Tipologia: CCNL
Data firma: 14 novembre 1995
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Unag e Filis-Cgil, Uilsic-Uil, Fisascat-Cisl
Settori: Poligrafici e spettacolo, Scuderie cavalli da corsa al galoppo
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Titolo I - assunzione
Art. 1 Assunzioni
Art. 2 Documenti di lavoro
Art. 3 Donne e minori
Art. 4 Periodo di prova
Titolo II - classificazione del personale
Art. 5 Classificazione dei lavoratori
Art. 6 Mansioni del lavoratore
Art. 7 Cumulo di mansioni e mansioni promiscue
Titolo III Forme di contratti di lavoro
Art. 8 Apprendistato
Art. 9 Contratti di formazione lavoro
Art. 10 Salario di ingresso
Art. 11 Contratti di lavoro a tempo parziale - part-time
Titolo IV - rapporto di lavoro
Art. 12 Orario di lavoro
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Flessibilità dell'orario
Art. 15 Festività
Art. 16 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 17 Permessi retribuiti
Art. 18 Ferie
Titolo V Trattamento economico
Art. 19 Minimi tabellari
Art. 20 Indennità di contingenza
Art. 21 Normale retribuzione
Art. 22 Retribuzione di fatto
Art. 23 Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 24 Corresponsione della retribuzione
Art. 25 Tredicesima mensilità
Art. 26 Quattordicesima mensilità
Art. 27 Trasferta
Titolo VI - Sospensione del rapporto
Art. 28 Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 29 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 30 Congedo matrimoniale
Art. 31 Gravidanza e puerperio
Art. 32 Servizio militare
Art. 33 Permessi
Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 34 Norme particolari
Art. 35 Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 36 Computo anzianità frazione annua
Art. 37 Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 38 Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 39 Polizza assicurativa
Art. 40 Fondo integrazione pensioni
Titolo VIII Doveri e norme disciplinari

Art. 41 Assenze
Art. 42 Divieti
Art. 43 Norme di disciplina interna
Art. 44 Provvedimenti disciplinari
Art. 45 Utensili e materiale
Titolo IX Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 46 Preavviso
Art. 47 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 48 Dimissioni
Art. 49 Trattamento di fine rapporto
Art. 50 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 51 Decesso del dipendente
Titolo X Relazioni sindacali
Art. 52 Diritti sindacali
Art. 53 Assemblea
Art. 54 Contributo sindacale
Art. 55 Contrattazione territoriale
Art. 56 Ente bilaterale
• Osservatorio nazionale
• Commissione nazionale
• Contributi di assistenza contrattuale
Art. 57 Composizione delle controversie
Art. 58 Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Art. 59 Pari opportunità
Art. 60 Tutela delle lavoratrici
Art. 61 Esclusività di stampa
Titolo XI Decorrenza e durata
Art. 62 Decorrenza e durata
Allegato A Apprendistato
• Sfera di applicazione
• Proporzione numerica
• Età per assunzione
• Assunzione nominativa
• Periodo di prova
• Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
• Obblighi del datore di lavoro
• Doveri dell'apprendista
• Trattamento normativo
• Trattamento economico
• Durata dell'apprendistato
• Rinvio alla legge
Allegato B Progetto standard di formazione e lavoro
•Fac simile
Ipotesi di accordo 2 marzo 1998 per il rinnovo della parte economica del CCNL per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo (14 novembre 1995)

Costituzione delle parti
Il 14 novembre 1995 tra l'Unione Nazionale Allenatori Galoppo (Unag) […] e la Filis Cgil […], la Uilsic Uil […], la Fisascat Cisl […] e una delegazione dei lavoratori di Roma e Milano è stato stipulato il seguente CCNL per i Dipendenti delle Scuderie dei Cavalli da Corsa al Galoppo, composto da n. 62 articoli e n. 3 allegati.

Titolo I - assunzione
Art. 3 Donne e minori
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge.

Titolo III Forme di contratti di lavoro
Art. 8 Apprendistato

Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 9 Contratti di formazione lavoro
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro in quanto mezzo idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell'art. 31, legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione lavoro.
[…]
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare all'atto scritto, che conterrà quanto previsto all'art. 1 nonché il periodo di prova.
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata non superiore a 24 mesi.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato B.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione agli uffici circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti, secondo le norme vigenti.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare agli uffici territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte degli uffici circoscrizionali territorialmente competenti.

Titolo IV - rapporto di lavoro
Art. 12 Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 39 ore normalmente distribuite su cinque o sei giorni. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale viene stabilita dalla scuderia in modo anche non uniforme e tiene conto delle preminenti esigenze organizzative e di partecipazione alle corse nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
Qualora tale ripartizione giornaliera comporti l'osservanza di un orario spezzato le frazioni dell'orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un'ora e mezza.
Ai sensi dell'art. 12 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Essa dovrà indicare l'ora di inizio e di termine del lavoro, nonché la durata delle pause.
[…]

Art. 13 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Nel caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale di lavoro, il giorno di riposo per legge ed il giorno contrattuale di non lavoro potranno essere anche non consecutivi.
[…]

Art. 14 Flessibilità dell'orario
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 12, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 12 non potrà superare le sei nel corso dell'anno ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso permessi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Detta flessibilità dovrà essere concordata preventivamente con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e potrà avvenire esclusivamente per le motivazioni concordate fra le parti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 55.

Art. 16 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Le mansioni di ciascun lavoratore, ivi comprese quelle connesse all'accompagnamento dei cavalli in pista, devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
[…]
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 18 Ferie
[…]
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non fruisca dell'intero periodo di ferie spettanti, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione di cui all'art. 21.
[…]

Titolo VI - Sospensione del rapporto
Art. 28 Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 31 Gravidanza e puerperio
1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza:
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso:
c) per i tre mesi dopo il parto:
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
4. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 38 Igiene e sicurezza del lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300/1970, i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. In particolare i datori di lavoro si impegnano a intervenire presso tutte le società di corse ed enti competenti affinché siano assicurati, nei comprensori delle scuderie, impianti igienici efficienti e sufficienti, una sistematica manutenzione, un servizio di stazionamento di autoambulanza durante l'orario di lavoro mattutino, un rigido rispetto delle norme antincendio sui luoghi di lavoro.

Art. 39 Polizza assicurativa
Viene istituita una polizza assicurativa, in aggiunta a quanto già previsto dall'Inail, che copra i rischi di morte e/o invalidità permanente occorsi in occasione di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti.
[…]

Titolo VIII Doveri e norme disciplinari
Art. 42 Divieti

[…]
È assolutamente proibito a tutto il personale fumare nei boxes dei cavalli.
[…]
È fatto divieto di montare a cavallo senza casco di protezione.

Art. 43 Norme di disciplina interna
Il lavoratore dovrà attenersi, nella esecuzione del lavoro, alle istruzioni impartite dal datore di lavoro o dalla persona da questi espressamente indicata.
Durante l'orario di lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso dal suo superiore diretto.
Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie e dovrà restituire al datore di lavoro il cartellino di accesso agli impianti.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie se non per ragioni di servizio.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 44 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c), ovvero in caso di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri (anche se non espressamente richiamati nel presente contratto), che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, e sempre che il fatto non abbia comportato più gravi conseguenze, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione, il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali;
- venga trovato addormentato durante l'orario di lavoro;
- si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nei boxes o introduca nelle scuderie bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;
- arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie;
- non adoperi il casco durante il periodo in cui è a cavallo;
- trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale e puntuale andamento del lavoro.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso nei casi di:
[…]
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
- rissa all'interno dei locali aziendali;
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici a tutto il materiale affidato;
- inosservanza delle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]

Art. 45 Utensili e materiale
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Ogni lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
[…]
Il datore di lavoro fornirà agli artieri che montino a cavallo il casco di protezione usuale, con l'obbligo di usarlo.
[…]

Titolo X Relazioni sindacali
Art. 52 Diritti sindacali

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare rappresentanti sindacali.
[…]
Le rappresentanze hanno il compito di coordinamento fra unità produttive, e possono intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione del contratto e delle leggi.
[…]

Art. 53 Assemblea
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che presso ciascuna azienda i lavoratori avranno diritto ad usufruire, per assemblee sindacali, di un monte ore annuo di 5 ore retribuite per ciascun anno solare.
[…]

Art. 55 Contrattazione territoriale
Le parti si danno atto che a norma di quanto previsto al punto 2 del protocollo del 23 luglio 1993, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Conseguenza di ciò, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
- distribuzione ed articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro;
- individuazione delle ipotesi di ricorso alla flessibilità dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 14;
- ambiente e misure di sicurezza ed igiene sul lavoro.
[…]

Art. 56 Ente bilaterale
È costituito fra la Unione Nazionale Allenatori Galoppo e la Filis/Cgil - Fisascat/Cisl e Uilsic/Uil, un Ente bilaterale con le seguenti funzioni:
1 - istituire l'Osservatorio nazionale;
2 - promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le regioni e gli enti competenti.

Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate e da adottare in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine:
- programma ed organizza rilevazioni e studi sul quadro economico e normativo del settore, con specifico riguardo allo stato ed alle previsioni occupazionali;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione, di inserimento e di apprendistato;
- riceve gli accordi realizzati a livello territoriale e ne cura l'analisi e la registrazione.

Commissione nazionale
La Commissione nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche.
A tal fine:
- esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti;
- interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello;
- esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 49, da valere agli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari.

Art. 57 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, così come di ogni altro contratto e/o accordo comunque riguardante i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi a cura della Commissione nazionale di cui all'art. 56 con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della sede della Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, della Organizzazione sindacale locale aderente alle Federazioni congiuntamente firmatarie del presente CCNL Cgil Cisl Uil.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritta o conferisce mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, la Commissione nazionale di cui all'art. 56, ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, la Commissione provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla commissione all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui all'art. 411, 3° comma e 412, cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 60 Tutela delle lavoratrici
Le parti premesso di considerare prioritaria la necessità di adottare misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile. al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro, provvederanno ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Sulla base ditale codice provvederanno a individuare misure atte a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Allegato A
Apprendistato

Al fine del rilancio dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione

Sfera di applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2° e 3° livello.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9, R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Proporzione numerica
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall'imprenditore e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.

Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementari e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
d) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera b), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente capoverso, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del punto precedente, sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 12 mesi per le qualifiche comprese nel secondo livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel terzo livello.
[…]

Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.