Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 dicembre 2010
Validità: 01.12.2010 - 31.12.2012
Parti: Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento, Edile Claai, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Artigianato
Fonte: ANAEPA

Sommario:

Art. 15 Elemento Variabile della Retribuzione ( EVR)
• Dichiarazione comune
Art. 50 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
• Dichiarazione comune
Art. 42 (Accordi locali)
• Dichiarazione a verbale
Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello
Ferie
Diritto allo studio
Contratto di lavoro a tempo parziale
• Dichiarazioni a Verbale
Art. 105 - Modalità attuative
Protocollo sul Prevedi
Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile.
Accordo sul sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse
Art. 84 - Rappresentante per la sicurezza
Protocollo RLST
Art. 1 - Ambito di attività

Art. 2 - Designazione elezione e nomina
Art. 3 - Attribuzioni
Art. 4 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 5 - Controversie
Art. 6 - Numero dei RLST
Art. 7 - Formazione
Istituzione della borsa del lavoro dell'artigianato delle costruzioni
Decorrenza e durata.
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

CCNL Edilizia Artigianato 23 luglio 2008 Ipotesi Accordo attuativo - integrativo

Verbale di accordo

Roma, 16 dicembre 2010 tra Anaepa/ Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento, Edile Claai, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per l'attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.

Letto, confermato e sottoscritto

Art. 42 (Accordi locali)
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.
Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, terzo comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
[…]
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
[…]
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria.
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
[…]
r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[…]
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili Artigiane;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
[…]
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[…]

Dichiarazione a verbale
Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Art. 105 - Modalità attuative
Le Parti concordano che la Commissione di cui all'art. 105 del CCNL per le imprese Edili del comparto Artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull'incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia "Lavori usuranti e pesanti", specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.
I lavori della commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle Parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.
[…]

Accordo sul sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse
Tra l'Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai e la Feneal - Uil, la Filca - Cisl, la Fillea - Cgil

premesso che le parti
- riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
- riconoscono le Casse Edili Artigiane e le Edilcasse quale strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;
- hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente ceni in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;
- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l'Avviso comune del 16.12.03;

preso atto che
- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
- in diverse realtà territoriali, ove le Associazioni Artigiane hanno una significativa rappresentanza, il sistema delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse non è operante;
- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
- ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli enti bilaterali entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

le parti concordano:
-di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;
-di garantire la piena attuazione del CCNL attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente CCNL;
-laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse, ad operare in aree limitrofe.

Art. 84 - Rappresentante per la sicurezza
Protocollo RLST
Art. 1 - Ambito di attività

Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell'ambito territoriale (RLST).

Art. 2 - Designazione elezione e nomina
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore tramite comunicazione scritta alle Associazioni Artigiane Edili territoriali, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.

Art. 3 - Attribuzioni
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
d) è consultato dal Comitato Paritetico Territoriale e dall'Ente Scuola in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.
Il RLST riceve una formazione adeguata come previsto dal successivo art. 7 e, comunque, non inferiore a quella prevista al comma 7 dell'art. 48 del D. Lgs. 81/2008. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/08, nonché quanto previsto al comma 1, punto r) dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08. Entrambe i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

Art. 4 - Accesso ai luoghi di lavoro
Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto;
a) il RLST preannuncia e concorda con l'impresa, anche tramite le Associazioni Artigiane, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere; il RLST segnala al Comitato Paritetico territorialmente competente l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza, fermo restando il rispetto del segreto industriale;
e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, in copia inviato all'azienda nonché al CPT competente, da archiviare presso la sede degli RLST.
Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;
f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni Artigiane.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Art. 5 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sorta sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale competente come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Numero dei RLST
Le Parti Sociali con accordi a livello territoriale, regolano il numero, le modalità ed i costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione dei RLST. I costi mutualizzati a carico delle imprese comprendono e sostituiscono il versamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 81/2008 ove effettivamente operanti gli RLST.

Art. 7 - Formazione
Successivamente all'incarico, il RLST frequenta un corso di formazione di 120 ore in materia di sicurezza e di salute, sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico, determinate dal presente accordo, e da quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali.
L'erogazione della formazione ai RLST è affidata al Comitato Paritetico Territoriale, che opererà di concerto con l'Ente Scuola anche per la definizione delle modalità organizzative dell'attività formativa.