Categoria: 1998
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 dicembre 1998
Validità: 15.12.1998 - 31.12.2001
Parti: Federippodromi e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Società di corse dei cavalli
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte comune
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Visita medica.
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 5 - Contratti a tempo determinato.
Art. 6 - Lavoro interinale.
Art. 7 - Limiti numerici.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 9 - Contratti a tempo parziale.
Art. 10 - Handicappati e invalidi.
Capo II - Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale.
Art. 12 - Quadri.
Capo III - Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro.
Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro.
Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno, festivo. Maggiorazioni.
Art. 16 - Festività.
• Trattamento economico
Art. 17 - Ferie.
Capo IV - Trattamento economico
Art. 18 - Retribuzione.
Art. 19 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 20 - Mensilità aggiuntive.
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22 - Indennità di cassa.
Art. 23 - Indennità in caso di morte.
Art. 24 - Assicurazione integrativa.
Art. 25 - Previdenza integrativa.
Capo V - Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 27 - Servizio militare.
Art. 28 - Aspettative.
Art. 29 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione.
A) Lavoratore in stato di tossicodipendenza.
B) Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
• Norme applicative.
Art. 30 - Tutela della maternità.
Capo VI - Assenze - Permessi
Art. 31 - Lavoratori studenti.
Art. 32 - Diritto allo studio.
Art. 33 - Congedo matrimoniale.
Art. 34 - Assenze e permessi.
Art. 35 - Permessi per cure mediche.
Capo VII - Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 36 - Utensili e materiale.
Art. 37 - Indumenti di lavoro.
Capo VIII - Norme disciplinari

Art. 38 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti.
Art. 39 - Molestie sessuali.
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni.
Capo IX - Licenziamenti
Art. 42 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 43 - Licenziamenti individuali.
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto.
Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 45 - Sistema di informazioni.
Art. 46 - Ambiente di lavoro.
Art. 47 - Procedure di raffreddamento sindacale.
Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 49 - Permessi sindacali.
Art. 50 - Contributi sindacali.
Art. 51 - Appalti
Art. 52 - Osservatorio paritetico.
Capo XII - Clausole particolari

Art. 53 - Trasferimento o trasformazione dell'azienda.
Art. 54 - Condizioni di miglior favore.
Art. 55 - Reclami e controversie.
Art. 56 - Mense aziendali.
Art. 57 - Trasferte.
Art. 58 - Contrattazione integrativa aziendale.
Art. 59 - Decorrenza e durata.
Parte operai
Clausole particolari
Art. 60 - Malattia e infortunio.
Art. 61 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Parte impiegati e quadri
Clausole particolari
Art. 62 - Malattia e infortunio.
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Tabella retributiva (in lire)
Allegato A Azioni positive per le pari opportunità
Allegato B

Ipotesi di Accordo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli Roma, 15 dicembre 1998

Il giorno 15 dicembre 1998 in Roma fra la Federippodromi […], con la partecipazione della Commissione nominata dal Consiglio delle Associate […] con la presenza della Trenno spa […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil […] con l'intervento del coordinamento nazionale del settore composto dai rappresentanti di Bologna, Napoli, Trieste, Padova, Pisa, Roma, Torino, Firenze, Milano, Palermo, Livorno, Fisascat/Cisl […] unitamente a una delegazione trattante […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), Uilsic-Uil […] [con il] responsabile del Coordinamento nazionale dell'Ippica […] e una delegazione composta dai rappresentanti di Bologna, Napoli, Trieste, Padova, Pisa, Roma, Torino, Firenze, Milano, Palermo, Livorno è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli.

Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'Accordo 23.7.93 fra Governo e Parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Parte comune
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Visita medica.

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. Esso è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2° e 3° livello con le seguenti esclusioni:
1) lavori di mera scrittura, archivio, centralino telefonico;
2) lavori di dattilografia, purché il soggetto sia in possesso del relativo diploma, rilasciato da scuola legalmente riconosciuta;
3) lavori per i quali è richiesta la patente di abilitazione.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 16° anno d'età e non il 24° anno, salvo le deroghe di legge.
L'apprendistato avrà la seguente durata:
- 2° livello: 2 anni;
- 3° livello: 3 anni.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si ha riferimento alla legge 19.1.55 n. 25, al relativo Regolamento e successive modifiche, compreso l'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196.

Art. 5 - Contratti a tempo determinato.
Secondo quanto previsto all'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalla legge n. 230/62, anche per:
a) sostituzione di dipendenti in ferie;
b) ulteriori casi di aspettativa rispetto a quelli previsti all'art. 1, b) della legge n. 230/62;
c) periodo più impegnativo del calendario di corse.
Il ricorso alle suddette causali sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale caratteristica contrattuale.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organi in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
Sono fatte salve le norme di cui alla legge 3.12.78 n. 18 e successive modificazioni, proroghe e integrazioni.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme della legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
Il ricorso al contratto a tempo determinato avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Lavoro interinale.
L'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro interinale è consentita, con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 196/97, nelle stesse ipotesi stabilite dal precedente art. 5 per il contratto a tempo determinato, oltre che per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento del corrispondente personale a tempo indeterminato.
Per l'identificazione delle qualifiche e mansioni per le quali può essere fatto ricorso al lavoro interinale si fa riferimento alle norme di legge.
Anche per questa tipologia di contratti si applica il comma 2 dell'art. 5.
Il ricorso al lavoro interinale dovrà essere inoltre oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui al successivo art. 52.
Si applica la legge 24.6.97 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Il ricorso al lavoro interinale avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Limiti numerici.
Il numero complessivo di contratti di lavoro interinale e di contratti a termine per la causale c) del precedente art. 5, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle 2 tipologie), nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, e il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle 2 tipologie), nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia) con accordo aziendale.

Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
È consentito il ricorso al CFL di cui all'art. 3, legge 19.12.84 n. 863, e successive modifiche e integrazioni, compreso l'art. 15 della legge 24.6.97 n. 196.

Art. 10 - Handicappati e invalidi.
Le Parti stipulanti convengono sull'obiettivo di ricercare, nell'ambito delle aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali e avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSU saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al comma 1 viene demandato all'Osservatorio di cui al successivo art. 52.
[…]

Capo II - Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione del personale.
[…]
Note a verbale.
1) Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 52.
[…]
4) Le Parti convengono di costituire un'apposita Commissione paritetica, formata da 12 componenti in rappresentanza di Federippodromi e delle OO.SS., firmatarie del presente contratto, la quale, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, definisca i profili professionali relativi a tutte le declaratorie di livello, al fine di consentire inquadramenti più aderenti all'effettiva realtà operativa dell'azienda.
Tale Commissione definirà anche le informazioni necessarie in merito al funzionamento della struttura aziendale, anche a seguito di innovazioni tecnologiche o mutate esigenze organizzative.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale.
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo, nell'arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l'alternanza di mansioni equivalenti.

Capo III - Orario di lavoro - Riposi - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro.

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore a 1 ora e non superiore a 2 ore.
Previo accordo tra le parti, a livello aziendale, potrà essere concordata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e una diversa durata della relativa pausa, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale un'utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione della attività.
Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. […]
In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del 2° giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella 2a giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
[…]
Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, a livello aziendale, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative.

Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di cercare di realizzare obiettivi di maggiore funzionalità operativa e di incremento dell'occupazione, a livello aziendale, previo accordo con la RSU assistita dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, potranno essere raggiunte intese in merito a diversi regimi di flessibilità degli orario di lavoro con il superamento dell'orario contrattuale di cui al comma 1 del precedente art. 13, sino a un limite di 45 ore settimanali e 9 giornaliere.
Il regime di flessibilità potrà riguardare l'intera azienda o singoli reparti e/o unità produttive.
Contestualmente alla programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale e/o giornaliero, saranno programmate e temporalmente fissate le settimane con minore orario, che potranno essere previste anche in periodi precedenti l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Gli accordi inerenti regimi di flessibilità dell'orario di lavoro dovranno prevedere che il consuntivo tra il periodo di maggiore e di minore prestazione di orario di lavoro determini un orario medio di 38 ore settimanali, riferite al solo periodo di applicazione del regime di flessibilità, e senza assorbimenti della riduzione di orario di cui ai commi 7 e 8 del precedente art. 13.
Gli accordi sulla flessibilità avranno una specifica durata e al loro scadere non potranno rinnovarsi automaticamente, se non con un successivo accordo.
[…]

Art. 15 - Lavoro straordinario, notturno, festivo. Maggiorazioni.
Ferme restando le disposizioni di legge, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito aziendalmente e oltre le 40 ore settimanali, o il diverso orario contrattuale stabilito negli accordi di flessibilità raggiunti ai sensi del precedente art. 14.
Viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 180 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 160 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge e con il rispetto dei tetti di cui al comma 2 del presente articolo, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 17 - Ferie.
[…]
Il periodo di ferie non goduto potrà essere usufruito in altra epoca.

Capo V - Mutamento, interruzione, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Tutela della maternità.

Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al divieto di adibimento a mansioni pesanti (legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e relativo Regolamento approvato con DPR 25.12.76 n. 1026).
[…]

Capo VI - Assenze - Permessi
Art. 35 - Permessi per cure mediche.

Al lavoratore potranno essere concessi, previa presentazione di idonea certificazione medica, permessi retribuiti per un massimo di 32 ore annue, da detrarre dai permessi di cui all'art. 34, comma 2, per sottoporsi a necessarie cure ambulatoriali.
Nel certificato medico dovrà essere precisato:
- il tipo di cura cui il lavoratore deve sottoporsi;
- l'istituto o ambulatorio prescelto;
- il tempo occorrente per l'effettuazione della cura;
- la durata della cura.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione, rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prestazione che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi usufruiti.

Capo VII - Utensili e materiale - Indumenti di lavoro
Art. 36 - Utensili e materiale.

Gli utensili, attrezzi e materiale occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall'azienda.
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrenti, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna. […]

Art. 37 - Indumenti di lavoro.
A cura dell'azienda, i lavoratori con qualifica operaia, addetti ai lavori all'aperto, dovranno essere forniti di stivaloni di gomma, di impermeabili e di tute, adeguate sia alla stagione invernale che a quella estiva. La fornitura di cui sopra potrà essere sostituita con accordo aziendale da una speciale indennità annua.
Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dall'azienda individualmente ai singoli lavoratori, e dovranno essere usati con la massima cura solo durante le ore di servizio.

Capo VIII - Norme disciplinari
Art. 38 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti.

Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'Ippodromo e nei luoghi ove l'azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
È assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'azienda senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 39 - Molestie sessuali.
Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 52 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.

Art. 41 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni.
Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge 30.5.70 n. 300, il lavoratore che:
1) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
4) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali gusti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
5) sia trovato addormentato;
6) si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
7) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
8) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
9) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale dell'azienda;
10) commetta altre mancanze di gravità consimile.
L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di 3 giorni.
[…]

Capo IX - Licenziamenti
Art. 42 - Licenziamento per giusta causa.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione grave;
2) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
3) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
4) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
5) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
6) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure recidiva nell'identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni. Non può tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione;
7) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi alta cosa di proprietà dell'azienda;
[…]

Capo XI - Istituti di carattere sindacale
Art. 45 - Sistema di informazioni.

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la Federippodromi si impegna ad informare preventivamente, a livello globale le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) la Federippodromi conferma la propria disponibilità a fornire strumenti atti all'identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) viene allegato sub "B" il Regolamento quadro, adottato dalla Federippodromi, per la definizione della normativa relativa agli accessi ai comprensori e all'utilizzazione delle strutture e degli impianti;
d) a livello territoriale e aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti all'organizzazione del lavoro e ai livelli di occupazione;
e) le Società effettueranno, con periodicità quadrimestrale, comunicazione non preventiva circa gi appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° capoverso del comma 4 del successivo art. 51.

Art. 46 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle USL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tale attività si esplica attraverso la RSU.

Art. 48 - Rappresentanze sindacali aziendali.
Valgono le norme della legge 30.5.70 n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno. Nelle società con almeno 15 dipendenti, ai dirigenti di tali organismi competeranno i permessi di cui all'art. 23, legge n. 300/70, con un minimo di 20 ore l'anno.
Le Parti concordano sul riconoscimento delle RSU.

Art. 51 - Appalti.
Le parti stipulanti concordano che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23.10.60 n. 1369 che detta norme relative alla intermediazione e interposizione nelle prestazioni di mera mano d'opera, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che siano strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le Società di corse appaltanti dovranno esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di attività propria delle aziende appaltatrici stesse, nonché quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tale scopo sarà inserita nei capitolati di appalto un'apposita clausola, il cui testo sarà comunicato per iscritto alla RSU o, in assenza alle OO.SS. territoriali.
Le parti riaffermano la comune volontà di dar luogo alla massima utilizzazione della forza lavoro esistente all'interno delle aziende, nell'ottica di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e lo sviluppo delle professionalità, nonché di consentire la migliore utilizzazione e gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti nell'azienda, in funzione di un corretto svolgimento della produzione dello spettacolo.
Qualora l'introduzione di appalti per opere e servizi, non strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'azienda, comunque autonomamente ritenuti necessari e decisi dalle singole Società di corse, dovesse comportare riduzioni di personale dell'azienda appaltante o modifiche nell'utilizzazione delle professionalità individuali esistenti, o determinanti variazioni nell'organizzazione del lavoro, l'azienda stessa sarà tenuta a darne informazione alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, nonché alle strutture sindacali aziendali, ai fini di un preventivo confronto sulla materia. L'esecuzione di appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° capoverso del presente comma, sarà oggetto delle comunicazioni di cui alla lett. e) del precedente art. 45.
Il comma precedente si applica alle Società di corse con più di 15 dipendenti e che non svolgono attività stagionale.

Art. 52 - Osservatorio paritetico.
È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
1) appalti;
2) verifica applicazione allegato B;
3) orario di lavoro;
4) molestie sessuali;
5) pari opportunità;
6) portatori di handicap;
7) previdenza integrativa;
8) costo del lavoro;
9) ricorso al lavoro interinale.
Nell'ambito di tale Osservatorio viene confermata la Commissione paritetica già esistente, comporta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Associazioni datoriali e altrettanti dalle OO.SS. dei lavoratori.
La sede di tale Commissione è presso la Federippodromi.
La Commissione provvederà inizialmente a:
1) studiare i limiti e le sperequazioni prodotte dall'attuale sistema di distribuzione del costo del lavoro, al fine di elaborare varie soluzioni da utilizzare come supporti tecnici alle successive contrattazioni su una diversa formulazione delle maggiorazioni, che premi la professionalità dei lavoratori e che punti alla massima occupazione;
[…]

Capo XII - Clausole particolari
Art. 55 - Reclami e controversie.

Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si ricorrerà a trattative dirette fra le parti eventualmente assistite dai rispettivi rappresentanti.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, saranno definite all'esame delle competenti Organizzazioni provinciali o nazionali dei Datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione, ove non venissero risolte, in 1a istanza, tra la Direzione aziendale e la RSU.

Art. 58 - Contrattazione integrativa aziendale.
Si applicano le norme contenute nell'Accordo 3.7.93, di cui alla premessa.
L'eventuale contrattazione aziendale avrà per oggetto soltanto le seguenti materie:
1) distribuzione degli orari di lavoro contrattuali;
2) norme attuative dei rapporti a tempo parziale;
3) determinazione dei calendari delle ferie;
4) norme attuative dei contratti a termine;
5) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
6) norme attuative delle "pari opportunità";
7) erogazioni integrative correlate all'incremento della produttività aziendale, della redditività, della qualità e di altri elementi di competitività dell'azienda;
8) definizione dell'inquadramento di nuove figure professionali non previste dall'attuale classificazione del personale;
9) modalità pratiche di svolgimento delle attività dei Patronati e della RSU;
10) quanto rinviato alla contrattazione collettiva dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
11) esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale;
12) in caso di necessità aziendale di attuazione di programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione, modalità di informazione su:
a) organizzazione del lavoro;
b) occupazione;
c) condizioni di lavoro.
Gli accordi per quanto riguarda il punto 7 avranno durata quadriennale.