Categoria: 2003
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 maggio 2003
Validità: 09.05.2003 - 31.12.2005
Parti: Frt, Rna, Anica e Uilcom-Uil, Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Ugl Informazione*
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiotelevisive private
Fonte: CNEL
Note: * Ugl Informazione sottoscrive il CCNL il 13 ottobre 2005


Sommario:

Premessa
Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione.
a) Livello nazionale.
b) Livello regionale.
c) Livello aziendale o di Gruppo.
Art. 5 - Contrattazione aziendale.
Art. 6 - Osservatorio nazionale.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.
5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie.
Art. 7 - Gli appalti.
Art. 8 - Applicazione del contratto.
Art. 9 - Controversie.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

b) Esercizio dei diritti sindacali.
Art. 11 - Assemblea.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13 - Affissioni.
Art. 14 - Contributi sindacali.
Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.
Art. 16 - Assunzione.
Art. 17 - Documenti, residenza, domicilio.
Art. 18 - Periodo di prova.
Art. 19 - Diritto allo studio.
Art. 20 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 21 - Portatori di handicap.
Art. 22 - Tutela tossicodipendenti.
Art. 23 - Permessi straordinari.
Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle Parti.
Flessibilità e mercato del lavoro
• Premessa.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 25 - Rapporto di lavoro temporaneo.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.
• Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 28 - Apprendistato.
Capitolo VI
Art. 29 - Classificazione del personale.
• Classificazione per il settore televisivo
• Classificazione per il settore radiofonico
• Dichiarazione a verbale.
Art. 30 - Quote di riserva.
• Televisioni.
• Radio
Capitolo VII - Quadri
A) Norme per i quadri - Settore televisivo
Art. 31 - Declaratoria.
Art. 32 - Formazione.
Art. 33 - Svolgimento temporaneo delle mansioni.
Art. 34 - Responsabilità civile e penale.
Art. 35 - Indennità di funzione.
B) Norme per i quadri - Settore radiofonico
Articolo 36.
Capitolo VIII - Orario di lavoro, riposi e festività

Art. 37 - Orario di lavoro.
Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità.
Art. 39 - Gestione orario straordinario.
Art. 40 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 41 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 42 - Ferie.
Art. 43 - Festività.
Art. 44 - Lavoro straordinario, notturno e a turni.
Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 45 - Elementi della retribuzione.
Art. 46 - Minimi tabellari e aumenti salariali.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
Art. 47 - Tredicesima mensilità.
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
• Norme comuni.
Art. 49 - Indennità per maneggio denaro.
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.
Art. 51 - Trattamento per risarcimento danni.
Art. 52 - Visite di inventari e di controllo.
Art. 53 - Trattamento di malattia.
Art. 54 - Assenze.
Art. 55 - Aspettativa.
Art. 56 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa.
Art. 57 - Trasferimento.
Art. 58 - Trasferta.
Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 60 - Servizio militare / Richiamo alle armi.
• Servizio militare.
• Richiamo alle armi.
Art. 61 - Congedo matrimoniale.
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda.
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 65 - Licenziamenti.
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 68 - Cessione e trasformazione di azienda.
Capitolo XII - Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale.
Art. 69 - Condizioni di miglior favore.
Art. 70 - Una tantum.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
Art. 71 - Previdenza complementare.
Art. 72 - Norma di rinvio e coordinamento.
Art. 73 - Distribuzione del contratto.
Protocollo aggiuntivo - Contributo spese contrattuali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Allegati
Allegato A) - Tabella sui valori di indennità di contingenza attualmente in vigore
• Settore televisivo
• Settore radiofonico.
Allegato B) - Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Allegato C) - Verbale di accordo
Allegato D) - Corrispondenza OO.DD.- OO.SS. indennità quadri

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese radiotelevisive private 9 maggio 2003

Addì 9 maggio 2003, in Roma tra Federazione Radio Televisioni (Frt) e Radio Nazionali Associate (Rna) per la radio e televisione, […] con Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive (Anica), per quanto di competenza […] e Uil Comunicazione (Uilcom-Uil) […], Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni (Fistel-Cisl) […], Sindacato Lavoratori della Comunicazione (Slc-Cgil) […] assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni di lavoratori delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, si è stipulato il presente CCNL, da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi.

Premessa
Il presente CCNL, nel recepire integralmente come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, riconfermato nei principi contenuti dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98, ne realizza per quanto di competenza del CCNL di categoria le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria nella gestione delle relazioni di lavoro, mediante lo sviluppo di un sistema di rapporti finalizzato alla prevenzione dei conflitti;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in modo da consentire ai lavoratori di conseguire benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle aziende del settore radiotelevisivo privato una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di sviluppare e valorizzare al meglio le opportunità offerte dalle risorse umane;
- impegnandosi in nome proprio, per conto degli Organismi territoriali, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite o da costituirsi ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti definito si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate.
Le Parti, inoltre, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività e di redditività delle imprese del settore, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati con il Protocollo 23.7.93.
In particolare:
- la contrattazione nazionale di categoria si svolgerà con cadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per le materie retributive, da adeguare all'inflazione programmata secondo le procedure e le modalità fissate nel Protocollo medesimo, nonché al capitolo "Assetti contrattuali";
- la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli fissati nel CCNL, e si svolgerà secondo le modalità i tempi e le procedure indicate al capitolo apposito del presente contratto e alle clausole di rinvio nello stesso stabilite;
- il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale è stato stipulato sulla base di queste premesse che ne costituiscono parte integrante.

Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica a tutte le aziende private, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post- produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Le Parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione.
Ferma restando l'autonomia delle Parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico- produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:

a) Livello nazionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico- produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni su:
- i piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione;
- gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i riflessi sulla occupazione;
- la situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con CFL;
- le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio nazionale.

b) Livello regionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.

c) Livello aziendale o di Gruppo.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali;
- l'entità e il tipo di investimenti per nuove tecnologie, per nuovi insediamenti o significativi ampliamenti e/o trasformazioni di quelli esistenti, indicando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, la mobilità, la qualificazione professionale dei lavoratori e le condizioni ambientali;
- la situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento;
- le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai Quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede CEE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle Organizzazioni sindacali e dalle RSU.
Le aziende, inoltre, sempre nell'ambito del diritto di informazione di cui al presente Titolo, forniranno con la necessaria tempestività, alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto informazioni su:
- rilevanti mutamenti di proprietà;
- interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
Le imprese televisive non ricomprese nel comma 1), lett. C), che occupino più di 35 dipendenti, forniranno annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse possiedano e che possono essere acquisite compatibilmente con il livello tecnico organizzativo della azienda. In particolare le informazioni riguarderanno:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza;
- linee degli eventuali investimenti e le presumibili implicazioni sulla occupazione e l'organizzazione del lavoro;
[…]
Inoltre, sulla base di esigenze oggettive, la FRT si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la sua sede tra le Organizzazioni sindacali competenti e le Aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti Imprese televisive locali.

Art. 5 - Contrattazione aziendale.
In tema di contrattazione aziendale le Parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3), capitolo "Assetti contrattuali", Protocollo 23.7.93.
A tale riguardo si conferma che:
(1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
(2) la contrattazione aziendale dovrà svolgersi su materie diverse e non ripetitive rispetto a quelle già trattate a livello di CCNL, dovrà avere durata quadriennale;
[…]
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti firmatarie convengono di istituire una Commissione paritetica, composta da 3 elementi per parte, che approfondirà e definirà compiutamente i temi del sistema contrattuale con particolare riferimento alla specificità delle piccole imprese oltre a modalità, ambito e condizioni di applicazione, compresi i criteri di accesso, materia, voci e parametri tecnici di riferimento per il calcolo dell'eventuale "premio di risultato".
I lavori della suddetta Commissione dovranno terminare entro il 31.12.04 e le intese raggiunte faranno parte integrante del presente accordo.

Art. 6 - Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e/o principi di cui all'Accordo interconfederale 23.7.93 in tema di relazioni industriali costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico- produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro- economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle Parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo- donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e UilCom-Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione saranno forniti di norma ogni 6 mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
Pertanto l'Osservatorio nazionale in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle Parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'art. 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente;
(b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare formula indicazioni utili alle Parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui all'Accordo interconfederale 23.7.93;
(c) elabora proposte e iniziative concrete su problemi e aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le Sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni, saranno composte in modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;
(d) effettua annualmente un monitoraggio sull'applicazione e il rispetto delle norme, suggerendo proposte e interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo- donna nel settore.
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite 5 sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità, sulle pari opportunità e sulle nuove tecnologie.

1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche a un'opera informativa rivolta ai lavoratori e ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso l'istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per l'introduzione di nuove figure professionali derivanti dalla innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.

2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico- giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro, nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia, nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dalla applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica e incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.

3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Tale Sezione dovrà monitorare annualmente:
- la situazione delle aziende del settore sulle assunzioni con CFL, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part-time e sull'utilizzo del lavoro temporaneo;
- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.

Art. 7 - Gli appalti.
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione e ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, comprese quelle in materia di sicurezza e salute, e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL è quello siglato dalle parti firmatarie del presente contratto).
Le aziende prevederanno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di dette condizioni e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno cancellate dall'elenco dei fornitori.
Le aziende si impegnano inoltre a fornire informazioni semestralmente nel quadro del sistema di informazione di cui all'art. 4 del presente contratto.

Art. 8 - Applicazione del contratto.
Le Parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente Titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le aziende associate attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull'applicazione dello stesso.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per l'eliminazione di eventuali inadempienze.

Art. 9 - Controversie.
Le Organizzazioni sindacali confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all'utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le Parti si impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive non riguardanti il rinnovo del CCNL saranno affrontate e, di regola risolte attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le OO.SS.LL. competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le Organizzazioni sindacali nazionali possono convocare le Parti in controversia presso la Frt per acquisire, in ogni momento, ogni informazione e osservazione utile.
In considerazione della specificità del settore si riconferma che il coinvolgimento delle strutture sindacali associative rappresenta l'interpretazione più autentica della volontà delle Parti. Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore.
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad operare nei confronti degli Associati e delle Organizzazioni sindacali territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Le Parti, nel riconfermare quanto definito in Premessa, nonché i principi concordati in materia con il Protocollo 23.7.93, convengono che per la costituzione e il funzionamento delle RSU delle aziende del settore radiotelevisivo privato si faccia riferimento alle norme concordate nell'Accordo interconfederale (Confindustria - Cgil - Cisl - Uil) del 20.12.93, che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo (allegato A).

b) Esercizio dei diritti sindacali.
L'esercizio dei diritti sindacali all'interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, legge 20.5.70, nonché dal Protocollo 23.7.93 e dell'Accordo interconfederale 20.12.93 sulla costituzione e il funzionamento delle RSU.

Art. 11 - Assemblea.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive 2 ore annue.
[…]

Art. 13 - Affissioni.
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.

I contratti individuali di lavoro subordinato possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
(a) a tempo indeterminato
(b) a tempo determinato

Art. 16 - Assunzione.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 20 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Le Parti convengono che la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende.
In tale contesto le Parti riconfermano la validità dell'Accordo 25.10.95 in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in tema di formazione e informazione e in tema di operatività dell'Organismo Paritetico Nazionale, in attuazione delle norme di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Il suddetto Accordo, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (allegato B).

Art. 21 - Portatori di handicap.
Le Parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
Riconfermare le peculiarità dell'attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all'accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l'inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro.
[…]

Capitolo V
Dichiarazione preliminare delle Parti.

Le Parti hanno esaminato il presente Capitolo che aveva disciplinato nell'ambito del CCNL 9.7.99 istituti che sono stati interessati da modifiche legislative.
Considerata la complessità della materia oltre che la possibilità che intervengano accordi interconfederali, le Parti hanno concordato di rinviare la nuova formulazione del presente capitolo V ai necessari approfondimenti congiunti da tenersi entro il 30.4.04.

Flessibilità e mercato del lavoro
Premessa.

Le Parti concordano sulla necessità di interventi congiunti, pur nelle rispettive aree di competenza, finalizzati a introdurre nel nostro ordinamento nuovi e ulteriori strumenti legislativi in tema di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, per venire incontro alle particolari esigenze del settore radiotelevisivo per far fronte alle variazioni non sempre programmabili delle relative produzioni e attività, compresa quella dell'informazione.
Le Parti ritengono altresì che gli attuali strumenti, comprese le nuove norme di cui alla legge n. 196/97 vengono incontro alle esigenze di cui in precedenza. Alla luce di quanto sopra e per dare concreta attuazione agli obiettivi di flessibilità le Parti con il presente accordo intendono definire congiuntamente, negli articoli che seguono, le modalità e i criteri per il miglior utilizzo dei nuovi istituti e di quelli fino ad oggi normati.

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Fermo restando che il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in particolare la legge 23.5.77 n. 266, che ha definito l'ambito di applicazione dell'art. 1, lett. e), legge 18.4.62 n. 230, che è direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive del settore. Tale settore infatti deve avvalersi in forma strutturale di tale tipo di assunzioni a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. L'apposizione del termine o l'indicazione dei singoli spettacoli o programmi è priva di effetti se non risulta da atto scritto.
Si dà atto che, in conformità anche alle disposizioni ministeriali, il termine potrà essere indicato non a data certa ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.
Ai sensi e agli effetti dell'art. 23, legge n. 56/87, le parti stipulanti concordano che è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, in presenza di:
(1) sostituzione di lavoratori in ferie;
(2) aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato (o in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari);
(3) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n. 230/62 (es: aspettative sindacali, aspettative ex art. 55 CCNL, etc.).
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti contemporaneamente con contratto a tempo determinato per le ipotesi nn. 1, 2 e 3 sopra indicate è pari al 13% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese.

Art. 25 - Rapporto di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo delle attività indotto da particolari esigenze;
- sostituzione in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
- sostituzione di lavoratori in ferie, aspettativa, maternità e servizio militare;
- necessità non programmabili connesse al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli impianti;
- assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti organizzativi/produttivi/tecnologici;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94, artt. 16 e 17.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al livello 1 e al livello 2 della classificazione del personale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo non potranno superare il 13% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle imprese.
In sede aziendale tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei di eventuali premi di risultato contrattati.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Nota a verbale.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le tipologie indicate all'art. 25, punti 1), 2), 3) e i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo non potranno contemporaneamente superare il 25% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa, fermo restando che per ciascuna tipologia di contratto non si potrà superare il 13% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Tali percentuali potranno essere calcolate anche sulla media dell'organico dell'anno precedente.
In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU o, in mancanza di queste ultime, con le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, la percentuale del 13% può essere elevata al 15%.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato e/o lavoro temporaneo, fino al massimo di 3 per ogni singola tipologia.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Eventuali future intese anche al più alto livello contrattuale si intenderanno automaticamente recepite nel presente accordo.

Art. 27 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Il ricorso all'assunzione di giovani lavoratori con CFL rientra tra gli obiettivi fissati dalle Parti.
In tale contesto le Parti hanno definito a questo livello l'accordo quadro allegato al presente contratto del quale fa parte integrante (allegato C).
Detto accordo quadro - che riporta, costituendone un unico testo normativo, i progetti standard validi per il settore radiotelevisivo - è stato approvato dal Ministero del Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l'Impiego, in conformità alla legislazione vigente in tema di CFL.
Detto accordo quadro viene dalle Parti definito tuttora adeguato a configurare i percorsi formativi del settore radiotelevisivo, e pertanto verrà utilizzato anche nell'ipotesi di introduzione di nuove discipline in materia e di nuove figure professionali, previa eventuale armonizzazione.

Art. 28 - Apprendistato.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio e conseguire una qualificazione professionale.
Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1), legge n. 196/97, e successive integrazioni possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1), art. 16.
Ai sensi e alle condizioni poste dall'art. 16, comma 2), legge n. 196/97, è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post- obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.
Ai sensi dell'art. 2, legge n. 25/55, come modificato dalla legge n. 424/68, il numero di apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni 3 lavoratori non apprendisti.
Secondo quanto disposto dall'art. 21, legge n. 56/87, è tuttavia consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti anche nelle aziende che abbiano fino a 3 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.
Le qualifiche conseguibili vengono individuate in 3 gruppi, in funzione del contenuto professionale e dei livelli di inquadramento professionale:
- il 1° gruppo comprende le qualifiche professionali con profilo al livello 3, CCNL TV; corrispondente al livello 2 per il settore radiofonico;
- il 2° gruppo comprende le qualifiche professionali con profilo al livello 4, CCNL TV; corrispondente al 3° livello radiofonico;
- il 3° gruppo comprende le qualifiche professionali con profilo al livello 5, CCNL TV; corrispondente al livello 4 per il settore radiofonico.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
La durata dell'apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:
- 36 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al livello 3, CCNL TV (o 24 mesi); corrispondente al 2° livello radiofonico;
- 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al livello 4, CCNL TV (o 36 mesi); corrispondente al 3° livello radiofonico;
- 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al livello 5, CCNL TV (o 36 mesi); corrispondente al 4° livello radiofonico.
La durata dell'apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire.
I periodi di servizio prestati presso aziende diverse possono essere cumulati ai fini del calcolo della durata massima dell'apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori a 1 anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali.
I periodi prestati dovranno essere documentati all'atto dell'assunzione.
[…]
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste da 40 a 120 ore annue retribuite in rapporto al titolo di studio destinate alla formazione teorico-pratica.
Tali ore vengono computate nel normale orario di lavoro.
La formazione può essere svolta in sede aziendale o nella sede prescelta presso strutture esterne pubbliche o private.
In caso di indisponibilità di corsi di formazione teorico-pratica relativi alla qualifica professionale da conseguire nell'intervallo tra un corso e il successivo le ore destinate alla formazione verranno utilizzate in azienda per l'addestramento pratico.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella formazione.
Il tutor deve appartenere di norma a un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista potrà essere inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Sono esclusi dall'obbligo di formazione teorico-pratica:
- gli apprendisti che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica relativa alla qualifica professionale da conseguire;
- gli apprendisti che, essendo in possesso di diploma di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica professionale da conseguire.
L'esclusione avrà luogo con richiesta scritta al servizio per l'impiego competente per territorio, all'atto dell'inserimento in azienda.
Le ore destinate alla formazione teorico-pratica, dalla quale gli apprendisti di cui sopra sono stati esonerati, verranno utilizzate in azienda per l'addestramento pratico.
[…]
L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, comprensive delle ore destinate alla formazione teorico- pratica.
Anche agli apprendisti verranno riconosciute le ore di lavoro ridotte in ragione di anno per gli altri lavoratori di cui all'art. 38 del CCNL.
Ai sensi della legge n. 25/55 è vietato ai minori il lavoro compreso tra le ore 22 e le 6.
[…]
L'istituto delle ferie è parificato all'art. 42 del presente contratto.
[…]

Capitolo VI
Art. 29 - Classificazione del personale.
[…]
Alla luce della particolare evoluzione tecnologica e dell'emergere di nuove figure professionali, sulla base di quanto scaturito dalle verifiche della sezione formazione e qualificazione dell'Osservatorio, le Parti convengono di incontrarsi per valutare eventuali integrazioni all'inquadramento professionale relativo alle nuove figure emerse. A tal fine le Parti costituiranno entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto una Commissione paritetica 'ad hoc'.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSU o i Sindacati territoriali di categoria sui lavoratori interessati a una diversa programmazione dell'organizzazione del lavoro relativa alla interscambiabilità delle mansioni.

Dichiarazione a verbale.
Le Parti, prendendo atto che la disciplina della emittenza impone l'obbligo di realizzazione di una quota di informazione, hanno inteso stabilire la regolamentazione di una nuova figura professionale dedicata a detta attività. Ciò al fine di coprire contrattualmente tutte le figure operanti nel settore e di valorizzare le risorse professionali.
L'accesso alla nuova figura potrà avvenire solo dopo un adeguato periodo formativo previa verifica, a livello aziendale, della professionalità acquisita.
[…]

Capitolo VIII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 37 - Orario di lavoro.

Fermo restando che la durata massima dell'orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti tv, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dall'1.1.85.
Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia (di cui alla tabella approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni - in allegato), l'orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
Le Parti riconfermano che, a decorrere dall'1.1.85, sia in applicazione del Protocollo di intesa 22.1.83 sia per le successive intese, l'orario di lavoro è stato ridotto, per tutti i lavoratori compresi i turnisti di cui al comma 2) del presente articolo, delle seguenti ore in ragione di anno:
- 40 ore in ragione di anno dall'1.1.85
- 6 ore in ragione di anno dall'1.6.88
- 6 ore in ragione di anno dall'1.6.89
- 6 ore in ragione di anno dall'1.12.89
- 2 ore in ragione di anno dall'1.9.90
- 8 ore in ragione di anno dall'1.1.92
Pertanto, a decorrere dall'1.1.92, il totale delle ore di lavoro ridotte in ragione di anno per tutti i lavoratori è pari a 68.
Le modalità di attuazione della riduzione di orario, di cui al comma precedente, unitamente a quella di cui al Protocollo di intesa 22.1.83, saranno precisate a livello aziendale.
Le suddette riduzioni vengono assorbite, fino a concorrenza, dagli orari inferiori rispetto all'orario normale di cui al comma 1) del presente articolo, eventualmente esistenti a livello aziendale.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, la maturazione sarà calcolata in ragione della prestazione resa nell'anno solare.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come un mese intero.
Al lavoratore possono essere richieste, per esigenze tecnico- produttive eccezionali e non prevedibili per l'azienda, prestazioni individuali che eccedono l'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
[…]

Art. 38 - Orario di lavoro e flessibilità.
Le Parti, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione.
Questi obiettivi comportano l'opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati etc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e della efficienza organizzativa e produttiva.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle necessità tecnico- produttive e organizzativo aziendali con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati che dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale.
La durata minima di intervallo tra le prestazioni giornaliere e di lavoro, di norma, non potrà essere inferiore a 9 ore.
Dichiarazione a verbale all'art. 38.
Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le Parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste.
Nella contrattazione a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire lo sviluppo della occupazione.
A questo fine potranno essere utilizzate risorse rese disponibili dalla contrattazione di 2° livello ai sensi del Protocollo 23.7.93.

Art. 39 - Gestione orario straordinario.
A livello aziendale potranno essere definite intese, relativamente alle attività programmabili, per la possibile utilizzazione di quote di supero orario da destinarsi, in periodi predeterminati dell'anno, alla fruizione di riposi aggiuntivi.
In particolare nel caso in cui a livello di programmazione dell'attività si riscontri in sede preventiva l'esigenza di disporre di un numero di ore di attività superiore a quello sviluppabile con le risorse disponibili, tra azienda e rappresentanze dei lavoratori potranno essere definiti periodi dell'anno nell'ambito dei quali i singoli lavoratori potranno chiedere di fruire di riposi sostitutivi delle ore effettuate in supero orario in alternativa al pagamento delle stesse secondo la normale prassi.
Le maggiorazioni di contratto afferenti le ore di supero di orario come definite dall'art. 45 del presente contratto saranno liquidate nel mese di competenza.
Le quote orario accantonate a livello individuale saranno utilizzate nella finestra temporale predeterminata e, in mancanza, saranno liquidate al termine della stessa conteggiando i valori maturati al momento della effettuazione del supero orario.
I singoli lavoratori potranno chiedere di effettuare riposi sostitutivi delle ore di supero orario, nella misura del 30% di queste ultime.
Le quote orarie accantonate con le modalità sopra descritte potranno essere fruite a blocchi non inferiori alle 4 ore. La fruizione dei riposi, nell'ambito della finestra temporale predeterminata, verrà di volta in volta concordata con l'Azienda, secondo la normale prassi.
Nel caso in cui, durante il periodo della cosiddetta finestra temporale di fruizione dei permessi individuali, si verifichino esigenze di attività aggiuntive rispetto alla disponibilità di fatto, le Aziende potranno decidere di assumere personale con contratto di lavoro temporaneo e/o a tempo determinato.
Le modalità di cui sopra saranno sperimentate nelle diverse imprese a partire dalle aree dell'intrattenimento e amministrative con eventuali possibilità di estensione ad altre aree da individuarsi a livello aziendale, per il periodo intercorrente tra l'1.1.00 e il 31.12.00. In caso di risultato insoddisfacente le parti stipulanti si incontreranno per definire correttivi o la definitiva conclusione della sperimentazione.

Art. 40 - Inizio e fine del lavoro.
L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda e verrà affisso a norma di legge.

Art. 41 - Sospensione e interruzione del lavoro.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Capitolo IX - Trattamento economico
Art. 50 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili e i materiali che gli vengono consegnati per l'espletamento della sua attività.

Art. 59 - Tutela della maternità e della paternità.
Le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151. […]

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 62 - Rapporti in azienda.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsti dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone delle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 64 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
(a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
(d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
(e) per disattenzione o per negligenza guasti il materiale dell'azienda;
(f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
(i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
[…]
(m) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo XII - Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale.

Le Parti convengono che in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione del presente contratto si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.