compresa fra 18 e 32 anni, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3.2.63 n. 69, per lo svolgimento del praticantato;
2) il CFL non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del CFL l direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al comma 2, art. 33, legge 3.2.63 n. 69, comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;
3) le aziende editoriali possono stipulare i CFL nel rapporto del 3% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di 5 CFL. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La suddetta percentuale è elevata al 5% fino ad un massimo di 7 CFL nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali.
Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori CFL, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un CFL per ciascun disoccupato assunto.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, legge n. 67/87, le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare CFL solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;
4) il CFL deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le Associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;
5) […]
Il contrattista in formazione avrà altresì diritto:
- agli istituti previsti dall'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico limitatamente alle lett. c), d), e), f), n), p);
- a un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi;
[…]
6) ai termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata è tenuto ad attestare l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti.
[…]
7) le Organizzazioni firmatarie il presente accordo s'impegnano ad intervenire presso i competenti Organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19.12.84 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3.2.63 n. 69, con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.