Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 ottobre 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Unag e Organizzazione Sindacali di categoria aderenti a Cgil, Cisl Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Scuderie cavalli da corsa al galoppo
Fonte: CNEL

Sommario:

Durata e validità del contratto
Sicurezza sul lavoro
Impegno alla lotta contro il lavoro irregolare
Nota a verbale
Formazione e aggiornamento professionale
Forme di contratto di lavoro: Contratti a tempo determinato (max 8 mesi - max 1 rinnovo) - Contratti di lavoro temporaneo
Orario di lavoro
Flessibilità dell'orario
Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
EDR
Minimi
Una tantum

Ipotesi di accordo

Il giorno 26 ottobre 2000 in Milano tra le Organizzazione Sindacali di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil […] e l'Unione Nazionale Allevatori Galoppo (Unag) […] è stata convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo:

Sicurezza sul lavoro
Le parti convengono di intervenire congiuntamente presso gli enti e presso gli ippodromi al fine di ottenere l'impegno dei proprietari delle strutture adibite a scuderie ad operare tutti gli interventi ne necessari per la regolarizzazione di detti locali ai fini dell'applicazione della L. [d.lgs] 626/94, ovviamente ferme restando le responsabilità attribuite dalla legge a ciascun soggetto.
Le parti si impegnano ad intervenire presso le sedi competenti ai fini della inclusione dell'attività di lavoro presso le scuderie nelle attività considerate "usuranti".

Impegno alla lotta contro il lavoro irregolare
Le parti concordano sulla necessità di adottare ogni misura e di utilizzare ogni strumento legislativo e contrattuale per combattere i fenomeni del lavoro irregolare e agevolarne l'emersione anche utilizzando le nuove disposizioni relative al mercato del lavoro quali: part-time, tempo determinato, lavoro temporaneo, percorsi di formazione e quant'altro.
Le parti si impegnano a concordare entro il termine di 4 mesi della presente intesa, misure di intervento e proposte da presentare agli organismi competenti, con esplicito riguardo all'Unire, ai suoi organismi tecnici, ai Ministeri del lavoro, delle risorse agricole, ambientali e del tesoro, affinché vengano adottate misure concrete contro il fenomeno dei lavoro irregolare, compreso l'eventuale divieto di ammissione alle corse delle scuderie non in regola con il rispetto dell'insieme delle normative poste a tutela del lavoro.
Le misure e le proposte di cui al punto precedente dovranno altresì avere la finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo del settore anche sotto il profilo occupazionale.

Nota a verbale
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori prendono atto che l'Unag dichiara di aver aderito alla richiesta di rinnovo del presente contratto con modalità tali da consentire di sperimentare la possibilità di procedere alla stipula di un contratto unico del settore, esclusivamente nella fiducia che ciò possa costituire un efficace ausilio nel perseguimento del comune obiettivo della lotta al lavoro irregolare.
Prendono atto altresì che l'Unag dichiara che qualora lo strumento del contratto unico non si rivelasse utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, riprenderà la propria libertà di azione.

Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono di definire a vari livelli (nazionali, regionali, territoriali) iniziative formative mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti legislativi, comunitari, nazionali e regionali, destinati alla formazione professionale al fine di allargare e consolidare le prospettive occupazionali del settore e nel contempo adeguare le capacità professionali dei lavoratori.

Forme di contratto di lavoro
Contratti a tempo determinato (max 8 mesi - max 1 rinnovo) Contratti di lavoro temporaneo
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato è consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- attività fasi successive che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie aspettativa;
- punte di più intensa attività, derivanti da specifiche esigenze di allenamento e di partecipazione alle corse e che non si possano fronteggiare con il normale organico;
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 196/1997, può essere concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa nei casi di possibile ricorso al contratto a termine di cui alla precedente lettera A), nonché per ricoprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali é vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1°livello.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un periodo massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20% (venti per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20% (venti per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
In ogni caso i contratti di cui alle lettere A) e B) non potranno complessivamente superare il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 3 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 3 contratti. In ogni caso il numero totale dei contratti in questione non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
In sede territoriale le parti potranno elevare le percentuali di cui sopra oppure potranno individuare nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
In appositi incontri, di norma annuali e il primo dei quali dovrà avvenire entra il 31/12/2001 le parti valuteranno lo stato, le modalità e la frequenza di utilizzo degli strumenti contrattuali di cui al presente articolo.

Orario di lavoro
Si concorda di sostituire l'art. 12 con il seguente:
La durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 39 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni.
I limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni […]
Qualora tale ripartizione giornaliera comporti l'osservanza di un orario spezzato le frazioni dell'orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un'ora e mezza.
Ai sensi dell'art. 12 R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Essa dovrà indicare l'ora di inizio e termine del lavoro, nonché la durata delle pause.
[…]

Flessibilità dell'orario
Si concorda di sostituire l'attuale testo dell'art. 14 con il seguente:
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 12, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 12 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 12 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Dette prestazioni lavorative potranno superare un monte ore complessivamente determinato in 70 ore per ciascun anno.
Il recupero delle prestazioni di cui al punto precedente verrà effettuato anche attraverso riposi e/o permessi aggiuntivi, tenuto conto delle esigenze aziendali.
Qualora dette esigenze non consentano il recupero di tutto o parte del monte ore entro il 31/12 di ciascun anno, le aziende corrisponderanno ai dipendenti le retribuzioni contrattualmente dovute per ciascuna ora prestata oltre i limiti di cui all'art. 12 nell'ambito delle previsioni di cui al presente e articolo.

Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Si concorda di sostituire l'art. 16 con il seguente:
Le mansioni di ciascun lavoratore, ivi comprese quelle connesse all'accompagnamento dei cavalli in pista, devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente e contratto.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalia legge, potrà esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]