Tipologia: CCNL
Data firma: 26 novembre 1997
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Rai, Intersind e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, RAI, Professori d'orchestra
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione del rapporto di lavoro
Parte comune

Art. 1 - Applicazione del contratto.
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Contratto a termine.
Art. 4 - Assunzioni fuori piazza.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Qualifica impiegatizia.
Art. 7 - Commissioni.
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 8 - Obblighi di lavoro.
Art. 9 - Verifica professionale.
Art. 10 - Passaggio di categoria e mutamento di mansioni.
Art. 11 - Suddivisione e utilizzazione del compenso orchestrale.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Giorni festivi.
Art. 14 - Ferie.
Art. 15 - Trasferimenti.
Art. 16 - Trasferte.
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
Stipendio - Retribuzione indennità
Art. 18 - Minimi di stipendio.
Art. 19 - Definizione dello stipendio e della retribuzione.
Art. 20 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 21 - Prolungamenti.
Art. 22 - Prove straordinarie.
Assenze dal servizio - Malattie e infortuni sul lavoro - Maternità
Art. 31 - Gravidanza e puerperio.
Art. 23 - Ore viaggio.
Art. 24 - Indennità di mensa.
Art. 25 - Tredicesima mensilità.
Art. 26 - Quattordicesima mensilità.
Art. 27 - Premio di produzione.
Art. 28 - Assegno di nuzialità.
Art. 29 - Indennità per rimborso spese professionali.
Art. 30 - Malattia e infortunio sul lavoro.
Assenze dal servizio - Malattie e infortuni sul lavoro - Maternità
Art. 31 - Gravidanza e puerperio.
Art. 32 - Permessi e aspettativa.
Art. 33 - Licenze straordinarie.
Art. 34 - Servizio militare.
Art. 35 - Assenze.
Art. 36 - Assicurazioni per infortuni.
Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 37 - Previdenza aziendale.
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 41 - Certificato di servizio.
Art. 42 - Trapasso e cessione dell'azienda.
Norme finali
Art. 43 - Decorrenza e durata.
Art. 44 - Condizioni più favorevoli.
Norme particolari per i professori dell'orchestra sinfonica
Art. 45 - Categorie.
Art. 46 - Servizi e orario di lavoro.
Art. 47 - Premio di servizio.
Art. 48 - Compenso per concerto.
Art. 49 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti).
Art. 50 - Prestazioni particolari e speciali.
Art. 51 - Commissione Artistica.
Art. 52 - Registrazione e commercializzazione del prodotto.
Norme particolari per i professori d'orchestra leggera
Art. 53.
Art. 54 - Orario di lavoro.
Art. 55 - Premio giornaliero.
Art. 56 - Indennità per l'uso delle cuffie.
Art. 57 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti) e prestazioni speciali.
Art. 58 - Registrazione e commercializzazione del prodotto.
Allegato A Minimi mensili di stipendio
Protocollo aggiuntivo

Contratto collettivo di lavoro per i professori d'orchestra della società rai-radiotelevisione italiana Roma, 21 dicembre 1995

Il giorno 26 novembre 1997 in Roma tra la Rai-Radiotelevisione Italiana […], l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da per la Slc-Cgil […], per la Fistel-Cisl […], per la Uilsic-Uil […] è stata sottoscritta la stesura del Contratto collettivo di lavoro per i Professori d'Orchestra della società RAI-Radiotelevisione Italiana rinnovato con Accordo del 21 dicembre 1995.

Costituzione del rapporto di lavoro
Parte comune

Art. 1 - Applicazione del contratto.
1. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente fra la RAI-Radiotelevisione Italiana e i professori d'orchestra dipendenti dell'Azienda.
2. Le norme del presente Contratto, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 15, 27, 28, 32 (escl. comma 4), 36 (escl. punto b), 37 e 38 disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e della legge 23.5.77 n. 266 e di quanto previsto al successivo art. 3.

Art. 2 - Assunzione.
[…]
5. La RAI può richiedere:
[…]
c) il certificato di sana costituzione fisica;
[…]
9. Nel quadro delle vigenti disposizioni legislative in materia, per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro si rinvia alla regolamentazione di cui agli accordi interconfederali vigenti.
Nota a verbale.
Nell'intento di facilitare l'inserimento di portatori di handicap nella attività lavorativa l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti e a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati.

Art. 3 - Contratto a termine.
1. Oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia, la forma del contratto a tempo determinato può essere adottata in applicazione del comma 1 dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56:
a) per una pluralità di programmi e/o esecuzioni anche non consecutivi;
b) per l'intera stagione concertistica in relazione a particolari esigenze programmatico-produttive;
c) per il periodo necessario per esperire le procedure (concorsi) per l'assunzione di strumentisti nei ruoli d'organico vacanti.
2. Non potrà comunque essere impegnato contemporaneamente nel complesso artistico per i motivi di cui ai punti a), b) e c) un numero di professori d'orchestra superiore al 25% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato in atto alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente.
3. L'Azienda può assumere il professore d'orchestra a tempo determinato; l'assunzione stessa deve risultare da atto scritto. La forma del contratto a termine può essere adottata in caso di sostituzioni temporanee e di assunzioni di elementi aggiunti, nonché per l'eventuale formazione di complessi di musica varia destinati ad integrare, con particolari cicli di programmazioni l'attività dei complessi stabili.
4. Si considera contratto a tempo determinato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine nel caso che si tratti di una rinnovazione stabilita per portare a compimento cicli di programmazioni in riferimento ad una protratta attività delle programmazioni stesse.
[…]
Nota a verbale.
I contratti a T.D. stipulati in previsione del punto b) non potranno superare la percentuale massima del 12% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato in atto alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente.
[…]
Chiarimento a verbale.
1. Ad inizio stagione l'Azienda comunicherà alle OO.SS. il prevedibile ricorso a contratti a T.D. in relazione al programma annuale.
2. Le parti si riservano di verificare la congruità delle percentuali e della tipologia dei contratti a T.D. di cui ai punti a), b) e c) al termine della stagione.

Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 12 - Riposo settimanale.

1. I professori d'orchestra hanno diritto a un giorno di riposo settimanale.
2. Il giorno destinato a riposo settimanale viene prefissato mensilmente e indicato in apposita tabella.
3. La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra spetta la maggiorazione di retribuzione giornaliera prevista per il lavoro festivo, fermo restando il diritto a un giorno di riposo compensativo da fissare entro i 7 giorni successivi.
4. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà della Azienda, si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche dell'Azienda. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere più di 2 e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.
6. In nessun caso, a norma di legge, al giorno di riposo può essere rinunciato.

Stipendio - Retribuzione indennità
Art. 22 - Prove straordinarie.

[…]
2. La durata massima della prova straordinaria è di 3 ore.
Chiarimenti a verbale.
La presente norma trova applicazione per l'orchestra leggera quando nella stessa giornata siano state rese le prestazioni ordinarie.
In questo caso la durata massima della prova straordinaria è di 2 ore.

Art. 30 - Malattia e infortunio sul lavoro.
[…]
6. L'Azienda ha il diritto di far constatare secondo le norme di legge la malattia del professore d'orchestra tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito riprenda eventualmente servizio. Il professore d'orchestra non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento.
[…]
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il professore d'orchestra adibendolo a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa.
[…]

Assenze dal servizio - Malattie e infortuni sul lavoro - Maternità
Art. 31 - Gravidanza e puerperio.

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni della legge 30.12.71 n. 1204.
2. In sostituzione di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 4 della precitata legge, l'Azienda consentirà l'astensione dal lavoro della lavoratrice per periodo di 4 mesi successivi alla data del parto. Tale maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 della legge sopracitata.
[…]

Art. 36 - Assicurazioni per infortuni.
L'Azienda, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i professori d'orchestra per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale […]
Nota a verbale.
Il massimale di cui al punto a) del presente articolo viene elevato a £. 80.000.000 in caso di morte e a £. 100.000.000 in caso di invalidità permanente totale per i rischi derivanti dall'uso ricorrente delle "cuffie" richiesto dall'Azienda ai lavoratori dei complessi di musica leggera.

Norme particolari per i professori dell'orchestra sinfonica
Art. 46 - Servizi e orario di lavoro.

1. L'attività lavorativa dei professori dell'orchestra sinfonica è articolata in servizi individuali della durata massima di 3 ore ciascuno che riguardano sia le prove (inclusa una pausa di 20 minuti) sia le esecuzioni.
2. L'attività lavorativa ordinaria dei professori d'orchestra comporta il seguente numero di servizi:
Prime parti      74 servizi
Fila                 99 servizi
articolati in un periodo di 13 settimane per un massimo di 6 giorni alla settimana e per 9 servizi settimanali.
3. Nel corso della settimana possono essere effettuati fino ad un massimo di 10 servizi ordinari; in tal caso i servizi eccedenti i 9 settimanali non possono risultare - complessivamente nel trimestre - superiori a 12.
In casi eccezionali, qualora esigenze di programmazione preventivamente discusse con le OO.SS. assistite dalla Commissione Artistica lo rendano indispensabile, potranno essere richiesti ulteriori 4 servizi ordinari nel trimestre. In tal caso il limite settimanale di servizi ordinari è pari a 11.
4. L'orario di lavoro ordinario giornaliero comporta al massimo 2 servizi.
5. Qualora esigenze straordinarie lo richiedano, potrà essere effettuato nella stessa giornata un 3° servizio in aggiunta ai 2 servizi ordinari. In tal caso il 3° servizio avrà una durata massima di 2 ore e sarà corrisposto un compenso globale pari al 100% della retribuzione giornaliera. In ogni caso, l'orario effettivo giornaliero, comprensivo di prestazioni ordinarie e del 3° servizio, non potrà eccedere le 8 ore.
6. Gli orari di inizio e termine dei servizi andranno comunicati settimanalmente e potranno essere successivamente modificati previo accordo con le OO.SS.
7. In occasione della prova generale e dell'esecuzione è consentito un prolungamento di orario fino a un massimo di 45 minuti. Non viene preso in considerazione un prolungamento di 5 minuti.
8. Le prove a sezione hanno una durata massima di 2 ore.
9. I servizi resi appositamente per le incisioni discografiche o per le sincronizzazioni di produzioni televisive hanno una durata massima di 2 ore e 30 minuti.
10. Le prove acustiche o di assestamento di non oltre 45 minuti non sono computabili nel calcolo dei servizi trimestrali; se superano i 45 minuti ma sono inferiori a 90 minuti sono considerate mezzo servizio.
Nota a verbale.
1. Il piano di lavoro trimestrale verrà comunicato e confrontato preventivamente con le OO.SS.
2. Nella pianificazione dell'attività l'Azienda porrà in essere ogni accorgimento al fine di prevedere i turni di riposo accorpati in un unico periodo.
3. Ai professori dell'orchestra sinfonica che vengono utilizzati nell'ambito del Complesso di musica leggera, per tutto il periodo d'impegno, vengono applicate le normative contrattuali dell'orchestra leggera. In tal caso, ai fini del conteggio dei servizi trimestrali, ciascuna giornata di prestazione resa nell'ambito dell'orchestra leggera equivale ad un servizio.
4. Ai fini del computo del numero massimo di servizi ordinari da rendere nel trimestre e/o nella settimana, ogni giornata intera di assenza verrà considerata pari ad un servizio.

Norme particolari per i professori d'orchestra leggera
Art. 54 - Orario di lavoro.

1. Il professore d'orchestra leggera è tenuto giornalmente a due prestazioni individuali che, in considerazione della speciale natura del servizio di radiodiffusione, possono essere indifferentemente utilizzate per prove e/o esecuzioni e/o registrazioni.
2. L'orario normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere ripartite in 2 prestazioni per 6 giorni a settimana.
3. L'orario ordinario giornaliero e settimanale potrà essere ripartito in non più di 2 prestazioni giornaliere, che in ogni caso non potranno avere una durata inferiore a 2 ore o superiore a 3 ore e mezzo. In questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque superiore a 6 ore.
In caso di prova unica o a sezione la durata di essa non potrà superare le 4 ore.
4. L'orario di lavoro viene comunicato dall'Azienda agli interessati ogni 7 giorni.

Art. 56 - Indennità per l'uso delle cuffie.
1. Ai professori dell'orchestra leggera che, in occasione di prove e/o registrazioni e/o esecuzioni, utilizzino con continuità le cuffie, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un'indennità pari a £. 54.000 mensili.
[…]

Protocollo aggiuntivo
Nel quadro del vigente sistema di informazione, l'Azienda esporrà annualmente alle OO.SS. Nazionali, e per la parte di specifico interesse a quelle locali, gli orientamenti relativi all'utilizzazione dei Complessi Artistici anche per quanto riguarda la loro partecipazione alla programmazione radiofonica e/o televisiva.
L'Azienda, nel ribadire la propria volontà di una piena utilizzazione dei complessi artistici, conferma che il ricorso agli appalti sarà effettuato dopo aver verificato il completo impiego dei complessi stessi, salvo specifiche esigenze artistico-produttive che non sono diversamente soddisfacibili; in tal caso sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS. del ricorso a risorse produttive esterne.
L'Azienda inoltre provvederà a comunicare trimestralmente:
- a livello nazionale i dati consuntivi del lavoro straordinario effettuato da tutti i complessi artistici;
- a livello locale i dati consuntivi del lavoro straordinario effettuato dai singoli complessi.