Tipologia: CCNL
Data firma: 3 ottobre 2000
Validità: 03.10.2000 - 02.10.2004
Parti: Coordinamento Aer - Anti - Corallo e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti radio-televisioni locali
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1.
Art. 2 - Qualifiche e retribuzione.
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 4 - Contratti a termine.
Art. 5 - Assunzione e periodo di prova.
• Assunzione di disoccupati.
Art. 6 - Direttore.
Art. 7 - Orario di lavoro.
Art. 8 - Lavoro straordinario.
Art. 9 - Riposo settimanale.
Art. 10 - Festività.
Art. 11 - Lavoro notturno.
Art. 12 - Lavoro domenicale, festivo e notturno - Maggiorazioni.
Art. 13 - Rapporti plurimi.
Art. 14 - Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli.
Art. 15 - Lavoro part-time.
• Lavoro part-time
Art. 16 - Cessione servizi.
Art. 17 - Tredicesima mensilità.
Art. 18 - Indennità redazionale.
Art. 19 - Trasferimento.
Art. 20 - Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
• Ferie.

• Aspettativa.
• Permessi sindacali.
• Permessi straordinari.
Art. 21 - Matrimonio e maternità.
Art. 22 - Malattia e infortunio.
Art. 23 - Servizio militare.
Art. 24 - Risoluzione del rapporto.
1) Indennità sostitutiva del preavviso.
2) Trattamento di fine rapporto.
Art. 25.
Art. 26 - Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione.
Art. 27 - Indennità in caso di morte.
Art. 28 - Limiti di età.
Art. 29 - Rappresentanza sindacale.
• Comunicati sindacali.
• Tutela sindacale.
• Norma transitoria.
Art. 30 - Rapporto tra informazione e pubblicità.
Art. 31 - Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio.
• Quote sindacali.
• Quote di servizio.
Art. 32 - Commissione paritetica nazionale.
Art. 33 - Collegio per le conciliazioni delle controversie.
Art. 34 - Praticanti.
Art. 35 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 36 - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - Inpgi.
Art. 37 - Assicurazione infortuni.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41 - Prestazioni previdenziali integrative.
Art. 42 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 43 - Norme transitorie e di attuazione.
A) Istituti retributivi.
B) Istituti normativi.
Art. 44.
Allegato A. Tabella dei minimi di stipendio

Contratto Collettivo di Lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica Roma, 3 ottobre 2000

L'anno 2000 addì 3 del mese di ottobre, in Roma, tra Coordinamento Aer - Anti - Corallo […], Associazione Editori Radiotelevisivi (Aer) […], Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti (Anti) […], Corallo scrl […] che complessivamente rappresentano n. 861 imprese radiofoniche locali, n. 360 imprese televisive locali, n. 7 sindycations, n. 3 agenzie d'informazione radiofonica e Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani […] nella comune convinzione che l'emittenza radiotelevisiva a diffusione locale rappresenti un insopprimibile elemento di sviluppo del pluralismo informativo e che in tale prospettiva debbano essere condivisi e perseguiti obiettivi di consolidamento delle aziende del settore e di crescita professionale degli operatori, in un quadro di certezza legislativa che ne garantisca ruolo e funzione, considerata l'assenza di una regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro giornalistico nel settore, si è stipulato il presente CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 21, legge n. 223/90 (cosiddette sindycations) nonché nelle agenzie di informazione radiofonica.
[…]
Le parti stipulanti, 6 mesi prima della scadenza, s'incontreranno per verificare i risultati della gestione applicativa del CCNL e per procedere all'eventuale rinnovo dello stesso.

Art. 1.
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 21, legge n. 223/90 (di seguito denominati anche sindycations) nonché le agenzie di informazione radiofonica e i lavoratori di cui all'art. 2 (di seguito denominati per brevità anche "tele-radiogiornalista/i" o "lavoratore/i") che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi d'orario previsti dal successivo art. 7.
Il Coordinamento Aer Anti Corallo, Aer, Anti, Corallo, Fnsi si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda il settore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, dei gruppi di emittenti e dei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 21, legge n. 223/90 (cosiddette sindycations) e delle agenzie d'informazione radiofonica.
[…]

Art. 4 - Contratti a termine.
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative;
- per sostituire i lavoratori assenti per ferie;
- per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa;
- per sostituire lavoratori assenti ai sensi degli artt. 6 e 7, legge 9.12.77 n. 903 (adozione o affido).
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.71 n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni, potrà avvenire anche con un anticipo di 2 mesi rispetto al periodo di astensione.
L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i 12 mesi.

Art. 7 - Orario di lavoro.
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su 5 o 6 giorni, secondo l'organizzazione del lavoro definita all'interno della testata e fermo restando che il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto per le ore di lavoro eccedenti le 40 di prestazione settimanale.

Art. 8 - Lavoro straordinario.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo della retribuzione mensile deve intendersi comprensivo del maggiore compenso che sarebbe dovuto per le ore di lavoro comprese tra la 36a e la 40a settimanale.
La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36a e la 40a dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali concordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigenze aziendali.
Le prestazioni lavorative ricomprese tra la 36a e la 40a non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per l'azienda.
Sono pertanto considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Tali prestazioni straordinarie dovranno essere richieste dall'editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili.

Art. 9 - Riposo settimanale.
Il giornalista ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al tele-radio giornalista spetterà una giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana e il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell'art. 12, lett. e) ed f).
In ogni caso il tele-radio giornalista deve fruire di 1 giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.
A tal fine non vengono ricomprese nel calcolo delle 6 giornate consecutive lavorative le festività infrasettimanali.

Art. 20 - Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Ferie.

[…]
Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti 12simi quanti sono i mesi di servizio prestato.
[…]

Art. 21 - Matrimonio e maternità.
[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 22 - Malattia e infortunio.
[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300 l'idoneità al lavoro del tele-radio giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 29 - Rappresentanza sindacale.
Nelle aziende che occupano più di 5 tele-radio giornalisti, per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, la rappresentanza sindacale di tali tele-radio giornalisti è composta con i seguenti criteri:
- un fiduciario di redazione nelle imprese che occupino da oltre 5 fino a 11 tele-radio giornalisti;
- un Comitato di redazione composto da 2 lavoratori di cui all'art. 1 nelle imprese che occupino da 12 a 20 tele-radio giornalisti;
- un Comitato di redazione composto da 3 lavoratori di cui all'art. 1 nelle imprese che occupino oltre 21 tele-radio giornalisti.
- È compito del Comitato o del fiduciario di redazione:
a) mantenere il collegamento con l'Associazione regionale di stampa e i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti dall'azienda;
b) Vigilare sull'applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti;
d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell'impresa;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, e ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Nelle aziende che occupano meno di 6 tele-radio giornalisti i compiti di cui al precedenti punti b) e c) sono affidati su richiesta del singolo lavoratore all'Associazione regionale di stampa competente per territorio, intendendosi per tale quella della sede operativa principale dell'emittente.
Per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri periodici tra direttore e Comitato o fiduciario di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'azienda e il Comitato o il fiduciario di redazione si riuniranno per l'esame dei sopra specificati problemi anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei lavoratori allo sviluppo delle imprese.
[…]
Il fiduciario o il Comitato di redazione, a richiesta del singolo lavoratore dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
[…]

Art. 32 - Commissione paritetica nazionale.
Le parti costituiscono una Commissione paritetica nazionale a cui è affidata la gestione applicativa e l'interpretazione del presente contratto.
[…]
La Commissione, nell'ambito di una politica di valorizzazione delle energie professionali del settore, potrà, anche in collaborazione con gli organismi professionali, promuovere iniziative volte all'aggiornamento professionale dei giornalisti occupati nel settore.

Art. 33 - Collegio per le conciliazioni delle controversie.
Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di 3 membri di cui uno nominato dal Coordinamento Aer - Anti - Corallo, uno da FNSI e uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra il Coordinamento Aer-Anti-Corallo e Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. di appartenenza.
La O.S. deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'organizzazione contrapposta e al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 35 - Contratti di formazione e lavoro.
Le aziende di cui all'art. 1 del presente CCNL possono procedere alla stipula di CFL ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, legge 19.12.84 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni, con soggetti nei limiti d'età previsti dalla legge e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 3.2.63 n. 69 per lo svolgimento del praticantato.
Il CFL non può superare la durata di 16 mesi e all'atto della sua stipula dovrà essere rilasciata all'interessato la dichiarazione utile al fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti comprovante l'inizio della pratica giornalistica.
Le aziende possono stipulare CFL nel rapporto del 10% rispetto all'entità numerica dei tele-radio giornalisti, con il limite minimo di 1 unità.
Nel computo dell'entità numerica i decimali vanno arrotondati all'unità intera più elevata.
Le assunzioni di praticanti con CFL devono essere comunicate dalle aziende alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 32.
Le aziende che assumano giornalisti disoccupati potranno, in aggiunta all'aliquota sopra indicata, stipulare ulteriori CFL nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.
Il CFL deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Rientrano nella formazione i corsi di preparazione agli esami d'idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
Al praticante con CFL spetta il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 34 del presente CCNL.
[…]