Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 21 maggio 1998
Parti: Siae e Slc-Cgil, Uildep-Siae, Sad-Siae, Sindacato Periferia Siae, Snad-Siae, Mondo-Siae, Sid-Siae, Ugl-Suae,
Settori: Poligrafici e spettacolo, SIAE
Fonte: CNEL


Verbale

Il giorno 21 maggio 1998 presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) in Roma, viale della Letteratura n. 30, EUR tra Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) […] e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil […], Uildep-Siae […], Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti Siae (Sad-Siae) […], Sindacato dei dipendenti della Periferia Siae (Sindacato Periferia Siae) […], Sindacato Direttivi Siae (Sid-Siae) […], Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Siae (Snad-Siae) […], Movimento Nazionale Dipendenti Organizzati Siae (Mondo-Siae) […], Unione Generale del Lavoro (Ugl-Siae) […]

premesso che:
- le stesse convengono sull'opportunità d'introdurre forme di flessibilità governate in materia di tempi della prestazione lavorativa, in modo da adattarli alle effettive esigenze funzionali degli uffici, diversamente articolate;
- l'adozione di modalità flessibili della prestazione lavorativa consente altresì opportunità di adattamento anche alle esigenze del personale;
- presso gli uffici si verificano in effetti periodi circoscritti nel corso dei quali, in connessione con particolari scadenze, si rendono necessari picchi di lavoro elevati;

considerato che:
- appare opportuno avviare la sperimentazione di soluzioni applicative atte a conseguire il duplice obiettivo dell'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e dell'aumento della produttività degli uffici;
- in conformità alla previsione, di cui al punto G) dell'Accordo 14.10.97, entro la fine del corrente anno si darà luogo ad una verifica dei risultati del 1° periodo di applicazione del nuovo orario di lavoro;

si conviene che:
1) a titolo sperimentale, dall'1.6.98 al 31.12.98, qualora si rendesse necessario - in presenza di particolari picchi di lavoro - il ricorso a prestazioni lavorative straordinarie eccedenti quelle massime previste dall'allegato all'Accordo 14.10.97, punto 16) (9 ore settimanali), dette prestazioni, per la parte effettivamente eccedente il limite massimo citato, anziché essere retribuito, saranno riconosciute come orario di lavoro ordinario maggiorato nella stessa misura del 10% prevista per il lavoro straordinario, a valere per periodi successivi come di seguito specificato ai punti 4 - 6.
Gli ambiti di applicazione a titolo sperimentale della disciplina del presente accordo saranno individuati dall'azienda specificamente con riguardo al settore di lavoro, alla durata dei periodi di picco e ai dipendenti interessati;
2) sempre a titolo sperimentale, nello stesso periodo di tempo di cui al punto precedente e nei medesimi ambiti di applicazione specificamente individuati dall'azienda (settore di lavoro, durata dei periodi di picco, dipendenti interessati) è data facoltà ai dipendenti, nei cui confronti siano state disposte dalla Direzione prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, di optare - in luogo della retribuzione del lavoro straordinario - per il riconoscimento parziale o totale dell'eccedenza di orario con la medesima maggiorazione del 10% a valere sull'orario di lavoro ordinario per periodi successivi come di seguito specificato ai punti 4 - 6;
3) resta fermo tutto quanto previsto dalla vigente normativa (art. 37 del Regolamento del Personale e punto G) dell'Accordo 14.10.97) circa l'obbligo di prestare attività lavorativa oltre il normale orario quando le esigenze d'ufficio lo richiedano, secondo quanto disposto dal punto 16) dell'allegato all'Accordo 14.10.97.
Si precisa che nell'ambito delle 9 ore settimanali che sono retribuite come lavoro straordinario si computano nell'ordine: le eventuali prestazioni effettuate in orario notturno, quelle in giornate festive o di domenica e quindi quelle effettuate di sabato. In proposito le parti si danno atto che l'attività lavorativa in orario notturno, nelle giornate di sabato e festivi ha carattere del tutto eccezionale, riconducibile esclusivamente a necessità urgenti ed indifferibili, altrimenti non fronteggiabili (v.p. n. 18 dell'allegato all'Accordo 14.10.97).
Anche per le prestazioni suddette, qualora, in applicazione del presente accordo, debbano essere riconosciute come orario di lavoro ordinario per periodi successivi, il relativo accredito di orario sarà maggiorato rispetto all'effettiva durata di una percentuale pari a quella prevista per la maggiorazione del compenso orario;
4) l'utilizzazione dell'eccedenza di orario riconosciuta in applicazione dei precedenti punti 1) e 2), è consentita, ai fini del completamento dell'orario di lavoro per una o più settimane, entro un periodo massimo di 8 settimane dalla data indicata dalla Direzione interessata come cessazione del periodo di picco di attività. Qualora non fosse possibile per circostanze non prevedibili esaurire il credito nel termine, il residuo sarà utilizzato nel più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze di ufficio;
5) durante il suddetto periodo di 8 settimane non può essere disposta, salvo eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte del dipendente che vanti credito di orario, fintantoché lo stesso non abbia interamente azzerato tale credito;
6) il credito di orario accumulato dal dipendente nel periodo di picco è utilizzabile esclusivamente per il completamento dell'orario di lavoro settimanale nell'ambito delle suddette 8 settimane con una o più delle seguenti modalità:
a) a copertura delle assenze nelle fasce flessibili;
b) a copertura delle assenze nelle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio (massimo 3 ore per ciascun pomeriggio); tale assenza deve essere comunicata con un preavviso di almeno 24 ore;
c) a copertura di assenze parziali nella fascia d'obbligo antimeridiana; tale assenza deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione (come per i permessi di cui al punto 13) dell'Accordo 14.10.97);
d) a copertura di assenza per l'intera giornata lavorativa, per una durata di 7 ore e 12 minuti. Tale assenza deve essere preventivamente autorizzata, come già previsto dalla precedente lett. c);
7) gli esiti dell'attuazione di quanto previsto dal presente accordo saranno valutati dalle parti previa comunicazione dei relativi dati nell'ambito della verifica del 1° periodo di applicazione del nuovo orario di lavoro, prevista entro la fine del corrente anno.